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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
CA La RU, nella causa n. r.g.l. 1404/2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parte_1
ES e OL AS ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv.
Grazia Guerra, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura
in Varese, via Volta n. 3, per procura in atti CP_1
convenuto
1 OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - opposizione a ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 6.9.2024 ha esposto di essere titolare di rendita vitalizia dal 15.7.1982, a seguito di infortunio sul lavoro, da cui è CP_2
derivata una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 45%
(doc. n. 2), nonché, dall'1.11.2011, a seguito di riconoscimento di invalidità pari all'85%, di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 13 della Legge
n. 118/1971 (doc. n. 3), invalidità che, a fronte di domanda di aggravamento, con decorrenza dall'1.1.2023, portava al riconoscimento quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”, con diagnosi di “schizofrenia grave ad andamento cronico” (doc. n. 6).
Il ricorrente ha esposto che, in data 31.1.2024, l' gli ha riconosciuto il CP_1
diritto alla pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/1971, in quanto invalido totale, con decorrenza dall'1.01.2023 (doc. n. 8) e, in pari data, a seguito del ricalcolo del suo assegno ordinario di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/1971, lo ha informato di un debito a suo carico di
€ 47.244,95 maturato nel periodo dall'1.11.2011 al 28.02.2024 (doc. n. 9)
e con comunicazione dell'8.03.2024, l' gli ha richiesto la restituzione CP_1
di € 47.244,95 per i seguenti motivi: “sono stati riscossi importi di invalidità civile non spettanti in quanto invalido civile parziale percettore di rendita
incompatibile. L'importo dell'indebito è al netto delle rate non CP_2
riscosse da ottobre 2023 a febbraio 2024” (doc. n. 10).
Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, che, tuttavia, è stato rigettato con la seguente motivazione: “In data 31 gennaio 2024 la Sede
2 di competenza ha revocato l'assegno mensile di assistenza dal 1° CP_1
novembre 2011 (decorrenza originaria) in quanto l'interessato risulta titolare di rendita dal 1° agosto 1983. Dal 1° gennaio 1991 a norma CP_2
della legge 412 del 1991, comma 12, l'assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite . Per gli indebiti scaturiti da CP_2
prestazioni di invalidità civile non sono previste sanatorie e non si applica
l'articolo 13 della Legge 412/1991” (doc. n.12).
Pertanto, lamentando l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n. 118/1971 con decorrenza dal
1.11.2011 al 28.02.2024; b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 31.01.2024 nella parte in cui rileva l'indebito versamento dell'assegno mensile di assistenza e della conseguente ripetizione di tale indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
c) condannare l' a restituire al Controparte_1
ricorrente l'importo di € 47.244,65 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate). Con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avv. ES, procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, precisando che non sussiste alcun margine di tutela dell'affidamento in capo al ricorrente circa l'esattezza della misura della prestazione a lui spettante, stante l'omessa comunicazione della percezione della indicata rendita . CP_2
3 All'esito dell'udienza del 04.02.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa,
è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 29.05.2025 per il deposito di note scritte e, all'esito del deposito delle stesse, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Sulla incompatibilità/incumulabilità della rendita con l'assegno CP_2
di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/1971
È pacifico, come confermato dalle stesse parti, che la prestazione in oggetto sia di carattere assistenziale.
Il ricorrente, infatti, percepisce una pensione di invalidità civile come prevista dalla legge n. 118/1971 a tutela di chi ha subito una riduzione della capacità lavorativa o presenta patologie invalidanti in misura pari o superiori al 74% e non possiede contributi sufficienti per l'assegno ordinario (previdenziale) di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984.
La disposizione invocata dal ricorrente, ossia l'articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995, trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell' , alle quali il divieto si riferisce, siano liquidate in conseguenza di CP_1
infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale. Si tratta, ad ogni modo, di prestazioni di natura previdenziale, e non assistenziale, con particolare riferimento all'assegno ordinario di invalidità, ossia alla prestazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 222/1984; ed è, pertanto, a tale disposizione, e in generale a quelle di natura previdenziale, che occorre fare riferimento nell'interpretazione del divieto di cumulo in essa previsto.
4 E', pertanto, errata la ricostruzione normativa effettuata da parte ricorrente, con riferimento all'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 che si riferisce al cumulo tra prestazioni e pensioni/assegni di CP_2
invalidità di cui alla legge n. 222/1984; di conseguenza è irrilevante CP_1
esaminare se le patologie di cui è affetto il ricorrente siano autonome ovvero indipendenti da quelle che hanno giustificato la rendita (tale CP_2
verifica avrebbe avuto senso soltanto in caso di richiesta di assegno ordinario ex lege n. 222/84).
Tale norma non opera per le prestazioni di natura assistenziale, come l'assegno di invalidità civile previsto dall'articolo 13 della legge n.
118/1971, soggette, invece, al disposto dell'art. 3, comma 1, della legge n.
407/1990 che sancisce testualmente: “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché' con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Deve aggiungersi che, come precisato dalla Corte di Cassazione, "Il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal con Controparte_3
prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero (come nel caso della rendita vitalizia erogata dall' ) contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le CP_2
5 pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. Ne consegue che, mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del
1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. n. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L.
n. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece, nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia". (Cass. n. 3240 del 2011).
Da quanto sopra, pare fuor dubbio che, sia secondo la normativa applicabile che secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cumulo con la rendita vitalizia erogata dall' e percepita a seguito di invalidità CP_2
contratta per causa di lavoro, si applichi anche ai percettori dell'assegno mensile di assistenza, previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi.
Sull'irripetibilità delle somme
In ambito assistenziale, le somme erogate possono essere recuperate dall'istituto previdenziale, salvo che sussista un affidamento legittimo e che vi sia assenza di dolo da parte dell'accipiens. Solo se emergono dichiarazioni false, omissioni o condotte fraudolente, infatti, trova applicazione la disciplina generale della ripetizione dell'indebito.
6 Emerge come, nel caso in esame, l'erogazione della prestazione da parte dell per oltre 10 anni sia stato causa, nel ricorrente, della CP_1
convinzione che quella prestazione fosse dovuta, instaurando un legittimo affidamento in merito alla spettanza del sussidio assistenziale e del conseguente diritto a riceverlo, ciò anche in considerazione del lungo arco temporale di percezione dell'assegno, elemento che ha rafforzato la ragionevole convinzione nel diritto alla percezione.
Innanzitutto, emerge dagli atti di causa come l' fosse pienamente a CP_1
conoscenza della rendita percepita dal ricorrente. CP_2
Tale circostanza è chiaramente evidente nella comunicazione di riliquidazione dell'assegno d'invalidità del 2021 (doc. n. 5 fasc. resistente), nella quale si legge che “PER I TITOLARI DI PIU' PENSIONI il pagamento
è disposto in modo unificato con le seguenti altri pensioni: Rendita
I.N.A.I.L. categoria numero 36054047”, in cui si fa espresso CP_2
riferimento alla rendita percepita dal ricorrente indicata CP_2
espressamente nella categoria e nel numero, senza nulla eccepire ed, anzi, sottolineando che “A seguito del ricalcolo non sono risultate somme
a credito o a debito”, con ciò ingenerando un più che fondato affidamento in capo al ricorrente in merito alla legittimità della prestazione assistenziale, pur in presenza della rendita . CP_2
A ciò si aggiunga che, sin dalla domanda di concessione dell'assegno di invalidità civile, nel 2011, in occasione della visita avanti alla Commissione
Medica, il ricorrente ha depositato il verbale che riconosceva CP_2
l'indicata rendita, a seguito del sinistro sul lavoro, tanto che la stessa commissione ne ha preso visione e ne espressamente dato atto a verbale
(doc. n. 3 fasc. ricorrente).
7 Ciò sottolinea, non solo come l' fosse a conoscenza della rendita CP_1
percepita dal ricorrente sin dalla domanda di invalidità, ma anche che CP_2
il ricorrente, pur non avendo optato per il trattamento economico più favorevole, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990 e pur non avendo trasmesso le dichiarazioni dei redditi, non ha tuttavia omesso, né sottaciuto, alcuna informazione rilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione. Ciò nonostante, l ha riconosciuto CP_1
e corrisposto l'assegno di invalidità, senza provvedere ad alcuna sospensione o interruzione dell'erogazione, così aggravando la posizione del ricorrente che si vede avanzare una richiesta di restituzione per indebita percezione della somma di € 47.244,95, in violazione anche del principio generale, ormai ampiamente riconosciuto, secondo il quale anche l'agire ammnistrativo deve essere improntato ai canoni civilistici di buona fede e correttezza tale per cui, nella cura degli interessi pubblici, deve considerare anche l'interesse del cittadino, nell'ambito del procedimento posto in essere per il provvedimento finale.
