Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 286
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Sentenza 1 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Prima Civile, si è pronunciata su un complesso contenzioso originato dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società e dei suoi fideiussori, per un importo di euro 62.047,74, oltre interessi e spese. Le parti opponenti, tra cui una persona fisica in proprio e quale socio accomandatario di una società, e altri soggetti, hanno sollevato plurime censure, tra cui la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza giuridica dovuta al decesso di uno dei debitori prima dell'emissione del provvedimento, la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 117 del Testo Unico Bancario e per difetto di buona fede, l'inefficacia delle stesse ex art. 1956 c.c., e l'infondatezza della pretesa creditoria. In particolare, è stata contestata la legittimazione passiva della banca opposta rispetto a un contratto derivati OTC, la cui nullità o risoluzione per inadempimento è stata richiesta in via riconvenzionale, con domanda di condanna della banca al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La banca opposta ha chiesto il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo, proponendo anche una domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute. Il Tribunale di Lecce aveva revocato il decreto ingiuntivo, dichiarato l'estromissione di un terzo chiamato in causa, rigettato la domanda riconvenzionale della società opponente, ma condannato gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese. Avverso tale sentenza sono stati proposti appelli principali da parte degli opponenti e appelli incidentali dalla banca e da altri soggetti.

La Corte d'Appello di Lecce ha rigettato gli appelli principali proposti da una parte degli opponenti, ritenendo infondati i motivi relativi alla legittimazione passiva della banca opposta rispetto al contratto derivati OTC, poiché stipulato con un altro soggetto, e alla contestata produzione cartacea degli estratti conto, non comportante nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Sono stati altresì rigettati i motivi concernenti la nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con norme a tutela della concorrenza, non essendo stato prodotto il provvedimento sanzionatorio dell'autorità garante, e la nullità per violazione della legge antiusura, per mancata produzione dei decreti ministeriali sui tassi di interesse. I motivi relativi all'omessa pronuncia sulla legittimazione passiva e all'estraneità dei fideiussori al contratto derivati sono stati ritenuti assorbiti dal rigetto del primo motivo o infondati, poiché gli addebiti derivanti dal contratto erano confluiti sul conto corrente oggetto della garanzia. La Corte ha accolto parzialmente gli appelli incidentali: quello proposto dalla banca opposta, condannando gli eredi di un debitore deceduto al pagamento della somma ingiunta, e quello proposto da un altro appellato, relativo alla compensazione delle spese processuali nei confronti del terzo estromesso. Le spese processuali del primo grado e del presente giudizio sono state poste a carico degli appellanti principali soccombenti, con liquidazioni specifiche, mentre sono state compensate nei confronti di un intervenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 286
    Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
    Numero : 286
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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