TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
GG ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5497/2015 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Marigliano alla via Isonzo, n. 36, presso lo studio degli avv.ti Antonio SASSO, e Pasquale ALLOCCA, C.F._1
, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine C.F._2 della citazione,
ATTORE
E
, , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Marigliano alla via XI Settembre, n. 30, presso lo studio dell'avv. Annamaria Marino, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio GIORDANO, , giusta C.F._4 procura in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale e riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 26.06.2025..
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio Giudice asserendo di aver stipulato in data 15.05.2011 con essa CP_1 convenuta, licenziante del marchio “Vogue Italy”, un contratto della durata di tre anni per l'utilizzo del predetto marchio per i propri prodotti di biancheria uomo e donna;
che
Pag. 1 in corrispettivo essa si impegnava a versare alla convenuta euro 10.000,00 annui, oltre ad una percentuale del fatturato prodotto con il marchio Vogue Italy;
che alla scadenza del contratto, poichè si rendeva necessario procedere alla vendita dei prodotti a marchio
Vogue Italy ancora invenduti al 15.05.2014, fu richiesto alla convenuta una proroga con aumento del corrispettivo dovuto;
che a seguito di trattative, cui partecipava quale delegato della Giudice, il marito , si giungeva alla redazione di una Controparte_2 scrittura privata con la quale veniva stabilito: “Le parti costituite intendono rinnovare,
a nuove condizioni, il contratto di utilizzo del marchio Vogue Italy tra loro intercorso è
scaduto il 15.05.2014, e intendono anche regolamentare il periodo successivo alla
scadenza contrattuale dal 15.05.2014 al 15.05.2015. In tale periodo la Parte_1 verrà autorizzata fino al 30.09.2014 a importare sotto il marchio Vogue Italy
esclusivamente la merce commissionata prima del 15.05.2014 e successivamente sarà
autorizzata allo smaltimento e alla vendita di tale merce sino alla data del 15.05.2015.
La non potrà ordinare né commercializzare merce Vogue Italy oltre la Parte_1
data del 15.05.2015 se non in possesso di un nuovo contratto in aggiunta a quanto pattuito innanzi. La si impegna a versare alla signora Giudice per lo Pt_1 CP_1 smaltimento della merce ancora in giacenza la somma di euro 20.000,00, oltre iva, a
completa tacitazione di qualunque controversia presente passata e futura limitatamente
al periodo, che va dal 15.05.2014 al 15.05.2015, nonché dal 15.05.2011 al
15.05.2014.”; che in virtù della predetta scrittura privata la averbbe potuto Parte_1 continuare ad usare il marchio Vogue Italy fino al 15.05.2015 ed avrebbe potuto rinnovare il contratto per altri tre anni facendone richiesta entro il 31.12.2014; che alla
Giudice non venivano corrisposti euro 20.000,00, più iva, come stabilito nella scrittura,
bensì euro 48.000,00 mediante 10 assegni bancari regolarmente incassati;
di questi euro
24.000,00 venivano imputati alle partite pregressa (2011-2014) ed euro 24.000,00 per l'utilizzo del marchio fino al 15.05.2015: che, nonostante l'accordo raggiunto, la
Giudice, a seguito del mancato rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, promuoveva un giudizio per uso illegittimo del marchio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione per le imprese, estintosi per mancata comparizione delle parti in data 24.03.2015 ed in data
27.10.2014 presentava denunzia alla Procura della Repubblica di Nola con richiesta di sequestro preventivo della merce in possesso della con il marchio Parte_1
Vogue Italy;
che detto sequestro aveva causato un grave dnnno economico alla attrice,
in quanto non aveva potuto dare esecuzione agli ordini ricevuti.
Pag. 2 Tanto esposto, l'attrice domandava condannarsi la convenuta Giudice Vittoria al risarcimento dei danni subiti per il mancato guadagno, nonché di quelli arrecati alla propria immagine da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva che la scrittura privata menzionata dall'attrice costituiva solo il risultato di trattative precontrattuali poste in essere da terzi (delegati) subordinate all'accettazione delle parti interessate, che non erano sfociate nella stipula di un nuovo contratto di utilizzo del marchio;
che i nove assegni per complessivi euro 43.200,00, IVA inclusa, versati allo erano stati CP_2
trattenuti dalla convenuta come acconti sulle provvigioni dovutele per il contratto scaduto il 15.05.2014, salvo conguaglio;
che la convenuta non si riteneva in alcun modo vincolata alla trattativa precontrattuale tanto è vero che aveva promosso contro la un giudizio cautelare per far inibire la vendita di merce a marchio VOGUE Pt_1
ITALY; che la somma dovuta per l'uso del marchio nel triennio 2011-2014 era ben superiore agli euro 43.200,00 offerti dalla;
che nelle nove fatture emesse per CP_3
l'incasso degli assegni era stato specificato trattarsi di acconto provvigioni sulle vendite in riferimento al contratto del 15.05.2011 con marchio VOGUE ITALY e non per trattative precontrattuali;
che anche dopo la scadenza del contratto di uso del marchio
(15.05.2014) la aveva continuato ad utilizzare il marchio;
che, come si Parte_1
evinceva dal verbale del sequestro preventivo del 21.01.2015, la quantità di merce sequestrata era inferiore a quella di cui alla commissione della Samitex, per cui, pur in assenza del sequestro, la non avrebbe, comunque, potuto far fronte all'ordine Pt_1 ricevuto, che, guarda caso, doveva essere eseguito proprio nei giorni in cui la merce era sequestrata;
che la proposta di commissione della Samitex era subordinata all'approvazione della , di cui non vi era prova;
che le modalità di pagamento Pt_1 della merce per euro 193.431,00 ad una sola cliente erano alquanto anomale, in quanto il pagamento era stato differito in quattro rate, di cui la prima da pagare dopo 30 giorni e con consegna a porto franco a LE;
che la disdetta della Samitex recava la data del 02.02.2015, ma non era dotata di data certa, non essendovi prova della sua spedizione alla;
che il contratto intercorso con la prevedeva che, a Pt_1 Pt_1 fronte dell'uso del marchio VOGUE ITALY, l'attrice le avrebbe versato le seguenti somme: euro 10.000,00 per ogni anno di inizio del marchio e una percentuale sul fatturato a brand VOGUE ITALY del 6% per il primo anno, del 7% per il secondo e dell'8% per il terzo con un minimo garantito di euro 20.000,00 ad anno;
che la Pt_1 non aveva mai acconsentito l'accesso alle sue scritture contabili per valutare il fatturato e la provvigione dovuta;
che per tale motivo, detratte le somme già incassate di euro
Pag. 3 43.200,00, IVA inclusa, la convenuta, volendo ottenere quanto ancora dovutole, proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di quella somma, che sarebbe risultata ancora dovuta applicando le percentuali sul fatturato, che sarebbe stato accertato in corso di causa come maturato sia nel periodo contrattuale e sia nel periodo successivo alla scadenza del contratto.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed assunti i mezzi di prova ammessi (interrogatorio formale e prova testimoniale), veniva disposta C.T.U. contabile, che redatta a cura del dr. veniva depositata in data 04.04.2025. CP_4
Alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 26.06.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
La domanda risarcitoria proposta in via principale dalla società attrice non appare fondata e va rigettata.
La scrittura privata posta a fondamento di una presunta intesa contrattuale che consentisse alla attrice di continuare a vendere prodotti a brand Vogue Italy anche dopo la naturale scadenza contrattuale (15.05.2014) fino al 15.05.2015, salvo eventuale rinnovo per altri tre anni, non può considerarsi tale.
Infatti, vi sono diverse circostanze che depongono in senso contrario e che fanno propendere che la stessa rappresentasse solo una bozza di cd. trattativa precontrattuale, che dovesse essere sottoposta all'approvazione e ratifica della convenuta, titolare della licenza d'uso del marchio.
Le sottoscrizioni apposte alla scrittura sono, infatti, quelle del legale rappresentante della e di , coniuge della convenuta, che si dichiara Parte_1 Controparte_2 essere suo delegato.
Che le trattative non siano sfociate in un accordo contrattuale lo si comprende dal successivo comportamento della Giudice , che ha trattenuto ed incassato i nove CP_1
assegni ricevuti dal coniuge come acconto sulla provvigione dovutale per il triennio
(2011-2014), che ha promosso un giudizio cautelare di inibotoria dell'uso del marchio nei confronti della e che ha presentato un denuncia-querela alla Parte_1
Procura della Repubblica di Nola.
Orbene, se con la scrittura privata le parti avessero effettivamente raggiunto un accordo di proroga dell'uso del marchio fino al 15.05.2015 tali attività giudiziarie non sarebbero state certamente promosse.
Pag. 4 La domanda di risarcimento risulta, dunque, priva di fondamento, in quanto dal
16.052014 la non aveva più alcun diritto di vendere prodotti a Parte_1 marchio VOGUE ITALY, per cui i presunti danni conseguenti alla mancata esecuzione dell'ordine ricevuto dalla TE di LE (che in ogni caso si sarebbe dovuto verificare nella sua effettiva esistenza) non possono essere imputati ad un'attività illecita della convenuta, che nel determinare il sequestro della merce aveva esercitato un'attività a tutela del suo diritto.
Passiamo ora ad esaminare la domanda riconvenzionale della convenuta, la quale,
come detto, lamenta di non essere stata mai messa nella condizione di verificare l'effettivo fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a marchio VOGUE ITALY al fine di quantificare la provvigione dovutale per contratto.
A questo fine è stata disposta una ctu, i cui risultati, che si condividono, hanno evidenziato che il fatturato per il primo anno era stato di euro 233.381,29, per il secondo anno di euro 304.806,02 e per il terzo anno di euro 119.582,90.
Ne consegue che la provvigione del 6% prevista per il primo anno ammonta ad euro
14.002,00; quella del 7% prevista per il secondo anno ammonta ad euro 21.336,42 e quella dell'8% prevista per il terzo anno ad euro 9.566,33.
Si è proceduto, poi, su richiesta della convenuta, anche a calcolare il fatturato delle vendite per il periodo successivo alla scadenza del contratto ed è emerso che esso ammontava ad euro 384.879,08.
Orbene, nel contratto era stabilito che se la percentuale stabilita anno per anno non avesse superato il tetto di euro 20.000,00, detta somma minima avrebbe dovuto comunque essere corrisposta alla convenuta a titolo di provvigione, oltre alla royalty annuale di euro 10.000,00.
Ebbene, il tetto di euro 20.000,00 non è stato superato al termine del primo anno e del terzo anno, per cui per queste due annualità alla convenuta avrebbe Parte_1 dovuto corrispondere una provvigione di euro 40.000,00, mentre per la seconda euro
21.336,42, per un totale di euro 61.336,42, oltre iva.
La Giudice, che ha imputato gli assegni ricevuti pari ad euro 35.409,84, più I.V.A., alle predette provvigioni dovrà, dunque, ricevere per il triennio 2011 – 2014 un residuo di euro 25.926,58, oltre iva.
Quanto al periodo successivo alla scadenza contrattuale si ritiene che, a titolo risarcitorio, possa riconoscersi alla convenuta sia il valore della royalty (euro
10.000,00, più IVA) che il valore della provvigione dell'ultima annualità (8%) sul
Pag. 5 fatturato della merce a marchio VOGUE ITALY come calcolato dal C.T.U., pari ad euro 30.790,32, più IVA.
A dette somme al netto dell'IVA andranno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
Le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente ed integralmente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
Giudice Vittoria, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
l) Rigetta le domande attoree;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a corrispondere in favore di la somma di euro 66.716,90, più Controparte_1
IVA, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna la al pagamento in favore di Giudice Vittoria delle Parte_1 spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 10.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Giorgio Giordano dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico dell'attrice Parte_1
Così deciso in Nola, il 20/10/2025.
Il Giudice
Pag. 6