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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 316/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 316/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Tamara Lorenzi
e
Con
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Sabrina Moschen ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti e hanno concordemente chiesto la modifica Parte_1 Parte_3
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 627/2024 di data 6 giugno 2024, pubblicata il 14 giugno 2024, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1 “-Che il contributo per il mantenimento ordinario della figlia , stabilito Per_1 nell'importo mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile (ed il cui aggiornamento istat decorrerà dall'originaria sentenza), venga corrisposto direttamente alla stessa da parte del genitore di volta in volta non convivente, che il contributo al mantenimento venga versato in via posticipata entro il giorno 1 del mese successivo
a quello di maturazione onde conteggiare precisamente i pernottamenti con l'uno o con l'altro genitore in caso di spostamento e relativa debenza;
-Che nel caso in cui la figlia , dimori presso strutture ospedaliere e/o presso Per_1
comunità, il contributo al mantenimento, viste le minori spese, le venga direttamente corrisposto da entrambi i genitori suddividendolo in parti uguali ciascuno, quindi per Euro 100,00 ciascuno oltre rivalutazione automatica, così come in parti uguali
i genitori contribuiranno ad eventuali spese di degenza o di ricovero ove richieste;
-Che il contributo al mantenimento nel caso di dimora presso ospedali e/o presso comunità le venga versato in via posticipata entro il giorno 1 del mese successivo a quello di maturazione onde conteggiare precisamente i pernottamenti ivi effettuati
e calcolare la quota giornaliera dovuta da ciascun genitore prendendo a riferimento, per il calcolo, la somma di euro 100,00 mensili (oltre rivalutazione) da ciascuno dovuta.
-Che le comunicazioni tra i genitori, relativamente alle spese straordinarie, avvengono a mezzo mail agli indirizzi: (sig. ) Email_1 Pt_1
e detoni.francescamail.com (sig.ra , in modo completo, tempestivo, chiaro, Pt_3
sintetico e non ripetitivo, con un linguaggio adeguato alla situazione;
alla comunicazione ed al successivo riscontro sarà consentita replica;
-Che il difetto di risposta entro 3 giorni (se non spesa urgente) e/o nel caso in cui si verifichi l'impossibilità dell'invio del messaggio per blocco dell'utenza, il silenzio del destinatario del messaggio e/o l'impossibilità di consegna per blocco equivarrà ad assenso alla spesa con diritto della parte che ha sostenuto la spesa di procedere giudizialmente al relativo recupero;
-Che gli assegni unici provinciale e statale saranno di integrale pertinenza della signora Pt_3
-Ferme restando, per quanto qui non previsto, le ulteriori disposizioni di cui alla sentenza di divorzio;
2 -Spese legali e contributo unificato compensati tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio – allorquando la figlia si era trasferita dall'abitazione materna a quella paterna ed era, pertanto, stato posto a carico della sig.ra l'onere di corrispondere il Pt_3 contributo al mantenimento della figlia – il collocamento della figlia Per_1
è mutato, essendo la stessa ritornata presso l'abitazione materna, alternando Per_1 momenti di permanenza presso l'uno e presso l'altro genitore. In ragione di ciò, le parti hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio relative alla collocazione e al mantenimento della figlia maggiorenne per assicurarle la piena libertà Per_1 di spostarsi da un genitore all'altro.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, sono mutate le condizioni relative al collocamento della figlia Per_1
in quanto la stessa è ritornata presso l'abitazione materna ed ha alternato la propria permanenza presso l'uno e presso l'altro genitore, di talché le parti hanno concordato una nuova regolamentazione delle condizioni relative al suo mantenimento che sono meritevoli di ratifica in quanto corrispondenti all'interesse della figlia.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio relative al collocamento e mantenimento della figlia di cui alla sentenza di questo Tribunale n. Per_1
3 627/2024 di data 6 giugno 2024, pubblicata il 14 giugno 2024, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 316/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Tamara Lorenzi
e
Con
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Sabrina Moschen ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti e hanno concordemente chiesto la modifica Parte_1 Parte_3
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 627/2024 di data 6 giugno 2024, pubblicata il 14 giugno 2024, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1 “-Che il contributo per il mantenimento ordinario della figlia , stabilito Per_1 nell'importo mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile (ed il cui aggiornamento istat decorrerà dall'originaria sentenza), venga corrisposto direttamente alla stessa da parte del genitore di volta in volta non convivente, che il contributo al mantenimento venga versato in via posticipata entro il giorno 1 del mese successivo
a quello di maturazione onde conteggiare precisamente i pernottamenti con l'uno o con l'altro genitore in caso di spostamento e relativa debenza;
-Che nel caso in cui la figlia , dimori presso strutture ospedaliere e/o presso Per_1
comunità, il contributo al mantenimento, viste le minori spese, le venga direttamente corrisposto da entrambi i genitori suddividendolo in parti uguali ciascuno, quindi per Euro 100,00 ciascuno oltre rivalutazione automatica, così come in parti uguali
i genitori contribuiranno ad eventuali spese di degenza o di ricovero ove richieste;
-Che il contributo al mantenimento nel caso di dimora presso ospedali e/o presso comunità le venga versato in via posticipata entro il giorno 1 del mese successivo a quello di maturazione onde conteggiare precisamente i pernottamenti ivi effettuati
e calcolare la quota giornaliera dovuta da ciascun genitore prendendo a riferimento, per il calcolo, la somma di euro 100,00 mensili (oltre rivalutazione) da ciascuno dovuta.
-Che le comunicazioni tra i genitori, relativamente alle spese straordinarie, avvengono a mezzo mail agli indirizzi: (sig. ) Email_1 Pt_1
e detoni.francescamail.com (sig.ra , in modo completo, tempestivo, chiaro, Pt_3
sintetico e non ripetitivo, con un linguaggio adeguato alla situazione;
alla comunicazione ed al successivo riscontro sarà consentita replica;
-Che il difetto di risposta entro 3 giorni (se non spesa urgente) e/o nel caso in cui si verifichi l'impossibilità dell'invio del messaggio per blocco dell'utenza, il silenzio del destinatario del messaggio e/o l'impossibilità di consegna per blocco equivarrà ad assenso alla spesa con diritto della parte che ha sostenuto la spesa di procedere giudizialmente al relativo recupero;
-Che gli assegni unici provinciale e statale saranno di integrale pertinenza della signora Pt_3
-Ferme restando, per quanto qui non previsto, le ulteriori disposizioni di cui alla sentenza di divorzio;
2 -Spese legali e contributo unificato compensati tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio – allorquando la figlia si era trasferita dall'abitazione materna a quella paterna ed era, pertanto, stato posto a carico della sig.ra l'onere di corrispondere il Pt_3 contributo al mantenimento della figlia – il collocamento della figlia Per_1
è mutato, essendo la stessa ritornata presso l'abitazione materna, alternando Per_1 momenti di permanenza presso l'uno e presso l'altro genitore. In ragione di ciò, le parti hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio relative alla collocazione e al mantenimento della figlia maggiorenne per assicurarle la piena libertà Per_1 di spostarsi da un genitore all'altro.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, sono mutate le condizioni relative al collocamento della figlia Per_1
in quanto la stessa è ritornata presso l'abitazione materna ed ha alternato la propria permanenza presso l'uno e presso l'altro genitore, di talché le parti hanno concordato una nuova regolamentazione delle condizioni relative al suo mantenimento che sono meritevoli di ratifica in quanto corrispondenti all'interesse della figlia.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio relative al collocamento e mantenimento della figlia di cui alla sentenza di questo Tribunale n. Per_1
3 627/2024 di data 6 giugno 2024, pubblicata il 14 giugno 2024, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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