Articolo 2553 del Codice civile
Articolo 2441Articolo 2443
Versione
19 aprile 1942
Art. 2553.

(Divisione degli utili e delle perdite).

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente