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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/04/2024, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2019 al n. 5334 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1136/2019 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 17.05.2019
TRA
, nella qualità di rappresentante unico della e Parte_1 Pt_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Loria e Luca CP_1
Apicella, giusta mandato in calce all'atto di opposizione, pec. E
.salerno. ; rdineavvocati Email_1 CP_2 Email_3
nocerainferiore.it.
Opponente
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante, Sig. con sede legale in Salerno (SA) alla Via CP_4
Vittoria del Re n. 7, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento (D.I. 1136/2019 - R.G. 3224/2019), dall'Avv.
Simone Labonia (c.f. - Fax 089.6307113 – PEC: C.F._1
, con il quale elettivamente domicilia in Email_4
Salerno alla Via F. Gaeta n. 7 presso lo Studio Legale Labonia;
Società Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale rapp.te Parte_1 unico della società e dell'esercizio commerciale 2.0, Controparte_5 CP_6
proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1138/2019, emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale gli era stato ingiunto di pagare all'opposta società la somma di euro 20.261,02, oltre interessi e spese, per compenso lavori eseguiti in forza di contratto di appalto.
Parte opponente eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto non basandosi esso su prove scritte, essendo state già pagate le fatture azionate in giudizio da parte opponente. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva del sig. e il mancato esperimento della negoziazione assistita Controparte_7
ex art. 3 della legge n. 162/14. Nel merito, contestava la sottoscrizione del contratto di appalto, invocato in giudizio dalla e, del pari, CP_3
censurava il quantum debeatur, pari ad euro 110.261,02, per i lavori effettuati.
Contr Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la quale affermava la fondatezza del credito ingiunto, essendo intercorso tra le parti regolare contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi ad un immobile sito in Salerno alla Via Lungomare Trieste n. 18/20.
L'importo pattuito per l'esecuzione di tali lavori corrispondeva ad Euro
83.900,00 (ottantatremilanovecento/00); successivamente, a seguito di alcune varianti intervenute in corso d'opera, tale importo diveniva pari ad Euro
110.261,02. Orbene, a fronte dei lavori eseguiti, la Controparte_3 lamentava di aver ricevuto l'importo di Euro 90.000,00 (novantamila/00), risultando ancora creditrice dell'importo di Euro 20.261,02
(ventimiladuecentosessantuno/02). Parte opposta adduceva che era irrilevante l'assenza delle sottoscrizioni sul menzionato contratto di appalto. Infatti, tale contratto, non rientrava tra quelli che richiedono la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., e pertanto poteva concludersi anche oralmente.
Precisava, inoltre, che la carenza di forma scritta era superata dalla mancata contestazione della prestazione eseguita. Eccepiva poi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto il d.i. era stato chiesto ed ottenuto nei confronti dei legali rappresentanti della società
[...]
, e , e non rilevava CP_8 Parte_1 Controparte_7
l'unipersonalità sopravvenuta della società. Del pari, parte opposta affermava la non obbligatorietà della negoziazione assistita. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con riferimento all'intero importo ingiunto, ovvero, alla minor somma non contestata, atteso che nessuna contestazione sussiste circa la qualità e la natura dei lavori eseguiti;
2) in subordine e nel merito, rigettare la frapposta opposizione in ogni sua parte, siccome nulla, inammissibile e, comunque, totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente e dichiarare definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653
c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare il buon diritto della società esponente ad ottenere il pagamento della prestazione eseguita, con conseguente condanna dell'opponente alla corresponsione dell'importo ingiunto, ovvero, della diversa somma che risulterà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori, fino all'effettivo soddisfo;
In via istruttoria, si richiama la documentazione già allegata in fase monitoria, con riserva, sin da ora, di deferire interrogatorio formale al legale rappresentante della società opponente, nonché, di ammettere prova per testi, con riserva di precisare i capitoli di prova ed indicare il nominativo dei testi nei termini e nei modi di rito. Con salvezza di ogni ulteriore istanza e deduzione istruttoria, ivi compresa CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, la causa perveniva, infine, all'udienza del
17.10.23 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita.
In tema di negoziazione assistita si osserva che la procedura è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per questo motivo, deve essere esperita anche se le parti non riescono a siglare un accordo, perché in caso contrario non potranno sottoporre al giudice le loro questioni. La declaratoria di improcedibilità è, però, prevista esclusivamente nei casi nei quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non quando è facoltativa e volontaria.
Va, quindi, precisato che la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali, oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti
“procedimenti camerali”, nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Da quanto detto è evidente che il caso in esame, pur trattandosi di azione rivolte al recupero dei crediti, avente ad oggetto il pagamento di somme fino a 50.000,00 euro per i quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non rientra nei casi per i quali è prevista la negoziazione assistita obbligatoria in quanto trattandosi di procedimenti di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo il creditore ha la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A) del d.l. n. 132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione
«inclusa l'opposizione», senza nessuna eccezione. L'eccezione di improcedibilità pertanto va rigettata in quanto infondata.
Quanto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla società opponente, questa non può trovare accoglimento, dal momento che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto nei confronti della non rilevando il successivo mutamento Controparte_8
della compagine societaria posto che la è una società di capitali, CP_3
caratterizzata quindi dalla cosiddetta autonomia patrimoniale. Pertanto, il patrimonio della società è distinto da quello dei soci, i creditori sociali non potranno rivalersi sul patrimonio dei soci ma possono rivalersi soltanto sulla società.
Venendo al merito, l'opposizione, va rammentato che, come noto, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1994, n.
2124). Ai sensi dell'art.2697 c.c. pertanto chiunque chieda l'adempimento di un contratto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari alla nascita del diritto stesso, e che costituiscono le condizioni positive della sua pretesa.
Si osserva che parte ricorrente ha posto a fondamento della pretesa monitoria il contratto di appalto, il computo metrico e la variante intervenuta in corso d'opera. Parte opponente, di contro, ha lamentato la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. in forza dei quali è stato rilasciato il decreto ingiuntivo, dal momento che il contratto di appalto non era stato sottoscritto dalle parti e il
Contr computo metrico era stato sottoscritto solo dalla
Ciò premesso, mette conto rilevare che per il contratto di appalto il codice civile non impone alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem, per cui lo stesso può concludersi anche per facta concludentia, ossia verbalmente.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è consolidata sul punto: giova richiamare, in proposito, la pronuncia della Suprema Corte n. 16530/2016, secondo cui “la stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia", sicché, con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte committente, che se ne assuma creditrice, chieda l'ammissione al passivo del fallimento dell'appaltatore, ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e il verbale "informale" di ricognizione delle opere incompiute dal fallito”. Allo stesso modo si è espressa la medesimo Suprema Corte con una pronuncia più risalente: “Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia;
ne consegue la rilevanza della prova testimoniale, dedotta con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte, in quanto creditrice, chieda l'ammissione al passivo della procedura di fallimento “(Cassazione 22616/2009)
Del medesimo tenore la sentenza del Tribunale di Bari, n. 2815/2015: “in tema di contratto di appalto, non essendo richiesta la forma scritta ex lege, ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da uno di essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia, può considerarsi provato oltre che dalla prova testimoniale, anche dall'esecuzione dei lavori in adempimento di quanto concordato e l'ammontare del corrispettivo d'appalto”.
Orbene, acclarato che – astrattamente – l'ordinamento consente ai privati di stipulare verbalmente un contratto di appalto, e appurato, inoltre, che la prova del contratto può essere fornita anche mediante testimoni, è necessario – a questo punto – verificare se l'odierna opposta, che assume essere creditrice della società in virtù del contratto di appalto allegato Controparte_8
(sebbene non sottoscritto), abbia assolto gli oneri probatori che la legge impone.
E' inconferente la mancata produzione delle fatture lamentata da parte opponente, poichè la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti
(Cass. sez. 2, n. 8126 del 28/04/2004).
Ebbene, alla luce delle risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio, deve ritenersi che parte opposta abbia adeguatamente provato di aver svolto dei lavori in favore della società opponente.
Durante la fase istruttoria sono stati escussi dei testimoni di parte opposta, che hanno, confermato quanto asserito dall'impresa CP_3
Assumono peculiare rilevanza le testimonianze rilasciate e Testimone_1
testi di parte opposta, i quali hanno confermato che oltre ai Testimone_2
lavori così come stabiliti dal contratto di appalto, per il quale si era stabilito un corrispettivo di circa 90.000 euro, era stata commissionata una variante in corso d'opera per il valore di circa 12.000 euro.
Tali testimonianze appaino attendibili e prive di illogicità: in particolare, il teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della ditta Tes_1
Contr
facendo intendere, in tal modo, che – nel momento in cui ha reso la testimonianza – non era più dipendente della stessa ditta.
Pertanto, stante la posizione di terzietà e neutralità del teste rispetto alle parti in causa, deve ritenersi la sua testimonianza particolarmente attendibile, non essendovi ragioni per ipotizzare che egli abbia reso deposizioni mendaci.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la stessa società opponente ha confermato che la A&G aveva svolto i lavori e che li aveva regolarmente pagati (pag. 7 atto di citazione in opposizione).
Il l.r.p.t. della opponente, , sentito in sede di interrogatorio Parte_1
formale, negava essere vera la circostanza di cui al capo 1 della memoria 183, co. 6 n. 2 di parte opposta, precisando che “.. tra le parti non è mai stato sottoscritto un contratto e quindi non avendo io firmato il computo metrico dei lavori non avrei potuto avallare una aventuale modifica degli stessi”.
L'interrogando, però, a domanda del difensore della opposta, confermava che
“..i lavori stati iniziati e svolti ma non so dire fino a che punto. Io non ho firmato il contratto perché non concordavo sugli importi richiesti”.
Dunque, se può ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che tra le parti è stato concluso un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Salerno, alla via Lungomare Trieste n.
18/20, tuttavia la fonte di tale regolamento contrattuale non può essere rinvenuta nel contratto prodotto da parte opponente, che risulta privo della sottoscrizione delle parti, né può attribuirsi efficacia vincolante al computo metrico a questo allegato che, del pari, non risulta sottoscritto.
Rispetto alle varianti, giova osservare che, com'è noto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, occorre distinguere tra le variazioni dell'opera autorizzate (concordate) dal committente (art. 1659 c.c.) e quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.).
Per le prime, va riconosciuto un compenso all'appaltatore, quando si tratti di appalti a misura, mentre il compenso è escluso per gli appalti a corpo o a forfait. Per le variazioni "ordinate" dal committente, l'appaltatore ha invece diritto a compenso supplementare, sempreché esse abbiano importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (a corpo), non a misura.
Ciò posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore (tra le tante,
Cass. n. 466 del 18/01/1983).
Anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l' art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l' art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 15/12/2021 , n. 40122).
D'altra parte, non può presumersi che le variazioni apportate al progetto siano state eseguite su ordine impartito dal committente, come unico interessato alle variazioni dell'opera, perché, in tal modo, si svuoterebbe di contenuto la norma dell'art. 1659 c.c. che prevede la possibilità d'iniziativa da parte dell'appaltatore (Cass. n. 5307/1984; Cass. n. 466/83, Cass. n. 106/80, Cass.
n. 3596/77). Ai fini del riconoscimento del compenso supplementare di cui all'art. 1661, co. I, c.c., grava inoltre sull'appaltatore l'onere di provare l'entità
e il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni ordinate dal committente, sia delle opere progettate, con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento suindicato non può essergli attribuito (Cass. n.
4911/1983; Cass. n. 2206/1966).
Tanto premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, ritiene questo giudice che l'onus probandi gravante sulla A&G sia stato adeguatamente assolto.
Occorre rilevare che, benché non vi sia prova documentale della circostanza che le variazioni al progetto siano state richieste dalla committenza, cionondimeno, la circostanza deve ritenersi presuntivamente comprovata.
Si osservi, in primo luogo, che l'opposta, attrice in senso sostanziale, ha allegato di avere svolto i lavori oggetto di variante, rimandando per la loro descrizione al computo metrico versato in atti, recante la data del 17.09.2018: esaminando l'atto di citazione in opposizione, l'opponente – pur gravata da un onere di specifica contestazione – non contesta mai espressamente che i lavori ulteriori di cui al computo del 17.09.2018 siano stati effettivamente eseguiti dalla opposta.
L'opponente, anzi, in citazione nega inizialmente la sottoscrizione del contratto di appalto dell'08.04.2018 e nega che fosse stato raggiunto un accordo in ordine all'importo dei lavori, senza, però, offrire ragguagli in ordine ai pagamenti che pur la stessa aveva eseguito in favore della opposta – senza contestazioni relative alla quantificazione dei costi dei lavori e del compenso richiesto.
Peraltro, la documentazione fotografica versata in atti dall'opposta, comprova l'esecuzione di lavori ulteriori (si pensi, ad esempio, alla fornitura e posa in opera di raccorderia cucine), rispetto ai quali l'opponente non eccepisce che essi siano stati svolti da terzo soggetto, indicandone l'identità.
Peraltro, l'opponente non provvedeva al deposito di memorie istruttorie, non articolando, dunque, mezzi di prova a sostegno del proprio assunto.
L'opponente, dunque, senza mai espressamente negare l'esecuzione dei lavori ulteriori, si limita ad eccepire che difetterebbe la documentazione fiscale idonea a sorreggere la emissione del decreto monitorio opposto né chiarisce le ragioni per le quali, a fronte del sollecito di pagamento ricevuto dalla opposta in data 11.01.2019, non provvedeva a contestare espressamente e formalmente la richiesta.
Il legale rappresentante della opponente, d'altro canto, sentito in sede di interrogatorio formale, dichiarava: “confermo che i lavori stati iniziati e svolti ma non so dire fino a che punto. Io non ho firmato il contratto perché non concordavo sugli importi richiesti”, con riconoscimento dello svolgimento dei lavori stessi, né è verosimile che i lavori potessero proseguire contro la volontà del committente, che aveva senz'altro accesso al cantiere.
Dirimente, ancora, si palesa la osservazione per cui la opponente non contesta di avere esborsato in favore della appaltatrice opposta, il maggior importo di euro 90.000,00 (novantamila/00) - rispetto all'originario importo di euro
83.900,00 (ottantatremilanovecento/00) indicato nel contratto di appalto - quale parziale controprestazione per i lavori effettuati, il che effettivamente depone nel senso non solo della conferma dello svolgimento, da parte della società opposta, di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti nel medesimo contratto, ma anche, e soprattutto, che vi fosse intesa sugli importi pattuiti anche per i lavori in variante.
Tali considerazioni, unitamente agli esiti della prova orale, già sopra richiamati, persuadono della infondatezza della opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 37/2018, come modificato da DM 147/2022 (parametri medi per tutte le voci, salvo che per la istruttoria, da liquidarsi ai minimi in ragione della esiguità dell'attività espletata);
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione Civile, Giudice Monocratico in persona della dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1136/2019 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 17.05.2019, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 4.237,00 di per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Simone Labonia;
Salerno, 22.04.24 Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nell'anno 2019 al n. 5334 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1136/2019 emesso dal
Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 17.05.2019
TRA
, nella qualità di rappresentante unico della e Parte_1 Pt_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Loria e Luca CP_1
Apicella, giusta mandato in calce all'atto di opposizione, pec. E
.salerno. ; rdineavvocati Email_1 CP_2 Email_3
nocerainferiore.it.
Opponente
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante, Sig. con sede legale in Salerno (SA) alla Via CP_4
Vittoria del Re n. 7, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento (D.I. 1136/2019 - R.G. 3224/2019), dall'Avv.
Simone Labonia (c.f. - Fax 089.6307113 – PEC: C.F._1
, con il quale elettivamente domicilia in Email_4
Salerno alla Via F. Gaeta n. 7 presso lo Studio Legale Labonia;
Società Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale rapp.te Parte_1 unico della società e dell'esercizio commerciale 2.0, Controparte_5 CP_6
proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1138/2019, emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale gli era stato ingiunto di pagare all'opposta società la somma di euro 20.261,02, oltre interessi e spese, per compenso lavori eseguiti in forza di contratto di appalto.
Parte opponente eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto non basandosi esso su prove scritte, essendo state già pagate le fatture azionate in giudizio da parte opponente. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva del sig. e il mancato esperimento della negoziazione assistita Controparte_7
ex art. 3 della legge n. 162/14. Nel merito, contestava la sottoscrizione del contratto di appalto, invocato in giudizio dalla e, del pari, CP_3
censurava il quantum debeatur, pari ad euro 110.261,02, per i lavori effettuati.
Contr Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la quale affermava la fondatezza del credito ingiunto, essendo intercorso tra le parti regolare contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi ad un immobile sito in Salerno alla Via Lungomare Trieste n. 18/20.
L'importo pattuito per l'esecuzione di tali lavori corrispondeva ad Euro
83.900,00 (ottantatremilanovecento/00); successivamente, a seguito di alcune varianti intervenute in corso d'opera, tale importo diveniva pari ad Euro
110.261,02. Orbene, a fronte dei lavori eseguiti, la Controparte_3 lamentava di aver ricevuto l'importo di Euro 90.000,00 (novantamila/00), risultando ancora creditrice dell'importo di Euro 20.261,02
(ventimiladuecentosessantuno/02). Parte opposta adduceva che era irrilevante l'assenza delle sottoscrizioni sul menzionato contratto di appalto. Infatti, tale contratto, non rientrava tra quelli che richiedono la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., e pertanto poteva concludersi anche oralmente.
Precisava, inoltre, che la carenza di forma scritta era superata dalla mancata contestazione della prestazione eseguita. Eccepiva poi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto il d.i. era stato chiesto ed ottenuto nei confronti dei legali rappresentanti della società
[...]
, e , e non rilevava CP_8 Parte_1 Controparte_7
l'unipersonalità sopravvenuta della società. Del pari, parte opposta affermava la non obbligatorietà della negoziazione assistita. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con riferimento all'intero importo ingiunto, ovvero, alla minor somma non contestata, atteso che nessuna contestazione sussiste circa la qualità e la natura dei lavori eseguiti;
2) in subordine e nel merito, rigettare la frapposta opposizione in ogni sua parte, siccome nulla, inammissibile e, comunque, totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente e dichiarare definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653
c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare il buon diritto della società esponente ad ottenere il pagamento della prestazione eseguita, con conseguente condanna dell'opponente alla corresponsione dell'importo ingiunto, ovvero, della diversa somma che risulterà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre accessori, fino all'effettivo soddisfo;
In via istruttoria, si richiama la documentazione già allegata in fase monitoria, con riserva, sin da ora, di deferire interrogatorio formale al legale rappresentante della società opponente, nonché, di ammettere prova per testi, con riserva di precisare i capitoli di prova ed indicare il nominativo dei testi nei termini e nei modi di rito. Con salvezza di ogni ulteriore istanza e deduzione istruttoria, ivi compresa CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, la causa perveniva, infine, all'udienza del
17.10.23 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, rileva il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita.
In tema di negoziazione assistita si osserva che la procedura è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per questo motivo, deve essere esperita anche se le parti non riescono a siglare un accordo, perché in caso contrario non potranno sottoporre al giudice le loro questioni. La declaratoria di improcedibilità è, però, prevista esclusivamente nei casi nei quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non quando è facoltativa e volontaria.
Va, quindi, precisato che la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali, oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti
“procedimenti camerali”, nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Da quanto detto è evidente che il caso in esame, pur trattandosi di azione rivolte al recupero dei crediti, avente ad oggetto il pagamento di somme fino a 50.000,00 euro per i quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non rientra nei casi per i quali è prevista la negoziazione assistita obbligatoria in quanto trattandosi di procedimenti di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo il creditore ha la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A) del d.l. n. 132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione
«inclusa l'opposizione», senza nessuna eccezione. L'eccezione di improcedibilità pertanto va rigettata in quanto infondata.
Quanto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla società opponente, questa non può trovare accoglimento, dal momento che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto nei confronti della non rilevando il successivo mutamento Controparte_8
della compagine societaria posto che la è una società di capitali, CP_3
caratterizzata quindi dalla cosiddetta autonomia patrimoniale. Pertanto, il patrimonio della società è distinto da quello dei soci, i creditori sociali non potranno rivalersi sul patrimonio dei soci ma possono rivalersi soltanto sulla società.
Venendo al merito, l'opposizione, va rammentato che, come noto, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1994, n.
2124). Ai sensi dell'art.2697 c.c. pertanto chiunque chieda l'adempimento di un contratto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari alla nascita del diritto stesso, e che costituiscono le condizioni positive della sua pretesa.
Si osserva che parte ricorrente ha posto a fondamento della pretesa monitoria il contratto di appalto, il computo metrico e la variante intervenuta in corso d'opera. Parte opponente, di contro, ha lamentato la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. in forza dei quali è stato rilasciato il decreto ingiuntivo, dal momento che il contratto di appalto non era stato sottoscritto dalle parti e il
Contr computo metrico era stato sottoscritto solo dalla
Ciò premesso, mette conto rilevare che per il contratto di appalto il codice civile non impone alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem, per cui lo stesso può concludersi anche per facta concludentia, ossia verbalmente.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è consolidata sul punto: giova richiamare, in proposito, la pronuncia della Suprema Corte n. 16530/2016, secondo cui “la stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia", sicché, con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte committente, che se ne assuma creditrice, chieda l'ammissione al passivo del fallimento dell'appaltatore, ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e il verbale "informale" di ricognizione delle opere incompiute dal fallito”. Allo stesso modo si è espressa la medesimo Suprema Corte con una pronuncia più risalente: “Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia;
ne consegue la rilevanza della prova testimoniale, dedotta con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte, in quanto creditrice, chieda l'ammissione al passivo della procedura di fallimento “(Cassazione 22616/2009)
Del medesimo tenore la sentenza del Tribunale di Bari, n. 2815/2015: “in tema di contratto di appalto, non essendo richiesta la forma scritta ex lege, ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da uno di essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale o anche tacitamente, per facta concludentia, può considerarsi provato oltre che dalla prova testimoniale, anche dall'esecuzione dei lavori in adempimento di quanto concordato e l'ammontare del corrispettivo d'appalto”.
Orbene, acclarato che – astrattamente – l'ordinamento consente ai privati di stipulare verbalmente un contratto di appalto, e appurato, inoltre, che la prova del contratto può essere fornita anche mediante testimoni, è necessario – a questo punto – verificare se l'odierna opposta, che assume essere creditrice della società in virtù del contratto di appalto allegato Controparte_8
(sebbene non sottoscritto), abbia assolto gli oneri probatori che la legge impone.
E' inconferente la mancata produzione delle fatture lamentata da parte opponente, poichè la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti
(Cass. sez. 2, n. 8126 del 28/04/2004).
Ebbene, alla luce delle risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio, deve ritenersi che parte opposta abbia adeguatamente provato di aver svolto dei lavori in favore della società opponente.
Durante la fase istruttoria sono stati escussi dei testimoni di parte opposta, che hanno, confermato quanto asserito dall'impresa CP_3
Assumono peculiare rilevanza le testimonianze rilasciate e Testimone_1
testi di parte opposta, i quali hanno confermato che oltre ai Testimone_2
lavori così come stabiliti dal contratto di appalto, per il quale si era stabilito un corrispettivo di circa 90.000 euro, era stata commissionata una variante in corso d'opera per il valore di circa 12.000 euro.
Tali testimonianze appaino attendibili e prive di illogicità: in particolare, il teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze della ditta Tes_1
Contr
facendo intendere, in tal modo, che – nel momento in cui ha reso la testimonianza – non era più dipendente della stessa ditta.
Pertanto, stante la posizione di terzietà e neutralità del teste rispetto alle parti in causa, deve ritenersi la sua testimonianza particolarmente attendibile, non essendovi ragioni per ipotizzare che egli abbia reso deposizioni mendaci.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la stessa società opponente ha confermato che la A&G aveva svolto i lavori e che li aveva regolarmente pagati (pag. 7 atto di citazione in opposizione).
Il l.r.p.t. della opponente, , sentito in sede di interrogatorio Parte_1
formale, negava essere vera la circostanza di cui al capo 1 della memoria 183, co. 6 n. 2 di parte opposta, precisando che “.. tra le parti non è mai stato sottoscritto un contratto e quindi non avendo io firmato il computo metrico dei lavori non avrei potuto avallare una aventuale modifica degli stessi”.
L'interrogando, però, a domanda del difensore della opposta, confermava che
“..i lavori stati iniziati e svolti ma non so dire fino a che punto. Io non ho firmato il contratto perché non concordavo sugli importi richiesti”.
Dunque, se può ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che tra le parti è stato concluso un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Salerno, alla via Lungomare Trieste n.
18/20, tuttavia la fonte di tale regolamento contrattuale non può essere rinvenuta nel contratto prodotto da parte opponente, che risulta privo della sottoscrizione delle parti, né può attribuirsi efficacia vincolante al computo metrico a questo allegato che, del pari, non risulta sottoscritto.
Rispetto alle varianti, giova osservare che, com'è noto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, occorre distinguere tra le variazioni dell'opera autorizzate (concordate) dal committente (art. 1659 c.c.) e quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.).
Per le prime, va riconosciuto un compenso all'appaltatore, quando si tratti di appalti a misura, mentre il compenso è escluso per gli appalti a corpo o a forfait. Per le variazioni "ordinate" dal committente, l'appaltatore ha invece diritto a compenso supplementare, sempreché esse abbiano importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (a corpo), non a misura.
Ciò posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore (tra le tante,
Cass. n. 466 del 18/01/1983).
Anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l' art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l' art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 15/12/2021 , n. 40122).
D'altra parte, non può presumersi che le variazioni apportate al progetto siano state eseguite su ordine impartito dal committente, come unico interessato alle variazioni dell'opera, perché, in tal modo, si svuoterebbe di contenuto la norma dell'art. 1659 c.c. che prevede la possibilità d'iniziativa da parte dell'appaltatore (Cass. n. 5307/1984; Cass. n. 466/83, Cass. n. 106/80, Cass.
n. 3596/77). Ai fini del riconoscimento del compenso supplementare di cui all'art. 1661, co. I, c.c., grava inoltre sull'appaltatore l'onere di provare l'entità
e il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni ordinate dal committente, sia delle opere progettate, con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento suindicato non può essergli attribuito (Cass. n.
4911/1983; Cass. n. 2206/1966).
Tanto premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, ritiene questo giudice che l'onus probandi gravante sulla A&G sia stato adeguatamente assolto.
Occorre rilevare che, benché non vi sia prova documentale della circostanza che le variazioni al progetto siano state richieste dalla committenza, cionondimeno, la circostanza deve ritenersi presuntivamente comprovata.
Si osservi, in primo luogo, che l'opposta, attrice in senso sostanziale, ha allegato di avere svolto i lavori oggetto di variante, rimandando per la loro descrizione al computo metrico versato in atti, recante la data del 17.09.2018: esaminando l'atto di citazione in opposizione, l'opponente – pur gravata da un onere di specifica contestazione – non contesta mai espressamente che i lavori ulteriori di cui al computo del 17.09.2018 siano stati effettivamente eseguiti dalla opposta.
L'opponente, anzi, in citazione nega inizialmente la sottoscrizione del contratto di appalto dell'08.04.2018 e nega che fosse stato raggiunto un accordo in ordine all'importo dei lavori, senza, però, offrire ragguagli in ordine ai pagamenti che pur la stessa aveva eseguito in favore della opposta – senza contestazioni relative alla quantificazione dei costi dei lavori e del compenso richiesto.
Peraltro, la documentazione fotografica versata in atti dall'opposta, comprova l'esecuzione di lavori ulteriori (si pensi, ad esempio, alla fornitura e posa in opera di raccorderia cucine), rispetto ai quali l'opponente non eccepisce che essi siano stati svolti da terzo soggetto, indicandone l'identità.
Peraltro, l'opponente non provvedeva al deposito di memorie istruttorie, non articolando, dunque, mezzi di prova a sostegno del proprio assunto.
L'opponente, dunque, senza mai espressamente negare l'esecuzione dei lavori ulteriori, si limita ad eccepire che difetterebbe la documentazione fiscale idonea a sorreggere la emissione del decreto monitorio opposto né chiarisce le ragioni per le quali, a fronte del sollecito di pagamento ricevuto dalla opposta in data 11.01.2019, non provvedeva a contestare espressamente e formalmente la richiesta.
Il legale rappresentante della opponente, d'altro canto, sentito in sede di interrogatorio formale, dichiarava: “confermo che i lavori stati iniziati e svolti ma non so dire fino a che punto. Io non ho firmato il contratto perché non concordavo sugli importi richiesti”, con riconoscimento dello svolgimento dei lavori stessi, né è verosimile che i lavori potessero proseguire contro la volontà del committente, che aveva senz'altro accesso al cantiere.
Dirimente, ancora, si palesa la osservazione per cui la opponente non contesta di avere esborsato in favore della appaltatrice opposta, il maggior importo di euro 90.000,00 (novantamila/00) - rispetto all'originario importo di euro
83.900,00 (ottantatremilanovecento/00) indicato nel contratto di appalto - quale parziale controprestazione per i lavori effettuati, il che effettivamente depone nel senso non solo della conferma dello svolgimento, da parte della società opposta, di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti nel medesimo contratto, ma anche, e soprattutto, che vi fosse intesa sugli importi pattuiti anche per i lavori in variante.
Tali considerazioni, unitamente agli esiti della prova orale, già sopra richiamati, persuadono della infondatezza della opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 37/2018, come modificato da DM 147/2022 (parametri medi per tutte le voci, salvo che per la istruttoria, da liquidarsi ai minimi in ragione della esiguità dell'attività espletata);
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione Civile, Giudice Monocratico in persona della dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1136/2019 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Salerno, notificato in data 17.05.2019, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 4.237,00 di per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Simone Labonia;
Salerno, 22.04.24 Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante