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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 02 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11494/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...], (EN) il 25.02.1963, residente in [...]
Macello n. 45, Codice Fiscale: , rappresentato e difeso, giusta procura, CodiceFiscale_1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore Sangiorgio
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 costituitosi anche quale mandatario della , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 dall'avvocato Marco Luzi;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Paolo Lauretta
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 06.12.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.293
2024 90395780 24-000 ed il sottostante avviso di addebito n. 59320220004186707000. Ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa o irregolare notifica dell'avviso di addebito, quale atto presupposto, e per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ha, inoltre, eccepito la nullità dell'avviso di addebito;
per omessa notifica degli avvisi di rettifica;
per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73 e per tardiva iscrizione ex art. 25 D.Lgs n. 46/1999. Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, perfezionatasi anche successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: dichiararsi l'illegittimità degli atti impugnati e non dovute le somme iscritte a ruolo con le relative sanzioni ed interessi. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio da distrarsi in suo favore, ed eventuale rimborso delle somme che il ricorrente potrà essere tenuto a versare nell'eventualità di mancata sospensione della riscossione.
Si è costituito, con memorie depositate il 14.05.2025, l' , che ha eccepito inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito impugnato e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, nonchè di tutte le eccezioni sollevate in ricorso. Hai, infine, contestato l'eccezione di prescrizione rilevando che dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
05.10.2022, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ha concluso chiedendo: respingersi ogni domanda di parte ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Con memorie, depositate il 07.01.2025, si è costituita che ha Controparte_3 eccepito l'assoluta estraneità e responsabilità dell' in riferimento alle Controparte_4 eccezioni di decadenza, prescrizione e omessa notifica degli atti prodromici. Ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione passiva. Ha contestato l'eccezione di mancata indicazione del responsabile del procedimento, risultando lo stesso indicato a pag.2 dell'intimazione di pagamento impugnata ed ha, infine, eccepito che nessuna prescrizione successiva risulta perfezionata, attesa la notifica dell'avviso di addebito e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso chiedendo:
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per Controparte_3 tutte le eccezioni attinenti al merito della pretesa, essendo l'unico legittimato a contraddire l'Ente
Impositore. Nel merito accertare e dichiarare prive di fondamento, tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, tenere indenne l' dalle spese del giudizio. Controparte_3
Con provvedimento del 16.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 17.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di CP_ cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione dell' hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, le ricevute di accettazione e avvenuta Controparte_5 consegna dalle quali è data evincere la regolare e valida notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito impugnato, in data 5.10.2022.
Devono ritenersi pretestuose oltre che infondate le eccezioni formulate dal ricorrente con le note di trattazione depositate il 15.09.2025. Ed invero, premessa la genericità delle stesse, si osserva che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, alla ricevuta di avvenuta consegna depositata dall'istituto, è allegato l'avviso di addebito in oggetto che è stato validamente e regolarmente notificato dall'Istituto.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 06.12.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Parte ricorrente ha, altresì, fatto valere motivi di opposizione afferenti alla regolarità formale del titolo e alla procedura di riscossione (omessa notifica dell'avviso di addebito, omessa notifica degli avvisi di rettifica, violazione dell'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e decadenza per tardiva iscrizione ex art. 25 D.Lgs n. 46/1999). Dette eccezioni integrando delle ipotesi di opposizioni agli atti esecutivi vanno proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Ciò posto vanno dichiarate inammissibili, inquanto tardive, le eccezioni di nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica degli avvisi di rettifica, per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 /1973 e dell'art. 25 D.Lgs n.
46/1999, in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Quanto alle eccezioni di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito e per mancata indicazione del responsabile del procedimento le stesse, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito e l'indicazione del responsabile del procedimento a pagina 2 dell'intimazione di pagamento, devono ritenersi infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Infine, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, non ricorrono.
Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito n. 59320220004186707000, avvenuta il 05.10.2022, e alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta
5.12.2024 (all. rel. 293 2024 90395780 24-000 fasc. , si deve ritenere che nessuna prescrizione CP_6 si è perfezionata, non essendo, alla predetta data del 05.12.2024, decorso il termine di prescrizione quinquennale e ciò anche a prescindere dagli ulteriori atti interruttivi medio tempore notificati. Per quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 1.863,50, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%
Catania, 3 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 02 ottobre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11494/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...], (EN) il 25.02.1963, residente in [...]
Macello n. 45, Codice Fiscale: , rappresentato e difeso, giusta procura, CodiceFiscale_1 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore Sangiorgio
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 costituitosi anche quale mandatario della , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_2 dall'avvocato Marco Luzi;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Paolo Lauretta
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 06.12.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.293
2024 90395780 24-000 ed il sottostante avviso di addebito n. 59320220004186707000. Ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa o irregolare notifica dell'avviso di addebito, quale atto presupposto, e per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ha, inoltre, eccepito la nullità dell'avviso di addebito;
per omessa notifica degli avvisi di rettifica;
per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73 e per tardiva iscrizione ex art. 25 D.Lgs n. 46/1999. Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, perfezionatasi anche successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: dichiararsi l'illegittimità degli atti impugnati e non dovute le somme iscritte a ruolo con le relative sanzioni ed interessi. Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio da distrarsi in suo favore, ed eventuale rimborso delle somme che il ricorrente potrà essere tenuto a versare nell'eventualità di mancata sospensione della riscossione.
Si è costituito, con memorie depositate il 14.05.2025, l' , che ha eccepito inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito impugnato e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, nonchè di tutte le eccezioni sollevate in ricorso. Hai, infine, contestato l'eccezione di prescrizione rilevando che dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il
05.10.2022, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ha concluso chiedendo: respingersi ogni domanda di parte ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Con memorie, depositate il 07.01.2025, si è costituita che ha Controparte_3 eccepito l'assoluta estraneità e responsabilità dell' in riferimento alle Controparte_4 eccezioni di decadenza, prescrizione e omessa notifica degli atti prodromici. Ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione passiva. Ha contestato l'eccezione di mancata indicazione del responsabile del procedimento, risultando lo stesso indicato a pag.2 dell'intimazione di pagamento impugnata ed ha, infine, eccepito che nessuna prescrizione successiva risulta perfezionata, attesa la notifica dell'avviso di addebito e dei successivi atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso chiedendo:
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per Controparte_3 tutte le eccezioni attinenti al merito della pretesa, essendo l'unico legittimato a contraddire l'Ente
Impositore. Nel merito accertare e dichiarare prive di fondamento, tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, tenere indenne l' dalle spese del giudizio. Controparte_3
Con provvedimento del 16.09.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 17.09.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di CP_ cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione dell' hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, le ricevute di accettazione e avvenuta Controparte_5 consegna dalle quali è data evincere la regolare e valida notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito impugnato, in data 5.10.2022.
Devono ritenersi pretestuose oltre che infondate le eccezioni formulate dal ricorrente con le note di trattazione depositate il 15.09.2025. Ed invero, premessa la genericità delle stesse, si osserva che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, alla ricevuta di avvenuta consegna depositata dall'istituto, è allegato l'avviso di addebito in oggetto che è stato validamente e regolarmente notificato dall'Istituto.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 06.12.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Parte ricorrente ha, altresì, fatto valere motivi di opposizione afferenti alla regolarità formale del titolo e alla procedura di riscossione (omessa notifica dell'avviso di addebito, omessa notifica degli avvisi di rettifica, violazione dell'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e decadenza per tardiva iscrizione ex art. 25 D.Lgs n. 46/1999). Dette eccezioni integrando delle ipotesi di opposizioni agli atti esecutivi vanno proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Ciò posto vanno dichiarate inammissibili, inquanto tardive, le eccezioni di nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica degli avvisi di rettifica, per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 /1973 e dell'art. 25 D.Lgs n.
46/1999, in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Quanto alle eccezioni di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito e per mancata indicazione del responsabile del procedimento le stesse, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito e l'indicazione del responsabile del procedimento a pagina 2 dell'intimazione di pagamento, devono ritenersi infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Infine, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di addebito opposto. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, non ricorrono.
Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito n. 59320220004186707000, avvenuta il 05.10.2022, e alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta
5.12.2024 (all. rel. 293 2024 90395780 24-000 fasc. , si deve ritenere che nessuna prescrizione CP_6 si è perfezionata, non essendo, alla predetta data del 05.12.2024, decorso il termine di prescrizione quinquennale e ciò anche a prescindere dagli ulteriori atti interruttivi medio tempore notificati. Per quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e va pertanto rigettato
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 1.863,50, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%
Catania, 3 ottobre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi