TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1373/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1373/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 settembre 1991; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Diego Verona e Michela Corradini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo, come integrate con le note autorizzate depositate il 13 settembre 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 23 febbraio 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 27/2024, pubblicata il 30 aprile 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro condivise;
considerato che
, con le note scritte depositate il 13 settembre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso integrando le condizioni concordate;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento dei figli Per_1
e ; Persona_2
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 29 maggio 2024;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4 e l'art 473 bis.49 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 15 ottobre 2011 (trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 180, P. 2, S. A, anno 2011).
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 23 febbraio 2024, come integrate con le note autorizzate depositate il 13 dicembre 2024.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1373/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 8 settembre 1991; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Diego Verona e Michela Corradini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo, come integrate con le note autorizzate depositate il 13 settembre 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 23 febbraio 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domanda cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 27/2024, pubblicata il 30 aprile 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro condivise;
considerato che
, con le note scritte depositate il 13 settembre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso integrando le condizioni concordate;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento dei figli Per_1
e ; Persona_2
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 29 maggio 2024;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4 e l'art 473 bis.49 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 15 ottobre 2011 (trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 180, P. 2, S. A, anno 2011).
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 23 febbraio 2024, come integrate con le note autorizzate depositate il 13 dicembre 2024.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2