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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/04/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr. Maria Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 35/2020 R.G.
tra
- nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (CF. Parte_1
); , nata a [...] il [...], residente in [...], C.F._1 Parte_2
Via Belvedere n. 4 (CF. in proprio e n.q. in atti;
nato C.F._2 Parte_3
a Enna il 15/03/1995, residente in [...] (CF. ) C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Ingala, giusta procura in atti;
Appellanti
contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
Appellato
****
Oggetto: risarcimento del danno extracontrattuale;
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “si riporta alle conclusioni di cui all'atto d'appello a sua firma da intendersi
integralmente ripetute e trascritte nelle presenti note e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica”
Per l'appellato: “L'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione nel giudizio riassunto e chiede che la causa venga posta in decisione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (figlia della de cuius , Parte_1 Controparte_2
nonché erede del di lei marito ) e (questi Parte_3 Parte_2 Parte_3
ultimi nella qualità di coniuge e figlio del defunto a sua volta figlio della de Persona_1
cuius hanno proposto appello avverso la sentenza n. 363/19 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Caltanissetta in data 27.6.2019, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria spiegata dalle odierne parti appellanti (i germani e Parte_1 Persona_1
agivano in giudizio sia in proprio, quali figli di sia iure hereditario, quali figli ed eredi Controparte_2
di , coniuge della de cuius, deceduto in data 04.08.2012) nei confronti dell' Parte_3 [...]
(quale soggetto subentrato nella legittimazione sostanziale e Organizzazione_1
processuale concernente i rapporti creditori e debitori della cui faceva capo l' Parte_4 [...]
di Piazza Armerina) in relazione ai danni subiti per la perdita del rapporto parentale Org_2
conseguente al decesso della madre, occorso in data 08.02.1999 e causalmente Controparte_2
riconducibile alla condotta imperita posta in essere, alcuni anni prima, dai sanitari dell' Org_2
di Piazza Armerina al quale la de cuius si era rivolta dopo avere subito la frattura della testa del
[...]
femore destro.
Segnatamente il Tribunale nisseno riteneva la domanda inammissibile in virtù dell'esistenza di una precedente transazione, stipulata tra gli appellanti e la società assicuratrice l'1/6/2011, di cui CP_3
l' aveva dichiarato di voler profittare, e ritenuta dal giudice omnicomprensiva ex Controparte_1
art. 1965 c.c. di tutti i danni eziologicamente riconducibili alla condotta del nosocomio convenuto. In particolare, il giudice di prime cure riteneva che gli eredi della ben sapessero alla data dell'1/6/2011 CP_2
che, oltre al danno biologico azionato per il risarcimento del quale era stato incoato il procedimento iscritto al n. 1118/2006 R.G., anche il decesso della loro congiunta era da porsi in rapporto causale con il subito erroneo intervento, tenuto conto del fatto che la consulenza del Dr. depositata nel Per_2
suindicato procedimento già in data 27/04/2011, evidenziava la sussistenza di un possibile nesso di causalità tra condotta negligente dei sanitari e l'evento morte.
Ne deriverebbe che, al momento della sottoscrizione della transazione, gli eredi della avevano CP_2
una completa rappresentazione del quadro degli eventi dannosi e delle relative cause di cui potevano chiedere l'ulteriore risarcimento, donde l'inammissibilità della domanda.
Gli appellanti censurano la decisione del Tribunale sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Anzitutto evidenziano come la transazione stipulata tra i e la Società assicuratrice non Pt_1
potrebbe estendersi alle richieste risarcitorie formulate nella presente causa, sussistendo una radicale diversità tra i due giudizi sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista del petitum.
In particolare, la causa n. 1118/2006 R.G., definita transattivamente, aveva ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da a causa dell'errato trattamento sanitario ricevuto Controparte_2
e delle conseguenti lesioni psico fisiche riportate ovvero del danno non patrimoniale da invalidità
permanente e da inabilità temporanea totale e parziale nonché del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa di casalinga. Tali poste risarcitorie in seguito al decesso della CP_2
venivano trasmesse al marito ed ai figli, iure hereditario e, pertanto, gli attori, in veste di eredi della ne chiedevano il relativo risarcimento. L'oggetto del giudizio iscritto al n. Controparte_2
1510/15 R.G. ha ad oggetto, di contro, la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal coniuge e dai figli della che, a causa dell'errore sanitario subito, CP_2
riportava delle lesioni il cui aggravamento determinava l'esito nefasto di cui s'è detto: danno direttamente subito dagli eredi della vittima e conseguente alle sofferenze da questi sopportate. Ne
conseguirebbe che la transazione, sottoscritta dai nella qualità di eredi della Signora Pt_1
ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla persona direttamente subiti Controparte_2
dalla de cuius, non potrebbe comprendere anche i danni subiti dagli attori in proprio (danno da perdita del rapporto parentale).
2) Sotto altro profilo veniva evidenziato che dalla semplice lettura dell'atto transattivo in questione risulterebbe chiaro che la somma concordata veniva corrisposta dalla compagnia assicuratrice ed accettata dagli attori a titolo di risarcimento dei soli danni richiesti nell'atto introduttivo del giudizio transatto: ed invero, alla voce “oggetto”, si legge: “causa civile n. 1118/2006 RG Tribunale di Caltanissetta, , e / Parte_3 Parte_1 Persona_1
di Enna + 2” facendosi espresso riferimento alla causa civile n. 1118/2006 R.G.; inoltre Parte_5
nel corpo dell'atto, la somma di Euro 120.000,00 veniva accettata con specifico riferimento alla causa di cui all'oggetto, senza che venisse formulata alcuna rinuncia rispetto ad altre distinte voci di danno;
quanto all'espressione “omnia” essa non farebbe riferimento a qualsiasi spettanza e/o diritto derivante dall'episodio di malpractice esaminato, quanto piuttosto che la detta somma doveva ritenersi comprensiva tanto della sorte capitale, quanto delle spese vive e dei compensi professionali relativi alla causa;
peraltro, che la transazione non potesse ricomprendere anche le voci di danno per cui è causa, conseguirebbe ad una valutazione di assoluta congruità dell'importo, rispetto alla misura del danno che sarebbe stato prevedibilmente liquidato dal giudice all'esito del giudizio;
di contro, tale cifra sarebbe del tutto irrisoria rispetto alle voci di danno azionate in seno al successivo giudizio;
3) Col terzo motivo si evidenzia l'erroneità della motivazione del giudice che riteneva che le parti avessero accettato una somma a completa tacitazione di ogni spettanza, sicchè l'atto transattivo non ricomprenderebbe solamente le conseguenze dannose già conosciute ed in concreto dibattute nella lite originariamente incoata, ma anche quelle ulteriori conseguenze non conosciute ma prevedibili con l'ordinaria diligenza: e tuttavia, tale principio di diritto (tratto dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale) non si attaglierebbe al caso di specie, poiché nei precedenti citati dal giudice di prime cure, la S.C. affrontando il tema della risarcibilità dei danni futuri, ne afferma la risarcibilità solo ove imprevedibili, ma non affronta il caso in cui la transazione escluda i danni futuri dal novero di quelli ricompresi nella transazione. In altri termini, la ON nelle sentenze riportate dal Tribunale non ha mai affermato che la transazione comprende sempre, sic et simpliciter ed in assenza di specifica previsione sul punto, anche i danni futuri prevedibili. Danni
che, nel caso di specie, non risulterebbero affatto ricompresi nella transazione, in assenza di qualsiasi espressione da cui inferire tale previsione.
4) Col quarto motivo si evidenzia che, in ogni caso, gli odierni appellanti all'epoca della sottoscrizione della scrittura transattiva non avessero una piena e compiuta cognizione della riconducibilità eziologica dell'evento morte alla condotta dei sanitari del nosocomio di Piazza
Armerina: difatti, se è vero che gli appellanti, dalla lettura della CTU del Dott. , Persona_3 appresero che probabilmente la morte della congiunta poteva configurarsi quale ulteriore conseguenza dell'erroneo trattamento sanitario dalla predetta a suo tempo ricevuto, non altrettanto vero è che, come sostenuto dal Tribunale, al momento della sottoscrizione della transazione, gli eredi della avessero una completa rappresentazione del quadro degli eventi dannosi (e delle CP_2
relative cause). Invero, il nesso causale tra l'episodio di mala sanità ed il decesso veniva solo ipotizzato dal Dott. , in maniera assolutamente incidentale, sicché gli appellanti prima di Per_2
avanzare pretese risarcitorie infondate, decisero di approfondire la questione sotto il profilo medico legale. Per tale ragione si rivolgevano a due specialisti (il cardiologo Dott. e lo Persona_4
psichiatra – neurologo Dott. ) i quali esprimevano poi due pareri ben articolati Persona_5
all'esito dei quali i decidevano di adire nuovamente il Tribunale. Pt_6
Tanto premesso, gli appellanti, nell'insistere per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata, ricostruivano in punto di fatto l'iter sanitario che conduceva al decesso della riportandosi alle CP_2
considerazioni espresse dal consulente tecnico nominato dal giudice di prime cure, dott. , il Per_6
quale: a) evidenziava che i sanitari, in sede di riprotesizzazione (avvenuta il 17.5.1994, dopo appena dodici giorni dal primo intervento) commisero l'errore di non usare il cemento nella protesi da reimpiantare, mentre l'uso del cemento, in casi di riprotesizzazione, è imposto dal protocollo medico –
ortopedico oltre che dalle regole di prudenza e diligenza medica;
b) rappresentava che, a causa del mancato uso del cemento, si verificò un fenomeno di mobilizzazione della protesi con atteggiamento in extra rotazione dell'arto inferiore destro e con secondaria sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno;
c) sottolineava che a causa della mobilizzazione della protesi, la perse la capacità di stare in CP_2
posizione eretta e di deambulare autonomamente e, pertanto, dalla data dell'intervento fino al decesso
(per cinque anni), visse in una condizione di immobilità forzata, e che detto prolungato allettamento aggravò, nel tempo, le patologie di cui la soffriva portandola ad uno scompenso emodinamico e di CP_2
crisi ematica con conseguente ictus cerebrale e successivamente al decesso;
e) concludeva nel senso che il vissuto terapeutico errato ebbe ad incidere, in modo medio / grave, sulle cause che portarono la paziente al decesso, affermando la sussistenza di un nesso di causalità tra l'errore medico ed il decesso.
Evidenziavano inoltre l'illiceità del trattamento anche sotto il profilo attinente all'assenza di consenso informato.
Instavano, quindi, per il risarcimento del danno parentale subito rappresentando, in particolare, di avere vissuto un profondo dolore a causa della perdita della moglie e madre affettuosa. CP_2
Si è costituito in giudizio l' , contestando variamente le ragioni di Controparte_4
gravame.
Segnatamente parte appellata evidenziava l'assoluta irrilevanza delle considerazioni espresse col primo motivo di gravame, posto che l'affermazione circa la diversità ontologica dei danni richiesti non tiene conto del fatto che l'evento dannoso è unico, ed essendo il presupposto della transazione proprio tale unico evento dannoso, è evidente che essa ricomprenda tutti i danni conseguenza, conosciuti e conoscibili.
Quanto al secondo e al terzo motivo di gravame, inerente all'interpretazione della clausola “omnia” contenuta nella transazione evidenziava come nell'interpretazione di un contratto viene, in primo luogo,
in rilievo quale canone ermeneutico il criterio letterale, da interpretarsi in relazione alla comune intenzione delle parti: donde la clausola “omnia” non può che riferirsi all'intero compendio dei danni- conseguenza derivanti dall'evento dannoso.
In relazione al quarto motivo di gravame, ribadivano come gli appellanti avessero comunque piena conoscenza delle conseguenze dannose riconducibili alla condotta dei sanitari, già in epoca anteriore alla stipula della transazione, alla luce della CTU del Dott. ; né potrebbe ritenersi decisivo, in senso Per_2
contrario, il fatto che gli appellanti abbiano prodotto due consulenze di parte antecedenti all'introduzione del giudizio, posto che, ad ogni modo, entrambe (la prima, a firma dello specialista cardiologo Dott.
del 21 maggio 2013 e la seconda del medico-legale Dott. del 30 agosto 2014) sono Per_4 Per_5
successive alla lettera di messa in mora del 13 maggio 2013.
In subordine e nel merito, parte appellata si riportava a quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione in primo grado, anche sul punto relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei
Parte confronti dell' e dei medici coinvolti.
All'udienza del 30.11.2023 celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'appello principale è fondato nei limiti specificati appresso.
Ragioni di ordine logico impongono prendere le mosse dal secondo e terzo motivo di gravame i quali,
essendo intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. In buona sostanza, gli appellanti lamentano il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente interpretato il senso e la portata della scrittura transattiva del 1.6.2011, ritenendo in maniera erronea che l'accordo comprendesse anche tutti i danni futuri eziologicamente riconducibili al fatto illecito.
Il rilievo è fondato.
Preliminarmente giova ricordare che gli elementi costitutivi del contratto di transazione sono l'oggetto, costituito dalla “res dubia”, intorno alla quale ruota la lite, e le concessioni reciproche (non necessariamente in rapporto di equivalenza attesa la non impugnabilità per lesione ex art. 1970 c.c.),
dirette a far cessare la situazione di dubbio. Nel caso di specie occorre, quindi, prioritariamente capire quale fosse la “res dubia” e cioè quale fosse l'oggetto della lite cui le parti hanno inteso porre fine mediante il riconoscimento di reciproche concessioni. In particolare, occorre capire se le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, abbiano inteso limitare ad alcuni soltanto, dei danni potenzialmente riconducibili al fatto illecito (malpractice medica), la portata dell'accordo transattivo, ovvero se abbiano inteso darne una portata tendenzialmente omnicomprensiva, e ciò al di là dell'aspetto inerente alla prevedibilità dei danni in questione, che costituisce sul piano logico-giuridico un posterius.
Ed invero è concettualmente possibile che le parti di un contratto abbiano concordato di far rientrare nel novero dei danni compresi nella transazione anche quei danni che pur non essendosi ancora verificati,
è ragionevole ritenere che si verificheranno. Soltanto accertata la sussistenza di una tale previsione contrattuale, però, ha senso porsi il problema se un determinato danno rientri tra quelli prevedibili, e se quindi esso non sia più risarcibile, ovvero se lo stesso non fosse prevedibile, sfuggendo quindi dalla portata vincolante dell'accordo (cfr. Cass. n. 20981 del 12/10/2011).
In altri termini, nessuna norma o principio giuridico impone di far rientrare sempre e comunque, in assenza di espressa o implicita previsione contrattuale, anche i danni futuri nell'ambito di un accordo transattivo, trattandosi peraltro di interpretazione che limiterebbe l'accesso del danneggiato alla giustizia
(arg. ex art. 24 Cost.).
La questione è, quindi, evidentemente, puramente, interpretativa: donde per fornire una risposta occorre, sì, muovere dal testo dell'accordo, ricordando però che “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”
(art. 1362 c.c.).
Ebbene, dallo scarno corpo della scrittura transattiva si evince che: a) nell'intestazione, alla voce “oggetto”, si legge: “causa civile n. 1118/2006 RG Tribunale di Caltanissetta, , Parte_3 Pt_1
e di Enna + 2” ovvero si fa specifico ed espresso
[...] Parte_8
riferimento alla causa civile n. 1118/2006 RG Tribunale di Caltanissetta, la quale aveva pacificamente ad oggetto esclusivamente la richiesta di risarcimento per lesione del danno alla salute patito in proprio dalla b) nel corpo della scrittura si legge che le parti dichiaravano di accettare la somma di € 120.000,00 CP_2
“a tacitazione della controversia di cui sopra”.
Non vi è nessun riferimento ad ulteriori danni rispetto a quelli richiesti nella causa transatta, né si fa ricorso a clausole generali come la dichiarazione di non avere più nulla a che pretendere in dipendenza del rapporto, ovvero di aver completamente transatta la controversia, di rinunciare a qualunque diritto derivante dall'intercorso rapporto, di rinunciare alle azioni e agli atti giudiziari promossi, ed a quelli futuri, e così via;
frasi che, peraltro, secondo la pacifica giurisprudenza della S.C. sarebbero state di per sé insufficienti ad imprimere carattere “generale” alla transazione, cosicchè, se il negozio transattivo concerne soltanto alcune delle eventuali controversie, “esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo” posto che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire (cfr. Cass. n. 21557/2021; Cass. 12367/2018).
In definitiva, l'unico elemento che consentirebbe di ritenere che la portata dell'accordo transattivo comprendesse anche gli ulteriori danni causalmente riconducibili al medesimo fatto illecito, subiti da ulteriori soggetti, è costituito dall'espressione “omnia”: espressione che si ritiene del tutto insufficiente a giustificare una tale compressione dei diritti delle odierne parti appellanti, posto che, peraltro, è ben possibile – come argomentato dagli appellanti – fornire un significato alternativo all'espressione (e cioè
che la somma accettata comprendesse la sorte capitale, gli accessori e le spese legali affrontate).
Ed invero non è superfluo ricordare che il contratto va sempre interpretato secondo buona fede (art. 1364 c.c.) e “nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti” (art. 1371 c.c.):
ebbene è del tutto evidente che la somma oggetto di transazione risulterebbe del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei danni dedotti dalle parti nell'ambito del giudizio di prime cure, donde risulterebbe contrario a buona fede fornire alla scrittura il senso attribuitole dal Tribunale.
In definitiva la decisione appellata va annullata, restando assorbiti gli ulteriori motivi d'appello, e dovendosi entrare nel merito della domanda spiegata ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ***
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da parte appellante nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e richiamata
Parte nella comparsa di costituzione in appello. Ed invero, com'è noto, la soppressione delle (unità
sanitarie locali) ha comportato la successione "ex lege" delle Regioni ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie), nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle
Parte
Essa, come riconosciuto a più riprese dalla S.C. riguarda anche le strutture sanitarie operanti nella
Regione (cfr. Cass. n. 13511 del 01/07/2015; Cass. dell'08/07/2020). Org_1
Infondata è, altresì, l'eccezione di disintegrità del contraddittorio posto che, nel caso di specie, non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, come peraltro riconosciuto dalla S.C. (“nel processo
a pluralità di parti, instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura
e del sanitario operante presso di essa, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, in
quanto l'attore, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili”; così Cass.
n. 8413 del 10/04/2014).
Ciò posto, entrando nel merito, in punto di diritto, mette conto evidenziare che il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente (o della casa di cura), accanto a quelli di tipo lato
sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne deriva che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (v.,
Cass. 22.9.2015, n. 18610).
Dal riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità del sanitario discende che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sentenza n. 4400/2004; n.
9085/2006).
In considerazione della natura contrattuale del rapporto sottostante opera, pertanto, una presunzione semplice di responsabilità a carico sia degli enti che dei medici alle loro dipendenze ex art. 1218 c.c. e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica) incombe a carico dei medici e degli enti di appartenenza.
Peraltro l'art. 7 della l. n. 24 del 2017 stabilisce che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica
o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e, ancorché' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Il legislatore, quindi, dopo le incertezze in punto di natura della responsabilità occorse a seguito della promulgazione del c.d. “Decreto Balduzzi” del 2012 (D.L. n. 3/12), ha quindi confermato che la natura della responsabilità propria della struttura sanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti da malpractice medica è di tipo contrattuale.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, prendendo le mosse dalle relazioni vergate dai consulenti tecnici nominati, sia nel procedimento n. R.G. n. 1118/2006 R.G.,, sia nell'ambito del presente giudizio, le cui risultanze devono – appieno – condividersi, si inferisce che la condotta negligente dei sanitari del nonocomio di Piazza Armerina sia stata causa di lesioni che cagionavano un progressivo inesorabile peggioramento delle condizioni di salute della che a loro volta ne cagionavano il CP_2
decesso.
Ed invero, entrambi i consulenti (in due distinti elaborati) con affermazioni di inequivocabile tenore, hanno chiarito come il prolungato allettamento della cagionato dall'erronea esecuzione della CP_2
seconda operazione di riprotesizzazione (avvenuta il 17.5.1994, dopo appena dodici giorni dal primo intervento) nell'ambito della quale i sanitari commisero l'errore di non usare il cemento nella protesi da reimpiantare (mentre l'uso del cemento, in casi di riprotesizzazione, è imposto dal protocollo medico – ortopedico oltre che dalle regole di prudenza e diligenza medica) “aggravò, nel tempo, le patologie da cui era affetta la stessa Signora portandola ad uno scompenso emodinamico e di crisi Controparte_2
ematica con conseguente ictus cerebrale e successivo decesso” (cfr. conclusioni del CTU dott. Per_6
pag. 13-14).
A tal proposito, giova ricordare che in ambito civile l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso viene accertato in base al c.d. criterio del “più probabile che non”. Invero, ancorché
le norme di riferimento in tema di causalità materiale siano gli artt. 40 e 41 c.p., la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che nel giudizio civile non possa trovare applicazione il medesimo criterio di accertamento del nesso causale tipico del diritto penale, cioè quello del c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sent. n. 7195/14; Cass.civ. S.U. n. 581/08; cfr. anche Cass. civ. n.
10741/09), dovendo trovare applicazione un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11.1.2008, nn. 584, 582, 581 e 576; principio di recente ribadito da Cass. 20.2.2015,
n. 3390).
Ciò implica la sufficienza di una probabilità di verificazione dell'evento dannoso appena superiore al
50%, al netto di eventuali concause che possano aver inciso sul decorso causale, per ritenere provato il nesso causale. Sul punto, la giurisprudenza, proprio in ambito di “malpractice medica”, ritiene che “il
nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza
inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, non
già una mera possibilità astratta" (in questo senso, ex multis: Cass. Civ., sent. n. 23059/09; Cass. Civ.,
sent. n. 10285/09; Cass. Civ., sent. n. 14759/07; Cass. Civ., sent. n. 22894/05).
È quindi del tutto evidente come le deduzioni di parte odierna appellata circa la mancanza di prova in ordine al nesso di causalità, siano destituite di fondamento, mirando a sostituire alla valutazione oggettiva dei consulenti, quella meramente soggettiva della parte, secundum eventum litis.
Risolto il problema relativo all'an debeatur, prima di affrontare il capitolo relativo alla liquidazione dei danni subiti dagli appellanti, è opportuno premettere qualche breve considerazione in diritto sulle voci di danno che conseguono alla verificazione di un evento con esito letale ai danni di un prossimo congiunto.
Dal punto di vista oggettivo, è chiaro che la natura degli interessi coinvolti in vicende tragiche come quella in esame, attribuisce rilevanza centrale alle problematiche connesse al danno non patrimoniale,
dalle quali è bene prendere le mosse.
E infatti, se è noto che l'espressione danno non patrimoniale fa riferimento ad una categoria ampia,
comprensiva di tutte quelle voci di danno che scaturiscono dalla lesione di interessi non economici,
tuttavia è vero anche che la giurisprudenza ha sempre distinto le varie voci di danno non patrimoniale a seconda dell'interesse concretamente leso, al fine di rendere più precisa possibile la fase di liquidazione dei danni stessi.
E così, all'interno dello spettro di applicabilità dell'art. 2059 c.c., riletto in maniera costituzionalmente orientata, tradizionalmente venivano distinti: un danno morale soggettivo, il c.d. pretium doloris,
consistente nella sofferenza momentanea che consegue ad un evento dannoso ingiusto;
un danno biologico consistente nel pregiudizio che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica di un soggetto;
un danno c.d. esistenziale, espressione utilizzata soprattutto dalla dottrina in relazione a quei pregiudizi che l'illecito cagiona sul “fare areddituale del soggetto” e che modificano la sfera comportamentale e gli assetti relazionali dello stesso sconvolgendone le abitudini di vita (ma in giurisprudenza si vedano Cass.
Civ. S.U. n. 6572/06, e Cass. Civ. n. 11278/07).
Il danno esistenziale, dunque, si distinguerebbe dal danno biologico in quanto esso non intaccherebbe l'integrità del soggetto e prescinderebbe dalla necessità di un accertamento medico-legale.
Tuttavia, la categoria del danno esistenziale, al centro di un vivace dibattito, ha dato vita ad un contrasto interpretativo la cui risoluzione ad opera delle S.U. di ON (con le ormai note sentenze gemelle del novembre 2008) è stata occasione di un ripensamento dell'intera categoria del danno non patrimoniale.
Difatti, all'orientamento summenzionato se ne era contrapposto un altro secondo il quale, liquidato il danno morale soggettivo ed il danno biologico, non sarebbe rimasto alcuno spazio per la generica categoria del danno esistenziale che avrebbe portato con sé il rischio di una inammissibile duplicazione liquidatoria (vedi Cass. Civ. n. 9510/07 e Cass. Civ. n. 9514/07).
Secondo tale prospettiva, denominata da taluni “antiesistenzialista”, il concetto di danno biologico andrebbe inteso come categoria comprensiva di ogni pregiudizio all'integrità della persona, ivi compresi il danno estetico, la riduzione della capacità lavorativa generica e, per l'appunto, il danno alla vita di relazione, come peraltro si ricaverebbe dall'art. 138, co. 3 del D.lgs. 209/05, che accoglie un concetto ampio di danno biologico comprensivo, per l'appunto, dei pregiudizi relazionali.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per rimeditare i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c., arrivando alla conclusione secondo cui, una volta riconosciuta la sussistenza di una lesione di un interesse della persona costituzionalmente rilevante,
non è opportuno distinguere, come in passato, tra diverse voci di danno (biologico, morale o esistenziale).
Esiste, infatti, una sola voce di danno non patrimoniale la cui natura ampia ed omnicomprensiva non consente di ritagliare ulteriori sottocategorie, se non a fini meramente descrittivi, e cioè al fine di operare una corretta e veritiera liquidazione.
E così, una volta riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale, in sede di quantificazione dello stesso il giudice ha il dovere di liquidarlo integralmente, ma senza duplicazioni;
ciò implica che l'ammontare potrà variare a seconda dell'entità del pregiudizio concretamente subito, che sarà diverso in presenza di una semplice sofferenza morale, ovvero di una lesione dell'integrità fisica o psichica, ovvero ancora di uno sconvolgimento della vita di relazione.
Tale impostazione, nonostante qualche iniziale incertezza interpretativa, può ormai dirsi sostanzialmente consolidata (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 23469/2018; 901/2018; 583/2016; 1361/14;
19402/13; 9231/13; 20292/12).
Orbene al di là dei danni immediatamente subiti dalla vittima “primaria”, il quale in un primo tempo subisce la lesione della propria integrità psico-fisica e successivamente, viene privato del bene più
prezioso, e cioè la vita (danni che non attengono al caso di specie essendo già stati risarciti), è evidente che l'illecito può cagionare direttamente un danno ingiusto anche a persone diverse dalla vittima primaria:
in particolare, a coloro i quali erano legati alla vittima stessa da uno stretto rapporto parentale. E infatti,
la morte di un prossimo congiunto comporta una lesione di un diritto costituzionalmente rilavante ex art. 2 e 29 Cost. che consiste nella perdita del rapporto parentale stesso. Da ciò possono scaturire, senz'altro,
conseguenze pregiudizievoli di varia natura (alla salute, alla serenità di vita, e così via) che certamente rendono ammissibile l'eventuale richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare deve sottolinearsi, con riferimento al sorgere di pregiudizi di natura lato sensu esistenziali, che uno sconvolgimento pressoché “inevitabile” della propria vita, si verifica proprio nel caso di perdita di un prossimo congiunto, in quanto la perdita del rapporto parentale – quando il decesso colpisce soggetti legati da un vincolo familiare stretto – lede il diritto costituzionalmente rilevante all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare (da ultimo Cass. n. 4253/2012).
Ne consegue che la sussistenza del pregiudizio in questione può dirsi rispondente all'id quod
plerumque accidit, con la conseguenza che può darsene prova anche tramite presunzioni, gravando in capo al convenuto l'onere della prova circa l'insussistenza del danno in questione (cfr. Cass. n.
13546/2006 e da ultimo Cass. n. 4253/2012 cit.).
Peraltro è opportuno evidenziare come la S.C. abbia recentemente chiarito che “In tema di danno da
perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa
o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima
primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli
di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per
la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza
vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la
caduta all'origine della suddetta frattura); così Cass. n. 6122 del 01/03/2023.
Così impostati in diritto i termini della questione, deve operarsi una quantificazione dei danni subiti da ciascuno degli appellanti.
In merito alla liquidazione concreta del danno da risarcire a ciascuno di essi deve ricordarsi che - in ossequio a quanto statuito dalla Corte di ON pronunciatasi con sentenza n. 12408/2011 – è
possibile prendere le mosse dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica adottate dal Tribunale di Milano, le quali costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sempreché la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano una variazione in aumento o in diminuzione. A tal uopo,
è bene ricordare che le Tabelle milanesi, alle quali si farà riferimento in prosieguo, stabiliscono per la perdita del rapporto parentale ai danni dei genitori, del coniuge e dei figli un risarcimento che varia da un minimo di € 163.990,00 ad un massimo di € 327.990,00, dovendo la liquidazione concreta della somma da liquidare, essere guidata da valutazioni legate alla specificità del caso.
È dunque opportuno procedere a una liquidazione personalizzata, che – in assenza di particolari elementi probatori - tenga conto, oltre che dell'età della vittima (69 anni al momento del decesso), dell'età dei congiunti ( , coniuge della aveva all'epoca del decesso della moglie 75 anni;
Parte_3 CP_2
figlia della aveva all'epoca del decesso della madre 47 anni, mentre Parte_1 CP_2 [...]
figlio della deceduto nelle more del giudizio di primo grado, aveva all'epoca Persona_1 CP_2
del decesso della madre 35 anni).
Tutto ciò premesso, si stima equo liquidare un danno non patrimoniale omnicomprensivo pari ad €
200.000,00 in relazione al pregiudizio subito dal coniuge , di € 230.000,00 in relazione Parte_3
al danno subito da e di € 240.000,00 in relazione al danno subito da Parte_1 Persona_1
[...]
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995 (ribadito, tra le altre, da Cass. n. 12262/1997, nonché da Cass. n. 2796/2000) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Tanto premesso, si perviene così alla conclusione per cui le somme dovute sono le seguenti:
- € 260.983,30, oltre interessi legali dal 04.08.2012 al soddisfo, da dividersi pro-quota tra gli eredi
(il 50% a ed il 50% tra , in proprio e quale genitrice Parte_1 Parte_2
esercente la potestà sulla figlia minore , e Persona_7 Parte_3
in relazione ai danni subiti dal coniuge . A tal proposito mette conto evidenziare Parte_3
come il calcolo di interessi e rivalutazione sia stato effettuato sino al momento del decesso di quest'ultimo, momento a partire dal quale il danno si è cristallizzato divenendo obbligazione di valuta: a partire da tale momento sono dovuti sulla somma soltanto gli interessi al tasso legale;
- € 379.855,91 in favore di oltre interessi legali dalla pubblicazione della Parte_1
presente sentenza al soddisfo;
- € 327.353,83 oltre interessi legali dal 30.9.2016 al soddisfo da dividersi pro-quota tra gli eredi di
( , in proprio e quale genitrice esercente la potestà Persona_1 Parte_2
sulla figlia minore , e ). A tal proposito mette Persona_7 Parte_3
conto evidenziare come il calcolo di interessi e rivalutazione sia stato effettuato sino al momento del decesso di quest'ultimo, momento a partire dal quale il danno si è cristallizzato divenendo obbligazione di valuta: a partire da tale momento sono dovuti sulla somma soltanto gli interessi al tasso legale;
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, esse seguono la soccombenza: ne consegue che l'appellata è tenuta a rifondere le spese affrontate dagli appellanti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, (spese liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/14 in relazione al primo grado (parametri minimi) ed al DM 147/22 in relazione al presente grado (parametri minimi dedotta la fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
35/2020 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così provvede:
- in accoglimento dell'appello annulla la sentenza appellata e condanna l'
[...]
al pagamento delle seguenti somme: a) € 260.983,30, oltre interessi Controparte_5
legali dal 04.08.2012 al soddisfo, da dividersi pro-quota tra gli eredi (il 50% a Parte_1
ed il 50% da dividersi tra , in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulla Parte_2
figlia minore , e;
b) € 379.855,91 in favore Persona_7 Parte_3
di oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
Parte_1
c) € 327.353,83 oltre interessi legali dal 30.9.2016 al soddisfo da dividersi pro-quota tra gli eredi di , in proprio e quale genitrice esercente la potestà Persona_1 Parte_2
sulla figlia minore , e ); Persona_7 Parte_3
- condanna l' al pagamento al pagamento, in Controparte_5
favore degli appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, in relazione al primo grado, in complessivi € 16.481,00 per competenze, € 1.713,00 per spese, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % di quanto liquidato per competenze ed oltre IVA e CA, ed in relazione al presente grado in € 13.758,00 per competenze, € 1.848,00 per spese, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % di quanto liquidato per competenze ed oltre IVA e CA;
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il 22.4.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Gaetano Sole Emanuele De Gregorio