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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2988/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giorgia Fieramosca, Gaetano Di Fluri e Gaetano Raimondo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del in Salerno, Via E. Pt_2
Farina n. 4;
- Attore -
CONTRO
C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardina Pennimpede e Stefano Blandini,
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Gerardina Pennimpede in Salerno, Via Settimio Mobilio n. 68;
- Convenuta –
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Santorelli,
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Gianmarino Chiappa in Salerno, Via Generale Ferrante Gonzaga n. 113;
- Terzo chiamato in causa –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.03.2018, Parte_1
conveniva in giudizio la per sentire accertare che gli Controparte_1
interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia del periodo e pertanto dichiarare la nullità della clausola, o comunque in via subordinata la violazione di cui all'art. 644, co. 3 c.p., e per l'effetto condannare la banca alla restituzione dei seguenti importi: euro 14.307,37 (euro 15.058,00 totale costi sostenuti
– euro 643,69 storno interessi – euro 106,94 ulteriori abbuoni); accertare il diritto dell'attore alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza condannare la società convenuta alla restituzione delle seguenti somme: euro 333,61
(1.082,93/120*37) per commissioni finanziare;
euro 2.091,00 (6.783,39/120*37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120*37) per costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00 (300,00/120*37) per spese;
per un totale di euro 2.812,00; condannare ai sensi dell'art. 93 c.p.c. alle spese di causa in favore dei procuratori antistatari.
Eccepiva di aver concluso in data 13.06.2008, contratto n. 126646 per euro 30.000,00 da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate da euro 250,00; che il capitale finanziato comprendeva i seguenti costi anticipati dal cliente: euro 5.933,68
per interessi;
euro 1.082,93 per commissioni finanziarie;
euro 6.783,39 quali commissioni accessorie;
euro 960,70 per i costi assicurativi o di garanzia;
euro 300,00
per spese;
per un totale di euro 15.058,00; che al momento della stipula del contratto,
veniva pattuito un tasso di interesse pari al 17,196% (compreso il costo assicurativo);
il tasso soglia usura per il trimestre aprile-giugno 2008 relativo alle operazioni di
“Cessioni del quinto” per l'importo euro 30.000,00 era stabilito nella misura del 15,39%
(10,26% aumentato della metà), quindi il tasso previsto superava il tasso soglia previsto per legge;
che il rapporto doveva essere epurato da tutti i costi applicati e corrisposti dall'autore pari ad euro 15.058,00 detratta la somma di euro 643,69 stornata del conto estintivo a titoli di interessi, ed euro 106,94 a titolo di “ulteriore abbuono”
con la conseguente restituzione al cliente di euro 14.307,37 (15.058,00 – 643,69 storno interessi – euro 106,94 ulteriori abbuoni); che il cliente estingueva il finanziamento per cui è causa nel mese di luglio 2015 allorquando residuavano n. 37 rate;
che a seguito
2 dell'estinzione della posizione, il contraente aveva diritto al rimborso dei seguenti costi secondo il criterio proporzionale alla durata residua del prestito: euro 333,61
(1.082,93/120*37) per commissioni finanziarie;
euro 2.091,00 (6.783,39/120*37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120*37) per i costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00 (300,00/120*37) per spese;
per un totale di euro 2.812,00; nullità
della clausola relativa agli interessi poiché prevedeva un tasso superiore al soglia del periodo;
violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento;
diritto alla restituzione dei costi relativi a commissioni e spese non maturate;
diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto;
concorso della clausola nulla al superamento del tasso soglia.
Instaurata la lite, si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
che parte ricorrente confondeva il TAEG con il TEG, ritenendo, inoltre, che il TEG
dovesse prendere in considerazione anche il costo assicurativo, come prevedeva il
TAEG; che provvedeva correttamente ad escludere l'assicurazione dal calcolo CP_1
del TEG;
che nel caso di specie il contratto di finanziamento era nella forma della cessione del quinto dello stipendio;
che la disciplina del TUB non attribuirebbe alcun diritto al rimborso;
che con la stipula del contratto per cui è causa parte attrice riceva dall'odierna convenuta, a titolo di mutuo, la somma complessiva di euro 24.066,32
(capitale lordo: euro 30.000,00 – interessi: euro 5.933,68) all'atto della stipula obbligandosi a restituire la somma indicata con l'aggiunta dei soli interessi corrispettivi;
che parte attrice provvedeva al pagamento delle commissioni e del premio assicurativo in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore del prestito attualizzato, così provvedeva a versare alla l'importo di euro 6.783,39 CP_3
euro, alla euro 1.368,31, alla l'importo di euro 960,70, CP_1 Controparte_2
tutto ciò in virtù della stipula del contratto di intermediazione e della polizza assicurativa;
trattasi di elementi che compongono il TAEG;
che sussisteva una clausola di non rimborsabilità; che in sede di estinzione anticipata del contratto la convenuta provvedeva a rimborsare la somma di euro 106,94 a titolo di commissione bancaria non dovuta;
l'inammissibilità e infondatezza della domanda di rimborso dei costi del
3 credito in quanto in contrasto con la disciplina pattizia;
la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
che al caso di specie risulta applicabile la legge 221 del 2012
che imponeva alla compagnia assicuratrice il rimborso del premio assicurativo;
con conseguente chiamata in causa della terza compagnia assicurativa
[...]
Controparte_2
Concludeva chiedendo di accertarsi la carenza di legittimazione passiva della odierna convenuta, autorizzando la chiamata in causa della Controparte_2
rigettare poiché infondate nel merito le domande formulate dall'attore nei confronti dell' condannare la alla restituzione del premio CP_1 Controparte_2
assicurativo non goduto dall'attore, ovvero al fine di ritenere e dichiarare sussistente il diritto di regresso della comparente nei confronti della compagnia assicurativa,
oppure che stessa venisse condannata a tenere indenne manlevare la società deducente in ordine alla restituzione dell'importo richiesto da controparte a titolo di premio assicurativo non goduto.
Instaurato il contraddittorio e autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la con comparsa depositata in data 10.07.2019 Controparte_2
eccependo: l'inapplicabilità del. Reg. Isvap 35/2010 e della legge n. 221/2012 ai rapporti di finanziamento sorti anteriormente alla loro entrata in vigore, con necessaria applicazione dell'art. 1896 c.c. ed infondatezza della pretesa del rimborso;
la congruità
della somma corrisposta “pro bono pacis” in fase stragiudiziale e contestazione del
quantum debeatur.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea nonché quella di manleva e regresso formulata dalla società nei confronti della CP_1 Controparte_2
limitare la condanna della compagnia assicurativa alla sola restituzione della
[...]
parte di premio assicurativo non goduta dall'attore, calcolata facendo applicazione dei criteri sanciti dall'art. 49 del Reg. ISVP n. 35/2010 e dell'art. 22 D.L. n. 179/2012
convertito in L. n. 221/2012, previa decurtazione dell'importo di euro 124,37 già
rimborsato dalla Compagnia.
4 Disposto il mutamento del rito da sommario in rito ordinario di cognizione, la causa subiva una serie di rinvii, all'udienza dell' 8.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Qualificazione della domanda e merito
In punto di qualificazione della domanda, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 126646 stipulato in data 13.06.2008 inter partes limitatamente alla clausola determinativa degli interessi anche moratori per contrarietà alla legge 108/96 e con la conseguenza di un TAEG superiore alla soglia antiusura fissata per la categoria del decreto ministeriale applicabile (II trimestre 2008), con condanna della banca convenuta alla ripetizione di quanto versato indebitamente.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla normativa in materia anti-usura posta dalla legge n. 108/1996, dal disposto dell'art. art. 54 DPR n.80/1950 e tenuto conto delle Istruzioni della BA d'IT pro tempore vigenti, discende che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio non può dirsi usurario in quanto non supera il tasso soglia.
In conformità a quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito (ex multis,
Tribunale di Milano, Tribunale di Taranto) deve evidenziarsi che l'assicurazione sulla vita imposta al mutuatario dal suddetto art. 54 non è riconducibile ad una decisione del creditore, rappresentando anzi un requisito di legge per la stipula di un contratto di finanziamento con la cessione del quinto;
pertanto, il relativo onere deve essere ricondotto alla categoria dei costi imposti dalla legge, espressamente esclusi dal computo del TEG dalla normativa secondaria in materia anti-usura.
Quanto fin qui statuito trova fondamento in un duplice ordine di ragioni, il primo relativo alla natura della Istruzioni della BA d'IT, l'altro relativo al cd. principio di simmetria.
Vale rammentare innanzitutto che il sistema normativo in materia di accertamento dell'usura è fondato sulla legge e su parametri oggettivi;
con la legge n. 108/1996 la
5 nozione di usura, con l'introduzione del tasso soglia, è stata infatti oggettivata, sicché
è sufficiente il superamento del tasso soglia rilevato per una data tipologia di contratti per poter accertare la sussistenza della pattuizione di un tasso usurario
(sull'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta v. Cass. S.U. n. 24675/2017). Tal sorta di accertamento è svolto dal giudice in virtù di un parametro previsto dall'art. 2 l.
108/1996 che prevede una eterointegrazione della norma in bianco di rango legislativo per il tramite di decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi della stessa legge, decreti che, dunque, integrano la norma per il tramite dell'esercizio della discrezionalità tecnica della BA d'IT. In altri termini, la legge ha demandato alla
BA d'IT il compito di svolgere la rilevazione del T.E.G.M., con rimando espresso alle Istruzioni della BA d'IT.
Ebbene, se è indubbio che le Istruzioni della BA d'IT non figurano nell'elenco delle fonti del diritto di cui all'art. 1 delle preleggi, è però altrettanto indubbio, come già da tempo rilevato dalla più attenta giurisprudenza di merito (v. Tribunale Milano
n. 3961/2015; v. anche Cass. 35102/2022) che è una norma primaria quale l'art. 2 L.
108/1996 a prevedere, da un lato, che il Ministro del tesoro, sentiti la BA d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente per operazioni della stessa natura il tasso effettivo globale medio, dall'altro che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale aumentato della metà. La norma precisa altresì che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la BA d'IT e l'Ufficio italiano cambi: sono tali decreti ministeriali a demandare alla BA d'IT la rilevazione dei TEGM.
Fino all'agosto del 2009 per le rilevazioni del TEGM le Istruzioni della BA d'IT
non tenevano conto delle spese di assicurazione nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio;
in quanto derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge tali spese erano infatti espressamente escluse (cfr. punto C4 delle
6 Istruzioni). Da tanto discende che il tasso calcolato da parte ricorrente (che vi include le spese di assicurazione) non può essere raffrontato con il tasso soglia, in quanto si tratta di due valori calcolati in modo diverso, uno solo dei quali in conformità alla metodologia di rilevamento posta dalla legge. Deve osservarsi che risulta privo di rigore metodologico (e prima ancora logico) un calcolo che volesse raffrontare un TEG
calcolato con modalità diverse da quelle con cui è calcolato un TEGM (sul cd. principio di simmetria si rinvia a Cass. Sezioni Unite n.19597/2020).
Atteso che il tasso soglia alla data di stipula del contratto oggetto del presente giudizio era pari al 15,39% e che il TEG indicato nel contratto era pari al 15,305% (circostanze,
queste, dedotte da entrambe le parti con supporto documentale e non contestate da parte ricorrente), ne discende che il tasso pattuito non è usurario.
Passando all'esame dell'eccezione relativa alla violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento e il conseguente diritto alla restituzione dei costi relativi a commissioni e spese non maturate.
È opportuno fare alcuni chiarimenti.
Parte attrice chiede la restituzione di una serie di importi ed in particolare: euro 333,61
(1.082,93/120*37) per commissioni finanziare;
euro 2.091,00 (6.783,39/120*37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120*37) per costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00 (300,00/120*37) per spese;
per un totale di euro 2.812,00.
Sul punto, le difese della resistente odierna convenuta si concentrano sulla inesistenza nell'ordinamento di una norma giuridica che, all'epoca della fattispecie, la obbligasse in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla restituzione di tutti gli oneri relativi alla vita residua del contratto. Nel confutare l'avversa prospettazione giuridica, la società ha evidenziato che la norma invocata a fondamento del ricorso non era ancora vigente all'epoca della fattispecie, perché l'art. 125 sexies t.u.b. sarebbe stato introdotto solo con il d.lgs. 141/2010, che è entrato in vigore il 19/9/2010,
successivamente alla conclusione del presente contratto.
La tesi può essere condivisa nelle premesse, ma non nelle conclusioni.
7 È vero che l'art. 125 sexies t.u.b. non fosse applicabile ratione temporis al rapporto in oggetto. Tuttavia, la società muove dal criticabile presupposto che, all'epoca della estinzione del contratto, l'ordinamento ignorasse il diritto del mutuatario alla ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata, negandogli ogni tutela.
Al contrario, l'interprete non può arrestarsi ad un'analisi testuale e atomistica delle norme di settore, ma deve ampliare l'indagine all'ordinamento giuridico nel suo complesso, al fine di pervenire ad una soluzione coerente con l'intero sistema normativo.
Costituisce principio ormai acquisito nell'ordinamento che il mutuatario abbia diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, rispetto alla sua naturale scadenza,
ottenendo una congrua riduzione del costo del credito.
Tale principio si è sviluppato negli anni nel solco di una giurisprudenza europea spiccatamente favorevole alla tutela del consumatore, incline a superare le categorie elaborate dalle tradizioni giuridiche degli stati membri, in funzione del preminente scopo di protezione del contraente debole del rapporto negoziale.
Già l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE stabiliva che “il consumatore deve avere la facoltà di
adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in
conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del
costo complessivo del credito”.
Successivamente, la direttiva 90/88/CEE ha modificato la precedente direttiva
87/102/CEE, specificando che per costo totale del credito al consumatore debba intendersi in forma onnicomprensiva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le
altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Le direttive in materia di credito al consumo sono state recepite in data ampiamente anteriore alla entrata in vigore del testo unico bancario già dalla legge 142/1992, all'art. 18, rubricato “credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e
90/88/CEE”.
Successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario),
è stato espressamente enunciato all'art. 125 co. 2 che “Le facoltà di adempiere in via
8 anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza
possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato,
ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite
dal CICR”.
La direttiva 2008/48/CE, all'art. 16, ha stabilito che “Il consumatore ha il diritto di
adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto
di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende
gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Di conseguenza, il d.lgs. 141/2010 ha interamente riformato il capo II del titolo VI del testo unico bancario in materia di credito al consumo, introducendo contestualmente l'art. 125 sexies in tema di estinzione anticipata: “Il consumatore può rimborsare
anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In
tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La norma deve essere interpretata conformemente alla intentio legis del legislatore europeo, da ricostruire secondo le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Nella causa C-383/18, anche nota come “Lexitor” decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, con sentenza del 11/9/2019
ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga
la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito
include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza ha impresso una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali hanno confermato l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superato la distinzione tra i costi dipendenti
9 dalla durata del contratto (cd. recurring) e quelli che maturano in via istantanea all'atto del suo perfezionamento (cd. up front), in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front affermata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue, volte a negare la ripetibilità dei costi cd. up front, perché l'“effettività
del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita
qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi
presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
Di seguito, l'art. 125 sexies t.u.b. è stato novellato prevedendo che: “Il consumatore può
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua
del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale
degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio
della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente
indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il
finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti
dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al
compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Così ricostruito il complesso sistema normativo di riferimento, nel caso in esame si impongono le consequenziali conclusioni.
All'epoca della stipulazione del contratto, il 13.06.2008, non era ancora entrato in vigore l'art. 125 sexies t.u.b. Era tuttavia in vigore l'art. 125 co. 2 t.u.b. che, nella sua precedente formulazione, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di
recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di
patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a
10 un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Il
CICR, tuttavia, non vi ha mai dato attuazione.
Secondo una parte della giurisprudenza di merito, questa omissione avrebbe svuotato la norma di significato precettivo, privando il consumatore del diritto ad ottenere una equa riduzione del costo del credito, in caso di adempimento anticipato (cfr. Tribunale
di Napoli, sentenza n. 924 del 25/1/2019).
Questa interpretazione non può essere condivisa. Il principio della ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del rapporto affonda in una profonda stratificazione di norme nazionali e sovranazionali, che non può essere rinnegata sul rilievo della assenza di una disciplina interna di dettaglio.
La Corte di Cassazione da ultimo ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141
del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito,
secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cassazione civile, ord. n. 25977 del
6/9/2023).
Ne consegue che al consumatore non possa essere negata la ripetizione dei costi del credito, per la quota successiva alla estinzione del rapporto, anche in forza del vecchio art. 125 co. 2 t.u.b.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno convenuto, alle fattispecie anteriori non può trovare applicazione il principio stabilito dal nuovo art. 125 sexies t.u.b., così
come novellato dal D.L. 73/2021, commi 2 e 3, perché questo può avere vigenza solo per il futuro, mentre per il passato spetta agli interpreti il compito di risolvere i profili di disciplina (così Corte Costituzionale, sentenza 22/12/2022, n. 263, interrogata sulla legittimità della nuova formulazione dell'art. 125 sexies co. 1 t.u.b.). Piuttosto,
l'interpretazione della norma vigente all'epoca della stipulazione del contratto deve
11 essere condotta in un'ottica di sistema, secondo una interpretazione conforme all'intentio legis del legislatore europeo.
La giurisprudenza si è dibattuta sulla distinzione tra costi recurring e costi upfront e sul diverso regime di ripetizione delle due tipologie di costo.
La ripetibilità dei costi upfront ha incontrato maggiori resistenze, perché l'obiettivo sostanziale di tutela si scontrava con la logica constatazione che la causa di quelle attribuzioni si fosse già esaurita con la conclusione del contratto, a prescindere dalla durata del rapporto (così anche la Corte Costituzionale, sentenza 22/12/2022, n. 263,
interrogata sulla legittimità della nuova formulazione dell'art. 125 sexies co. 1 t.u.b.:
“Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene anche l'argomentazione che collega il dato
testuale della disposizione alla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si
ritengono recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata
del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale
abbia già trovato compimento”).
In ragione delle diverse funzioni assolte da tali oneri economici, in caso di estinzione anticipata la giurisprudenza ha tradizionalmente sostenuto che solo i costi recurring fossero rimborsabili al cliente, per la parte residua del rapporto non attuata, mentre non fossero recuperabili i costi up front, riferibili ad attività ormai esaurite. In questo senso si pronunciava anche la giurisprudenza di merito: “la concreta applicazione del
principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole
voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che - a causa dell'estinzione anticipata
del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva
della necessaria giustificazione causale, di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative
alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite
prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (cfr. Tribunale Napoli,
04/12/2018).
La bipartizione, in apparenza chiara e lineare, tra i due tipi di costo e tra le diverse funzioni svolte, non ha condotto sempre a risultati univoci nella prassi contrattuale delle banche e nella interpretazione nelle aule giudiziarie. Così anche il Tribunale di
12 Torino secondo cui questa “differenza, astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni
interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più
opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli
intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei
costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel
discriminare tra costi up front e recurring” (cfr. Trib. Torino sent.del 21/3/2020).
In assenza di riferimenti normativi di segno contrario, non vi è ragione di negare l'astratta ripetibilità di tutti i costi connessi alla erogazione del credito e, dunque, anche dei costi upfront.
Tuttavia, nella prassi negoziale è frequente rinvenire, all'interno dei moduli contrattuali predisposti dalle finanziarie, una clausola di espressa irripetibilità di alcune voci di costo per il caso di estinzione anticipata. Questa opzione negoziale si pone in evidente contrasto con il principio di ripetizione dei costi residui consacrato a livello normativo e, indirettamente, anche con l'obiettivo finale di assicurare una tutela effettiva al consumatore.
Pertanto, a prescindere dall'esatta individuazione e descrizione della tipologia di costi all'interno del testo contrattuale, che siano questi di carattere istantaneo o dipendenti dalla residua durata del rapporto, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, per la nullità della clausola.
La vessatorietà della clausola si desume dalla irragionevole compressione dei diritti del consumatore che, vedendosi negare il rimborso dei costi del finanziamento, soffre un evidente e significativo squilibrio di diritti derivanti dal contratto, che ostacola gravosamente il legittimo diritto di procedere all'estinzione anticipata del contratto (,
cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 04/10/2023, n. 3664).
Anche in questo caso, pertanto, va dichiarata la nullità della clausola di irripetibilità
dei costi di cui all'art. 8 del contratto per vessatorietà ai sensi dell'art. 33 d.lgs. cod.
cons., per la significativa alterazione del sinallagma negoziale.
13 Tra i costi ripetibili, non vi è dubbio che siano ricompresi anche i premi assicurativi non versati.
La giurisprudenza non ha mai dubitato della riconducibilità degli oneri assicurativi tra i costi cd. recurring, perché la polizza assicurativa viene contratta in funzione di un rischio che può verificarsi nel corso della intera durata del rapporto che discende dal contratto di mutuo (cfr. Tribunale Torino, 23/04/2021).
La banca tuttavia ha lamentato di non essere legittimata a restituire gli oneri assicurativi, sostenendo che il soggetto obbligato in sua vece fosse l'assicuratore.
È pacifico tra le parti che la finanziaria abbia stipulato con Controparte_2
una polizza in favore di contro i rischi che potessero pregiudicare il Parte_1
corretto adempimento del contratto. Tale stipula veniva effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire l'adempimento del credito.
Nella pratica il soggetto beneficiario non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è la banca, in veste di mandatario, ad individuare il contraente e a stipulare la polizza per conto del mutuatario. A tal fine, provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore già nella fase pre-negoziale, in modo da garantirsi anticipatamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
Non può negarsi che in questa complessiva vicenda negoziale emerga un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. È opinione corrente in giurisprudenza che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n.11209); a maggior ragione, in questo caso il collegamento è suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege, che li pone in un rapporto di contestualità necessaria.
14 Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso, per effetto di una convenzione al quale il mutuatario non ha preso parte. La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
A tale proposito è stato affermato che “non sussistono ragioni per distinguere a seconda
che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o
l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve
et repete restano invariati” e che, qualora ad essere convenuto in giudizio sia il mutuante,
non è escluso “un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il
premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale
obbligato principale” (Tribunale Torino, 23/04/2021).
Questa interpretazione, alla quale la scrivente intende prestare adesione, è l'unica che privilegia lo scopo finale di tutela del consumatore, che ha diritto a liberarsi anticipatamente del peso dell'obbligazione senza essere pregiudicato dalla complessità della operazione negoziale sottostante la sua richiesta di finanziamento.
Non hanno pregio le difese della finanziaria, sul rilievo che la mandataria e l'intermediario finanziario siano soggetti estranei al rapporto e che i costi comunque versati agli stessi per l'attività espletata siano irripetibili in quanto up front.
15 Come per il contratto assicurativo, infatti, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è
preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore (cfr. Tribunale Napoli,
28/09/2023, n. 8809). La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata, salva la facoltà della finanziaria di agire in regresso. Si pensi soltanto che, secondo il quadro economico fornito dalla convenuta finanziaria, le spese di intermediazione sono state quantificate in euro 6.783,39 (cfr.
comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa del terzo in atti).
Così chiarita la legittimazione della finanziaria, in definitiva trova piena applicazione al caso di specie l'art. 125 co. 2 t.u.b. ratione temporis vigente che impone la condanna della finanziaria alla restituzione della quota di oneri e commissioni per la estinzione anticipata del finanziamento, a prescindere dalla pretesa distinzione tra costi upfront o recurring, che non trova legittimazione normativa.
La metodologia di calcolo segue il criterio pro rata temporis, laddove il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto.
L'importo da rimborsare viene quindi equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute,
secondo il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
16 Il medesimo criterio deve essere adottato sia per il rimborso dei costi recurring, sia per i costi up front, trattandosi sempre di costi del credito da considerare unitariamente
(cfr. Tribunale Mantova, 02/02/2021).
In definitiva, la domanda è fondata e va accolta, con assorbimento delle ulteriori questioni proposte, stante l'integrale accoglimento della domanda proposta in via principale. Per l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente di euro 2.812,00 derivante dal seguente calcolo: euro 333,61 (1.082,93/120x37)
per commissioni finanziarie;
euro 2.091,00 (6.783,39/120x37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120x37) per i costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00(
300,00/120x37) per spese di istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Venendo alle spese processuali le stesse vanno poste a carico della CP_4
sia nei rapporti con parte attrice che nei rapporti con la terza chiamata e
[...]
liquidate sulla base del decisum secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da contro disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna a rimborsare in favore di parte attrice la somma di euro Controparte_4
2.812,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_4
di parte attrice e di liquidate in complessivi euro 2.552 per Controparte_2
ciascuna parte processuale con distrazione in favore degli avvocati Di Fluri Gaetano e
Giorgia Fieramosca dichiaratisi antistatari, oltre IVA e CPA come per legge
Salerno, 5.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
17 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2988/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giorgia Fieramosca, Gaetano Di Fluri e Gaetano Raimondo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del in Salerno, Via E. Pt_2
Farina n. 4;
- Attore -
CONTRO
C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardina Pennimpede e Stefano Blandini,
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Gerardina Pennimpede in Salerno, Via Settimio Mobilio n. 68;
- Convenuta –
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Santorelli,
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Gianmarino Chiappa in Salerno, Via Generale Ferrante Gonzaga n. 113;
- Terzo chiamato in causa –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.03.2018, Parte_1
conveniva in giudizio la per sentire accertare che gli Controparte_1
interessi pattuiti al momento della stipula del contratto superavano il tasso soglia del periodo e pertanto dichiarare la nullità della clausola, o comunque in via subordinata la violazione di cui all'art. 644, co. 3 c.p., e per l'effetto condannare la banca alla restituzione dei seguenti importi: euro 14.307,37 (euro 15.058,00 totale costi sostenuti
– euro 643,69 storno interessi – euro 106,94 ulteriori abbuoni); accertare il diritto dell'attore alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza condannare la società convenuta alla restituzione delle seguenti somme: euro 333,61
(1.082,93/120*37) per commissioni finanziare;
euro 2.091,00 (6.783,39/120*37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120*37) per costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00 (300,00/120*37) per spese;
per un totale di euro 2.812,00; condannare ai sensi dell'art. 93 c.p.c. alle spese di causa in favore dei procuratori antistatari.
Eccepiva di aver concluso in data 13.06.2008, contratto n. 126646 per euro 30.000,00 da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate da euro 250,00; che il capitale finanziato comprendeva i seguenti costi anticipati dal cliente: euro 5.933,68
per interessi;
euro 1.082,93 per commissioni finanziarie;
euro 6.783,39 quali commissioni accessorie;
euro 960,70 per i costi assicurativi o di garanzia;
euro 300,00
per spese;
per un totale di euro 15.058,00; che al momento della stipula del contratto,
veniva pattuito un tasso di interesse pari al 17,196% (compreso il costo assicurativo);
il tasso soglia usura per il trimestre aprile-giugno 2008 relativo alle operazioni di
“Cessioni del quinto” per l'importo euro 30.000,00 era stabilito nella misura del 15,39%
(10,26% aumentato della metà), quindi il tasso previsto superava il tasso soglia previsto per legge;
che il rapporto doveva essere epurato da tutti i costi applicati e corrisposti dall'autore pari ad euro 15.058,00 detratta la somma di euro 643,69 stornata del conto estintivo a titoli di interessi, ed euro 106,94 a titolo di “ulteriore abbuono”
con la conseguente restituzione al cliente di euro 14.307,37 (15.058,00 – 643,69 storno interessi – euro 106,94 ulteriori abbuoni); che il cliente estingueva il finanziamento per cui è causa nel mese di luglio 2015 allorquando residuavano n. 37 rate;
che a seguito
2 dell'estinzione della posizione, il contraente aveva diritto al rimborso dei seguenti costi secondo il criterio proporzionale alla durata residua del prestito: euro 333,61
(1.082,93/120*37) per commissioni finanziarie;
euro 2.091,00 (6.783,39/120*37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120*37) per i costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00 (300,00/120*37) per spese;
per un totale di euro 2.812,00; nullità
della clausola relativa agli interessi poiché prevedeva un tasso superiore al soglia del periodo;
violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento;
diritto alla restituzione dei costi relativi a commissioni e spese non maturate;
diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto;
concorso della clausola nulla al superamento del tasso soglia.
Instaurata la lite, si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
che parte ricorrente confondeva il TAEG con il TEG, ritenendo, inoltre, che il TEG
dovesse prendere in considerazione anche il costo assicurativo, come prevedeva il
TAEG; che provvedeva correttamente ad escludere l'assicurazione dal calcolo CP_1
del TEG;
che nel caso di specie il contratto di finanziamento era nella forma della cessione del quinto dello stipendio;
che la disciplina del TUB non attribuirebbe alcun diritto al rimborso;
che con la stipula del contratto per cui è causa parte attrice riceva dall'odierna convenuta, a titolo di mutuo, la somma complessiva di euro 24.066,32
(capitale lordo: euro 30.000,00 – interessi: euro 5.933,68) all'atto della stipula obbligandosi a restituire la somma indicata con l'aggiunta dei soli interessi corrispettivi;
che parte attrice provvedeva al pagamento delle commissioni e del premio assicurativo in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore del prestito attualizzato, così provvedeva a versare alla l'importo di euro 6.783,39 CP_3
euro, alla euro 1.368,31, alla l'importo di euro 960,70, CP_1 Controparte_2
tutto ciò in virtù della stipula del contratto di intermediazione e della polizza assicurativa;
trattasi di elementi che compongono il TAEG;
che sussisteva una clausola di non rimborsabilità; che in sede di estinzione anticipata del contratto la convenuta provvedeva a rimborsare la somma di euro 106,94 a titolo di commissione bancaria non dovuta;
l'inammissibilità e infondatezza della domanda di rimborso dei costi del
3 credito in quanto in contrasto con la disciplina pattizia;
la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
che al caso di specie risulta applicabile la legge 221 del 2012
che imponeva alla compagnia assicuratrice il rimborso del premio assicurativo;
con conseguente chiamata in causa della terza compagnia assicurativa
[...]
Controparte_2
Concludeva chiedendo di accertarsi la carenza di legittimazione passiva della odierna convenuta, autorizzando la chiamata in causa della Controparte_2
rigettare poiché infondate nel merito le domande formulate dall'attore nei confronti dell' condannare la alla restituzione del premio CP_1 Controparte_2
assicurativo non goduto dall'attore, ovvero al fine di ritenere e dichiarare sussistente il diritto di regresso della comparente nei confronti della compagnia assicurativa,
oppure che stessa venisse condannata a tenere indenne manlevare la società deducente in ordine alla restituzione dell'importo richiesto da controparte a titolo di premio assicurativo non goduto.
Instaurato il contraddittorio e autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la con comparsa depositata in data 10.07.2019 Controparte_2
eccependo: l'inapplicabilità del. Reg. Isvap 35/2010 e della legge n. 221/2012 ai rapporti di finanziamento sorti anteriormente alla loro entrata in vigore, con necessaria applicazione dell'art. 1896 c.c. ed infondatezza della pretesa del rimborso;
la congruità
della somma corrisposta “pro bono pacis” in fase stragiudiziale e contestazione del
quantum debeatur.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea nonché quella di manleva e regresso formulata dalla società nei confronti della CP_1 Controparte_2
limitare la condanna della compagnia assicurativa alla sola restituzione della
[...]
parte di premio assicurativo non goduta dall'attore, calcolata facendo applicazione dei criteri sanciti dall'art. 49 del Reg. ISVP n. 35/2010 e dell'art. 22 D.L. n. 179/2012
convertito in L. n. 221/2012, previa decurtazione dell'importo di euro 124,37 già
rimborsato dalla Compagnia.
4 Disposto il mutamento del rito da sommario in rito ordinario di cognizione, la causa subiva una serie di rinvii, all'udienza dell' 8.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Qualificazione della domanda e merito
In punto di qualificazione della domanda, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 126646 stipulato in data 13.06.2008 inter partes limitatamente alla clausola determinativa degli interessi anche moratori per contrarietà alla legge 108/96 e con la conseguenza di un TAEG superiore alla soglia antiusura fissata per la categoria del decreto ministeriale applicabile (II trimestre 2008), con condanna della banca convenuta alla ripetizione di quanto versato indebitamente.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla normativa in materia anti-usura posta dalla legge n. 108/1996, dal disposto dell'art. art. 54 DPR n.80/1950 e tenuto conto delle Istruzioni della BA d'IT pro tempore vigenti, discende che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio non può dirsi usurario in quanto non supera il tasso soglia.
In conformità a quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito (ex multis,
Tribunale di Milano, Tribunale di Taranto) deve evidenziarsi che l'assicurazione sulla vita imposta al mutuatario dal suddetto art. 54 non è riconducibile ad una decisione del creditore, rappresentando anzi un requisito di legge per la stipula di un contratto di finanziamento con la cessione del quinto;
pertanto, il relativo onere deve essere ricondotto alla categoria dei costi imposti dalla legge, espressamente esclusi dal computo del TEG dalla normativa secondaria in materia anti-usura.
Quanto fin qui statuito trova fondamento in un duplice ordine di ragioni, il primo relativo alla natura della Istruzioni della BA d'IT, l'altro relativo al cd. principio di simmetria.
Vale rammentare innanzitutto che il sistema normativo in materia di accertamento dell'usura è fondato sulla legge e su parametri oggettivi;
con la legge n. 108/1996 la
5 nozione di usura, con l'introduzione del tasso soglia, è stata infatti oggettivata, sicché
è sufficiente il superamento del tasso soglia rilevato per una data tipologia di contratti per poter accertare la sussistenza della pattuizione di un tasso usurario
(sull'irrilevanza della cd. usura sopravvenuta v. Cass. S.U. n. 24675/2017). Tal sorta di accertamento è svolto dal giudice in virtù di un parametro previsto dall'art. 2 l.
108/1996 che prevede una eterointegrazione della norma in bianco di rango legislativo per il tramite di decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi della stessa legge, decreti che, dunque, integrano la norma per il tramite dell'esercizio della discrezionalità tecnica della BA d'IT. In altri termini, la legge ha demandato alla
BA d'IT il compito di svolgere la rilevazione del T.E.G.M., con rimando espresso alle Istruzioni della BA d'IT.
Ebbene, se è indubbio che le Istruzioni della BA d'IT non figurano nell'elenco delle fonti del diritto di cui all'art. 1 delle preleggi, è però altrettanto indubbio, come già da tempo rilevato dalla più attenta giurisprudenza di merito (v. Tribunale Milano
n. 3961/2015; v. anche Cass. 35102/2022) che è una norma primaria quale l'art. 2 L.
108/1996 a prevedere, da un lato, che il Ministro del tesoro, sentiti la BA d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente per operazioni della stessa natura il tasso effettivo globale medio, dall'altro che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale aumentato della metà. La norma precisa altresì che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la BA d'IT e l'Ufficio italiano cambi: sono tali decreti ministeriali a demandare alla BA d'IT la rilevazione dei TEGM.
Fino all'agosto del 2009 per le rilevazioni del TEGM le Istruzioni della BA d'IT
non tenevano conto delle spese di assicurazione nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio;
in quanto derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge tali spese erano infatti espressamente escluse (cfr. punto C4 delle
6 Istruzioni). Da tanto discende che il tasso calcolato da parte ricorrente (che vi include le spese di assicurazione) non può essere raffrontato con il tasso soglia, in quanto si tratta di due valori calcolati in modo diverso, uno solo dei quali in conformità alla metodologia di rilevamento posta dalla legge. Deve osservarsi che risulta privo di rigore metodologico (e prima ancora logico) un calcolo che volesse raffrontare un TEG
calcolato con modalità diverse da quelle con cui è calcolato un TEGM (sul cd. principio di simmetria si rinvia a Cass. Sezioni Unite n.19597/2020).
Atteso che il tasso soglia alla data di stipula del contratto oggetto del presente giudizio era pari al 15,39% e che il TEG indicato nel contratto era pari al 15,305% (circostanze,
queste, dedotte da entrambe le parti con supporto documentale e non contestate da parte ricorrente), ne discende che il tasso pattuito non è usurario.
Passando all'esame dell'eccezione relativa alla violazione del principio di trasparenza nella determinazione degli oneri economici del contratto di finanziamento e il conseguente diritto alla restituzione dei costi relativi a commissioni e spese non maturate.
È opportuno fare alcuni chiarimenti.
Parte attrice chiede la restituzione di una serie di importi ed in particolare: euro 333,61
(1.082,93/120*37) per commissioni finanziare;
euro 2.091,00 (6.783,39/120*37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120*37) per costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00 (300,00/120*37) per spese;
per un totale di euro 2.812,00.
Sul punto, le difese della resistente odierna convenuta si concentrano sulla inesistenza nell'ordinamento di una norma giuridica che, all'epoca della fattispecie, la obbligasse in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla restituzione di tutti gli oneri relativi alla vita residua del contratto. Nel confutare l'avversa prospettazione giuridica, la società ha evidenziato che la norma invocata a fondamento del ricorso non era ancora vigente all'epoca della fattispecie, perché l'art. 125 sexies t.u.b. sarebbe stato introdotto solo con il d.lgs. 141/2010, che è entrato in vigore il 19/9/2010,
successivamente alla conclusione del presente contratto.
La tesi può essere condivisa nelle premesse, ma non nelle conclusioni.
7 È vero che l'art. 125 sexies t.u.b. non fosse applicabile ratione temporis al rapporto in oggetto. Tuttavia, la società muove dal criticabile presupposto che, all'epoca della estinzione del contratto, l'ordinamento ignorasse il diritto del mutuatario alla ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata, negandogli ogni tutela.
Al contrario, l'interprete non può arrestarsi ad un'analisi testuale e atomistica delle norme di settore, ma deve ampliare l'indagine all'ordinamento giuridico nel suo complesso, al fine di pervenire ad una soluzione coerente con l'intero sistema normativo.
Costituisce principio ormai acquisito nell'ordinamento che il mutuatario abbia diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, rispetto alla sua naturale scadenza,
ottenendo una congrua riduzione del costo del credito.
Tale principio si è sviluppato negli anni nel solco di una giurisprudenza europea spiccatamente favorevole alla tutela del consumatore, incline a superare le categorie elaborate dalle tradizioni giuridiche degli stati membri, in funzione del preminente scopo di protezione del contraente debole del rapporto negoziale.
Già l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE stabiliva che “il consumatore deve avere la facoltà di
adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in
conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del
costo complessivo del credito”.
Successivamente, la direttiva 90/88/CEE ha modificato la precedente direttiva
87/102/CEE, specificando che per costo totale del credito al consumatore debba intendersi in forma onnicomprensiva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le
altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Le direttive in materia di credito al consumo sono state recepite in data ampiamente anteriore alla entrata in vigore del testo unico bancario già dalla legge 142/1992, all'art. 18, rubricato “credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e
90/88/CEE”.
Successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario),
è stato espressamente enunciato all'art. 125 co. 2 che “Le facoltà di adempiere in via
8 anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza
possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato,
ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite
dal CICR”.
La direttiva 2008/48/CE, all'art. 16, ha stabilito che “Il consumatore ha il diritto di
adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto
di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende
gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Di conseguenza, il d.lgs. 141/2010 ha interamente riformato il capo II del titolo VI del testo unico bancario in materia di credito al consumo, introducendo contestualmente l'art. 125 sexies in tema di estinzione anticipata: “Il consumatore può rimborsare
anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In
tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La norma deve essere interpretata conformemente alla intentio legis del legislatore europeo, da ricostruire secondo le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
Nella causa C-383/18, anche nota come “Lexitor” decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, con sentenza del 11/9/2019
ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga
la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito
include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza ha impresso una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali hanno confermato l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superato la distinzione tra i costi dipendenti
9 dalla durata del contratto (cd. recurring) e quelli che maturano in via istantanea all'atto del suo perfezionamento (cd. up front), in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front affermata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue, volte a negare la ripetibilità dei costi cd. up front, perché l'“effettività
del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita
qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi
presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
Di seguito, l'art. 125 sexies t.u.b. è stato novellato prevedendo che: “Il consumatore può
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua
del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale
degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio
della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente
indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il
finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti
dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al
compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Così ricostruito il complesso sistema normativo di riferimento, nel caso in esame si impongono le consequenziali conclusioni.
All'epoca della stipulazione del contratto, il 13.06.2008, non era ancora entrato in vigore l'art. 125 sexies t.u.b. Era tuttavia in vigore l'art. 125 co. 2 t.u.b. che, nella sua precedente formulazione, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di
recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di
patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a
10 un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Il
CICR, tuttavia, non vi ha mai dato attuazione.
Secondo una parte della giurisprudenza di merito, questa omissione avrebbe svuotato la norma di significato precettivo, privando il consumatore del diritto ad ottenere una equa riduzione del costo del credito, in caso di adempimento anticipato (cfr. Tribunale
di Napoli, sentenza n. 924 del 25/1/2019).
Questa interpretazione non può essere condivisa. Il principio della ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del rapporto affonda in una profonda stratificazione di norme nazionali e sovranazionali, che non può essere rinnegata sul rilievo della assenza di una disciplina interna di dettaglio.
La Corte di Cassazione da ultimo ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141
del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito,
secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cassazione civile, ord. n. 25977 del
6/9/2023).
Ne consegue che al consumatore non possa essere negata la ripetizione dei costi del credito, per la quota successiva alla estinzione del rapporto, anche in forza del vecchio art. 125 co. 2 t.u.b.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno convenuto, alle fattispecie anteriori non può trovare applicazione il principio stabilito dal nuovo art. 125 sexies t.u.b., così
come novellato dal D.L. 73/2021, commi 2 e 3, perché questo può avere vigenza solo per il futuro, mentre per il passato spetta agli interpreti il compito di risolvere i profili di disciplina (così Corte Costituzionale, sentenza 22/12/2022, n. 263, interrogata sulla legittimità della nuova formulazione dell'art. 125 sexies co. 1 t.u.b.). Piuttosto,
l'interpretazione della norma vigente all'epoca della stipulazione del contratto deve
11 essere condotta in un'ottica di sistema, secondo una interpretazione conforme all'intentio legis del legislatore europeo.
La giurisprudenza si è dibattuta sulla distinzione tra costi recurring e costi upfront e sul diverso regime di ripetizione delle due tipologie di costo.
La ripetibilità dei costi upfront ha incontrato maggiori resistenze, perché l'obiettivo sostanziale di tutela si scontrava con la logica constatazione che la causa di quelle attribuzioni si fosse già esaurita con la conclusione del contratto, a prescindere dalla durata del rapporto (così anche la Corte Costituzionale, sentenza 22/12/2022, n. 263,
interrogata sulla legittimità della nuova formulazione dell'art. 125 sexies co. 1 t.u.b.:
“Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene anche l'argomentazione che collega il dato
testuale della disposizione alla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si
ritengono recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata
del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale
abbia già trovato compimento”).
In ragione delle diverse funzioni assolte da tali oneri economici, in caso di estinzione anticipata la giurisprudenza ha tradizionalmente sostenuto che solo i costi recurring fossero rimborsabili al cliente, per la parte residua del rapporto non attuata, mentre non fossero recuperabili i costi up front, riferibili ad attività ormai esaurite. In questo senso si pronunciava anche la giurisprudenza di merito: “la concreta applicazione del
principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole
voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che - a causa dell'estinzione anticipata
del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva
della necessaria giustificazione causale, di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative
alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite
prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)” (cfr. Tribunale Napoli,
04/12/2018).
La bipartizione, in apparenza chiara e lineare, tra i due tipi di costo e tra le diverse funzioni svolte, non ha condotto sempre a risultati univoci nella prassi contrattuale delle banche e nella interpretazione nelle aule giudiziarie. Così anche il Tribunale di
12 Torino secondo cui questa “differenza, astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni
interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più
opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli
intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei
costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel
discriminare tra costi up front e recurring” (cfr. Trib. Torino sent.del 21/3/2020).
In assenza di riferimenti normativi di segno contrario, non vi è ragione di negare l'astratta ripetibilità di tutti i costi connessi alla erogazione del credito e, dunque, anche dei costi upfront.
Tuttavia, nella prassi negoziale è frequente rinvenire, all'interno dei moduli contrattuali predisposti dalle finanziarie, una clausola di espressa irripetibilità di alcune voci di costo per il caso di estinzione anticipata. Questa opzione negoziale si pone in evidente contrasto con il principio di ripetizione dei costi residui consacrato a livello normativo e, indirettamente, anche con l'obiettivo finale di assicurare una tutela effettiva al consumatore.
Pertanto, a prescindere dall'esatta individuazione e descrizione della tipologia di costi all'interno del testo contrattuale, che siano questi di carattere istantaneo o dipendenti dalla residua durata del rapporto, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, per la nullità della clausola.
La vessatorietà della clausola si desume dalla irragionevole compressione dei diritti del consumatore che, vedendosi negare il rimborso dei costi del finanziamento, soffre un evidente e significativo squilibrio di diritti derivanti dal contratto, che ostacola gravosamente il legittimo diritto di procedere all'estinzione anticipata del contratto (,
cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 04/10/2023, n. 3664).
Anche in questo caso, pertanto, va dichiarata la nullità della clausola di irripetibilità
dei costi di cui all'art. 8 del contratto per vessatorietà ai sensi dell'art. 33 d.lgs. cod.
cons., per la significativa alterazione del sinallagma negoziale.
13 Tra i costi ripetibili, non vi è dubbio che siano ricompresi anche i premi assicurativi non versati.
La giurisprudenza non ha mai dubitato della riconducibilità degli oneri assicurativi tra i costi cd. recurring, perché la polizza assicurativa viene contratta in funzione di un rischio che può verificarsi nel corso della intera durata del rapporto che discende dal contratto di mutuo (cfr. Tribunale Torino, 23/04/2021).
La banca tuttavia ha lamentato di non essere legittimata a restituire gli oneri assicurativi, sostenendo che il soggetto obbligato in sua vece fosse l'assicuratore.
È pacifico tra le parti che la finanziaria abbia stipulato con Controparte_2
una polizza in favore di contro i rischi che potessero pregiudicare il Parte_1
corretto adempimento del contratto. Tale stipula veniva effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire l'adempimento del credito.
Nella pratica il soggetto beneficiario non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è la banca, in veste di mandatario, ad individuare il contraente e a stipulare la polizza per conto del mutuatario. A tal fine, provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore già nella fase pre-negoziale, in modo da garantirsi anticipatamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
Non può negarsi che in questa complessiva vicenda negoziale emerga un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. È opinione corrente in giurisprudenza che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n.11209); a maggior ragione, in questo caso il collegamento è suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege, che li pone in un rapporto di contestualità necessaria.
14 Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso, per effetto di una convenzione al quale il mutuatario non ha preso parte. La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
A tale proposito è stato affermato che “non sussistono ragioni per distinguere a seconda
che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o
l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve
et repete restano invariati” e che, qualora ad essere convenuto in giudizio sia il mutuante,
non è escluso “un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il
premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale
obbligato principale” (Tribunale Torino, 23/04/2021).
Questa interpretazione, alla quale la scrivente intende prestare adesione, è l'unica che privilegia lo scopo finale di tutela del consumatore, che ha diritto a liberarsi anticipatamente del peso dell'obbligazione senza essere pregiudicato dalla complessità della operazione negoziale sottostante la sua richiesta di finanziamento.
Non hanno pregio le difese della finanziaria, sul rilievo che la mandataria e l'intermediario finanziario siano soggetti estranei al rapporto e che i costi comunque versati agli stessi per l'attività espletata siano irripetibili in quanto up front.
15 Come per il contratto assicurativo, infatti, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è
preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore (cfr. Tribunale Napoli,
28/09/2023, n. 8809). La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata, salva la facoltà della finanziaria di agire in regresso. Si pensi soltanto che, secondo il quadro economico fornito dalla convenuta finanziaria, le spese di intermediazione sono state quantificate in euro 6.783,39 (cfr.
comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa del terzo in atti).
Così chiarita la legittimazione della finanziaria, in definitiva trova piena applicazione al caso di specie l'art. 125 co. 2 t.u.b. ratione temporis vigente che impone la condanna della finanziaria alla restituzione della quota di oneri e commissioni per la estinzione anticipata del finanziamento, a prescindere dalla pretesa distinzione tra costi upfront o recurring, che non trova legittimazione normativa.
La metodologia di calcolo segue il criterio pro rata temporis, laddove il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto.
L'importo da rimborsare viene quindi equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute,
secondo il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
16 Il medesimo criterio deve essere adottato sia per il rimborso dei costi recurring, sia per i costi up front, trattandosi sempre di costi del credito da considerare unitariamente
(cfr. Tribunale Mantova, 02/02/2021).
In definitiva, la domanda è fondata e va accolta, con assorbimento delle ulteriori questioni proposte, stante l'integrale accoglimento della domanda proposta in via principale. Per l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente di euro 2.812,00 derivante dal seguente calcolo: euro 333,61 (1.082,93/120x37)
per commissioni finanziarie;
euro 2.091,00 (6.783,39/120x37) quali commissioni accessorie;
euro 296,00 (960,70/120x37) per i costi assicurativi o di garanzia;
euro 92,00(
300,00/120x37) per spese di istruttoria, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
Venendo alle spese processuali le stesse vanno poste a carico della CP_4
sia nei rapporti con parte attrice che nei rapporti con la terza chiamata e
[...]
liquidate sulla base del decisum secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da contro disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna a rimborsare in favore di parte attrice la somma di euro Controparte_4
2.812,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_4
di parte attrice e di liquidate in complessivi euro 2.552 per Controparte_2
ciascuna parte processuale con distrazione in favore degli avvocati Di Fluri Gaetano e
Giorgia Fieramosca dichiaratisi antistatari, oltre IVA e CPA come per legge
Salerno, 5.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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