(Divisione degli utili e delle perdite).
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
[…] Al contratto di associazione in partecipazione non si estende il divieto di esclusione agli utili di cui all'art. 2265 c.c. in quanto l'unica regola inderogabile è quella stabilita dall'articolo 2553 c.c. secondo cui le perdite poste a carico dell'associato non possono superare la misura del suo apporto. […]
Leggi di più…[…] In base all'articolo 2553 del Codice civile, l'associato oltre che agli utili può partecipare anche alle eventuali perdite, ma solo nei limiti del suo apporto; ma la partecipazione alle perdite, da parte dell'associato, può essere esclusa per accordo contrattuale tra le parti. 5) La forma del contratto Il contratto di Associazione in partecipazione non richiede forme particolari, secondo la normativa civilistica, teoricamente potrebbe anche essere utilizzata la forma orale, ma per rispondere alle richieste della normativa fiscale, ai fini probatori, si richiede la forma di scrittura privata registrata o autenticata o di atto pubblico.
Leggi di più…[…] consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro). Con l'apporto reso, l'associato ordinariamente partecipa al rischio dell'attività di impresa o dell'affare posto in essere dall'associante; l'articolo 2553 del codice civile stabilisce infatti che l'associato partecipa agli utili ed alle perdite, con il limite che "le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto".
Leggi di più…[…] In buona sostanza quest'ultimo partecipa, di regola, tanto alle perdite quanto agli utili, sebbene le perdite non possano superare il suo apporto (art. 2553 c.c.). […]
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