La concreta conoscenza, da parte dell'istituto previdenziale, della percezione della rendita porta a ritenere che l'errore nell'erogazione CP_2
possa essere imputabile allo stesso per errata valutazione del CP_1
diritto alla prestazione a fronte del mancato esercizio dell'opzione da parte del ricorrente.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non
8 dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (da ultimo
Cassazione, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Questo orientamento ha condotto al consolidamento di regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 cod. civ. in presenza di situazioni di fatto particolari, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ciò anche in armonia con l'art. 38 Cost., che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l' non avrebbe potuto e CP_1
dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede o, comunque, in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
, v. pure Cass. n. 11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. Per_1
17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n.
31372/2019; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 13915/2021).
La medesima ricostruzione è stata confermata dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto che operi anche “in questa materia (assistenziale) un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004) e ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole (Corte Cost., sent. n. 8/2023).
Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto.
9 In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
del ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 per il periodo dall'1.11.2011 al
28.02.2024 e, per l'effetto,
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di accertamento di indebito emesso dall' in data 31.01.2024, da ritenersi privo di effetto ed CP_1
efficacia, e condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, delle CP_1
eventuali somme trattenute a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in CP_1
complessivi € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 27/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa CA La RU
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
CA La RU, nella causa n. r.g.l. 1404/2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parte_1
ES e OL AS ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv.
Grazia Guerra, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura
in Varese, via Volta n. 3, per procura in atti CP_1
convenuto
1 OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - opposizione a ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 6.9.2024 ha esposto di essere titolare di rendita vitalizia dal 15.7.1982, a seguito di infortunio sul lavoro, da cui è CP_2
derivata una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 45%
(doc. n. 2), nonché, dall'1.11.2011, a seguito di riconoscimento di invalidità pari all'85%, di assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 13 della Legge
n. 118/1971 (doc. n. 3), invalidità che, a fronte di domanda di aggravamento, con decorrenza dall'1.1.2023, portava al riconoscimento quale “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%”, con diagnosi di “schizofrenia grave ad andamento cronico” (doc. n. 6).
Il ricorrente ha esposto che, in data 31.1.2024, l' gli ha riconosciuto il CP_1
diritto alla pensione di invalidità civile ex art. 12 della legge n. 118/1971, in quanto invalido totale, con decorrenza dall'1.01.2023 (doc. n. 8) e, in pari data, a seguito del ricalcolo del suo assegno ordinario di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/1971, lo ha informato di un debito a suo carico di
€ 47.244,95 maturato nel periodo dall'1.11.2011 al 28.02.2024 (doc. n. 9)
e con comunicazione dell'8.03.2024, l' gli ha richiesto la restituzione CP_1
di € 47.244,95 per i seguenti motivi: “sono stati riscossi importi di invalidità civile non spettanti in quanto invalido civile parziale percettore di rendita
incompatibile. L'importo dell'indebito è al netto delle rate non CP_2
riscosse da ottobre 2023 a febbraio 2024” (doc. n. 10).
Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, che, tuttavia, è stato rigettato con la seguente motivazione: “In data 31 gennaio 2024 la Sede
2 di competenza ha revocato l'assegno mensile di assistenza dal 1° CP_1
novembre 2011 (decorrenza originaria) in quanto l'interessato risulta titolare di rendita dal 1° agosto 1983. Dal 1° gennaio 1991 a norma CP_2
della legge 412 del 1991, comma 12, l'assegno mensile è incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite . Per gli indebiti scaturiti da CP_2
prestazioni di invalidità civile non sono previste sanatorie e non si applica
l'articolo 13 della Legge 412/1991” (doc. n.12).
Pertanto, lamentando l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n. 118/1971 con decorrenza dal
1.11.2011 al 28.02.2024; b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 31.01.2024 nella parte in cui rileva l'indebito versamento dell'assegno mensile di assistenza e della conseguente ripetizione di tale indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
c) condannare l' a restituire al Controparte_1
ricorrente l'importo di € 47.244,65 ovvero il diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate). Con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avv. ES, procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto, precisando che non sussiste alcun margine di tutela dell'affidamento in capo al ricorrente circa l'esattezza della misura della prestazione a lui spettante, stante l'omessa comunicazione della percezione della indicata rendita . CP_2
3 All'esito dell'udienza del 04.02.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa,
è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 29.05.2025 per il deposito di note scritte e, all'esito del deposito delle stesse, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Sulla incompatibilità/incumulabilità della rendita con l'assegno CP_2
di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/1971
È pacifico, come confermato dalle stesse parti, che la prestazione in oggetto sia di carattere assistenziale.
Il ricorrente, infatti, percepisce una pensione di invalidità civile come prevista dalla legge n. 118/1971 a tutela di chi ha subito una riduzione della capacità lavorativa o presenta patologie invalidanti in misura pari o superiori al 74% e non possiede contributi sufficienti per l'assegno ordinario (previdenziale) di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984.
La disposizione invocata dal ricorrente, ossia l'articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995, trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell' , alle quali il divieto si riferisce, siano liquidate in conseguenza di CP_1
infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale. Si tratta, ad ogni modo, di prestazioni di natura previdenziale, e non assistenziale, con particolare riferimento all'assegno ordinario di invalidità, ossia alla prestazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 222/1984; ed è, pertanto, a tale disposizione, e in generale a quelle di natura previdenziale, che occorre fare riferimento nell'interpretazione del divieto di cumulo in essa previsto.
4 E', pertanto, errata la ricostruzione normativa effettuata da parte ricorrente, con riferimento all'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 che si riferisce al cumulo tra prestazioni e pensioni/assegni di CP_2
invalidità di cui alla legge n. 222/1984; di conseguenza è irrilevante CP_1
esaminare se le patologie di cui è affetto il ricorrente siano autonome ovvero indipendenti da quelle che hanno giustificato la rendita (tale CP_2
verifica avrebbe avuto senso soltanto in caso di richiesta di assegno ordinario ex lege n. 222/84).
Tale norma non opera per le prestazioni di natura assistenziale, come l'assegno di invalidità civile previsto dall'articolo 13 della legge n.
118/1971, soggette, invece, al disposto dell'art. 3, comma 1, della legge n.
407/1990 che sancisce testualmente: “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché' con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Deve aggiungersi che, come precisato dalla Corte di Cassazione, "Il testo normativo è, invero, inequivoco nell'affermare l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal con Controparte_3
prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, ovvero (come nel caso della rendita vitalizia erogata dall' ) contratte per causa di lavoro o di servizio, nonché con le CP_2
5 pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Fanno eccezione alla regola - e sono, dunque, cumulabili le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali. Ne consegue che, mentre vanno senz'altro escluse dal novero delle prestazioni assistenziali incompatibili la pensione di inabilità erogata agli invalidi civili totali ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12 la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del
1970, art. 1 nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui alla L. n. 381 del 1970, art. 1 (poi definito pensione non reversibile dal D.L.
n. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980), ricade, invece, nella previsione di incompatibilità (e, perciò stesso di incumulabilità) l'assegno mensile di assistenza previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi, del quale si discute nella presente controversia". (Cass. n. 3240 del 2011).
Da quanto sopra, pare fuor dubbio che, sia secondo la normativa applicabile che secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di cumulo con la rendita vitalizia erogata dall' e percepita a seguito di invalidità CP_2
contratta per causa di lavoro, si applichi anche ai percettori dell'assegno mensile di assistenza, previsto per i soggetti solo parzialmente invalidi.
Sull'irripetibilità delle somme
In ambito assistenziale, le somme erogate possono essere recuperate dall'istituto previdenziale, salvo che sussista un affidamento legittimo e che vi sia assenza di dolo da parte dell'accipiens. Solo se emergono dichiarazioni false, omissioni o condotte fraudolente, infatti, trova applicazione la disciplina generale della ripetizione dell'indebito.
