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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1624/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, quale giudice dell'appello, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 149/2022) la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1624/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINO AGLIATI, elettivamente domiciliato in presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARINA RAMA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avvocati Roberto Cota e Andrea Zonca in Novara, via Passalacqua, 10
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice dell'appello, reiectis contrariis e previe le declaratorie di rito, voler riformare totalmente la sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 196/2022 del 25.03.2022, pronunciata nel procedimento R.G. 626/2021, Cron. 1018/2022, Rep. 140/2022, pronunciandosi come segue:
In via preliminare:
pagina 1 di 14 dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito e in via principale:
accertato che la dichiarazione di successione presentata dalla SI.ra non Controparte_1
è corretta perché non tiene conto delle attribuzioni della massa ereditaria come stabilite dalla sentenza del Tribunale di Novara n. 607/2005, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torno n. 1933/2007, passate in giudicato, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
accertare che la presentazione della dichiarazione di successione da parte della SI.ra
[...]
ha causato danni al SI. CP_1 Parte_1
condannare la SI.ra al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Controparte_1
SI. in conseguenza della presentazione della dichiarazione di successione, Parte_1 nella misura in cui verranno accertati nel presente giudizio, oltre interessi ex art 1284 c.c. maturati e maturandi sui quantificandi danni, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, e con riserva di chiedere con separato giudizio il risarcimento di tutti i danni che emergeranno nel futuro;
condannare l'appellata al pagamento della quota dei costi sostenuti dall'appellante, pari a complessivi € 1.300,00, per la registrazione del testamento pubblico della SI.ra
[...]
, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
Per_1
condannare l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio, oltre successive occorrende tutte.
condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate dall'appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In via istruttoria:
valuti il Tribunale se ammettere C.T.U. nei termini di cui in narrativa;
In via decisoria:
si chiede sin da ora che il Giudice d'appello voglia provvedere ai sensi dell'art. 352, 5 co. c.p.c. disponendo lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 c.p.c., fissando l'udienza per la discussione orale”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale nel merito:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e diritto e Parte_1 conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
pagina 2 di 14 - condannare l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc al pagamento di una somma pari a €. 2.000,00 e/o a quella minore o superiore che il Tribunale vorrà quantificare per il presente giudizio;
in via incidentale nel merito:
- riformare la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulla compensazione delle spese, liquidare le spese legali del procedimento di primo grado come da nota spese dell'Avv. Rama depositata per il primo grado e porle ad esclusivo carico di con condanna al Parte_1 pagamento delle stesse;
- riformare la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc al pagamento di una somma pari ad €. 1.000,00 e/o a quella minore o superiore che il Tribunale vorrà quantificare.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale del SI. e per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
1. vero che la signora ha provveduto al deposito della dichiarazione di Controparte_1 successione tramite il Notaio Per_2
2. vero che la signora ha pagato €. 2.600,00 quale compenso per il Notaio Controparte_1 come da documento 7 che si rammostra;
Per_2
3. vero che la signora ha pagato €. 3.767,93 in data 16.10.2020 per Controparte_1 imposte relative alla successione materna di cui €. 2.489,37 a carico di come Parte_1 da documenti 4 e 6 che si rammostrano;
4. vero che il sig. ha omesso di depositare la dichiarazione di successione della Parte_1 madre;
Persona_1
5. vero che il sig. ha omesso di pagare le imposte dovute per la successione di Parte_1
; Persona_1
6. vero che ha depositato la dichiarazione di successione nei termini di Controparte_1 legge;
7. vero che ha appreso che la signora aveva depositato Parte_1 Controparte_1 la dichiarazione di successione nei termini di legge;
8. vero che il deposito della dichiarazione di successione non ha comportato l'applicazione di sanzioni;
9. vero che il deposito della dichiarazione di successione ha comportato l'applicazione di sanzioni;
pagina 3 di 14 10. vero che la dichiarazione di successione è stata predisposta nel rispetto della volontà testamentaria della signora;
Persona_1
11. vero che la Dottoressa collaboratrice del Notaio si è occupata Persona_3 Per_2 dell'istruttoria della pratica di successione di;
Persona_1
12. vero che la dichiarazione di successione di è stata redatta sulla base della Persona_1 volontà testamentaria del de cuius assegnando a quanto indicato nel Parte_1 testamento;
13. vero che la dichiarazione di successione di è stata redatta rispettando la Persona_1 quota di legittima di;
Controparte_1
Si indicano a testi la Dottoressa domiciliata presso Notaio piazza Persona_3 Per_2
Martiri della Libertà, 22 – Galliate”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, depositato telematicamente in data 14.7.2022, ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, quale giudice d'appello, , sua sorella, impugnando la Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 196/2022 del 25.03.2022, pronunciata nel procedimento R.G. 626/2021.
Nel primo grado di giudizio, l'allora attrice conveniva l'odierno Controparte_1 appellante chiedendo il pagamento ex artt. 752 e 1299 c.c. degli importi versati a titolo di imposte e onorari notarili per la dichiarazione di successione presentata, con la correlata domanda di volture catastali, relativamente ai beni in morte dismessi della madre delle odierne parti, deceduta il 31.10.2019. Persona_1
L'allora convenuto costituendosi, opponeva l'erroneità della Parte_1 dichiarazione depositata dalla parente, non avendo la stessa tenuto in considerazione, nella compilazione della dichiarazione, l'esito del giudizio di divisione relativo ai beni della successione paterna, conclusosi con sentenza n. 607/2005, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sent. n. 1933/2007, passata in giudicato.
Rilevava, dunque, il convenuto che, alla luce del contenuto delle suddette sentenze, il contenuto della dichiarazione di successione non risulta corretto. Ad esempio, l'immobile sito in Galliate, Via San Martino n. 21 (censito al N.C.E.U. al foglio 26, mapp. 124, oggi 1955), che nella dichiarazione è stato indicato come intestato per ¼ al SI.
[...]
e per ¾ alla SI.ra sarebbe nella realtà, secondo il Parte_1 Controparte_1 disposto divisionale di cui alle suddette sentenze, di piena proprietà dell'appellante.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva sia la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti e patiendi in conseguenza degli errori contenuti nella pagina 4 di 14 dichiarazione di successione, sia il pagamento della quota parte dell'importo di € 1.300,00 dallo stesso versato per la registrazione del testamento materno.
Con la sentenza qui impugnata, pronunciata sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice di Pace di Novara ha condannato al pagamento dell'importo richiesto dalla sorella, Parte_1 comprovato dalla documentazione in atti, ritenendo di non poter delibare pregresse vicende processuali che, pur interessando le parti in causa, attengono a rapporti di altra natura, oggetto di altro e precedente giudizio (segnatamente, i vizi di nullità degli atti relativi alla successione del defunto padre , dedotti dal convenuto e che Persona_4 avrebbero inciso sulla dichiarazione di successione della madre . Persona_1
Il giudice di prime cure ha, altresì, rimesso al Tribunale, per competenza ratione valoris, la domanda riconvenzionale proposta dal , di valore indeterminato, Parte_1 compensando, infine le spese di lite in ragione della natura della controversia, dei rapporti tra le parti e del contesto personale e processuale anche pregresso.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza Parte_1 là dove lo ha condannato al pagamento pro quota delle spese relative alla presentazione della dichiarazione di successione, respingendo, implicitamente, l'eccezione di inadempimento proposta dall'allora convenuto, che sosteneva l'erroneità della dichiarazione perché in contrasto con il giudicato caduto sulle sentenze di primo e secondo grado pronunciate nel giudizio divisionale relativo all'eredità paterna.
L'appellante richiama la natura traslativo-costitutiva della divisione, in virtù della quale i condividenti acquistano la piena proprietà dei beni facenti parte della quota attribuitagli.
A sostegno della propria tesi produce certificazione a firma del Notaio , nonché Per_5 relazione peritale dell'Ing. il quale ha concluso che “per poter regolarizzare le quote Per_6
e le assegnazioni degli immobili è indispensabile disporre in primis la trascrizione di quanto statuito dalla sentenza 607/2005 e successivamente predisporre la dichiarazione di successione sostitutiva…”.
L'appellante rileva che anche la “Certificazione notarile” 16.09.2021 a firma Notaio
[...]
prodotta dall'allora attrice, non menziona le sentenze con le quali prima il Per_2
Tribunale di Novara e poi la Corte d'Appello di Torino hanno statuito in via definitiva sulla divisione dei beni della successione del SI. , marito della de cuius e Persona_4 padre delle parti in causa.
Ancora, l'appellante rileva di non aver chiesto di “…delibare pregresse vicende processuali…”
o di pronunciarsi su “…vizi di nullità degli atti relativi alla successione del defunto padre SI.
”, ma al contrario di tener conto dei giudicati intercorsi fra le parti al Persona_7 fine di paralizzare la richiesta di pagamento avanzata dalla sorella, che aveva mancato di tenerne conto nella dichiarazione di successione dalla stessa presentata.
pagina 5 di 14 Con ulteriori motivi, censura che il Giudice di pace si sia dichiarato Parte_1 incompetente per valore rispetto alla domanda risarcitoria, riconvenzionalmente proposta dall'allora convenuto, ritenendola di valore indeterminato e, pertanto, eccedente il limite di competenza ratione valoris del giudice adito;
che ciò abbia fatto senza instaurare preventivamente il contraddittorio sulla questione, rilevata d'ufficio; in ogni caso che, ciò ritenuto, abbia separato la domanda riconvenzionale, rimettendo le parti al Tribunale solo su detta domanda, anziché rimettere al giudice di competenza superiore l'intera causa;
che, infine, abbia omesso ogni statuizione sull'ulteriore domanda riconvenzionale proposta dall'allora convenuto, avente ad oggetto la refusione pro quota delle spese di pubblicazione del testamento lasciato dalla madre Persona_1
Si è costituita anche nel presente giudizio l'appellata , resistendo Controparte_1 integralmente all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
L'appellante ha altresì incidentalmente impugnato la statuizione di compensazione delle spese operata dal primo giudice nella sentenza impugnata, chiedendo la condanna di alla relativa refusione, in ossequio al principio della soccombenza, Parte_1 nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co.3 c.p.c. anche in relazione al primo grado di giudizio.
Entrambe le parti hanno richiamato e riproposto le istanze istruttorie svolte nel primo grado di giudizio.
Ritenuto che non vi fosse necessità di assumere mezzi di prova, la causa, su richiesta di parte appellante, è stata discussa oralmente all'udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo deposito della comparsa conclusionale ad opera di entrambe le parti.
***
1.
Il primo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza sul punto deve essere confermata, con le seguenti precisazioni e integrazioni rispetto alla motivazione spesa dal primo giudice.
Le vicende oggetto del presente giudizio si inseriscono in una ben più ampia, pluriennale diatriba fra le parti, originata dalla successione dei due fratelli e della loro madre al padre e marito , deceduto in data 7.10.1998. Persona_1 Persona_4
Tale vicenda è stata parzialmente riepilogata dalle parti.
Parte appellante ha prodotto la sentenza del Tribunale di Novara pronunciata nel primo grado del giudizio di divisione della comunione ereditaria relativa alla massa dei beni di
, pronuncia con cui i terreni e i fabbricati sono stati divisi fra i coeredi, con Persona_4 condanna di al pagamento di conguaglio in favore della madre e della Parte_1 sorella, nonché la sentenza del 27.12.2007 della Corte d'Appello di Torino che ha corretto pagina 6 di 14 l'importo dovuto da a titolo di conguaglio, in quanto erroneamente Parte_1 calcolato dal giudice di prime cure.
Su detta ultima sentenza è caduto il giudicato, secondo quanto riferito dall'appellante e non contestato in giudizio.
Risulta, poi, che sia insorto ulteriore contenzioso, il cui oggetto e le cui vicende non sono note, tranne la circostanza che esso si è concluso con la sottoscrizione di verbale di conciliazione, non prodotto da alcuna delle parti (l'allegato di parte attrice denominato
“verbale di conciliazione giudiziale n. 1/2010”, infatti, contiene verbale di fissazione della comparizione personale delle parti, ma non il contenuto della conciliazione).
Sulla scorta di tale verbale, con atto di precetto veniva intimato all'odierna appellata di ottemperare a quanto previsto nel verbale, nella parte in cui si prevedeva che “entro il 10 Febbraio 2010 dovranno incontrarsi con i rispettivi tecnici sulla località ai fini del frazionamento del terreno”, con contestuale avviso che, decorso il termine di giorni 10, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata ai sensi di legge.
proponeva opposizione al precetto, esponendo di avere sottoscritto Controparte_1 il verbale di conciliazione sul presupposto di poter ottemperare allo stesso senza ostacolo di alcuna natura, sulla base delle sentenze intercorse tra le parti e divenute definitive, ma di aver appreso, solo dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione, che tali sentenze non potevano costituire titolo per la relativa trascrizione, in quanto prive delle quote e degli identificativi catastali della porzione di terreno assegnata all'attrice.
L'opposizione, rigettata in primo grado, veniva accolta con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 926/2018, la quale osservava che era pacifico fra le parti che la trascrizione della sentenza n. 607/2005 del Tribunale di Novara fosse il presupposto logico giuridico per le operazioni di cui al verbale di conciliazione, con la conseguenza che, essendo detto provvedimento risultato non trascrivibile, nessuna delle parti era tenuta ad adempiere a quanto stabilito nel verbale di conciliazione. In ragione di ciò la Corte aveva ritenuto che il verbale di conciliazione giudiziale, pur in astratto ricompreso nel novero dei titoli esecutivi idonei a fondare l'esecuzione forzata di obblighi di fare, non contenesse in senso proprio un'obbligazione, essendo meramente generica la previsione per cui, entro la data indicata, le parti avrebbero dovuto incontrarsi sulla località ai fini del frazionamento e, soprattutto, non potesse trovare attuazione nel momento in cui la trascrizione della sentenza n. 607/2005 era risultata non possibile, in assenza dei dati catastali necessari.
La situazione che si è venuta a determinare, dunque, è del tutto peculiare.
Da un canto l'odierno appellante può, in effetti, contare su un giudicato, in virtù del quale lo stesso, nonché la madre hanno acquisito in sede divisionale la Persona_1 proprietà esclusiva su determinati beni già ricompresi nella massa ereditaria paterna. D'altro canto, pacificamente, le suddette sentenze sono risultate intrascrivibili, non essendo stata individuata catastalmente nel provvedimento la porzione di terreno pagina 7 di 14 edificabile attribuita a soddisfazione della sua quota a , in quanto Controparte_1 ancora da individuare e da accatastare separatamente.
Si osserva che l'intrascrivibilità determina l'incoercibilità dei provvedimenti giudiziali – e, conseguentemente, del verbale di conciliazione, come statuito dalla Corte d'appello decidendo nel giudizio di opposizione proposto da – ma non Controparte_1 preclude l'adempimento spontaneo di quanto ivi statuito. Ove l'odierna appellata, infatti, si fosse prestata al frazionamento, eseguendo, secondo buona fede, quanto deciso in sede giudiziale all'esito di ben due gradi di giudizio, sarebbe stato possibile ovviare all'inconveniente, eventualmente mediante negozio accertativo da accompagnare ai dispositivi, e sarebbe stato possibile aprire la successione di e Persona_1 procedere alla relativa denuncia recependo l'esito divisionale dell'eredità paterna. Ciò, salva, al limite, l'instaurazione di un separato e ulteriore giudizio ove fosse insorta divergenza fra le parti circa i termini, in concreto, del frazionamento catastale da effettuarsi.
Non è esatto, pertanto, che la convenuta non avesse alternative, rispetto alla redazione della dichiarazione di successione nei termini in cui essa è stata presentata, potendo la stessa aderire al giudicato, per quanto in esso statuito, collaborando con correttezza a completare le attività necessarie a portare a termine le operazioni di divisione.
E', al contempo vero, tuttavia, che il giudicato, così come formato, non solo è oggettivamente incoercibile, ed è anche inattuabile. Qualunque dei condividenti avrebbe avuto titolo a dar corso all'esecuzione, se fosse stato possibile, compreso lo stesso odierno appellante: nessuno, tuttavia, ha potuto farlo.
Per questa ragione la denuncia di successione, così come presentata, non può dirsi erronea.
Entrambe le parti, coeredi della erano tenute alla presentazione della denuncia, Per_1 nei termini stabiliti. Non può, pertanto, l'appellante imputare alla coerede un preteso inadempimento per avere a ciò provveduto sulla base delle risultanze dei registri immobiliari e catastali: il passaggio che imputa alla coerede di non Parte_1 avere effettuato, infatti, è un passaggio cui egli stesso non ha mai provveduto.
La certificazione del Notaio , prodotta dall'appellante, contiene una elencazione Per_5 degli immobili caduti nella successione di e pertanto non dimostra Persona_4
l'erroneità della denuncia di successione presentata dall'appellata.
E', dunque, corretto quanto statuito dal giudice di prime cure. L'appellante, convenuto in giudizio per concorrere pro quota alle spese di un adempimento fiscale necessario, inerente a una successione rispetto alla quale hanno entrambi assunto la qualità di coeredi, pretenderebbe di spostare il terreno della discussione sull'ottemperanza al giudicato formatosi in altro giudizio: ma l'appellata non può dirsi inadempiente – né tantomeno potrebbe ritenersi l'inadempimento imputabile, se vi fosse - per aver predisposto la pagina 8 di 14 dichiarazione di successione sulla base delle risultanze dei registri di conservatoria e catastali in essere all'epoca, di fatto mai modificate neppure per iniziativa di Parte_1
. La mancata attuazione del giudicato, infatti, attiene a rapporto diverso, sebbene
[...] interferente, relativo alla comunione ereditaria paterna, e non a quella materna.
Poiché trattasi di mera dichiarazione fiscale, d'altra parte, la stessa non è destinata a regolare i rapporti sostanziali fra le parti, che rimangono impregiudicati dalla sua presentazione e che l'appellante potrà far valere in ogni sede ritenuta idonea alla tutela delle proprie ragioni.
La convenuta ha documentalmente dimostrato le somme spese, anche in anticipazione della quota di 2/3 del coerede, che quest'ultimo, pertanto, è tenuto a rimborsare.
Ne consegue il rigetto dell'appello, quanto al motivo in esame.
Con ulteriore motivo, l'appellante censura la declaratoria di incompetenza per valore, da parte del primo giudice, rispetto alla domanda risarcitoria, in quanto ritenuta di valore indeterminato e, pertanto, eccedente il limite di competenza ratione valoris del giudice di pace.
Ritiene l'appellante che la decisione impugnata si ponga in violazione del disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c.; che, inoltre, la decisione sia nulla, in quanto resa senza preventivamente provocare il contraddittorio sul punto;
che il giudice avrebbe dovuto pronunciare con ordinanza endoprocedimentale la questione di competenza;
che la rimessione della riconvenzionale al Tribunale è ulteriormente errata per violazione del combinato disposto degli artt. 36, 35 e 34 c.p.c.
Infine, l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, di rimborso della quota parte dei costi sostenuti per la registrazione del testamento pubblico di Persona_1
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Va immediatamente rilevato che l'appellante muove dal presupposto che il Giudice di pace abbia rimesso al Tribunale, quale giudice competente per valore, la sola domanda risarcitoria, verosimilmente in considerazione del dato per cui l'ulteriore domanda riconvenzionale risultava individuata dal convenuto nel quantum del petitum, per importo inferiore alla soglia di competenza del giudice adito.
Nella sentenza, tuttavia, è fatto riferimento alla domanda riconvenzionale, senza alcuna distinzione, tutta ritenuta di valore indeterminabile e, pertanto, di competenza del giudice superiore.
La conclusione del primo giudice, d'altra parte, è corretta proprio in ragione del cumulo di domande riconvenzionali proposte.
Valgono, al riguardo, le seguenti osservazioni.
pagina 9 di 14 Si precisa che l'impugnazione, quanto alla censura rivolta alla negatoria di competenza da parte del Giudice di pace, deve ritenersi ammissibile, dal momento che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 9178/24,33456/19), l'appello costituisce il mezzo di impugnazione necessario avverso la pronunzia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze dal giudice di pace, secondo quanto disposto dall'art. 46 c.p.c.
Il motivo, tuttavia, è infondato.
Quand'anche, infatti, possa farsi riferimento all'art. 14 c.p.c. per la determinazione del valore della domanda risarcitoria – anche se la parte ha espressamente concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti “nella misura in cui verranno accertati nel presente giudizio”, dunque senza implicita limitazione entro i limiti di valore del giudice adito, bensì, anzi, con domanda esplicitamente estesa a tutto quanto risulterà spettante - la giurisprudenza ha chiarito che si procede al cumulo delle varie domande proposte contro la medesima persona (art. 10 c.p.c., comma 2) anche quando il valore di ciascuna di essa, in mancanza di indicazioni al riguardo, si determina in base al disposto dell'art. 14 c.p.c., comma 1 (che, per le cause relative a somme di denaro, fa riferimento al valore pari al massimo della competenza del giudice adito), tranne che per le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda (Cass., n. 2388/1973; n. 1425/1999).
Pertanto, nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace, due domande autonome, di cui l'una non possa dirsi meramente accessoria o specificativa della prima, e una delle due, in assenza di indicazione di valore, debba intendersi di valore corrispondente al limite di competenza del giudice di pace, il cumulo delle due domande comporta inevitabilmente il superamento di tale limite (Cass., n. 11460/2020; n. 11287/2020).
In applicazione di tale principio, il giudice di primo grado ha ritenuto la propria incompetenza sull'intera domanda riconvenzionale e per tale ragione non ha precisato che intendeva spogliarsi, per ragioni di competenza, della sola domanda risarcitoria, trattenendo quella di rimborso: su cui non ha pronunciato e su cui, a mente del principio su richiamato per cui il valore delle domande proposte contro la stessa persona si determina cumulativamente, sarebbe stato scorretto, a quel punto, pronunciarsi.
Quanto alla lesione del contraddittorio, è assorbente la considerazione che l'appellante non ha dedotto alcuno specifico pregiudizio, rilevante ai fini della decisione. La precisazione che la domanda risarcitoria dovesse intendersi contenuta nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, infatti, alla luce di quanto osservato, non avrebbe mutato il corretto esito del giudizio.
Parimenti, la pronuncia sulla competenza nella sentenza definitiva, anziché con ordinanza non definitoria del merito, non ha comportato alcun pregiudizio al convenuto, fermo rimanendo che è riservata al giudice la scelta di definire o meno eventuali questioni pagina 10 di 14 preliminari o pregiudiziali unitamente al merito;
che, nella specie, non avendo la domanda principale necessitato di istruzione, si giustifica la pronuncia in rito sulla domanda riconvenzionale unitamente alla decisione della domanda principale;
che la scelta dell'ordinanza non ha in alcun modo inciso sul regime di impugnazione del provvedimento, avente in ogni caso contenuto definitorio rispetto alla questione di competenza.
Quanto, infine, alla violazione dell'art. 39 c.p.c., la norma prevede che “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore;
altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.
L'art. 35 prevede, con riferimento all'eccezione di compensazione opposta dal convenuto, avente ad oggetto credito contestato ed eccedente la competenza per valore del giudice adito, che “questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione”. Solo nell'ipotesi in cui non ritenga di procedere in tal senso “provvede a norma dell'articolo precedente”, e, pertanto, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., rimette l'intera causa al primo giudice.
La statuizione del primo giudice, dunque, è corretta, avendo lo stesso condivisibilmente ritenuto di poter decidere la domanda principale, basata su titolo facilmente accettabile (e, infatti, decisa sulla base della documentazione in atti, senza necessità di istruttoria), rimettendo al giudice superiore l'intera domanda riconvenzionale, complessivamente eccedente la propria competenza.
L'appello principale, pertanto, va integralmente rigettato.
2.
L'appello incidentale, proposto da , è parimenti infondato. Controparte_1
L'appellante in via incidentale si duole della compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, ritenendo di avere diritto alla refusione di tali spese, in quanto vittoriosa, oltre che alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., per avere controparte agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Quanto alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, va richiamato che l'art. 92, co. 2 c.p.c., secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost., n. 77/2018).
pagina 11 di 14 Rileva la Corte Costituzionale, in motivazione: “la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta − che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito − non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144). Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» − sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
Ebbene nella specie ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, idonee a sorreggere la compensazione delle spese nel primo grado di giudizio.
Si è già dato atto, infatti, dell'assoluta particolarità della fattispecie, che ha dato luogo – se non a novità della questione o a incertezze giurisprudenziali, in diritto – a una situazione di stallo rispetto alla divisione paterna, potenzialmente in grado di ricadere sulla divisione materna nella misura in cui si consideri, o meno, il consolidamento della proprietà esclusiva su singoli beni individuati, situazione, di fatto, di assai difficile risoluzione e certamente eccezionale.
Si è anche già evidenziato come debba darsi atto all'attore di avere, in ogni caso, ottenuto un giudicato sulla divisione, al di là delle questioni derivanti dalla pubblicità, ciò all'esito pagina 12 di 14 di ben due gradi di giudizio, in cui la odierna appellata ha resistito infondatamente sulla maggior parte delle difese ed eccezioni svolte. Si è, altresì, rilevato come CP_1
ben avrebbe potuto, e potrebbe tuttora, superare la situazione di stallo
[...] semplicemente adeguandosi al giudicato, sostanzialmente formatosi, e collaborando per l'individuazione della porzione di terreno spettantele. La presentazione di dichiarazione di successione corrispondente all'attuale situazione risultante dai registri immobiliari e al catasto, per quanto formalmente corretta, attesta nella sostanza la volontà di superare gli esiti dell'attività svolta per divisione giudiziale dell'eredità paterna avvalendosi, a proprio vantaggio, della imperfetta articolazione del dispositivo della sentenza.
Alla luce delle suddette particolarità, ritiene il Tribunale che sia condivisibile la decisione volta all'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio e che, a maggior ragione, non sussistano i presupposti per la condanna dell'allora convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
L'appello incidentale, pertanto, va rigettato.
3.
Quanto alla regolamentazione delle spese dell'appello, si ritiene che le argomentazioni appena sopra esposte non possano essere utilmente applicate in questa sede giudiziale di secondo grado, derivato dall'infondata censura alla sentenza, corretta, pronunciata dal primo giudice.
A fronte della reciproca soccombenza delle parti, e in applicazione dei principi di cui all'art. 91 e 92, co. 2 c.p.c., pertanto, le spese di questo giudizio vanno compensate in misura che si ritiene equo indicare nel 50 %, in ragione del diverso peso delle impugnazioni rispetto all'attività difensiva spesa dalle parti.
L'appellante principale va condannato a rifondere a Parte_1 CP_1
la residua frazione della metà, liquidata, già operata la compensazione, in € 850,50
[...] per compensi, oltre 15 % per spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Le osservazioni sopra volte, invece, rimangono valide e si richiamano al fine di rigettare la domanda dell'appellante incidentale alla condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
96 co. 3 c.p.c. anche in relazione al presente grado di giudizio.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
PQM
pagina 13 di 14 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1624/2022:
1) rigetta l'appello principale, proposto da , e l'appello incidentale, Parte_1 proposto da;
Controparte_1
per l'effetto,
2) conferma la sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 196/2022 del 25.03.2022, pronunciata nel procedimento R.G. 626/2021;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio per la metà e condanna a rifondere a la residua frazione della Parte_1 Controparte_1 metà, liquidata, già operata la compensazione, in € 850,50 per compensi, oltre 15 % per spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
4) rigetta la domanda proposta da di condanna dell'appellante ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Novara, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, quale giudice dell'appello, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 149/2022) la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1624/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINO AGLIATI, elettivamente domiciliato in presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARINA RAMA, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avvocati Roberto Cota e Andrea Zonca in Novara, via Passalacqua, 10
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice dell'appello, reiectis contrariis e previe le declaratorie di rito, voler riformare totalmente la sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 196/2022 del 25.03.2022, pronunciata nel procedimento R.G. 626/2021, Cron. 1018/2022, Rep. 140/2022, pronunciandosi come segue:
In via preliminare:
pagina 1 di 14 dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito e in via principale:
accertato che la dichiarazione di successione presentata dalla SI.ra non Controparte_1
è corretta perché non tiene conto delle attribuzioni della massa ereditaria come stabilite dalla sentenza del Tribunale di Novara n. 607/2005, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Torno n. 1933/2007, passate in giudicato, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
accertare che la presentazione della dichiarazione di successione da parte della SI.ra
[...]
ha causato danni al SI. CP_1 Parte_1
condannare la SI.ra al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Controparte_1
SI. in conseguenza della presentazione della dichiarazione di successione, Parte_1 nella misura in cui verranno accertati nel presente giudizio, oltre interessi ex art 1284 c.c. maturati e maturandi sui quantificandi danni, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, e con riserva di chiedere con separato giudizio il risarcimento di tutti i danni che emergeranno nel futuro;
condannare l'appellata al pagamento della quota dei costi sostenuti dall'appellante, pari a complessivi € 1.300,00, per la registrazione del testamento pubblico della SI.ra
[...]
, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
Per_1
condannare l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio, oltre successive occorrende tutte.
condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate dall'appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
In via istruttoria:
valuti il Tribunale se ammettere C.T.U. nei termini di cui in narrativa;
In via decisoria:
si chiede sin da ora che il Giudice d'appello voglia provvedere ai sensi dell'art. 352, 5 co. c.p.c. disponendo lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 c.p.c., fissando l'udienza per la discussione orale”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale nel merito:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e diritto e Parte_1 conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
pagina 2 di 14 - condannare l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc al pagamento di una somma pari a €. 2.000,00 e/o a quella minore o superiore che il Tribunale vorrà quantificare per il presente giudizio;
in via incidentale nel merito:
- riformare la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione sulla compensazione delle spese, liquidare le spese legali del procedimento di primo grado come da nota spese dell'Avv. Rama depositata per il primo grado e porle ad esclusivo carico di con condanna al Parte_1 pagamento delle stesse;
- riformare la sentenza di primo grado e condannare l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc al pagamento di una somma pari ad €. 1.000,00 e/o a quella minore o superiore che il Tribunale vorrà quantificare.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale del SI. e per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
1. vero che la signora ha provveduto al deposito della dichiarazione di Controparte_1 successione tramite il Notaio Per_2
2. vero che la signora ha pagato €. 2.600,00 quale compenso per il Notaio Controparte_1 come da documento 7 che si rammostra;
Per_2
3. vero che la signora ha pagato €. 3.767,93 in data 16.10.2020 per Controparte_1 imposte relative alla successione materna di cui €. 2.489,37 a carico di come Parte_1 da documenti 4 e 6 che si rammostrano;
4. vero che il sig. ha omesso di depositare la dichiarazione di successione della Parte_1 madre;
Persona_1
5. vero che il sig. ha omesso di pagare le imposte dovute per la successione di Parte_1
; Persona_1
6. vero che ha depositato la dichiarazione di successione nei termini di Controparte_1 legge;
7. vero che ha appreso che la signora aveva depositato Parte_1 Controparte_1 la dichiarazione di successione nei termini di legge;
8. vero che il deposito della dichiarazione di successione non ha comportato l'applicazione di sanzioni;
9. vero che il deposito della dichiarazione di successione ha comportato l'applicazione di sanzioni;
pagina 3 di 14 10. vero che la dichiarazione di successione è stata predisposta nel rispetto della volontà testamentaria della signora;
Persona_1
11. vero che la Dottoressa collaboratrice del Notaio si è occupata Persona_3 Per_2 dell'istruttoria della pratica di successione di;
Persona_1
12. vero che la dichiarazione di successione di è stata redatta sulla base della Persona_1 volontà testamentaria del de cuius assegnando a quanto indicato nel Parte_1 testamento;
13. vero che la dichiarazione di successione di è stata redatta rispettando la Persona_1 quota di legittima di;
Controparte_1
Si indicano a testi la Dottoressa domiciliata presso Notaio piazza Persona_3 Per_2
Martiri della Libertà, 22 – Galliate”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, depositato telematicamente in data 14.7.2022, ha convenuto dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, quale giudice d'appello, , sua sorella, impugnando la Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 196/2022 del 25.03.2022, pronunciata nel procedimento R.G. 626/2021.
Nel primo grado di giudizio, l'allora attrice conveniva l'odierno Controparte_1 appellante chiedendo il pagamento ex artt. 752 e 1299 c.c. degli importi versati a titolo di imposte e onorari notarili per la dichiarazione di successione presentata, con la correlata domanda di volture catastali, relativamente ai beni in morte dismessi della madre delle odierne parti, deceduta il 31.10.2019. Persona_1
L'allora convenuto costituendosi, opponeva l'erroneità della Parte_1 dichiarazione depositata dalla parente, non avendo la stessa tenuto in considerazione, nella compilazione della dichiarazione, l'esito del giudizio di divisione relativo ai beni della successione paterna, conclusosi con sentenza n. 607/2005, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sent. n. 1933/2007, passata in giudicato.
Rilevava, dunque, il convenuto che, alla luce del contenuto delle suddette sentenze, il contenuto della dichiarazione di successione non risulta corretto. Ad esempio, l'immobile sito in Galliate, Via San Martino n. 21 (censito al N.C.E.U. al foglio 26, mapp. 124, oggi 1955), che nella dichiarazione è stato indicato come intestato per ¼ al SI.
[...]
e per ¾ alla SI.ra sarebbe nella realtà, secondo il Parte_1 Controparte_1 disposto divisionale di cui alle suddette sentenze, di piena proprietà dell'appellante.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva sia la condanna dell'attrice al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti e patiendi in conseguenza degli errori contenuti nella pagina 4 di 14 dichiarazione di successione, sia il pagamento della quota parte dell'importo di € 1.300,00 dallo stesso versato per la registrazione del testamento materno.
Con la sentenza qui impugnata, pronunciata sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice di Pace di Novara ha condannato al pagamento dell'importo richiesto dalla sorella, Parte_1 comprovato dalla documentazione in atti, ritenendo di non poter delibare pregresse vicende processuali che, pur interessando le parti in causa, attengono a rapporti di altra natura, oggetto di altro e precedente giudizio (segnatamente, i vizi di nullità degli atti relativi alla successione del defunto padre , dedotti dal convenuto e che Persona_4 avrebbero inciso sulla dichiarazione di successione della madre . Persona_1
Il giudice di prime cure ha, altresì, rimesso al Tribunale, per competenza ratione valoris, la domanda riconvenzionale proposta dal , di valore indeterminato, Parte_1 compensando, infine le spese di lite in ragione della natura della controversia, dei rapporti tra le parti e del contesto personale e processuale anche pregresso.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza Parte_1 là dove lo ha condannato al pagamento pro quota delle spese relative alla presentazione della dichiarazione di successione, respingendo, implicitamente, l'eccezione di inadempimento proposta dall'allora convenuto, che sosteneva l'erroneità della dichiarazione perché in contrasto con il giudicato caduto sulle sentenze di primo e secondo grado pronunciate nel giudizio divisionale relativo all'eredità paterna.
L'appellante richiama la natura traslativo-costitutiva della divisione, in virtù della quale i condividenti acquistano la piena proprietà dei beni facenti parte della quota attribuitagli.
A sostegno della propria tesi produce certificazione a firma del Notaio , nonché Per_5 relazione peritale dell'Ing. il quale ha concluso che “per poter regolarizzare le quote Per_6
e le assegnazioni degli immobili è indispensabile disporre in primis la trascrizione di quanto statuito dalla sentenza 607/2005 e successivamente predisporre la dichiarazione di successione sostitutiva…”.
L'appellante rileva che anche la “Certificazione notarile” 16.09.2021 a firma Notaio
[...]
prodotta dall'allora attrice, non menziona le sentenze con le quali prima il Per_2
Tribunale di Novara e poi la Corte d'Appello di Torino hanno statuito in via definitiva sulla divisione dei beni della successione del SI. , marito della de cuius e Persona_4 padre delle parti in causa.
Ancora, l'appellante rileva di non aver chiesto di “…delibare pregresse vicende processuali…”
o di pronunciarsi su “…vizi di nullità degli atti relativi alla successione del defunto padre SI.
”, ma al contrario di tener conto dei giudicati intercorsi fra le parti al Persona_7 fine di paralizzare la richiesta di pagamento avanzata dalla sorella, che aveva mancato di tenerne conto nella dichiarazione di successione dalla stessa presentata.
pagina 5 di 14 Con ulteriori motivi, censura che il Giudice di pace si sia dichiarato Parte_1 incompetente per valore rispetto alla domanda risarcitoria, riconvenzionalmente proposta dall'allora convenuto, ritenendola di valore indeterminato e, pertanto, eccedente il limite di competenza ratione valoris del giudice adito;
che ciò abbia fatto senza instaurare preventivamente il contraddittorio sulla questione, rilevata d'ufficio; in ogni caso che, ciò ritenuto, abbia separato la domanda riconvenzionale, rimettendo le parti al Tribunale solo su detta domanda, anziché rimettere al giudice di competenza superiore l'intera causa;
che, infine, abbia omesso ogni statuizione sull'ulteriore domanda riconvenzionale proposta dall'allora convenuto, avente ad oggetto la refusione pro quota delle spese di pubblicazione del testamento lasciato dalla madre Persona_1
Si è costituita anche nel presente giudizio l'appellata , resistendo Controparte_1 integralmente all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
L'appellante ha altresì incidentalmente impugnato la statuizione di compensazione delle spese operata dal primo giudice nella sentenza impugnata, chiedendo la condanna di alla relativa refusione, in ossequio al principio della soccombenza, Parte_1 nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co.3 c.p.c. anche in relazione al primo grado di giudizio.
Entrambe le parti hanno richiamato e riproposto le istanze istruttorie svolte nel primo grado di giudizio.
Ritenuto che non vi fosse necessità di assumere mezzi di prova, la causa, su richiesta di parte appellante, è stata discussa oralmente all'udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo deposito della comparsa conclusionale ad opera di entrambe le parti.
***
1.
Il primo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza sul punto deve essere confermata, con le seguenti precisazioni e integrazioni rispetto alla motivazione spesa dal primo giudice.
Le vicende oggetto del presente giudizio si inseriscono in una ben più ampia, pluriennale diatriba fra le parti, originata dalla successione dei due fratelli e della loro madre al padre e marito , deceduto in data 7.10.1998. Persona_1 Persona_4
Tale vicenda è stata parzialmente riepilogata dalle parti.
Parte appellante ha prodotto la sentenza del Tribunale di Novara pronunciata nel primo grado del giudizio di divisione della comunione ereditaria relativa alla massa dei beni di
, pronuncia con cui i terreni e i fabbricati sono stati divisi fra i coeredi, con Persona_4 condanna di al pagamento di conguaglio in favore della madre e della Parte_1 sorella, nonché la sentenza del 27.12.2007 della Corte d'Appello di Torino che ha corretto pagina 6 di 14 l'importo dovuto da a titolo di conguaglio, in quanto erroneamente Parte_1 calcolato dal giudice di prime cure.
Su detta ultima sentenza è caduto il giudicato, secondo quanto riferito dall'appellante e non contestato in giudizio.
Risulta, poi, che sia insorto ulteriore contenzioso, il cui oggetto e le cui vicende non sono note, tranne la circostanza che esso si è concluso con la sottoscrizione di verbale di conciliazione, non prodotto da alcuna delle parti (l'allegato di parte attrice denominato
“verbale di conciliazione giudiziale n. 1/2010”, infatti, contiene verbale di fissazione della comparizione personale delle parti, ma non il contenuto della conciliazione).
Sulla scorta di tale verbale, con atto di precetto veniva intimato all'odierna appellata di ottemperare a quanto previsto nel verbale, nella parte in cui si prevedeva che “entro il 10 Febbraio 2010 dovranno incontrarsi con i rispettivi tecnici sulla località ai fini del frazionamento del terreno”, con contestuale avviso che, decorso il termine di giorni 10, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata ai sensi di legge.
proponeva opposizione al precetto, esponendo di avere sottoscritto Controparte_1 il verbale di conciliazione sul presupposto di poter ottemperare allo stesso senza ostacolo di alcuna natura, sulla base delle sentenze intercorse tra le parti e divenute definitive, ma di aver appreso, solo dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione, che tali sentenze non potevano costituire titolo per la relativa trascrizione, in quanto prive delle quote e degli identificativi catastali della porzione di terreno assegnata all'attrice.
L'opposizione, rigettata in primo grado, veniva accolta con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 926/2018, la quale osservava che era pacifico fra le parti che la trascrizione della sentenza n. 607/2005 del Tribunale di Novara fosse il presupposto logico giuridico per le operazioni di cui al verbale di conciliazione, con la conseguenza che, essendo detto provvedimento risultato non trascrivibile, nessuna delle parti era tenuta ad adempiere a quanto stabilito nel verbale di conciliazione. In ragione di ciò la Corte aveva ritenuto che il verbale di conciliazione giudiziale, pur in astratto ricompreso nel novero dei titoli esecutivi idonei a fondare l'esecuzione forzata di obblighi di fare, non contenesse in senso proprio un'obbligazione, essendo meramente generica la previsione per cui, entro la data indicata, le parti avrebbero dovuto incontrarsi sulla località ai fini del frazionamento e, soprattutto, non potesse trovare attuazione nel momento in cui la trascrizione della sentenza n. 607/2005 era risultata non possibile, in assenza dei dati catastali necessari.
La situazione che si è venuta a determinare, dunque, è del tutto peculiare.
Da un canto l'odierno appellante può, in effetti, contare su un giudicato, in virtù del quale lo stesso, nonché la madre hanno acquisito in sede divisionale la Persona_1 proprietà esclusiva su determinati beni già ricompresi nella massa ereditaria paterna. D'altro canto, pacificamente, le suddette sentenze sono risultate intrascrivibili, non essendo stata individuata catastalmente nel provvedimento la porzione di terreno pagina 7 di 14 edificabile attribuita a soddisfazione della sua quota a , in quanto Controparte_1 ancora da individuare e da accatastare separatamente.
Si osserva che l'intrascrivibilità determina l'incoercibilità dei provvedimenti giudiziali – e, conseguentemente, del verbale di conciliazione, come statuito dalla Corte d'appello decidendo nel giudizio di opposizione proposto da – ma non Controparte_1 preclude l'adempimento spontaneo di quanto ivi statuito. Ove l'odierna appellata, infatti, si fosse prestata al frazionamento, eseguendo, secondo buona fede, quanto deciso in sede giudiziale all'esito di ben due gradi di giudizio, sarebbe stato possibile ovviare all'inconveniente, eventualmente mediante negozio accertativo da accompagnare ai dispositivi, e sarebbe stato possibile aprire la successione di e Persona_1 procedere alla relativa denuncia recependo l'esito divisionale dell'eredità paterna. Ciò, salva, al limite, l'instaurazione di un separato e ulteriore giudizio ove fosse insorta divergenza fra le parti circa i termini, in concreto, del frazionamento catastale da effettuarsi.
Non è esatto, pertanto, che la convenuta non avesse alternative, rispetto alla redazione della dichiarazione di successione nei termini in cui essa è stata presentata, potendo la stessa aderire al giudicato, per quanto in esso statuito, collaborando con correttezza a completare le attività necessarie a portare a termine le operazioni di divisione.
E', al contempo vero, tuttavia, che il giudicato, così come formato, non solo è oggettivamente incoercibile, ed è anche inattuabile. Qualunque dei condividenti avrebbe avuto titolo a dar corso all'esecuzione, se fosse stato possibile, compreso lo stesso odierno appellante: nessuno, tuttavia, ha potuto farlo.
Per questa ragione la denuncia di successione, così come presentata, non può dirsi erronea.
Entrambe le parti, coeredi della erano tenute alla presentazione della denuncia, Per_1 nei termini stabiliti. Non può, pertanto, l'appellante imputare alla coerede un preteso inadempimento per avere a ciò provveduto sulla base delle risultanze dei registri immobiliari e catastali: il passaggio che imputa alla coerede di non Parte_1 avere effettuato, infatti, è un passaggio cui egli stesso non ha mai provveduto.
La certificazione del Notaio , prodotta dall'appellante, contiene una elencazione Per_5 degli immobili caduti nella successione di e pertanto non dimostra Persona_4
l'erroneità della denuncia di successione presentata dall'appellata.
E', dunque, corretto quanto statuito dal giudice di prime cure. L'appellante, convenuto in giudizio per concorrere pro quota alle spese di un adempimento fiscale necessario, inerente a una successione rispetto alla quale hanno entrambi assunto la qualità di coeredi, pretenderebbe di spostare il terreno della discussione sull'ottemperanza al giudicato formatosi in altro giudizio: ma l'appellata non può dirsi inadempiente – né tantomeno potrebbe ritenersi l'inadempimento imputabile, se vi fosse - per aver predisposto la pagina 8 di 14 dichiarazione di successione sulla base delle risultanze dei registri di conservatoria e catastali in essere all'epoca, di fatto mai modificate neppure per iniziativa di Parte_1
. La mancata attuazione del giudicato, infatti, attiene a rapporto diverso, sebbene
[...] interferente, relativo alla comunione ereditaria paterna, e non a quella materna.
Poiché trattasi di mera dichiarazione fiscale, d'altra parte, la stessa non è destinata a regolare i rapporti sostanziali fra le parti, che rimangono impregiudicati dalla sua presentazione e che l'appellante potrà far valere in ogni sede ritenuta idonea alla tutela delle proprie ragioni.
La convenuta ha documentalmente dimostrato le somme spese, anche in anticipazione della quota di 2/3 del coerede, che quest'ultimo, pertanto, è tenuto a rimborsare.
Ne consegue il rigetto dell'appello, quanto al motivo in esame.
Con ulteriore motivo, l'appellante censura la declaratoria di incompetenza per valore, da parte del primo giudice, rispetto alla domanda risarcitoria, in quanto ritenuta di valore indeterminato e, pertanto, eccedente il limite di competenza ratione valoris del giudice di pace.
Ritiene l'appellante che la decisione impugnata si ponga in violazione del disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c.; che, inoltre, la decisione sia nulla, in quanto resa senza preventivamente provocare il contraddittorio sul punto;
che il giudice avrebbe dovuto pronunciare con ordinanza endoprocedimentale la questione di competenza;
che la rimessione della riconvenzionale al Tribunale è ulteriormente errata per violazione del combinato disposto degli artt. 36, 35 e 34 c.p.c.
Infine, l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, di rimborso della quota parte dei costi sostenuti per la registrazione del testamento pubblico di Persona_1
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Va immediatamente rilevato che l'appellante muove dal presupposto che il Giudice di pace abbia rimesso al Tribunale, quale giudice competente per valore, la sola domanda risarcitoria, verosimilmente in considerazione del dato per cui l'ulteriore domanda riconvenzionale risultava individuata dal convenuto nel quantum del petitum, per importo inferiore alla soglia di competenza del giudice adito.
Nella sentenza, tuttavia, è fatto riferimento alla domanda riconvenzionale, senza alcuna distinzione, tutta ritenuta di valore indeterminabile e, pertanto, di competenza del giudice superiore.
La conclusione del primo giudice, d'altra parte, è corretta proprio in ragione del cumulo di domande riconvenzionali proposte.
Valgono, al riguardo, le seguenti osservazioni.
pagina 9 di 14 Si precisa che l'impugnazione, quanto alla censura rivolta alla negatoria di competenza da parte del Giudice di pace, deve ritenersi ammissibile, dal momento che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 9178/24,33456/19), l'appello costituisce il mezzo di impugnazione necessario avverso la pronunzia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze dal giudice di pace, secondo quanto disposto dall'art. 46 c.p.c.
Il motivo, tuttavia, è infondato.
Quand'anche, infatti, possa farsi riferimento all'art. 14 c.p.c. per la determinazione del valore della domanda risarcitoria – anche se la parte ha espressamente concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti “nella misura in cui verranno accertati nel presente giudizio”, dunque senza implicita limitazione entro i limiti di valore del giudice adito, bensì, anzi, con domanda esplicitamente estesa a tutto quanto risulterà spettante - la giurisprudenza ha chiarito che si procede al cumulo delle varie domande proposte contro la medesima persona (art. 10 c.p.c., comma 2) anche quando il valore di ciascuna di essa, in mancanza di indicazioni al riguardo, si determina in base al disposto dell'art. 14 c.p.c., comma 1 (che, per le cause relative a somme di denaro, fa riferimento al valore pari al massimo della competenza del giudice adito), tranne che per le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda (Cass., n. 2388/1973; n. 1425/1999).
Pertanto, nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace, due domande autonome, di cui l'una non possa dirsi meramente accessoria o specificativa della prima, e una delle due, in assenza di indicazione di valore, debba intendersi di valore corrispondente al limite di competenza del giudice di pace, il cumulo delle due domande comporta inevitabilmente il superamento di tale limite (Cass., n. 11460/2020; n. 11287/2020).
In applicazione di tale principio, il giudice di primo grado ha ritenuto la propria incompetenza sull'intera domanda riconvenzionale e per tale ragione non ha precisato che intendeva spogliarsi, per ragioni di competenza, della sola domanda risarcitoria, trattenendo quella di rimborso: su cui non ha pronunciato e su cui, a mente del principio su richiamato per cui il valore delle domande proposte contro la stessa persona si determina cumulativamente, sarebbe stato scorretto, a quel punto, pronunciarsi.
Quanto alla lesione del contraddittorio, è assorbente la considerazione che l'appellante non ha dedotto alcuno specifico pregiudizio, rilevante ai fini della decisione. La precisazione che la domanda risarcitoria dovesse intendersi contenuta nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, infatti, alla luce di quanto osservato, non avrebbe mutato il corretto esito del giudizio.
Parimenti, la pronuncia sulla competenza nella sentenza definitiva, anziché con ordinanza non definitoria del merito, non ha comportato alcun pregiudizio al convenuto, fermo rimanendo che è riservata al giudice la scelta di definire o meno eventuali questioni pagina 10 di 14 preliminari o pregiudiziali unitamente al merito;
che, nella specie, non avendo la domanda principale necessitato di istruzione, si giustifica la pronuncia in rito sulla domanda riconvenzionale unitamente alla decisione della domanda principale;
che la scelta dell'ordinanza non ha in alcun modo inciso sul regime di impugnazione del provvedimento, avente in ogni caso contenuto definitorio rispetto alla questione di competenza.
Quanto, infine, alla violazione dell'art. 39 c.p.c., la norma prevede che “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore;
altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.
L'art. 35 prevede, con riferimento all'eccezione di compensazione opposta dal convenuto, avente ad oggetto credito contestato ed eccedente la competenza per valore del giudice adito, che “questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione”. Solo nell'ipotesi in cui non ritenga di procedere in tal senso “provvede a norma dell'articolo precedente”, e, pertanto, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., rimette l'intera causa al primo giudice.
La statuizione del primo giudice, dunque, è corretta, avendo lo stesso condivisibilmente ritenuto di poter decidere la domanda principale, basata su titolo facilmente accettabile (e, infatti, decisa sulla base della documentazione in atti, senza necessità di istruttoria), rimettendo al giudice superiore l'intera domanda riconvenzionale, complessivamente eccedente la propria competenza.
L'appello principale, pertanto, va integralmente rigettato.
2.
L'appello incidentale, proposto da , è parimenti infondato. Controparte_1
L'appellante in via incidentale si duole della compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, ritenendo di avere diritto alla refusione di tali spese, in quanto vittoriosa, oltre che alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., per avere controparte agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Quanto alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, va richiamato che l'art. 92, co. 2 c.p.c., secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost., n. 77/2018).
pagina 11 di 14 Rileva la Corte Costituzionale, in motivazione: “la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta − che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito − non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144). Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» − sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
Ebbene nella specie ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, idonee a sorreggere la compensazione delle spese nel primo grado di giudizio.
Si è già dato atto, infatti, dell'assoluta particolarità della fattispecie, che ha dato luogo – se non a novità della questione o a incertezze giurisprudenziali, in diritto – a una situazione di stallo rispetto alla divisione paterna, potenzialmente in grado di ricadere sulla divisione materna nella misura in cui si consideri, o meno, il consolidamento della proprietà esclusiva su singoli beni individuati, situazione, di fatto, di assai difficile risoluzione e certamente eccezionale.
Si è anche già evidenziato come debba darsi atto all'attore di avere, in ogni caso, ottenuto un giudicato sulla divisione, al di là delle questioni derivanti dalla pubblicità, ciò all'esito pagina 12 di 14 di ben due gradi di giudizio, in cui la odierna appellata ha resistito infondatamente sulla maggior parte delle difese ed eccezioni svolte. Si è, altresì, rilevato come CP_1
ben avrebbe potuto, e potrebbe tuttora, superare la situazione di stallo
[...] semplicemente adeguandosi al giudicato, sostanzialmente formatosi, e collaborando per l'individuazione della porzione di terreno spettantele. La presentazione di dichiarazione di successione corrispondente all'attuale situazione risultante dai registri immobiliari e al catasto, per quanto formalmente corretta, attesta nella sostanza la volontà di superare gli esiti dell'attività svolta per divisione giudiziale dell'eredità paterna avvalendosi, a proprio vantaggio, della imperfetta articolazione del dispositivo della sentenza.
Alla luce delle suddette particolarità, ritiene il Tribunale che sia condivisibile la decisione volta all'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio e che, a maggior ragione, non sussistano i presupposti per la condanna dell'allora convenuto per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
L'appello incidentale, pertanto, va rigettato.
3.
Quanto alla regolamentazione delle spese dell'appello, si ritiene che le argomentazioni appena sopra esposte non possano essere utilmente applicate in questa sede giudiziale di secondo grado, derivato dall'infondata censura alla sentenza, corretta, pronunciata dal primo giudice.
A fronte della reciproca soccombenza delle parti, e in applicazione dei principi di cui all'art. 91 e 92, co. 2 c.p.c., pertanto, le spese di questo giudizio vanno compensate in misura che si ritiene equo indicare nel 50 %, in ragione del diverso peso delle impugnazioni rispetto all'attività difensiva spesa dalle parti.
L'appellante principale va condannato a rifondere a Parte_1 CP_1
la residua frazione della metà, liquidata, già operata la compensazione, in € 850,50
[...] per compensi, oltre 15 % per spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Le osservazioni sopra volte, invece, rimangono valide e si richiamano al fine di rigettare la domanda dell'appellante incidentale alla condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
96 co. 3 c.p.c. anche in relazione al presente grado di giudizio.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante principale sia da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
PQM
pagina 13 di 14 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1624/2022:
1) rigetta l'appello principale, proposto da , e l'appello incidentale, Parte_1 proposto da;
Controparte_1
per l'effetto,
2) conferma la sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 196/2022 del 25.03.2022, pronunciata nel procedimento R.G. 626/2021;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio per la metà e condanna a rifondere a la residua frazione della Parte_1 Controparte_1 metà, liquidata, già operata la compensazione, in € 850,50 per compensi, oltre 15 % per spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge;
4) rigetta la domanda proposta da di condanna dell'appellante ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Novara, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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