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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. nella qualità di Giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha emes- so la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1857/2022 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._1
dall'Avv. Nadia Spallitta (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Piazza Stazione Lolli
15
– parte ricorrente –
CONTRO
, (CF-80021470820), in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo in via Giuseppe De Spuches n. 5, presso lo studio dell'Avv.
LD FI (CF – che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_3
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
mandato in atti
– parte resistente
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1535/2016, pubblicata il 22 agosto 2016, in riforma della sentenza n° 5605/2009 depositata il 9 novembre 2009 emessa dal Tribunale di Palermo, riget- tò l'opposizione proposta da , avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n° 991 datata 4 gennaio 2007, con la quale la
[...]
, ai sensi del R.D. 639/1910, ingiunse nei suoi Parte_2
confronti il pagamento della somma di € 42.625,95.
2. Avverso la predetta sentenza propose ricorso in cas- Parte_1
sazione e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25364/2022, deposi- tata il 25/08/2022, in accoglimento del sesto motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata con rinvio - anche per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità - alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, avendo accertato la violazione dell'art. 2697 c.c. in pun- to di riparto dell'onus probandi in conformità al seguente principio di diritto “l'Amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad in- giunzione ex art. 3 r.d. n° 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posi- zione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre
l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cau-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
se modificative o estintive degli stessi …” .
3. Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notifica- to riassumeva il giudizio chiedendo, in applicazio- Parte_1
ne dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, che venisse rigettato l'appello proposto dalla - nelle more del giudizio Controparte_1
succeduta alla - e confermata la sen- Parte_2
tenza del Tribunale di Palermo n. 5605/09 che aveva revocato l'ordinanza di ingiunzione opposta. Si costituiva nel giudizio riassunto la contestando il ricorso proposto. Controparte_1
4. Rinviata la causa all'udienza del 15 ottobre 2025 per la decisio- ne, con nota depositata telematicamente in data 13.10.2025, le parti hanno concordemente dato atto di avere sottoscritto un accordo tran- sattivo, parimenti depositato in allegato, ed hanno dichiarato di rinun- ciare agli atti del giudizio, formulando conclusioni congiunte del se- guente tenore: “Dichiarare, nei modi e nelle forme ritenuti più opportu- ni, la cessazione della materia del contendere;
Compensare le spese del presente grado di giudizio”.
XXXX
5. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
6. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite di que- sto grado del giudizio.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 15.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. nella qualità di Giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha emes- so la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1857/2022 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._1
dall'Avv. Nadia Spallitta (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Piazza Stazione Lolli
15
– parte ricorrente –
CONTRO
, (CF-80021470820), in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo in via Giuseppe De Spuches n. 5, presso lo studio dell'Avv.
LD FI (CF – che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_3
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
mandato in atti
– parte resistente
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1535/2016, pubblicata il 22 agosto 2016, in riforma della sentenza n° 5605/2009 depositata il 9 novembre 2009 emessa dal Tribunale di Palermo, riget- tò l'opposizione proposta da , avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n° 991 datata 4 gennaio 2007, con la quale la
[...]
, ai sensi del R.D. 639/1910, ingiunse nei suoi Parte_2
confronti il pagamento della somma di € 42.625,95.
2. Avverso la predetta sentenza propose ricorso in cas- Parte_1
sazione e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25364/2022, deposi- tata il 25/08/2022, in accoglimento del sesto motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata con rinvio - anche per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità - alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, avendo accertato la violazione dell'art. 2697 c.c. in pun- to di riparto dell'onus probandi in conformità al seguente principio di diritto “l'Amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad in- giunzione ex art. 3 r.d. n° 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posi- zione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre
l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cau-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
se modificative o estintive degli stessi …” .
3. Con ricorso depositato telematicamente e ritualmente notifica- to riassumeva il giudizio chiedendo, in applicazio- Parte_1
ne dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, che venisse rigettato l'appello proposto dalla - nelle more del giudizio Controparte_1
succeduta alla - e confermata la sen- Parte_2
tenza del Tribunale di Palermo n. 5605/09 che aveva revocato l'ordinanza di ingiunzione opposta. Si costituiva nel giudizio riassunto la contestando il ricorso proposto. Controparte_1
4. Rinviata la causa all'udienza del 15 ottobre 2025 per la decisio- ne, con nota depositata telematicamente in data 13.10.2025, le parti hanno concordemente dato atto di avere sottoscritto un accordo tran- sattivo, parimenti depositato in allegato, ed hanno dichiarato di rinun- ciare agli atti del giudizio, formulando conclusioni congiunte del se- guente tenore: “Dichiarare, nei modi e nelle forme ritenuti più opportu- ni, la cessazione della materia del contendere;
Compensare le spese del presente grado di giudizio”.
XXXX
5. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
6. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
7. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite di que- sto grado del giudizio.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1857/2022
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 15.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile