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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13305 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 59478 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , tutti in C.F._2 Parte_3 C.F._3 giudizio con l'avv. Fabio Collavini
-parte appellante-
(c.f. ) in giudizio con gli avv.ti Enrico Controparte_1 P.IVA_1
Scialoja e Massimo Giordano
-parte appellata-
e
(c.f. ), in giudizio con gli avv.ti Gabriele Controparte_2 P.IVA_2
Bricchi, Paola Croci e Fabrizio Mollica
- parte appellata ed appellante in via incidentale-
OGGETTO: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto).
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “come da atto di appello” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previa riforma integrale della sentenza n. 1630/20, emessa dal Giudice di
1 Pace di Roma, qui impugnata, Nel Merito Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità contrattuale delle convenute per l'inadempimento e la violazione degli art. 6, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., dell'art. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art.
2043 c.c., e per l'effetto: CONDANNARE le convenute, in considerazione della gravità dell'accaduto, e delle rispettive responsabilità a risarcire Euro 600, in favore di ciascun passeggero in conseguenza del grave ritardo di 5 ore sull'arrivo a destinazione con riferimento alla tratta Chicago- Roma (Via Londra ) del 24 giugno 2016; nonché Euro
400,00, ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata consegna dei bagagli, ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal. Il tutto, come detto, per una domanda complessiva pari ad Euro 1000,00, ed in ogni caso nei limiti di Euro 1000,00. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”;
- per parte appellata “come da comparsa di costituzione e risposta” Controparte_1
e quindi: “affinché il Tribunale adito Voglia, contrariis rejectis, − confermare la sentenza
n. 1630/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma nella causa RG. 75126/2017; − rigettare la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria di € 600,00 ciascuno ex Regolamento n. 261/01/CE nei confronti dell' − accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità di in relazione all'evento della Controparte_2 mancata consegna del bagaglio presso l'aeroporto di Fiumicino;
− rigettare le restanti domande attoree per i motivi in atti; − con vittoria di onorari, competenze e spese del doppio grado di giudizio.”;
- per parte appellata : “come da note di trattazione scritta Controparte_2 trasmesse in vista della odierna udienza” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectis adversis ed in parziale riforma della sentenza n. 1630/2020, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 17 gennaio 2020 e depositata in data 21 gennaio 2020, così giudicare: 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o
l'infondatezza dell'appello promosso dagli attori ex artt. 342, 348-bis c.p.c. e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di 2. Rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, Controparte_2 confermare la sentenza n. 1630/2020, resa dal Giudice di Pace di Roma in data 17 gennaio 2020 e depositata in data 21 gennaio 2020, per le ragioni tutte meglio
2 evidenziate in atti e, per l'effetto, rigettare l'appello promosso dai IG.ri e PT
, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato. 3. In ogni caso, rigettare Pt_3 la domanda proposta da nei confronti di in quanto Controparte_1 Controparte_2 inammissibile, tardiva, irrituale ed infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, per tutte le ragioni meglio dedotte in atti. 4. In ogni caso, condannare i IG.ri Pa e al pagamento delle spese di lite nei confronti di per il doppio PT Pt_3 grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, ed oltre oneri di Legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. e hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3 _1
e dinanzi al Giudice di pace di Roma, chiedendo la
[...] Controparte_2 condanna dei convenuti al pagamento, in favore di ciascun attore, del complessivo importo di euro 1.000,00, di cui: (i) euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per il ritardo di cinque ore sull'arrivo a destinazione, con riferimento alla tratta Chicago- Roma (via Londra) del 23-24 giugno 2016; (ii) euro
400,00 per lo smarrimento dei propri bagagli.
Più nello specifico, gli attori hanno domandato l'importo di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce 261/2004 o comunque a titolo di risarcimento danni ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal e l'importo di euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata consegna dei bagagli, sempre ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal.
Gli attori hanno infatti esposto:
- di aver stipulato un contratto di trasporto con la compagnia aerea in Controparte_1
“code sharing” con per la tratta Chicago/Roma (via Londra) con il Controparte_2 seguente itinerario: volo n. AA98 del 23 giugno 2016 partenza Chicago ore 22:25 arrivo
Londra ore 12:05; volo n. BA556 del 24 giugno 2016 partenza Londra ore 14:20 arrivo
Roma ore 17:50;
- di avere poi appreso, il giorno della partenza, che il volo diretto a Londra non avrebbe rispettato l'orario garantito;
- di non essere arrivati a Londra in tempo utile per essere imbarcati sul volo in connessione per Roma e di non aver ricevuto assistenza o informazioni una volta giunti allo scalo di
Londra;
3 - di essere giunti a destinazione finale con oltre cinque ore di ritardo rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- di aver preso atto, al momento dell'arrivo a Roma, della mancata consegna dei propri bagagli, pur se regolarmente imbarcati con nn. AA038238, AA038239, AA038240;
- di avere prontamente denunciato l'accaduto presso gli uffici “Flight Care”, ricevendo copia dell'attestazione di mancata consegna dei bagagli;
- di aver inoltrato, in data 12 luglio 2016, richiesta risarcitoria a mezzo raccomandata a/r senza tuttavia ricevere riscontro;
- di avere quindi diritto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, all'importo di euro
600,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo di cinque ore subito nel giungere a destinazione, in quanto superiore alle tre ore previste dall'art. 7 del
Regolamento citato per le tratte aeree superiori a 3.500 km.
- di avere inoltre diritto, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal ed in ragione del ritardo nel volo e della mancanza di informazione e assistenza, al risarcimento del danno di natura patrimoniale e non patrimoniale per il ritardo subito;
- di avere infine diritto, ai sensi dell'art. 953 cod. nav., del Regolamento (CE) n. 889/2002
e della Convenzione di Montreal, al risarcimento del danno morale per il ritardo nella riconsegna dei bagagli, per una somma pari ad euro 400,00 in favore di ciascun attore.
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio, concludendo per il Controparte_1 rigetto della domanda con riferimento al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento n. 261/04/CE, nonché con riferimento alla ritardata consegna dei bagagli, in ragione della decadenza dalla relativa azione risarcitoria e della esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_2
Ha infatti eccepito:
- la non applicabilità dell'art. 3 del Regolamento n. 261/04/CE ai voli in partenza da un aeroporto situato al di fuori dell'UE, qualora operati da un vettore non comunitario;
- la propria estraneità rispetto alla vicenda dello smarrimento / ritardata consegna del bagaglio, atteso che il vettore che ha operato il volo Londra – Roma era la _2
occupandosi anche del trasporto dei bagagli sull'ultima tratta;
[...]
- la decadenza dell'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di
Montreal del 1999, ove si prevede l'onere del passeggero di proporre reclamo al vettore entro e non oltre 21 giorni dal ricevimento del bagaglio
4 - l'infondatezza in ogni caso delle domande attoree, in quanto formulate in maniera generica ed in difetto di prova.
1.3. La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque la decadenza di parte attrice dal diritto al risarcimento del danno. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in via subordinata, per la limitazione del risarcimento al solo danno effettivamente patito e provato dagli attori.
Più nello specifico, ha infatti eccepito:
- che era incontestato che il vettore contrattuale di tutte le tratte fosse Controparte_1
e non essendo quest'ultima quindi del tutto estranea al primo volo;
Controparte_2
- che aveva solamente operato il volo successivo BA556 da Londra a Controparte_2
Roma, che era decollato regolarmente, ma senza la presenza a bordo degli attori che erano arrivati in ritardo nella capitale inglese;
- che gli attori avevano omesso di specificare che era stata offerta loro una riprotezione gratuita sul primo volo utile per giungere a Roma, volo questo operato da LI;
offerta che era stata accettata dagli stessi attori, i quali si erano quindi imbarcati sul volo n.
AZ207 del 24 giugno 2016;
- che gli attori, una volta arrivati a destinazione e preso atto dello smarrimento dei propri bagagli (imbarcati prima sul volo di e poi su quello LI), avevano Controparte_1 denunciato l'accaduto all'ufficio di LI, tramite il quale avevano aperto CP_3 il PIR “Property Irregularity Report”;
- di non aver quindi mai preso in carico i bagagli degli attori, oltre a non aver ricevuto alcun reclamo né in aeroporto né successivamente, in quanto: (i) era stata LI ad operare il volo da Londra a Roma;
(ii) era stata LI a ricevere la segnalazione della non contestuale consegna dei bagagli attorei, (iii) era sempre LI a cercare e riconsegnare i bagagli agli attori;
- che gli attori erano comunque decaduti dal diritto di agire nei confronti la stessa _2 ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999;
[...]
- che l'eventuale responsabilità di andava limitata al solo danno Controparte_2 effettivamente patito e provato dagli attori, in ogni caso entro i limiti di cui all'art. 22 della Convenzione di Montreal del 1999.
5 1.4. Con sentenza n. 1630/2020 depositata in data 21/1/2020, il Giudice di pace di
Roma ha rigettato la domanda degli attori, compensando tra le parti le spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che il Regolamento n. 261/04/CE non fosse applicabile alla fattispecie (trattandosi di vettore con partenza da paese extracomunitario), escludendo il diritto alla compensazione pecuniaria e ritenendo non accertato il danno non patrimoniale per mancata consegna del bagaglio.
1.5. e hanno quindi proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempestivo appello avverso la predetta sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle poi precisate al momento dell'assunzione della causa in decisione e trascritte in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Sulla responsabilità solidale dei due vettori aerei in relazione al ritardo di 5 ore”, gli appellanti, premesso che _1
(in quanto “vettore contrattuale”) e (in quanto “vettore di fatto”)
[...] Controparte_2 risultavano entrambe corresponsabili, hanno lamentato la mancata applicazione da parte del Giudice di prime cure del Regolamento n. 261/064/CE: a) nei confronti di _2
pur trattandosi di vettore comunitario;
b) nonché nei confronti di
[...] _1
pur a fronte dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva pacifica
[...]
l'applicazione di tali norme alle tratte di rientro relative a biglietti di andata e ritorno generati in Italia, anche se operate da vettori non comunitari ma con sede secondaria stabilita in Italia “come la Delta IR” (pag. 5 atto di citazione in appello), ferma restando l'applicabilità anche della Convenzione di Montreal al caso di specie.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sul secondo capo della sentenza impugnata: lo smarrimento dei bagagli”, gli appellanti hanno inoltre censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il danno non patrimoniale da mancata consegna del bagaglio. Hanno infatti dedotto che l'art. 22 della
Convenzione di Montreal fornirebbe “parametri univoci e non sindacabili” in relazione al valore ed alla risarcibilità del bagaglio, in ragione di esigenze di tempo e di speditezza delle procedure di imbarco, stabilendo un “valore omnicomprensivo e predeterminato” da applicare nei casi in cui manchi un'espressa dichiarazione di maggior valore da parte dei passeggeri. Ragione per cui il passeggero che subisce lo smarrimento non verrebbe gravato della prova e della quantificazione del danno non patrimoniale, il quale dovrebbe quindi essere liquidato attraverso parametri prestabili dallo stesso art. 22 citato.
6 1.6. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Premessa la differenza, riguardo la disciplina applicabile, tra il Regolamento n.
261/04/CE, ispirato al principio indennitario, e la Convenzione di Montreal, fondata invece sul principio risarcitorio, la parte appellata ha contestato il primo motivo di appello eccependo che il Giudice di prime cure aveva correttamente escluso l'applicazione della normativa europea, in quanto la stessa individuato quale “vettore Controparte_1 operativo” in relazione alla tratta Chicago – Londra, aveva dimostrato la propria qualifica di vettore non comunitario, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3 del Regolamento
n. 261/04/CE, a nulla rilevando la presenza in Italia di una sede secondaria. Secondo la appellata, la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l'applicazione della normativa europea anche nei confronti di trovando la norma Controparte_2 applicazione al solo vettore operativo. In ogni caso, sempre secondo Controparte_1 gli attori non avevano allegato o provato la ricorrenza di un danno patrimoniale risarcibile, mentre la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale risultava infondata alla luce della consolidata giurisprudenza, in materia, della Corte di Cassazione.
Con riferimento al secondo motivo, l'appellata ha poi ribadito il principio risarcitorio e non indennitario posto a base della Convenzione di Montreal, con conseguente onere, peer il passeggero. di offrire la prova del danno derivante dalla ritardata consegna del bagaglio.
1.7. Anche l'appellata si è costituita nel presente giudizio, Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di appello. Ha inoltre proposto appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Ha quindi concluso per la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
La predetta appellata ha infatti eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, ribadendo che non poteva ascriversi alla stessa alcuna responsabilità, non Controparte_2 avendo essa operato il volo di cui gli appellanti lamentano il ritardo e non avendo mai preso in consegna i bagagli degli appellanti medesimi, imbarcatisi sul volo di riprotezione operato da LI. La appellata ha inoltre nuovamente evidenziato l'inapplicabilità del
7 Regolamento n. 261/04/CE, in quanto limitato al solo “vettore operativo”, ovvero a colui che effettivamente risulti responsabile del ritardo (nel caso di specie . Controparte_1
Con riguardo al secondo motivo di appello, la appellata ha poi nuovamente eccepito sia il difetto di allegazione specifica e prova del danno subito dagli attori, sia in ogni caso la loro decadenza dal diritto al risarcimento del danno da mancata consegna dei bagagli, non avendo essi assolto all'onere, previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal, di denunciare immediatamente la mancata consegna ed inviare al vettore aereo il reclamo scritto.
1.8. La causa, istruita tramite la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello principale va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
2.2. Gli appellanti, nel lamentare la mancata applicazione del Regolamento n.
261/04/CE, assumono che e siano solidalmente Controparte_1 Controparte_2 responsabili. E ciò per effetto dell'acquisto del biglietto aereo operato in “code-sharing
(condivisione)” da parte di entrambe le compagnie aeree. In particolare, sempre secondo la tesi degli appellanti, la responsabilità solidale delle due compagnie aeree sarebbe desumibile dagli artt. 39 e 41 della Convenzione di Montreal, in base alla quale il vettore contrattuale (nel caso di specie è responsabile per l'intero trasporto Controparte_1 contemplato nel contratto, mentre il vettore di fatto (nel caso di specie SH IR) è responsabile per la parte da lui eseguita.
2.2. Sul punto, va allora innanzitutto osservato che il regolamento n. 261/04/CE (v. art. 3, rubricato “Ambito di applicazione”) si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore dell'Unione
Europea.
Nel caso di specie, in cui l'aeroporto di partenza era Chicago (Stati Uniti) e il vettore aereo era una società di diritto statunitense, il citato regolamento non è quindi applicabile nei confronti di (neanche in via analogica, v. Cass. 9474/2021, Controparte_1
8 secondo cui, in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE
n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica).
Non può dunque essere condiviso l'assunto degli appellanti, secondo cui la normativa europea risulterebbe applicabile anche a vettori non comunitari con sede secondaria stabilita in Italia (pag. 5 atto di citazione in appello).
La norma in questione prevede infatti dei requisiti incompatibili con tale interpretazione.
2.3. Con riferimento poi alla posizione di deve ritenersi accertato Controparte_2 che, a fronte del ritardo accumulato esclusivamente durante la prima tratta tra Chicago e
Londra, operata da gli odierni appellanti abbiano accettato di Controparte_1 imbarcarsi sul volo di riprotezione per la tratta Londra – Roma operato da LI.
Più precisamente, risulta infatti incontestata l'affermazione di Controparte_2 secondo la quale gli attori sono rientrati a Roma non attraverso il volo BA556 (previsto originariamente nel contratto stipulato con e partito regolarmente), Controparte_1 bensì accettando l'offerta di riprotezione gratuita, con la quale è stato consentito loro di imbarcarsi sul volo AZ207 del 24 giugno 2026, operato da LI (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado . Controparte_2
Ne deriva pertanto che deve essere escluso che SH IR – all'epoca comunque soggetta all'applicazione del regolamento (considerato che per il Regno Unito il diritto
9 europeo non risulta applicabile, a seguito dell'uscita dall'Unione Europea, solo a partire dal 1° gennaio 2021; cfr. Corte di Giustizia UE n.716/2024) – abbia operato in veste di
“vettore aereo operativo” ai sensi dell'art. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 261/04.
Non può dunque predicarsi alcun tipo di responsabilità in capo a la Controparte_2 quale non ha in alcun modo operato un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero, o per conto di un altro soggetto che abbia concluso un contratto con tale passeggero, come invece richiesto dall'art. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 261/04, essendosi limitata a prendere atto dell'impossibilità per i passeggeri di imbarcarsi sul volo
BA556 e ad offrire ad essi un'offerta per un volo alternativo.
2.4. Occorre poi dare atto che gli appellanti hanno anche invocato (v. pag. 5 atto di citazione, nonché pag. 5 atto di citazione in appello) l'applicazione delle norme stabilite dalla Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia con L. n. 12/2004
e sostanzialmente recepita e confermata dal Reg. n. 2027/1997/CE, come modificato dal
Reg. n. 889/2002/CE),
Va tuttavia considerato che la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. (CE) 261/2004 assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria e si basa pertanto su fatti costitutivi non sovrapponibili a quelli propri della domanda di risarcimento danni proposta ai sensi della Convezione di Montreal, quest'ultima avente invece natura risarcitoria (in tema, da ultimo, v. Cass. 20941/2024, in cui, nel richiamare il precedente costituito da Cass. 4424/2024, si osserva: “il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 Reg. CE 261/2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in ciò distinguendosi dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di
Montreal. Ciò trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e
ELFAA, punti 43-46). Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della Convenzione
10 di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento per i danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti››. La citata ordinanza n. 4424 del 2024 aggiunge che le considerazioni che precedono trovano conferma anche nel diverso regime della prova liberatoria riconosciuta al vettore, il quale, in applicazione dell'art. 19 della
Convenzione di Montreal deve dare prova non già della non imputabilità del ritardo bensì di avere posto in essere nel caso concreto tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente al ritardo, laddove la compensazione, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto “eccezionali” (come affermato da Corte di Giustizia, in causa C- 315/15).
Né dal testo dell'art. 22 della Conv. Montreal può ricavarsi che in caso di danno da ritardo, fino all'importo di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero il danno si presume, o che fi-no a quell'importo il risarcimento è dovuto a prescindere dalla prova del danno. L'art. 22 della Convenzione introduce solo una limitazione alla liquidazione del danno da ritardo, per i paesi aderenti, come emerge dall'ultimo comma dell'articolo stesso (che prevede, al comma 6. “I limiti previsti dall'art. 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate dagli interessi…“). L'ultimo comma dell'art. 22 indica quindi che il giudice interno possa liquidare una somma maggiore per spese e oneri, e non per risarcimento del danno, nel caso che la prova dello stesso sia positivamente fornita. Pertanto, da un lato la disciplina del Regolamento non è analogica-mente estensibile alla fattispecie in esame. Dall'altro, la disciplina della Convenzione non costituisce il fondamento normativo diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo, se ritardo si è verificato, a prescindere dalla prova del danno stesso.”).
Il motivo di appello non merita quindi di essere accolto neanche sotto questo diverso profilo.
11 Gli odierni appellanti si sono infatti limitati a richiamare in maniera del tutto generica la Convenzione di Montreal, omettendo di allegare specificamente, ancor prima che di provare, i danni asseritamente causati dal ritardo del volo operato da Controparte_1
2.5. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.6. La Convenzione di Montréal, all'art. 17, comma 2, prevede una presunzione di responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2, secondo il quale, nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
La predetta Convenzione, al fine di preservare il giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri e in considerazione delle difficoltà di prova e delle limitazioni alle quali può essere soggetto nei diversi ordinamenti il diritto al risarcimento del danno, fissa, dunque, un limite massimo al risarcimento ordinariamente operante (art. 22), senza stabilire criteri forfettizzati per il ristoro del pregiudizio, il quale deve quindi essere accertato alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento.
Secondo l'orientamento che qui si condivide, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 22, infatti, non pongono una presunzione di esistenza del danno nella misura rispettivamente indicata, ma individuano i limiti entro cui, in caso di prova del danno da parte del danneggiato, la compagnia aerea può essere chiamata a risponderne. Limiti questi che operano in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale (cfr. fra le altre Cass. 14667/2015 e Cass. 4996/2019).
Ciò si ricava non solo dal tenore letterale dei predetti commi 1 e 2 dell'art. 22, in cui si fa riferimento a “limiti” della responsabilità del vettore, ma anche dalla successiva previsione del comma 5 dello stesso art. 22 (“Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno
12 o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni”), che presuppone evidentemente che quelle di cui ai commi 1 e 2 siano disposizioni volte a porre un limite quantitativo alla responsabilità del vettore (limite, quindi, destinato a non operare ove il danno sia stato cagionato da condotta intenzionale, temeraria o comunque caratterizzata dalla consapevolezza della probabile idoneità della stessa a cagionare il danno) e non anche a porre una disciplina di favore, sotto il profilo probatorio, per il danneggiato
(disciplina che, ove così invece fosse, sarebbe del tutto irrazionalmente esclusa proprio a fronte di condotte del vettore caratterizzate da maggiore gravità).
In questo senso, d'altra parte, si sono già espresse non solo la giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. 20941/2024 citata in precedenza) ma anche la giurisprudenza unionale.
Quest'ultima (v. Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 9 luglio 2020, causa
C-86/19), chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo
17, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2, della Convenzione di Montreal, ha infatti avuto modo di affermare che:
“1) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione
2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, letto in combinato disposto con l'articolo
22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest'ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l'importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie.
2) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che l'importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio
13 consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal”.
2.7. Poste queste premesse ed esclusa quindi la previsione normativa di una presunzione di esistenza del danno, va allora rilevato che – a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla mancanza di prova della presa in consegna del bagaglio da parte di SH IR (gli appellanti hanno infatti allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il rapporto di irregolarità bagaglio, ricevuto dal vettore LI, ufficio , ossia del Controparte_4 diverso vettore che ha gestito il volo di riprotezione) – la genericità delle allegazioni su cui essa di fonda conduce al rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito per effetto della mancata consegna dei bagagli.
La prospettazione attorea non consente infatti neanche di individuare quale diritto inviolabile della persona si assuma essere stato leso, né tantomeno se ricorrano le ulteriori condizioni (gravità della lesione e non futilità del danno) a cui occorre avere riguardo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., nell'individuazione dei danni non patrimoniali risarcibili (cfr. Cass. S.U. 26972/2008).
2.8. Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento, secondo il criterio della ragione più liquida, della questione introdotta dall'eccezione di decadenza formulata dalle appellate ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Montreal.
3. Deve invece essere accolto l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3.1. Non ricorreva infatti, così come non ricorre ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, alcuna delle ipotesi in presenza delle quali l'art. 92, comma
2, c.p.c. (nel testo vigente ed applicabile al caso di specie, dunque come risultante dalla novella del 2014 e dal successivo intervento della Corte costituzionale del 2018) consente la compensazione delle spese di lite (in tema v. da ultimo Cass. 18345/2024, secondo cui
14 “A seguito della modifica dell'articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014,
n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc.”).
Alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, non è in particolare ravvisabile l'ipotesi tipizzata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ossia quella del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Dagli stessi precedenti richiamati dalle parti emerge infatti, al più, la presenza di orientamenti di merito contrastanti e non certo, dunque, l'esistenza di un orientamento univoco a sostegno della fondatezza della domanda proposta, poi smentito da una pronuncia di segno difforme.
Né la presenza di un contrasto giurisprudenziale, trattandosi di ipotesi fisiologica e non inusuale, può di per sé condurre a ritenere sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” che anche possono condurre alla compensazione delle spese di lite.
3.2. In riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate, in favore di e come segue, facendo applicazione dei Controparte_2 parametri di cui al D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile e dunque in quella anteriore alle modifiche poi apportate dal D.M. 147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
aumento del 60 per cento ex art. 4, comma 2, del D.M.; complessivi euro 528,00 per compenso professionale.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
aumento del 60 per cento ex art. 4, comma 2, del D.M.; complessivi euro 739,20 per compenso professionale.
5. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
15 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condanna Controparte_2
e , in solido fra loro, al rimborso, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di , delle spese del giudizio di primo grado, che si Controparte_2 liquidano in complessivi euro 528,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
2) rigetta l'appello principale proposto e Parte_1 Parte_2 [...]
e conferma pertanto, per il resto, la sentenza impugnata;
Pt_3
3) condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimborso in favore di e , delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite del presente grado, che si liquidano, per ciascuna delle predette parti appellate, in complessivi euro 739,20 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_3 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Berardino Bontempi CP_5
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 59478 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , tutti in C.F._2 Parte_3 C.F._3 giudizio con l'avv. Fabio Collavini
-parte appellante-
(c.f. ) in giudizio con gli avv.ti Enrico Controparte_1 P.IVA_1
Scialoja e Massimo Giordano
-parte appellata-
e
(c.f. ), in giudizio con gli avv.ti Gabriele Controparte_2 P.IVA_2
Bricchi, Paola Croci e Fabrizio Mollica
- parte appellata ed appellante in via incidentale-
OGGETTO: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto).
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “come da atto di appello” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previa riforma integrale della sentenza n. 1630/20, emessa dal Giudice di
1 Pace di Roma, qui impugnata, Nel Merito Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità contrattuale delle convenute per l'inadempimento e la violazione degli art. 6, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., dell'art. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art.
2043 c.c., e per l'effetto: CONDANNARE le convenute, in considerazione della gravità dell'accaduto, e delle rispettive responsabilità a risarcire Euro 600, in favore di ciascun passeggero in conseguenza del grave ritardo di 5 ore sull'arrivo a destinazione con riferimento alla tratta Chicago- Roma (Via Londra ) del 24 giugno 2016; nonché Euro
400,00, ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata consegna dei bagagli, ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal. Il tutto, come detto, per una domanda complessiva pari ad Euro 1000,00, ed in ogni caso nei limiti di Euro 1000,00. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”;
- per parte appellata “come da comparsa di costituzione e risposta” Controparte_1
e quindi: “affinché il Tribunale adito Voglia, contrariis rejectis, − confermare la sentenza
n. 1630/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma nella causa RG. 75126/2017; − rigettare la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria di € 600,00 ciascuno ex Regolamento n. 261/01/CE nei confronti dell' − accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità di in relazione all'evento della Controparte_2 mancata consegna del bagaglio presso l'aeroporto di Fiumicino;
− rigettare le restanti domande attoree per i motivi in atti; − con vittoria di onorari, competenze e spese del doppio grado di giudizio.”;
- per parte appellata : “come da note di trattazione scritta Controparte_2 trasmesse in vista della odierna udienza” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectis adversis ed in parziale riforma della sentenza n. 1630/2020, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 17 gennaio 2020 e depositata in data 21 gennaio 2020, così giudicare: 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o
l'infondatezza dell'appello promosso dagli attori ex artt. 342, 348-bis c.p.c. e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di 2. Rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, Controparte_2 confermare la sentenza n. 1630/2020, resa dal Giudice di Pace di Roma in data 17 gennaio 2020 e depositata in data 21 gennaio 2020, per le ragioni tutte meglio
2 evidenziate in atti e, per l'effetto, rigettare l'appello promosso dai IG.ri e PT
, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato. 3. In ogni caso, rigettare Pt_3 la domanda proposta da nei confronti di in quanto Controparte_1 Controparte_2 inammissibile, tardiva, irrituale ed infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, per tutte le ragioni meglio dedotte in atti. 4. In ogni caso, condannare i IG.ri Pa e al pagamento delle spese di lite nei confronti di per il doppio PT Pt_3 grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, ed oltre oneri di Legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. e hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3 _1
e dinanzi al Giudice di pace di Roma, chiedendo la
[...] Controparte_2 condanna dei convenuti al pagamento, in favore di ciascun attore, del complessivo importo di euro 1.000,00, di cui: (i) euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per il ritardo di cinque ore sull'arrivo a destinazione, con riferimento alla tratta Chicago- Roma (via Londra) del 23-24 giugno 2016; (ii) euro
400,00 per lo smarrimento dei propri bagagli.
Più nello specifico, gli attori hanno domandato l'importo di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce 261/2004 o comunque a titolo di risarcimento danni ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal e l'importo di euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata consegna dei bagagli, sempre ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal.
Gli attori hanno infatti esposto:
- di aver stipulato un contratto di trasporto con la compagnia aerea in Controparte_1
“code sharing” con per la tratta Chicago/Roma (via Londra) con il Controparte_2 seguente itinerario: volo n. AA98 del 23 giugno 2016 partenza Chicago ore 22:25 arrivo
Londra ore 12:05; volo n. BA556 del 24 giugno 2016 partenza Londra ore 14:20 arrivo
Roma ore 17:50;
- di avere poi appreso, il giorno della partenza, che il volo diretto a Londra non avrebbe rispettato l'orario garantito;
- di non essere arrivati a Londra in tempo utile per essere imbarcati sul volo in connessione per Roma e di non aver ricevuto assistenza o informazioni una volta giunti allo scalo di
Londra;
3 - di essere giunti a destinazione finale con oltre cinque ore di ritardo rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- di aver preso atto, al momento dell'arrivo a Roma, della mancata consegna dei propri bagagli, pur se regolarmente imbarcati con nn. AA038238, AA038239, AA038240;
- di avere prontamente denunciato l'accaduto presso gli uffici “Flight Care”, ricevendo copia dell'attestazione di mancata consegna dei bagagli;
- di aver inoltrato, in data 12 luglio 2016, richiesta risarcitoria a mezzo raccomandata a/r senza tuttavia ricevere riscontro;
- di avere quindi diritto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, all'importo di euro
600,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo di cinque ore subito nel giungere a destinazione, in quanto superiore alle tre ore previste dall'art. 7 del
Regolamento citato per le tratte aeree superiori a 3.500 km.
- di avere inoltre diritto, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal ed in ragione del ritardo nel volo e della mancanza di informazione e assistenza, al risarcimento del danno di natura patrimoniale e non patrimoniale per il ritardo subito;
- di avere infine diritto, ai sensi dell'art. 953 cod. nav., del Regolamento (CE) n. 889/2002
e della Convenzione di Montreal, al risarcimento del danno morale per il ritardo nella riconsegna dei bagagli, per una somma pari ad euro 400,00 in favore di ciascun attore.
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio, concludendo per il Controparte_1 rigetto della domanda con riferimento al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento n. 261/04/CE, nonché con riferimento alla ritardata consegna dei bagagli, in ragione della decadenza dalla relativa azione risarcitoria e della esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_2
Ha infatti eccepito:
- la non applicabilità dell'art. 3 del Regolamento n. 261/04/CE ai voli in partenza da un aeroporto situato al di fuori dell'UE, qualora operati da un vettore non comunitario;
- la propria estraneità rispetto alla vicenda dello smarrimento / ritardata consegna del bagaglio, atteso che il vettore che ha operato il volo Londra – Roma era la _2
occupandosi anche del trasporto dei bagagli sull'ultima tratta;
[...]
- la decadenza dell'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di
Montreal del 1999, ove si prevede l'onere del passeggero di proporre reclamo al vettore entro e non oltre 21 giorni dal ricevimento del bagaglio
4 - l'infondatezza in ogni caso delle domande attoree, in quanto formulate in maniera generica ed in difetto di prova.
1.3. La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque la decadenza di parte attrice dal diritto al risarcimento del danno. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in via subordinata, per la limitazione del risarcimento al solo danno effettivamente patito e provato dagli attori.
Più nello specifico, ha infatti eccepito:
- che era incontestato che il vettore contrattuale di tutte le tratte fosse Controparte_1
e non essendo quest'ultima quindi del tutto estranea al primo volo;
Controparte_2
- che aveva solamente operato il volo successivo BA556 da Londra a Controparte_2
Roma, che era decollato regolarmente, ma senza la presenza a bordo degli attori che erano arrivati in ritardo nella capitale inglese;
- che gli attori avevano omesso di specificare che era stata offerta loro una riprotezione gratuita sul primo volo utile per giungere a Roma, volo questo operato da LI;
offerta che era stata accettata dagli stessi attori, i quali si erano quindi imbarcati sul volo n.
AZ207 del 24 giugno 2016;
- che gli attori, una volta arrivati a destinazione e preso atto dello smarrimento dei propri bagagli (imbarcati prima sul volo di e poi su quello LI), avevano Controparte_1 denunciato l'accaduto all'ufficio di LI, tramite il quale avevano aperto CP_3 il PIR “Property Irregularity Report”;
- di non aver quindi mai preso in carico i bagagli degli attori, oltre a non aver ricevuto alcun reclamo né in aeroporto né successivamente, in quanto: (i) era stata LI ad operare il volo da Londra a Roma;
(ii) era stata LI a ricevere la segnalazione della non contestuale consegna dei bagagli attorei, (iii) era sempre LI a cercare e riconsegnare i bagagli agli attori;
- che gli attori erano comunque decaduti dal diritto di agire nei confronti la stessa _2 ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999;
[...]
- che l'eventuale responsabilità di andava limitata al solo danno Controparte_2 effettivamente patito e provato dagli attori, in ogni caso entro i limiti di cui all'art. 22 della Convenzione di Montreal del 1999.
5 1.4. Con sentenza n. 1630/2020 depositata in data 21/1/2020, il Giudice di pace di
Roma ha rigettato la domanda degli attori, compensando tra le parti le spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che il Regolamento n. 261/04/CE non fosse applicabile alla fattispecie (trattandosi di vettore con partenza da paese extracomunitario), escludendo il diritto alla compensazione pecuniaria e ritenendo non accertato il danno non patrimoniale per mancata consegna del bagaglio.
1.5. e hanno quindi proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempestivo appello avverso la predetta sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle poi precisate al momento dell'assunzione della causa in decisione e trascritte in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Sulla responsabilità solidale dei due vettori aerei in relazione al ritardo di 5 ore”, gli appellanti, premesso che _1
(in quanto “vettore contrattuale”) e (in quanto “vettore di fatto”)
[...] Controparte_2 risultavano entrambe corresponsabili, hanno lamentato la mancata applicazione da parte del Giudice di prime cure del Regolamento n. 261/064/CE: a) nei confronti di _2
pur trattandosi di vettore comunitario;
b) nonché nei confronti di
[...] _1
pur a fronte dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva pacifica
[...]
l'applicazione di tali norme alle tratte di rientro relative a biglietti di andata e ritorno generati in Italia, anche se operate da vettori non comunitari ma con sede secondaria stabilita in Italia “come la Delta IR” (pag. 5 atto di citazione in appello), ferma restando l'applicabilità anche della Convenzione di Montreal al caso di specie.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Sul secondo capo della sentenza impugnata: lo smarrimento dei bagagli”, gli appellanti hanno inoltre censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il danno non patrimoniale da mancata consegna del bagaglio. Hanno infatti dedotto che l'art. 22 della
Convenzione di Montreal fornirebbe “parametri univoci e non sindacabili” in relazione al valore ed alla risarcibilità del bagaglio, in ragione di esigenze di tempo e di speditezza delle procedure di imbarco, stabilendo un “valore omnicomprensivo e predeterminato” da applicare nei casi in cui manchi un'espressa dichiarazione di maggior valore da parte dei passeggeri. Ragione per cui il passeggero che subisce lo smarrimento non verrebbe gravato della prova e della quantificazione del danno non patrimoniale, il quale dovrebbe quindi essere liquidato attraverso parametri prestabili dallo stesso art. 22 citato.
6 1.6. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di appello e concludendo per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Premessa la differenza, riguardo la disciplina applicabile, tra il Regolamento n.
261/04/CE, ispirato al principio indennitario, e la Convenzione di Montreal, fondata invece sul principio risarcitorio, la parte appellata ha contestato il primo motivo di appello eccependo che il Giudice di prime cure aveva correttamente escluso l'applicazione della normativa europea, in quanto la stessa individuato quale “vettore Controparte_1 operativo” in relazione alla tratta Chicago – Londra, aveva dimostrato la propria qualifica di vettore non comunitario, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3 del Regolamento
n. 261/04/CE, a nulla rilevando la presenza in Italia di una sede secondaria. Secondo la appellata, la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l'applicazione della normativa europea anche nei confronti di trovando la norma Controparte_2 applicazione al solo vettore operativo. In ogni caso, sempre secondo Controparte_1 gli attori non avevano allegato o provato la ricorrenza di un danno patrimoniale risarcibile, mentre la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale risultava infondata alla luce della consolidata giurisprudenza, in materia, della Corte di Cassazione.
Con riferimento al secondo motivo, l'appellata ha poi ribadito il principio risarcitorio e non indennitario posto a base della Convenzione di Montreal, con conseguente onere, peer il passeggero. di offrire la prova del danno derivante dalla ritardata consegna del bagaglio.
1.7. Anche l'appellata si è costituita nel presente giudizio, Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di appello. Ha inoltre proposto appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Ha quindi concluso per la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
La predetta appellata ha infatti eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, ribadendo che non poteva ascriversi alla stessa alcuna responsabilità, non Controparte_2 avendo essa operato il volo di cui gli appellanti lamentano il ritardo e non avendo mai preso in consegna i bagagli degli appellanti medesimi, imbarcatisi sul volo di riprotezione operato da LI. La appellata ha inoltre nuovamente evidenziato l'inapplicabilità del
7 Regolamento n. 261/04/CE, in quanto limitato al solo “vettore operativo”, ovvero a colui che effettivamente risulti responsabile del ritardo (nel caso di specie . Controparte_1
Con riguardo al secondo motivo di appello, la appellata ha poi nuovamente eccepito sia il difetto di allegazione specifica e prova del danno subito dagli attori, sia in ogni caso la loro decadenza dal diritto al risarcimento del danno da mancata consegna dei bagagli, non avendo essi assolto all'onere, previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal, di denunciare immediatamente la mancata consegna ed inviare al vettore aereo il reclamo scritto.
1.8. La causa, istruita tramite la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello principale va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
2.2. Gli appellanti, nel lamentare la mancata applicazione del Regolamento n.
261/04/CE, assumono che e siano solidalmente Controparte_1 Controparte_2 responsabili. E ciò per effetto dell'acquisto del biglietto aereo operato in “code-sharing
(condivisione)” da parte di entrambe le compagnie aeree. In particolare, sempre secondo la tesi degli appellanti, la responsabilità solidale delle due compagnie aeree sarebbe desumibile dagli artt. 39 e 41 della Convenzione di Montreal, in base alla quale il vettore contrattuale (nel caso di specie è responsabile per l'intero trasporto Controparte_1 contemplato nel contratto, mentre il vettore di fatto (nel caso di specie SH IR) è responsabile per la parte da lui eseguita.
2.2. Sul punto, va allora innanzitutto osservato che il regolamento n. 261/04/CE (v. art. 3, rubricato “Ambito di applicazione”) si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore dell'Unione
Europea.
Nel caso di specie, in cui l'aeroporto di partenza era Chicago (Stati Uniti) e il vettore aereo era una società di diritto statunitense, il citato regolamento non è quindi applicabile nei confronti di (neanche in via analogica, v. Cass. 9474/2021, Controparte_1
8 secondo cui, in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE
n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica).
Non può dunque essere condiviso l'assunto degli appellanti, secondo cui la normativa europea risulterebbe applicabile anche a vettori non comunitari con sede secondaria stabilita in Italia (pag. 5 atto di citazione in appello).
La norma in questione prevede infatti dei requisiti incompatibili con tale interpretazione.
2.3. Con riferimento poi alla posizione di deve ritenersi accertato Controparte_2 che, a fronte del ritardo accumulato esclusivamente durante la prima tratta tra Chicago e
Londra, operata da gli odierni appellanti abbiano accettato di Controparte_1 imbarcarsi sul volo di riprotezione per la tratta Londra – Roma operato da LI.
Più precisamente, risulta infatti incontestata l'affermazione di Controparte_2 secondo la quale gli attori sono rientrati a Roma non attraverso il volo BA556 (previsto originariamente nel contratto stipulato con e partito regolarmente), Controparte_1 bensì accettando l'offerta di riprotezione gratuita, con la quale è stato consentito loro di imbarcarsi sul volo AZ207 del 24 giugno 2026, operato da LI (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado . Controparte_2
Ne deriva pertanto che deve essere escluso che SH IR – all'epoca comunque soggetta all'applicazione del regolamento (considerato che per il Regno Unito il diritto
9 europeo non risulta applicabile, a seguito dell'uscita dall'Unione Europea, solo a partire dal 1° gennaio 2021; cfr. Corte di Giustizia UE n.716/2024) – abbia operato in veste di
“vettore aereo operativo” ai sensi dell'art. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 261/04.
Non può dunque predicarsi alcun tipo di responsabilità in capo a la Controparte_2 quale non ha in alcun modo operato un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero, o per conto di un altro soggetto che abbia concluso un contratto con tale passeggero, come invece richiesto dall'art. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 261/04, essendosi limitata a prendere atto dell'impossibilità per i passeggeri di imbarcarsi sul volo
BA556 e ad offrire ad essi un'offerta per un volo alternativo.
2.4. Occorre poi dare atto che gli appellanti hanno anche invocato (v. pag. 5 atto di citazione, nonché pag. 5 atto di citazione in appello) l'applicazione delle norme stabilite dalla Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 (ratificata in Italia con L. n. 12/2004
e sostanzialmente recepita e confermata dal Reg. n. 2027/1997/CE, come modificato dal
Reg. n. 889/2002/CE),
Va tuttavia considerato che la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. (CE) 261/2004 assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria e si basa pertanto su fatti costitutivi non sovrapponibili a quelli propri della domanda di risarcimento danni proposta ai sensi della Convezione di Montreal, quest'ultima avente invece natura risarcitoria (in tema, da ultimo, v. Cass. 20941/2024, in cui, nel richiamare il precedente costituito da Cass. 4424/2024, si osserva: “il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 Reg. CE 261/2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in ciò distinguendosi dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di
Montreal. Ciò trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e
ELFAA, punti 43-46). Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della Convenzione
10 di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento per i danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti››. La citata ordinanza n. 4424 del 2024 aggiunge che le considerazioni che precedono trovano conferma anche nel diverso regime della prova liberatoria riconosciuta al vettore, il quale, in applicazione dell'art. 19 della
Convenzione di Montreal deve dare prova non già della non imputabilità del ritardo bensì di avere posto in essere nel caso concreto tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente al ritardo, laddove la compensazione, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto “eccezionali” (come affermato da Corte di Giustizia, in causa C- 315/15).
Né dal testo dell'art. 22 della Conv. Montreal può ricavarsi che in caso di danno da ritardo, fino all'importo di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero il danno si presume, o che fi-no a quell'importo il risarcimento è dovuto a prescindere dalla prova del danno. L'art. 22 della Convenzione introduce solo una limitazione alla liquidazione del danno da ritardo, per i paesi aderenti, come emerge dall'ultimo comma dell'articolo stesso (che prevede, al comma 6. “I limiti previsti dall'art. 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate dagli interessi…“). L'ultimo comma dell'art. 22 indica quindi che il giudice interno possa liquidare una somma maggiore per spese e oneri, e non per risarcimento del danno, nel caso che la prova dello stesso sia positivamente fornita. Pertanto, da un lato la disciplina del Regolamento non è analogica-mente estensibile alla fattispecie in esame. Dall'altro, la disciplina della Convenzione non costituisce il fondamento normativo diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo, se ritardo si è verificato, a prescindere dalla prova del danno stesso.”).
Il motivo di appello non merita quindi di essere accolto neanche sotto questo diverso profilo.
11 Gli odierni appellanti si sono infatti limitati a richiamare in maniera del tutto generica la Convenzione di Montreal, omettendo di allegare specificamente, ancor prima che di provare, i danni asseritamente causati dal ritardo del volo operato da Controparte_1
2.5. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.6. La Convenzione di Montréal, all'art. 17, comma 2, prevede una presunzione di responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2, secondo il quale, nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
La predetta Convenzione, al fine di preservare il giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri e in considerazione delle difficoltà di prova e delle limitazioni alle quali può essere soggetto nei diversi ordinamenti il diritto al risarcimento del danno, fissa, dunque, un limite massimo al risarcimento ordinariamente operante (art. 22), senza stabilire criteri forfettizzati per il ristoro del pregiudizio, il quale deve quindi essere accertato alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento.
Secondo l'orientamento che qui si condivide, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 22, infatti, non pongono una presunzione di esistenza del danno nella misura rispettivamente indicata, ma individuano i limiti entro cui, in caso di prova del danno da parte del danneggiato, la compagnia aerea può essere chiamata a risponderne. Limiti questi che operano in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale (cfr. fra le altre Cass. 14667/2015 e Cass. 4996/2019).
Ciò si ricava non solo dal tenore letterale dei predetti commi 1 e 2 dell'art. 22, in cui si fa riferimento a “limiti” della responsabilità del vettore, ma anche dalla successiva previsione del comma 5 dello stesso art. 22 (“Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno
12 o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni”), che presuppone evidentemente che quelle di cui ai commi 1 e 2 siano disposizioni volte a porre un limite quantitativo alla responsabilità del vettore (limite, quindi, destinato a non operare ove il danno sia stato cagionato da condotta intenzionale, temeraria o comunque caratterizzata dalla consapevolezza della probabile idoneità della stessa a cagionare il danno) e non anche a porre una disciplina di favore, sotto il profilo probatorio, per il danneggiato
(disciplina che, ove così invece fosse, sarebbe del tutto irrazionalmente esclusa proprio a fronte di condotte del vettore caratterizzate da maggiore gravità).
In questo senso, d'altra parte, si sono già espresse non solo la giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. 20941/2024 citata in precedenza) ma anche la giurisprudenza unionale.
Quest'ultima (v. Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 9 luglio 2020, causa
C-86/19), chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo
17, comma 2, e dell'articolo 22, comma 2, della Convenzione di Montreal, ha infatti avuto modo di affermare che:
“1) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione
2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, letto in combinato disposto con l'articolo
22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest'ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l'importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie.
2) L'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che l'importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio
13 consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal”.
2.7. Poste queste premesse ed esclusa quindi la previsione normativa di una presunzione di esistenza del danno, va allora rilevato che – a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla mancanza di prova della presa in consegna del bagaglio da parte di SH IR (gli appellanti hanno infatti allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il rapporto di irregolarità bagaglio, ricevuto dal vettore LI, ufficio , ossia del Controparte_4 diverso vettore che ha gestito il volo di riprotezione) – la genericità delle allegazioni su cui essa di fonda conduce al rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito per effetto della mancata consegna dei bagagli.
La prospettazione attorea non consente infatti neanche di individuare quale diritto inviolabile della persona si assuma essere stato leso, né tantomeno se ricorrano le ulteriori condizioni (gravità della lesione e non futilità del danno) a cui occorre avere riguardo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., nell'individuazione dei danni non patrimoniali risarcibili (cfr. Cass. S.U. 26972/2008).
2.8. Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento, secondo il criterio della ragione più liquida, della questione introdotta dall'eccezione di decadenza formulata dalle appellate ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Montreal.
3. Deve invece essere accolto l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3.1. Non ricorreva infatti, così come non ricorre ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, alcuna delle ipotesi in presenza delle quali l'art. 92, comma
2, c.p.c. (nel testo vigente ed applicabile al caso di specie, dunque come risultante dalla novella del 2014 e dal successivo intervento della Corte costituzionale del 2018) consente la compensazione delle spese di lite (in tema v. da ultimo Cass. 18345/2024, secondo cui
14 “A seguito della modifica dell'articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014,
n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc.”).
Alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, non è in particolare ravvisabile l'ipotesi tipizzata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ossia quella del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Dagli stessi precedenti richiamati dalle parti emerge infatti, al più, la presenza di orientamenti di merito contrastanti e non certo, dunque, l'esistenza di un orientamento univoco a sostegno della fondatezza della domanda proposta, poi smentito da una pronuncia di segno difforme.
Né la presenza di un contrasto giurisprudenziale, trattandosi di ipotesi fisiologica e non inusuale, può di per sé condurre a ritenere sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” che anche possono condurre alla compensazione delle spese di lite.
3.2. In riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate, in favore di e come segue, facendo applicazione dei Controparte_2 parametri di cui al D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile e dunque in quella anteriore alle modifiche poi apportate dal D.M. 147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
aumento del 60 per cento ex art. 4, comma 2, del D.M.; complessivi euro 528,00 per compenso professionale.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
aumento del 60 per cento ex art. 4, comma 2, del D.M.; complessivi euro 739,20 per compenso professionale.
5. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
15 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condanna Controparte_2
e , in solido fra loro, al rimborso, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di , delle spese del giudizio di primo grado, che si Controparte_2 liquidano in complessivi euro 528,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
2) rigetta l'appello principale proposto e Parte_1 Parte_2 [...]
e conferma pertanto, per il resto, la sentenza impugnata;
Pt_3
3) condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimborso in favore di e , delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite del presente grado, che si liquidano, per ciascuna delle predette parti appellate, in complessivi euro 739,20 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_3 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Berardino Bontempi CP_5
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