Art. 3. 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Articolo 3 della Legge 8 maggio 1989, n. 208
Articolo 2Articolo 4
- Legge 8 maggio 1989, n. 208
Articolo 3 della Legge 8 maggio 1989, n. 208
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4 giugno 1989
4 giugno 1989
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