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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
VG 2502/2024
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14 ottobre 2024, da entrambi i coniugi
1) Parte_1
nato/a COMO (CO) il 12.11.1978
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...] IN VIA DELLA VITTORIA N. 13
con l'Avv. MARA PELLEGATTA
E
2) Parte_3
nato/a ERBA il 04.05.1977
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. MARA PELLEGATTA
1
in ASSO (CO), in data 12.07.2008
(anno 2008, atto n. 2, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
• nato il [...] AD ERBA Persona_1
• nato il [...] AD ERBA Persona_2
Fatto
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti
condizioni
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i ricorrenti;
Per_
3. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_2
condiviso, con collocazione paritaria dei minori presso la casa coniugale, con spostamento dei genitori come segue: (i) lunedì e mercoledì sempre con la mamma, (ii) martedì e giovedì sempre con il papà, (iii) fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola, fino al lunedì mattina riaccompagnandoli presso l'istituto scolastico
4. . La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che si impegnano a prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé
i figli, ad anni alterni, dal 25.12 dalle ore 14:00 e fino alla ore 11:00 del 31.12 oppure dal 31.12 dalle ore
11:00 e fino al 6.01 alle ore 20:00, ora da cui riprenderà il collocamento paritario, interrotto in ragione delle festività, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa, salvo diverso accordo tra i genitori.
Per_
7. Nel periodo delle vacanze estive i figli e trascorreranno con ciascuno dei due genitori due Per_2
settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno, in base alla
2 disponibilità lavorative dei genitori.
8. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, mentre la festa della mamma, del papà e del compleanno dei genitori, i figli trascorreranno la giornata con il genitore che festeggia la ricorrenza. Nel caso di ricorrenze importanti dei figli quali a titolo esemplificativo, compleanno, eventi religiosi, sportivi o scolastici i genitori si impegnano a garantire la presenza dell'altro.
9. I genitori si impegnano a comunicare all'altro per tempo l'indirizzo e il numero di telefono del luogo ove si recherà in vacanza con i minori.
10. In ragione del collocamento paritario i genitori dichiarano che non verrà corrisposto alcun assegno
Per_ mensile a titolo di concorso al mantenimento di e , i quali verranno mantenuti da ciascun Per_2
genitore in forma diretta durante i periodi di convivenza con gli stessi. Relativamente all'assegno unico e/o detrazioni fiscali e/o di ogni ulteriore e diverso contributo previsto dalla legge per i figli minori verranno assegnati al 100% alla mamma.
11. I genitori, invece, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie
Per_ per i figli e fino al raggiungimento della loro maggiore età e/o indipendenza economica, Per_2
come stabilito dalla linee guida del Tribunale di Como e, precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
b) Accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, se prescritti dal medico curante
(ad es. fisioterapia); c) Ticket sanitari dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica
(esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
d) Spese mediche urgenti;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
b) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
c) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Iscrizione o contributi
3 obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo e materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza e) Gite scolastiche senza pernottamento;
f) Frequentazione di centri sportivi gestiti da ente pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c)
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
b) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori e baby sitter;
c) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
• In tutto fino al raggiungimento della maggiore età e/o indipendenza economica dei minori.
12. I Ricorrenti decidono di procedere allo scambio dei veicoli rispettivamente intestati per cui il modello
Fiat Doblò targato DT787FR, oggi intestato alla IG verrà trasferito al signor così Parte_1 Pt_3
come il veicolo Dacia Duster targato FZ961GM, verrà trasferito alla IG , senza conguagli Parte_1
in denaro. Trasferimento di proprietà di cui si chiede l'agevolazione fiscale e/o esenzioni se eseguito entro
60 giorni dal decreto di omologazione del verbale di separazione. (all.
5 - documenti veicolo)
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendente e di nulla corrispondere l'uno all'altra e viceversa, a titolo di mantenimento.
14. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di inserire i figli minori sul passaporto o su altro documento.
15. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni loro rapporto patrimoniale e affettivo e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, delle presenti condizioni, non hanno nulla più a pretendere l'una dall'altro e viceversa.
16. I coniugi rimango in attesa della fissazione dell'udienza di divorzio allo scadere del termine minimo stabilito dalla legge.
*****
4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Diritto
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1
e
2) Parte_3
che hanno contratto matrimonio civile in data in ASSO (CO) in data 12.07.2008
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asso (CO)
(anno 2008 , atto n. 2, reg. atti matrimonio, parte I);
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in
5 giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asso (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
6) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 29.5.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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