(Divisione degli utili e delle perdite).
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
(massima n. 1) Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite; quanto alla posizione dell'associato, l'unica regola inderogabile consiste nel divieto, posto dall'art. 2553 c.c., di porre a carico del medesimo perdite in misura superiore al suo apporto, potendo invece le parti determinare tale onere in misure diverse dalle partecipazioni agli utili o anche escluderlo del tutto, come avviene nella cosiddetta cointeressenza impropria.
Leggi di più…[…] Si osserva che, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 12816 del 21/6/2016, in materia di associazione in partecipazione ex art. 2553 del Codice civile, ha affermato i principi di seguito illustrati: soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto; […]
Leggi di più…[…] Elemento peculiare dell'associazione in partecipazione è il coinvolgimento diretto dell'associato alle fortune dell'impresa: l'associato assume su di sé il rischio economico dell'impresa, esercita un controllo sull'andamento della stessa e ha diritto a partecipare agli utili dell'impresa (nei limiti però del valore del suo apporto ex art. 2553 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Al contratto di associazione in partecipazione non si estende il divieto di esclusione agli utili di cui all'art. 2265 c.c. in quanto l'unica regola inderogabile è quella stabilita dall'articolo 2553 c.c. secondo cui le perdite poste a carico dell'associato non possono superare la misura del suo apporto. […]
Leggi di più…[…] In base all'articolo 2553 del Codice civile, l'associato oltre che agli utili può partecipare anche alle eventuali perdite, ma solo nei limiti del suo apporto; ma la partecipazione alle perdite, da parte dell'associato, può essere esclusa per accordo contrattuale tra le parti. 5) La forma del contratto Il contratto di Associazione in partecipazione non richiede forme particolari, secondo la normativa civilistica, teoricamente potrebbe anche essere utilizzata la forma orale, ma per rispondere alle richieste della normativa fiscale, ai fini probatori, si richiede la forma di scrittura privata registrata o autenticata o di atto pubblico.
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