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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 6835/2022 promossa con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. notificato da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Zanon;
- attrice/opponente -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bonifacio;
Controparte_1
- convenuta/opposta -
In punto: opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma secondo c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, come da atto di citazione:
“NEL MERITO
Annullare e/o revocare, per i motivi di cui in narrativa, l'ordinanza di assegnazione emessa, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1260/2021 R.G.Es., in data 31 gennaio 2022 e notificata alla Banca il 1° febbraio 2022 e, per l'effetto:
- disporre l'assegnazione a favore dell' della somma pari ad € 856,90, Controparte_1
e/o la diversa somma presente sul conto corrente n. 02/10/122780 intestato al sig. Persona_1
- condannare l'Associazione a restituire a CP_1 Controparte_2 la somma versata in eccedenza da quest'ultima alla predetta Associazione.
[...]
Con ogni più ampia riserva.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese ed onorari anche, in riforma del provvedimento del G.E., per quanto riguarda la fase cautelare della procedura di opposizione ex art. 617 c.p.c..”;
Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “nel merito:
- rigettare le domande di parte opponente per le motivazioni tutte meglio dedotte nella parte espositiva del presente atto ed in particolare perché i pagamenti imputati dalla banca come opponibili all'associazione creditrice, dall'esame della documentazione prodotta dalla stessa
[...]
, non lo sono;
Parte_1
- di conseguenza confermare l'ordinanza giudiziale di assegnazione somme resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Venezia all'esito della procedura n.1260/2021 datata 31.1.2022 nonché l'ordinanza interinale 16.7.2022 di cui all'opposizione di terzo promossa ex art.617 c.p.c. dalla;
nel merito in via subordinata: Controparte_3
- in denegata e non creduta ipotesi che gli importi dedotti dall'opponente debbano essere effettivamente depurati dalle somme presenti sul C/C del sig. alla data del 10.8.2021, Per_1
condannare la a liquidare il minor importo differenziale comunque presente sul Parte_1
conto del debitore a quella data, nella misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso:
- rigettare le altrui eccezioni e conclusioni in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte opponente alla liquidazione delle spese processuali anche della presente fase del giudizio;
”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 15.09.2022
[...]
(di seguito anche solo ”) introduceva dinanzi Parte_1 Parte_1
al suintestato Tribunale la fase di merito successiva all'opposizione agli atti esecutivi svoltasi dinanzi al GE nell'ambito della procedura R.G.E. n. 1260/2021.
In data 10.08.2021 l' (di seguito solo ”) avviava Controparte_1 CP_1
procedura esecutiva nei confronti di notificando altresì a a mezzo Persona_1 Parte_1
posta atto di pignoramento presso terzi per € 1.922,15.
In data 25.08.2021, nell'ambito della procedura esecutiva avviata da dall' , la CP_1 Pt_1
rendeva una prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (v. doc. 3, attrice, fase di merito), nella quale dava atto di un saldo positivo del conto pari ad € 1.400,08, da cui, però riteneva di dover sottrarre la somma di € 508,62 relativa ad operazioni effettuate prima della notifica, ma contabilizzate successivamente.
In data 16.09.2021 la integrava la prima dichiarazione (v. doc. 4, attrice, fase di merito) Pt_1
specificando di aver ricalcolato il saldo a fronte di un addebito pari ad € 39,80 relativo ad un'operazione effettuata prima della notifica del pignoramento, ma contabilizzata successivamente in data 16.09.2021. Con ordinanza ex art. 533 c.p.c. di data 31.01.2022 (v. doc. 12, attrice, fase di merito), il GE assegnava alla creditrice procedente la somma di € 1.400,08, corrispondente al saldo positivo del conto dichiarato dalla e sussistente al momento della notifica del pignoramento. In particolare, il GE Pt_1
riteneva “non opponibili al creditore pignorante gli addebiti successivi alla notifica del pignoramento”.
Avverso tale provvedimento la depositava ricorso in opposizione ex art. 617, comma secondo Pt_1
c.p.c. in data 21.02.2022 (v. doc. 7, attrice, fase di merito), contestando il quantum dell'assegnazione.
Risulta quindi opportuno riepilogare gli eventi che hanno interessato il conto corrente intestato al debitore , sulla base della documentazione prodotta in sede cautelare e di merito Per_1 dell'opposizione (v. docc. 14, 18, 19, 20, attrice, fase di merito), quali oggetto dell'opposizione:
- Bonifico di € 2.356,79 disposto a favore del debitore in data 10.08.2021;
- bonifico di € 300,00 disposto dal debitore in data 10.08.2021, ore 10:00, oltre € 1,00 di commissioni;
- prelievo di € 250 effettuato dal AT in data 10.08.2021, ore 12:17 e contabilizzato in data
12.08.2021, oltre € 1,69 di commissioni;
- prelievo di € 250 effettuato dal in data 10.08.2021, ore 14:36 e contabilizzato in data Per_1
20.08.2021, oltre € 1,69 di commissioni;
- pagamenti complessivi per € 39,80 a titolo di pedaggi auto stradali effettuati con carta bancomat in data 5/6/8.08.2021 e contabilizzati in data 16.09.2021;
- bonifico di € 70,00 effettuato dal a proprio favore in data 10.08.2021, ore 17:34. Per_1
In particolare, la riteneva che i prelievi effettuati dal fossero antecedenti, seppur di Pt_1 Per_1
poco, alla notifica del pignoramento, a suo dire avvenuto alle ore 15:28 del giorno menzionato;
pertanto tali operazioni risulterebbero opponibili alla creditrice con conseguente riduzione della somma oggetto di assegnazione in € 855,90, anziché € 1.400,08 (€ 1.400,08 - € 804,38 - € 39,80).
Inoltre, la contestava l'impignorabilità parziale della somma di € 2.356,79 versata dalla società Pt_1
Kerasell S.r.l. al in data 10.08.2021 a titolo di provvigioni;
secondo l'attrice opponente tale Per_1
importo avrebbe dovuto essere assoggettato al limite di pignorabilità di 1/5 degli stipendi dei lavoratori ex art. 545, commi terzo e quarto c.p.c.
In via preliminare, infine la formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1 dell'ordinanza di assegnazione.
In data 29.04.2022 si costituiva l'Associazione, contestando le osservazioni della Banca.
In particolare, la creditrice procedente osservava come l'orario delle 15:28 del giorno 10.08.2021 si riferisse invece alla ricezione della CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica, rif. Raccomandata n. 62895189431-7), adempimento, questo, naturalmente successivo alla ricezione del pignoramento.
Pertanto, secondo l' , quest'ultimo era stato notificato in tempo certamente anteriore. CP_1
Secondo l' infatti, la non avrebbe prodotto prova della circostanza secondo cui CP_1 Pt_1
la notifica del pignoramento sarebbe avvenuta prima dell'esecuzione delle operazioni (i prelievi da €
250,00 e l'addebito di € 39,80).
In merito all'addebito relativo ai pedaggi autostradali per € 39,80 l' evidenziava come CP_1
il periodo di maturazione fosse, invece, compreso tra i giorni 3 e 8.09.2021, (v. doc. 18, attrice, fase di merito), anziché 4 e 8.08.2021 (v. doc. 20, attrice, fase di merito).
Inoltre, in nessuna delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. la avrebbe dato atto del bonifico Pt_1
eseguito dal in data 10.08.2021, alle ore 10:00, per € 300,00, né del successivo bonifico per Per_1
€ 70,00 eseguito alle ore 17:34 dello stesso giorno;
quest'ultima operazione dimostrerebbe che dopo l'orario di asserita notifica del pignoramento (ore 15:28) il conto non fosse ancora bloccato, con incongruenza delle osservazioni mosse dalla Banca.
Di conseguenza, le somme menzionate supra dovrebbero essere nella piena disponibilità dell' , perché riferite a operazioni inopponibili a quest'ultima. CP_1
Alla luce di ciò l' prospettava due ipotesi inerenti al residuo credito che secondo la stessa CP_1
il GE avrebbe dovuto liquidare.
Nella prima ipotesi, al giorno della notifica del pignoramento, stando all'estratto conto prodotto (c. odierno doc. 18, attrice) il saldo complessivo positivo sarebbe ammontato ad € 2.993,08, somma così composta: € 642,99 in giacenza - € 6,70 di addebito a titolo di pedaggi autostradali (e secondo l'Associazione omessi nelle dichiarazioni della + € 2.356,79 versati a favore del dalla Pt_1 Per_1
società Non essendo opponibili gli addebiti successivi alla notifica del pignoramento, CP_4
il GE avrebbe dovuto liquidare, oltre ad € 1.400,08, ulteriori € 1.593,00 a titolo di “differenze rispetto
a quanto precettato, da imputare a interessi e alle spese della procedura esecutiva non liquidati”.
In via subordinata, l' prospettava un'alternativa ricostruzione delle disponibilità del CP_1
conto corrente.
Secondo la stessa, la giacenza pregressa sul conto al giorno 10.08.2021 pari ad € 636,29 (somma data da € 642,29 - € 6,70, quest'ultimi a titolo di pedaggio autostradale), come da odierno doc. 8 di parte attrice. Con il versamento di € 2.356,79 da parte di la somma residua una volta sottratti gli CP_4
importi asseritamente opponibili alla creditrice sarebbe divenuta di € 1.512,61 (€ 2.536,79 - € 300,00
- € 1,00 - € 250,00 - € 1,69 - € 1,69 - € 250,00 - € 39,80 = € 844,18). A quest'ultima, quindi, si sarebbero dovuti aggiungere € 636,29, portando l'ammontare complessivo pignorabile ad € 2.148,90.
Pertanto, il GE avrebbe dovuto assegnare tale somma in pagamento, residuando così € 748,82 spettanti alla creditrice. Altresì nella memoria di costituzione nella fase cautelare l' lamentava di aver subito un CP_1
danno pari ad € 1.500,00 a fronte delle dichiarazioni asseritamente errate della banca.
In merito all'eccezione di impignorabilità di oltre 1/5 dell'importo di € 2.356,79, perché secondo la
Banca avente natura pari di provvigione, l' rilevava come tale contestazione potesse CP_1
essere mossa solo dal debitore e non dal terzo. Inoltre, non vi era prova che la somma menzionata avesse natura di provvigione.
In data 28.02.2022 la al fine di evitare il pignoramento e con riserva di ripetere quanto versato, Pt_1
effettuava il pagamento della somma precettata (v. doc. 9, attrice, fase di merito).
In data 16.07.2022 il GE emetteva ordinanza nell'ambito dell'esecuzione RG 1260/2021 (v. doc. 12, attrice, fase di merito) con la quale si pronunciava sull'opposizione proposta.
In primis, il GE precisava che la somma di € 295,76 (€ 804,38 - € 508,62, cioè gli addebiti relativi a operazioni contabilizzate secondo la dopo la notifica del pignoramento) non potesse essere Pt_1
oggetto di discussione perché la stessa la non ne aveva dato atto nelle dichiarazioni ex art. 547 Pt_1
c.p.c. Secondo il GE, infatti, la dichiarazione del terzo poteva essere revocata e corretta solo in caso di errore incolpevole e, nel caso di specie, la mancata indicazione degli ulteriori addebiti non avrebbe integrato questa ipotesi.
Inoltre, riteneva non fondata l'eccezione di opponibilità al creditore procedente degli addebiti già indicati nelle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., vista l'assenza di prova che i prelievi e il bonifico effettuati il giorno 10.08.2021 dal fossero anteriori al momento in cui il pignoramento era Per_1 notificato: infatti, secondo il GE, “l'avviso di ricevimento non riporta l'orario di consegna del plico all'impiegata ma tale orario non può certo farsi coincidere con quello riportato sul CAN prodotto dall'opponente, in quanto l'orario 15.28 è il timbro apposto dall'Ufficio postale al momento dell'invio della cartolina di avviso di notifica”. Pertanto, il GE non considerava opponibili alla creditrice i prelievi effettuati dal , visto che l'onere della prova dell'anteriorità delle Per_1
operazioni alla notifica del pignoramento incombe sulla creditrice.
Inoltre, il GE non considerava opponibili nemmeno gli addebiti per € 39,80 (Telepass) dato che ciò che rileva è solamente il momento del pagamento con prelievo dal conto corrente e non quello di compimento della prestazione.
Infine, il GE riteneva non ammissibile l'eccezione di impignorabilità relativa degli accrediti eseguiti da parte di a titolo di provvigioni, poiché il terzo pignorato risulterebbe non aver CP_4
legittimazione attiva in merito, la quale spetterebbe invece solo all'esecutato.
Sull'istanza di sospensione il GE non provvedeva, visto l'avvenuto pagamento della somma precettata ad opera della in relazione alla fase di merito dell'opposizione, il GE concedeva Pt_1
termine di 60 giorni ex art. 616 c.p.c. per l'introduzione della fase di merito. In data 15.09.2022 la notificava all'Associazione atto di citazione per introdurre la fase di Pt_1 merito dell'opposizione.
Nell'atto la ripropone quanto dedotto nel ricorso precedente;
in particolare, insiste nel ritenere Pt_1
inopponibili alla creditrice i prelievi e il bonifico effettuati da in data 10.08.2021, allegando Per_1
come prova del momento della notifica del pignoramento (ore 14.43) il resoconto della spedizione del plico, estratto dal sito di Poste Italiane (v. doc. 16, attrice, fase di merito). Per tali motivi, secondo la il saldo effettivamente pignorabile doveva essere limitato ad € 896,70, escludendo quindi i Pt_1
due prelievi. Secondo quanto prospettato dall'istituto di credito da tale somma, poi, doveva essere escluso anche quanto addebitato a titolo di pedaggi per € 39,80, importo pagato tramite carta bancomat bloccata in data 10.08.2021.
Secondo la infatti, ciò che rileva è il momento esatto in cui è compiuta la prestazione oggetto Pt_1
di pagamento, mentre la contabilizzazione della stessa, successiva, sarebbe una mera operazione di registrazione.
In data 23.12.2022 si costituiva l' di . Nella propria comparsa la creditrice Controparte_1 CP_1
procedente contesta quanto esposto dalla in particolare, la convenuta contesta la rilevanza di Pt_1
due ulteriori addebiti che secondo la risulterebbero opponibili alla stessa ma che non sono Pt_1
menzionati nella prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (v. doc. 3, attrice, fase di merito).
L ritiene che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. possa essere revocata ed integrata solo CP_1
in caso di errore, circostanza nel caso di specie non sussistente perché la avrebbe avuto piena Pt_1
capacità di verifica delle operazioni avvenute sul conto in base alla propria documentazione.
Per tale motivo non sarebbe opponibile il bonifico di € 300,00 effettuato dal il giorno Per_1
10.08.2021 e menzionato dalla solo nel ricorso ex art. 617 c.p.c. ma in nessuna delle Pt_1
dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.
In merito ai due prelievi per € 250,00 effettuati dal lo stesso giorno della notifica del Per_1
pignoramento, 10.08.2021, l'Associazione afferma la loro anteriorità alla notifica, in assenza di prova contraria.
Infatti, secondo l' , il resoconto della spedizione del plico prodotto dall'attrice (v. doc. CP_1
16, attrice, fase di merito) non avrebbe valore di prova in relazione alla precisa ora di consegna del plico alla filiale bancaria, a differenza del timbro postale posto sull'avviso di ricevimento.
In merito agli addebiti Telepass per € 39,80, menzionati solo nella seconda dichiarazione ex art. 547
c.p.c. di data 16.09.2021 (v. doc. 4, attrice, fase di merito) e riferiti a pagamenti eseguiti anteriormente al giorno 10.08.2021 ma contabilizzati dopo, l'Associazione si riporta a quanto già affermato dal GE nella propria ordinanza, secondo il quale ciò che rileva è solamente il momento del pagamento della prestazione mediante prelievo dal conto corrente. In data 18.01.2023 si teneva la prima udienza e le parti, comparse, si riportavano ai propri atti.
Il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma sesto c.p.c. e rinviava alla successiva udienza per il giorno 21.06.2023, ore 10:20.
Susseguiva il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, nn. 1 - 2 ad opera della Banca e n. 3 ad opera dell'Associazione.
All'udienza del giorno 21.06.2023 le parti comparivano;
la Banca insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze di prova testimoniale, mentre l'Associazione si opponeva e chiedeva fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice si riservava.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni.
In data 12.03.2025, visto l'art. 127 ter c.p.c., il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, l'opposizione proposta dalla non risulta fondata. Pt_1
Il tema principale dell'opposizione attiene alla possibilità o meno di opporre alla creditrice procedente specifiche operazioni compiute sul conto corrente intestato al AT, in particolare:
- n. 1 prelievi di data 10.08.2021, ore 12:17, per € 250,00 + € 1,69 a titolo di commissioni;
- n. 1 prelievi di data 10.08.2021, ore 14:36, per € 250,00 + € 1,69 a titolo di commissioni;
- addebiti Telepass riferibili al periodo compreso tra 4 -10.08.2021 e contabilizzati nel periodo
3-8.09.2021, per complessivi € 39,80;
- n. 1 bonifico disposto dal in data 10.08.2021, ore 10:00, per € 300,00 + € 1,00 a titolo Per_1
di commissioni.
Unitamente a questo è necessario esaminare la natura della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e la sua eventuale possibilità di revoca.
Dal preciso momento della notifica del pignoramento presso terzi vige l'impossibilità per il terzo di disporre delle cose pignorate senza ordine del Giudice, ex art. 543, secondo comma n. 2, con conseguente inefficacia di qualsiasi operazione che si concretizzi in una diminuzione delle somme pignorate.
Nel caso di specie, il plico risulta consegnato alla filiale dal postino in data 10.08.2021, nelle mani di soggetto incaricato a ricevere le notificazioni, come da cartolina di cui al doc. 15 prodotto dall'attrice nella presente fase di merito, che tuttavia non riporta alcun orario preciso (n. 78511435047-3).
L'unica indicazione oraria attinente all'attività di notifica è l'ora delle 15:28 riportata sulla
Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN, n. 62895189431-7) spedita dall'ufficio postale alla
Banca destinataria, come da timbro apposto (v. doc. 17, attrice, fase di merito). Si condivide, a tal proposito, quanto affermato dal GE nell'ordinanza opposta (v. doc. 12, attrice, fase di merito), secondo cui “la notifica dell'atto giudiziario si ha per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto stesso e non già con l'invio del CAN”, con onere per la terza pignorata di dimostrare il preciso istante dell'effettiva ricezione.
Nel caso di specie tale onere non è pienamente assolto.
Questo Giudice ritiene che la stampa della schermata di tracciamento del plico prodotta dall'attrice al doc. 16 (fase di merito) non costituisca piena prova del preciso momento in cui il pignoramento è stato consegnato alla filiale (v. Cass. Civ., 8.11.2012, n. 19387; la pronuncia della Cassazione Penale
3.02.2020, n. 4485 citata dall'opponente alla pag. 3 della prima memoria istruttoria attiene a una fattispecie ben diversa e quindi non pertinente). In ogni caso, non è plausibile che in soli 4 minuti
(14:43, asserito orario di ricezione del pignoramento – 14:47, orario di blocco della carta bancomat) la abbia svolto tutte le operazioni necessarie al blocco del conto corrente;
per cui si presume Pt_1
l'anteriorità della notifica dell'atto rispetto alle movimentazioni sul conto del avvenute dal Per_1
giorno 10.08.2021.
In merito al valore delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. rese dalla si osserva quanto segue. Pt_1
La prima dichiarazione è stata resa in data 25.08.2021 (v. doc. 3, attrice, fase di merito), nella quale si precisava che “al momento della notifica del pignoramento” il conto corrente “presentava un saldo
a credito di Euro 1.400,08 (millequattrocento/08)” a fronte di “un accredito pari ad Euro 2.356,79
(duemilatrecentocinquantasei/79), pervenuto sul predetto rapporto di conto corrente sempre in data
10.08.2021”. Inoltre, la ipotizzava che la somma oggetto di accredito fosse pignorabile solo Pt_1
nei limiti di 1/5, poiché probabilmente, “pur in mancanza di specifica indicazione, sembrerebbe essere riconducibile a somma accreditata a titolo di provvigione”.
Altresì dava atto dei due prelievi effettuati dal il medesimo giorno, per € 508,62, con saldo Per_1
disponibile e accantonato per € 891,46.
Successivamente, in data 16.09.2021, la trasmetteva una seconda e integrativa dichiarazione Pt_1
(v. doc. 4, attrice, fase di merito), nella quale dava atto degli addebiti Telepass per € 39,80, contabilizzati il medesimo giorno, ma riferiti a pedaggi precedenti;
il saldo così disponibile veniva quindi ridotto ad € 851,66.
Questo Giudice condivide le statuizioni contenute nell'ordinanza di assegnazione del GE, la quale deve essere confermata per le ragioni che seguono.
Secondo pacifica giurisprudenza la dichiarazione positiva del terzo ex art. 547 c.p.c. può essere generalmente revocata dal soggetto stesso, seppur tempestivamente (Cass. Civ. 20.02.2007, n. 3958)
e solo per errore di fatto o violenza, salva la facoltà di impugnare l'ordinanza di assegnazione mediante opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui sia stata emessa nonostante la tempestiva revoca.
Tuttavia, la revoca o la rettifica è ritenuta possibile solo se l'errore non sia a lui imputabile, o “sia comunque scusabile, e a condizione che ciò avvenga entro l'udienza al cui esito il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere” (Cass. Civ. 17.01.2022, n. 1163).
Perciò, se il terzo si avvede dell'errore e se è intervenuta l'ordinanza, può ricorrere ex art. 617 c.p.c.
“a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore” (Cass. Civ. 26.02.2019, n. 5489). In particolare, l'errore deve essere quindi
“incolpevole”, “scusabile” e certamente non un ripensamento “arbitrario” (v. ultima Cass. cit. e Cass.
Civ. 25.05.2017, n. 13143).
Nel caso di specie la non solo non ha tempestivamente emendato la propria dichiarazione, ma Pt_1
non è incorsa in alcun errore di fatto.
La seconda dichiarazione, infatti, ha data 16.09.2021, ben ventidue giorni dopo la prima di data
25.08.2021 è la sola motivazione alla base della stessa era l'intervenuto addebito per € 39,80 a titolo di pedaggi autostradali;
quindi, un evento successivo alla prima dichiarazione ma riferito a prestazioni ben antecedenti;
pertanto, non sussiste l'elemento della tempestività.
Inoltre, non si ritiene sussistere nemmeno l'elemento della scusabilità dell'errore, posto che la Pt_1
aveva certamente ampio margine per una verifica più approfondita sulla propria documentazione e i propri sistemi, fin dalla ricezione del pignoramento;
a tal proposito, ad esempio, avrebbe potuto e dovuto rilevare il bonifico di € 300,00 eseguito dal in data 10.08.2021 alle ore 10:00, eventi Per_1
menzionato solo nel ricorso ex art. 617 c.p.c.
In tal senso si condivide quando già statuito dal GE: “la rettifica della dichiarazione resa ex art.547
c.p.c. con l'indicazione di ulteriori addebiti non può dirsi essere frutto di un errore incolpevole del terzo in quanto tutti i movimenti del conto corrente erano facilmente evincibili dalla documentazione in possesso del terzo fin dalla comunicazione delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.”.
Risulta opportuno ricordare come il terzo pignorato abbia sempre uno specifico dovere di collaborare con il GE e il creditore al fine di indicare correttamente l'entità dei crediti nella propria disponibilità, incorrendo in responsabilità in caso di dichiarazioni false o tardive (Cass. Civ. 13.06.2024, n. 16576).
Alla luce di quanto esposto in merito alle dichiarazioni rese dalla Banca, deve certamente considerarsi inammissibile la seconda di data 16.09.2021, con conseguente inopponibilità alla creditrice degli addebiti per € 39,80 menzionati nella stessa.
In merito quest'ultimi, comunque, per l'opponibilità delle operazioni al creditore, non rileva “il momento di esecuzione della prestazione oggetto di pagamento quanto piuttosto il momento del pagamento mediante prelievo dal conto corrente, posto che il pignoramento del conto corrente blocca tutte le operazioni in uscita (con l'unica eccezione di cui all'art.545 c.p.c.) e dunque anche le disposizioni di delega di pagamento”. Pertanto, nonostante le richieste di pagamento tramite Telepass siano precedenti alla notifica del pignoramento, il materiale prelievo dal conto corrente risulta comunque successivo e quindi il relativo importo non può essere escluso dal soddisfacimento della creditrice.
In merito ai due prelievi eseguiti dal il giorno 10.08.2021, alle ore 12:17 e 14:36, per Per_1 complessivi € 503,38, non risulta raggiunta la prova che siano anteriori alla notifica del pignoramento e come tali non sono opponibili alla creditrice. Come già precisato supra, la stampa del resoconto della spedizione non può avere piena efficacia probatoria del preciso momento della notifica del pignoramento e quindi la non ha fornito prova esauriente che tali prelievi siano anteriori alla Pt_1
circostanza.
In merito al bonifico effettuato dal alle ore 10:00, per € 300,00 oltre € 1,00 di commissioni, Per_1
si condivide quanto già statuito dal GE: tale operazione non è mai stata menzionata dalla nelle Pt_1
proprie dichiarazioni ex 547 c.p.c., seppur risultante dall'estratto conto prodotto e di certo rilevabile dalla stessa. Pertanto, “non può costituire oggetto di discussione in questa sede oppositiva”, né quindi nella presente fase di merito.
Infine, l'eccezione di parziale impignorabilità delle somme versate da al (€ CP_4 Per_1
2.356,79) sollevata dalla Banca deve essere respinta. Secondo la stessa tali somme avrebbero la natura di provvigioni e quindi sarebbero parificate ad uno stipendio, con applicabilità del limite di pignoramento di 1/5 ex art. 545, commi terzo e quarto c.p.c. In merito si ritiene di confermare le statuizioni del GE sulla carenza di legittimazione attiva della poiché solo l'esecutato avrebbe Pt_1 potuto “se ritenuto, dedurre la impignorabilità del detto credito nei termini e nei modi di cui all'art.615 c.p.c.”.
Alla luce di tutto quanto si è sin qui esposto l'opposizione proposta va respinta.
Le questioni non espressamente affrontate s'intendono assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre quelli minimi per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa, di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_2
per effetto conferma l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. per € 1.400,08 e quella
[...] che ha deciso sull'opposizione nella sua fase cautelare, emesse rispettivamente in data 31.01.2022 e
16.07.2022; - Condanna la l pagamento Controparte_2
delle spese della presente fase di merito, liquidate in € 2.446,05 per compensi, oltre € 195,00 per anticipazione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 15.6.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-