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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2024, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.4309/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4309/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliata in Salerno, alla via Irno n. 11, . VA Chiaese che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Matteo Ma dell'avv. Fabio Taiani che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, premetteva Parte_1 di avere intrattenuto una relazione sentimentale uxorio, con e che dalla loro unione era nato un figlio, GI (09.08.2014). Controparte_1 corrente precisava che, con sentenza n. 5372024, il Tribunale di Salerno aveva regolamentato, in conformita dell'accordo raggiunto dalle parti, i rapporti personali ed economici tra le stesse nell'interesse del figlio minore ma, in ragione delle accresciute esigenze di quest'ultimo e dell'aumento del costo della vita, chiedeva un aumento della misura del mantenimento concordata Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che Controparte_1 contestava quanto dedotto dalla ricorrente e rilevava che no una modifica della condizione esistente al tempo degli accordi e, pertanto, chiedeva il rigetto di quanto richiesto. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 21 novembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla nuova regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore;
in particolare, hanno concordato quanto segue:
- ferma restando la precedente regolamentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé GI il martedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 e il giovedì dalle ore 19,00 fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, oltre i week end alternati;
- l'obbligo di di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni m 250,00, oltre rival condo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio GI, ferma restando la contribuzione al 50% alle spese straordinarie. Orbene, il Tribunale ratifica le nuove condizioni concordate in quanto ritenute eque e rispondenti all'interesse del figlio minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 53/2024 pubblicata il 06.03.2024 dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4309/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliata in Salerno, alla via Irno n. 11, . VA Chiaese che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Matteo Ma dell'avv. Fabio Taiani che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, premetteva Parte_1 di avere intrattenuto una relazione sentimentale uxorio, con e che dalla loro unione era nato un figlio, GI (09.08.2014). Controparte_1 corrente precisava che, con sentenza n. 5372024, il Tribunale di Salerno aveva regolamentato, in conformita dell'accordo raggiunto dalle parti, i rapporti personali ed economici tra le stesse nell'interesse del figlio minore ma, in ragione delle accresciute esigenze di quest'ultimo e dell'aumento del costo della vita, chiedeva un aumento della misura del mantenimento concordata Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che Controparte_1 contestava quanto dedotto dalla ricorrente e rilevava che no una modifica della condizione esistente al tempo degli accordi e, pertanto, chiedeva il rigetto di quanto richiesto. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 21 novembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla nuova regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore;
in particolare, hanno concordato quanto segue:
- ferma restando la precedente regolamentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé GI il martedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 e il giovedì dalle ore 19,00 fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, oltre i week end alternati;
- l'obbligo di di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni m 250,00, oltre rival condo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio GI, ferma restando la contribuzione al 50% alle spese straordinarie. Orbene, il Tribunale ratifica le nuove condizioni concordate in quanto ritenute eque e rispondenti all'interesse del figlio minore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 53/2024 pubblicata il 06.03.2024 dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi