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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2305/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(in breve CP_1 Parte_1 Controparte_2
, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Controparte_3
Veneto, 8, capitale sociale Euro 2.843.177.160,24, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alessandra EC di Cosenza C.F.
[...]
(all.n.1), ed elettivamente domiciliata nello Studio C.F._1
Legale Commerciale EC & Associati in Cosenza Via Beato Umile n.14 in virtù di procura in atti;
- appellante contro nata ad [...] il [...] e Controparte_4 residente in Corigliano Calabro alla frazione di Schiavonea, alla locale via Nizza 43, C.F.: , nella qualità CodiceFiscale_2 di unica beneficiaria ed erede del defunto coniuge sig. Per_1
, quest'ultimo già 1.r.p. t. della
[...] Per_1 Controparte_5 corrente in Corigliano Calabro, giusto verbale di
[...] accettazione della eredità con il beneficio di inventario del 29.9.2004 cron. N° 3926 e 344/04 RANC, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bruno come da mandato a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio in Corigliano-Rossano alla via R. Margherita 236 elettivamente è domiciliata;
- appellata pag. 2/12 CONCLUSIONI
Per l'appellante: "si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, ai verbali di udienza ed a tutta la documentazione prodotta a corredo del relativo fascicolo di parte”.
Per l'appellata: "Già rassegnate negli atti difensivi ai quali ci si riporta integralmente. n rapporto creditorio - fermo restando la erroneità delle esclusioni per presunta prescrizione formulate dal CTU - a favore del correntista permane e fondata è la domanda originaria. Con condanna, in ogni caso della appellante, in virtù del principio della soccombenza sostanziale, al pagamento anche delle spese e competenze di lite sia della presente fase di impugnazione sia del merito da distrarre ex art. 93 c.p.c.
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda e del gravame limitare gli effetti negativi della emananda sentenza nei confronti della nei limiti dell'invocato art. 490 c.c. co.2 n.
2. CP_4
E sempre con il favore delle spese e competenze con distrazione”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione del 17 /24 febbraio 2010 l'attrice, nella qualità come indicato in atti conveniva in giudizio l'allora
[...] chiedendo all'allora Tribunale di Rossano di CP_6 riconoscere nel rapporto di apertura di credito intercorso tra la (di cui era titolare il Controparte_5 coniuge dell'esponente) il vizio di anatocismo e conseguire la restituzione dell'indebito.
pag. 3/12 Si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_6 della azione, sul difetto della produzione della documentazione contrattuale e di tutti gli estratti conto, ed eccependo la prescrizione decennale del credito azionato. In ogni caso, rigetto delle pretese, salvo richieste subordinate.
All'esito della istruttoria ed espletata CTU veniva em essa la sentenza parziale n.6 / 2018, con la quale il Tribunale di Castrovillari così statuiva: "
1. Dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione all'intero periodo di durata del contratto intercorso tra le parti.
2. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
3. Spese rinviate alla definizione del giudizio". Con la decisione venivano parzialmente respinte alcune domande della attrice/ odierna appellata, in relazione all'onere probatorio (assenza di contratto e parte degli estratti conto).
Con separata ordinanza istruttoria, pedissequa alla sentenza parziale, il giudizio proseguiva per l'accertamento della sussistenza della applicazione illegittima di interessi anatocistici. Effettuata la CTU, che non riusciva a comporre le parti bonariamente, veniva emessa dal Tribunale di Castrovillari la sentenza definitiva n. 284/2019 che così statuiva: " l. A parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] restituzione - in favore di e per le causali Controparte_4 indicate in parte motiva - della somma di€ 170.3 68 ,37, oltre interessi calcolati dal dì della domanda giudiziale e sino al soddisfo.
2. Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dell'attrice - la metà delle spese di lite del presente giudizio, che viene liquidata in € 4.000,00, di cui € 178,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarre a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Pone gli oneri delle
pag. 4/12 espletate c.t.u. per metà a carico dell'attrice e per metà a carico di parte convenuta” .
2.
Propone appello nella sua qualità, affidando le CP_3 proprie ragioni ad un unico, articolato motivo di impugnazione, in relazione all'eccepito difetto di prova del rapporto - quanto alla produzione del contratto e della serie completa degli estratti conto, compreso quello di chiusura - e al rigetto della eccezione di prescrizione, per ciò che concerne le rimesse c.d. solutorie, così provvedendo ad impugnare sia la sentenza parziale che quella definitiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Parte appellata aveva adito il Tribunale per sentire contabilizzati i rapporti di apertura di credito disciplinati in conto corrente con la propria banca, di cui era titolare il coniuge defunto, in considerazione dell'illegittima capitalizzazione degli interessi trimestrali, con richiesta di ripetizione dell'indebito.
La sentenza impugnata ha condannato l'istituto di credito al pagamento della somma di euro 170.368,37 quale somma dovuta al correntista, secondo la rielaborazione affidata al consulente tecnico.
- oggi subentrata a - ha interposto CP_3 CP_6 gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari chiedendone la riforma, sulla base dei seguenti punti:
pag. 5/12 • mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall'Istituto di Credito appellante in relazione alle singole rimesse solutorie;
• omessa produzione del contratto, parziale e non integrale produzione degli estratti conto, non risultando, in particolare, allegato l'ultimo estratto conto, quale elemento di chiusura;
• erroneità della relazione di C.T.U. espletata nel corso del procedimento di primo grado, per avere l'ausiliario erroneamente escluso la presenza di rimesse di natura solutoria nel decennio antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione.
Conformemente alla pronuncia a sezioni unite della Cassazione n. 24418 del 2.12.2010, secondo cui i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto pag. 6/12 nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c..; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
pag. 7/12 L'esistenza o meno di una apertura di credito, spiega dunque incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
Si è anche affermato che in tema di conto corrente bancario, ove a questo acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è con figurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (Cass., Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022 - Rv. 665218 - 01).
Per quanto riguarda l'onere di allegazione del convenuto, con la Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 65458 0- 01) le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover distinguere a seconda che si tratti di eccezioni in senso stretto o di eccezioni in senso lato perché, nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono essere introdotti nel processo solo dalla parte, mentre, nel secondo caso, sussiste un potere-dovere di rilievo ufficioso. Evidenziano inoltre che, pur nella loro indiscutibile connessione, l'onere di allegazione deve essere concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum e il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione. Si è anche precisato che l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve essere provata dalla parte gravata del relativo onere. E pertanto l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione pag. 8/12 al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
La prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, anche attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito (Cass. Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 Rv. 669644 - 01) e delle condizioni applicate;
la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass., Ordinanza n. 31927 del 6/12/2019
- Rv. 656479 - 01).
Spetta pertanto a colui che agisce in ripetizione provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione. Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto passivo sì, ma non scoperto.
4.
Su tali necessarie premesse occorre osservare come nella controversia in esame, la Corte abbia disposto il rinnovo della Ctu, invitando l'esperto a determinare il del pag. 9/12 rapporto, verificata la ricostruibilità anche in relazione ad un segmento, tenendo conto del tasso di interessi convenzionale, desumibile dagli atti o comunque applicato, senza alcuna capitalizzazione, determinando le rimesse solutorie effettuate fino al 24 febbraio del 2000 e, accertata l'eventuale esistenza di rimesse solutorie, effettuare il conteggio espungendo dallo stesso le rimesse anteriori al 24 febbraio del 2000.
Il consulente, sulla base dei dati storici riportati sugli estratti conto, ha proceduto all'esame del conto corrente per il periodo dalla apertura del conto al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio, effettuando le verifiche richieste sulle scritturazioni contabili riportate negli estratti conto allegati in atti e quindi ha individuato i versamenti solutori per il periodo antecedente ai 10 anni dalla notifica della citazione.
Dopo aver effettuato il ricalcolo delle competenze applicate dalla banca, sono stati utilizzati sistemi informatici mediante simulazione del conteggio con capitalizzazione trimestrale;
è stata anche verificata, mediante ricostruzione degli estratti conto, la corrispondenza dei tassi di interesse applicati dalla banca con quelli indicati negli estratti conto bancari rinvenuti nei fascicoli di causa. Sulla base degli elementi documentali in atti, delle valutazioni effettuate e dell'approfondimento degli elementi e degli aspetti trattati in giudizio, si è preliminarmente provveduto ad effettuare il ricalcolo del conto corrente, senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi e ai medesimi tassi di interesse applicati dall'istituto di credito dall'l gennaio 1993 al 31 marzo 2001.
Dal calcolo effettuato dalla consulente Persona_2 incaricata dalla Corte, il ricalcolo del c/c n. 520000438, eseguito secondo le indicazioni del quesito a lei affidato, ha consentito di accertare che:
pag. 10/12 - il saldo finale ricalcolato al 31.03.2001 è di € 171.446,08 a credito del correntista, in luogo del credito già risultante dal c/c bancario al 31.03.2001 di € 25.464,65;
- le competenze addebitate in più e risultanti a seguito del ricalcolo del c/c ammontano a complessivi € 145.951,43;
- le competenze prescritte e non più ripetibili ammontano a complessivi € 123.192,51.
Ne consegue che la differenza a credito a favore della espungendo le rimesse solutorie anteriori al CP_4
24.02.2000 è di complessivi € 22.788,62 (per ogni ulteriore chiarimento sui calcoli effettuati, si rimanda all'elaborato consulenziale, di cui si condivide pienamente il sequenziamento logico/ matematico).
In tal senso, andrà pertanto corretta la somma liquidata in primo grado di giudizio.
6.
Quanto alle spese processuali del primo grado (ivi compresi i costi di Ctu), appare condivisibile la regolamentazione adoperata dal tribunale, che le ha compensate per metà, in presenza di reciproca soccombenza.
Le spese del presente giudizio vanno pure parzialmente compensate: pur avendo conseguito la banca attrice un risultato utile, e figurando formalmente vittoriosa nel giudizio di appello, non può essere trascurato che la stessa conserva, comunque, una posizione debitoria - ancorché sensibilmente ridotta nell'ammontare - nei confronti del correntista.
I valori di discostamento da quanto liquidato in primo grado impongono di ritenere quindi verificate ragioni per non procedere alla ordinaria suddivisione delle spese secondo completa pag. 11/12 soccombenza e a compensare le stesse in ragione della metà, con liquidazione secondo parametri forensi, valore della causa in base a quanto ora accertato, le quattro fasi, valori minimi, per la bassa complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_3 la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 284/2019 pubblicata il 30.10.2019, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la somma dovuta dall'istituto bancario in favore del correntista in euro 22.788,62 e conferma nel resto;
- compensa tra le parti per metà le spese del giudizio del presente giudizio di appello, ivi compresi i costi di CTU, liquidati i compensi in euro 2906,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cassa in misura di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catanzaro, 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
Provvedimento redatto in collaborazione con le dott.sse Martina Mancuso e Francesca Scerbo, MOT nominate con DM 3.9.2025
pag. 12/12
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2305/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(in breve CP_1 Parte_1 Controparte_2
, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Controparte_3
Veneto, 8, capitale sociale Euro 2.843.177.160,24, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Alessandra EC di Cosenza C.F.
[...]
(all.n.1), ed elettivamente domiciliata nello Studio C.F._1
Legale Commerciale EC & Associati in Cosenza Via Beato Umile n.14 in virtù di procura in atti;
- appellante contro nata ad [...] il [...] e Controparte_4 residente in Corigliano Calabro alla frazione di Schiavonea, alla locale via Nizza 43, C.F.: , nella qualità CodiceFiscale_2 di unica beneficiaria ed erede del defunto coniuge sig. Per_1
, quest'ultimo già 1.r.p. t. della
[...] Per_1 Controparte_5 corrente in Corigliano Calabro, giusto verbale di
[...] accettazione della eredità con il beneficio di inventario del 29.9.2004 cron. N° 3926 e 344/04 RANC, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bruno come da mandato a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio in Corigliano-Rossano alla via R. Margherita 236 elettivamente è domiciliata;
- appellata pag. 2/12 CONCLUSIONI
Per l'appellante: "si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, ai verbali di udienza ed a tutta la documentazione prodotta a corredo del relativo fascicolo di parte”.
Per l'appellata: "Già rassegnate negli atti difensivi ai quali ci si riporta integralmente. n rapporto creditorio - fermo restando la erroneità delle esclusioni per presunta prescrizione formulate dal CTU - a favore del correntista permane e fondata è la domanda originaria. Con condanna, in ogni caso della appellante, in virtù del principio della soccombenza sostanziale, al pagamento anche delle spese e competenze di lite sia della presente fase di impugnazione sia del merito da distrarre ex art. 93 c.p.c.
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda e del gravame limitare gli effetti negativi della emananda sentenza nei confronti della nei limiti dell'invocato art. 490 c.c. co.2 n.
2. CP_4
E sempre con il favore delle spese e competenze con distrazione”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione del 17 /24 febbraio 2010 l'attrice, nella qualità come indicato in atti conveniva in giudizio l'allora
[...] chiedendo all'allora Tribunale di Rossano di CP_6 riconoscere nel rapporto di apertura di credito intercorso tra la (di cui era titolare il Controparte_5 coniuge dell'esponente) il vizio di anatocismo e conseguire la restituzione dell'indebito.
pag. 3/12 Si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_6 della azione, sul difetto della produzione della documentazione contrattuale e di tutti gli estratti conto, ed eccependo la prescrizione decennale del credito azionato. In ogni caso, rigetto delle pretese, salvo richieste subordinate.
All'esito della istruttoria ed espletata CTU veniva em essa la sentenza parziale n.6 / 2018, con la quale il Tribunale di Castrovillari così statuiva: "
1. Dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione all'intero periodo di durata del contratto intercorso tra le parti.
2. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
3. Spese rinviate alla definizione del giudizio". Con la decisione venivano parzialmente respinte alcune domande della attrice/ odierna appellata, in relazione all'onere probatorio (assenza di contratto e parte degli estratti conto).
Con separata ordinanza istruttoria, pedissequa alla sentenza parziale, il giudizio proseguiva per l'accertamento della sussistenza della applicazione illegittima di interessi anatocistici. Effettuata la CTU, che non riusciva a comporre le parti bonariamente, veniva emessa dal Tribunale di Castrovillari la sentenza definitiva n. 284/2019 che così statuiva: " l. A parziale accoglimento della domanda attorea, condanna CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] restituzione - in favore di e per le causali Controparte_4 indicate in parte motiva - della somma di€ 170.3 68 ,37, oltre interessi calcolati dal dì della domanda giudiziale e sino al soddisfo.
2. Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dell'attrice - la metà delle spese di lite del presente giudizio, che viene liquidata in € 4.000,00, di cui € 178,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarre a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Pone gli oneri delle
pag. 4/12 espletate c.t.u. per metà a carico dell'attrice e per metà a carico di parte convenuta” .
2.
Propone appello nella sua qualità, affidando le CP_3 proprie ragioni ad un unico, articolato motivo di impugnazione, in relazione all'eccepito difetto di prova del rapporto - quanto alla produzione del contratto e della serie completa degli estratti conto, compreso quello di chiusura - e al rigetto della eccezione di prescrizione, per ciò che concerne le rimesse c.d. solutorie, così provvedendo ad impugnare sia la sentenza parziale che quella definitiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Parte appellata aveva adito il Tribunale per sentire contabilizzati i rapporti di apertura di credito disciplinati in conto corrente con la propria banca, di cui era titolare il coniuge defunto, in considerazione dell'illegittima capitalizzazione degli interessi trimestrali, con richiesta di ripetizione dell'indebito.
La sentenza impugnata ha condannato l'istituto di credito al pagamento della somma di euro 170.368,37 quale somma dovuta al correntista, secondo la rielaborazione affidata al consulente tecnico.
- oggi subentrata a - ha interposto CP_3 CP_6 gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari chiedendone la riforma, sulla base dei seguenti punti:
pag. 5/12 • mancata considerazione dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall'Istituto di Credito appellante in relazione alle singole rimesse solutorie;
• omessa produzione del contratto, parziale e non integrale produzione degli estratti conto, non risultando, in particolare, allegato l'ultimo estratto conto, quale elemento di chiusura;
• erroneità della relazione di C.T.U. espletata nel corso del procedimento di primo grado, per avere l'ausiliario erroneamente escluso la presenza di rimesse di natura solutoria nel decennio antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione.
Conformemente alla pronuncia a sezioni unite della Cassazione n. 24418 del 2.12.2010, secondo cui i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto pag. 6/12 nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c..; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
pag. 7/12 L'esistenza o meno di una apertura di credito, spiega dunque incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
Si è anche affermato che in tema di conto corrente bancario, ove a questo acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è con figurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (Cass., Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022 - Rv. 665218 - 01).
Per quanto riguarda l'onere di allegazione del convenuto, con la Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 65458 0- 01) le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover distinguere a seconda che si tratti di eccezioni in senso stretto o di eccezioni in senso lato perché, nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono essere introdotti nel processo solo dalla parte, mentre, nel secondo caso, sussiste un potere-dovere di rilievo ufficioso. Evidenziano inoltre che, pur nella loro indiscutibile connessione, l'onere di allegazione deve essere concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum e il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione. Si è anche precisato che l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve essere provata dalla parte gravata del relativo onere. E pertanto l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione pag. 8/12 al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
La prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, anche attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito (Cass. Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 Rv. 669644 - 01) e delle condizioni applicate;
la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass., Ordinanza n. 31927 del 6/12/2019
- Rv. 656479 - 01).
Spetta pertanto a colui che agisce in ripetizione provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione. Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto passivo sì, ma non scoperto.
4.
Su tali necessarie premesse occorre osservare come nella controversia in esame, la Corte abbia disposto il rinnovo della Ctu, invitando l'esperto a determinare il del pag. 9/12 rapporto, verificata la ricostruibilità anche in relazione ad un segmento, tenendo conto del tasso di interessi convenzionale, desumibile dagli atti o comunque applicato, senza alcuna capitalizzazione, determinando le rimesse solutorie effettuate fino al 24 febbraio del 2000 e, accertata l'eventuale esistenza di rimesse solutorie, effettuare il conteggio espungendo dallo stesso le rimesse anteriori al 24 febbraio del 2000.
Il consulente, sulla base dei dati storici riportati sugli estratti conto, ha proceduto all'esame del conto corrente per il periodo dalla apertura del conto al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione in giudizio, effettuando le verifiche richieste sulle scritturazioni contabili riportate negli estratti conto allegati in atti e quindi ha individuato i versamenti solutori per il periodo antecedente ai 10 anni dalla notifica della citazione.
Dopo aver effettuato il ricalcolo delle competenze applicate dalla banca, sono stati utilizzati sistemi informatici mediante simulazione del conteggio con capitalizzazione trimestrale;
è stata anche verificata, mediante ricostruzione degli estratti conto, la corrispondenza dei tassi di interesse applicati dalla banca con quelli indicati negli estratti conto bancari rinvenuti nei fascicoli di causa. Sulla base degli elementi documentali in atti, delle valutazioni effettuate e dell'approfondimento degli elementi e degli aspetti trattati in giudizio, si è preliminarmente provveduto ad effettuare il ricalcolo del conto corrente, senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi e ai medesimi tassi di interesse applicati dall'istituto di credito dall'l gennaio 1993 al 31 marzo 2001.
Dal calcolo effettuato dalla consulente Persona_2 incaricata dalla Corte, il ricalcolo del c/c n. 520000438, eseguito secondo le indicazioni del quesito a lei affidato, ha consentito di accertare che:
pag. 10/12 - il saldo finale ricalcolato al 31.03.2001 è di € 171.446,08 a credito del correntista, in luogo del credito già risultante dal c/c bancario al 31.03.2001 di € 25.464,65;
- le competenze addebitate in più e risultanti a seguito del ricalcolo del c/c ammontano a complessivi € 145.951,43;
- le competenze prescritte e non più ripetibili ammontano a complessivi € 123.192,51.
Ne consegue che la differenza a credito a favore della espungendo le rimesse solutorie anteriori al CP_4
24.02.2000 è di complessivi € 22.788,62 (per ogni ulteriore chiarimento sui calcoli effettuati, si rimanda all'elaborato consulenziale, di cui si condivide pienamente il sequenziamento logico/ matematico).
In tal senso, andrà pertanto corretta la somma liquidata in primo grado di giudizio.
6.
Quanto alle spese processuali del primo grado (ivi compresi i costi di Ctu), appare condivisibile la regolamentazione adoperata dal tribunale, che le ha compensate per metà, in presenza di reciproca soccombenza.
Le spese del presente giudizio vanno pure parzialmente compensate: pur avendo conseguito la banca attrice un risultato utile, e figurando formalmente vittoriosa nel giudizio di appello, non può essere trascurato che la stessa conserva, comunque, una posizione debitoria - ancorché sensibilmente ridotta nell'ammontare - nei confronti del correntista.
I valori di discostamento da quanto liquidato in primo grado impongono di ritenere quindi verificate ragioni per non procedere alla ordinaria suddivisione delle spese secondo completa pag. 11/12 soccombenza e a compensare le stesse in ragione della metà, con liquidazione secondo parametri forensi, valore della causa in base a quanto ora accertato, le quattro fasi, valori minimi, per la bassa complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_3 la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 284/2019 pubblicata il 30.10.2019, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la somma dovuta dall'istituto bancario in favore del correntista in euro 22.788,62 e conferma nel resto;
- compensa tra le parti per metà le spese del giudizio del presente giudizio di appello, ivi compresi i costi di CTU, liquidati i compensi in euro 2906,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva e cassa in misura di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catanzaro, 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
Provvedimento redatto in collaborazione con le dott.sse Martina Mancuso e Francesca Scerbo, MOT nominate con DM 3.9.2025
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