6 Emerge come, nel caso in esame, l'erogazione della prestazione da parte dell per oltre 10 anni sia stato causa, nel ricorrente, della CP_1
convinzione che quella prestazione fosse dovuta, instaurando un legittimo affidamento in merito alla spettanza del sussidio assistenziale e del conseguente diritto a riceverlo, ciò anche in considerazione del lungo arco temporale di percezione dell'assegno, elemento che ha rafforzato la ragionevole convinzione nel diritto alla percezione.
Innanzitutto, emerge dagli atti di causa come l' fosse pienamente a CP_1
conoscenza della rendita percepita dal ricorrente. CP_2
Tale circostanza è chiaramente evidente nella comunicazione di riliquidazione dell'assegno d'invalidità del 2021 (doc. n. 5 fasc. resistente), nella quale si legge che “PER I TITOLARI DI PIU' PENSIONI il pagamento
è disposto in modo unificato con le seguenti altri pensioni: Rendita
I.N.A.I.L. categoria numero 36054047”, in cui si fa espresso CP_2
riferimento alla rendita percepita dal ricorrente indicata CP_2
espressamente nella categoria e nel numero, senza nulla eccepire ed, anzi, sottolineando che “A seguito del ricalcolo non sono risultate somme
a credito o a debito”, con ciò ingenerando un più che fondato affidamento in capo al ricorrente in merito alla legittimità della prestazione assistenziale, pur in presenza della rendita . CP_2
A ciò si aggiunga che, sin dalla domanda di concessione dell'assegno di invalidità civile, nel 2011, in occasione della visita avanti alla Commissione
Medica, il ricorrente ha depositato il verbale che riconosceva CP_2
l'indicata rendita, a seguito del sinistro sul lavoro, tanto che la stessa commissione ne ha preso visione e ne espressamente dato atto a verbale
(doc. n. 3 fasc. ricorrente).
7 Ciò sottolinea, non solo come l' fosse a conoscenza della rendita CP_1
percepita dal ricorrente sin dalla domanda di invalidità, ma anche che CP_2
il ricorrente, pur non avendo optato per il trattamento economico più favorevole, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 407/1990 e pur non avendo trasmesso le dichiarazioni dei redditi, non ha tuttavia omesso, né sottaciuto, alcuna informazione rilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione. Ciò nonostante, l ha riconosciuto CP_1
e corrisposto l'assegno di invalidità, senza provvedere ad alcuna sospensione o interruzione dell'erogazione, così aggravando la posizione del ricorrente che si vede avanzare una richiesta di restituzione per indebita percezione della somma di € 47.244,95, in violazione anche del principio generale, ormai ampiamente riconosciuto, secondo il quale anche l'agire ammnistrativo deve essere improntato ai canoni civilistici di buona fede e correttezza tale per cui, nella cura degli interessi pubblici, deve considerare anche l'interesse del cittadino, nell'ambito del procedimento posto in essere per il provvedimento finale.
La concreta conoscenza, da parte dell'istituto previdenziale, della percezione della rendita porta a ritenere che l'errore nell'erogazione CP_2
possa essere imputabile allo stesso per errata valutazione del CP_1
diritto alla prestazione a fronte del mancato esercizio dell'opzione da parte del ricorrente.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non
8 dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (da ultimo
Cassazione, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Questo orientamento ha condotto al consolidamento di regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 cod. civ. in presenza di situazioni di fatto particolari, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ciò anche in armonia con l'art. 38 Cost., che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l' non avrebbe potuto e CP_1
dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede o, comunque, in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
, v. pure Cass. n. 11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. Per_1
17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n.
31372/2019; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 13915/2021).
La medesima ricostruzione è stata confermata dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto che operi anche “in questa materia (assistenziale) un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004) e ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole (Corte Cost., sent. n. 8/2023).
Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto.
9 In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
del ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 per il periodo dall'1.11.2011 al
28.02.2024 e, per l'effetto,
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di accertamento di indebito emesso dall' in data 31.01.2024, da ritenersi privo di effetto ed CP_1
efficacia, e condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, delle CP_1
eventuali somme trattenute a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in CP_1
complessivi € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 27/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa CA La RU
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