Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/12/2025, n. 8045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8045 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2853 del 2024, proposto da
DHI di Nardi Holding Industriale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Curti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Melone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- della nota prot. n. 5670 del 10.4.2024 con cui il Comune di Curti ha riconosciuto alla DHI l’importo di € 43.702,99 oltre IVA al 10% (doc. 7);
- per quanto occorrer possa, del parere del DEC dell’1.3.2024, con cui è stata riconosciuta alla DHI la somma di € 38.460,04 a titolo di revisione prezzi, a cui deve aggiungersi il 10% per le spese generali e l’8% come utile d’impresa, decurtato del ribasso d’asta;
- nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Nonché per l’accertamento:
del diritto della scrivente Impresa all’aggiornamento del canone d’appalto e al riconoscimento del compenso revisionale già maturato (€ 289.879,33) sino alla scadenza dell’appalto
e per la conseguente condanna
del Comune appaltante alla corresponsione degli importi dovuti alla Società odierna ricorrente a titolo di compenso revisionale nonché per l’adeguamento del canone d’appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Curti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. ME De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Con il ricorso in epigrafe DHI Di Nardi Holding Industriale S.p.A. espone di essere affidataria, a seguito di procedura di evidenza pubblica indetta sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani) nel territorio del Comune di Curti.
In esecuzione del relativo contratto l’impresa ricorrente ha avanzato istanza di revisione del prezzo ai sensi dell’art. 32 del capitolato speciale d’appalto (CSA), lamentando il significativo incremento dei costi di esecuzione del servizio e chiedendo l’aggiornamento del canone nonché il riconoscimento degli arretrati maturati.
1.2. Con parere del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) dell’1.3.2024 il Comune ha quantificato il compenso revisionale in complessivi € 38.460,04, da maggiorarsi del 10% per spese generali e dell’8% quale utile d’impresa, al netto del ribasso d’asta. Con successiva nota prot. n. 5670 del 10.4.2024 l’Amministrazione ha quindi riconosciuto, a titolo di revisione prezzi, la somma di € 43.702,99 oltre IVA al 10%.
1.3. Ritenendo tali determinazioni parziali e non conformi alla clausola contrattuale di riferimento, l’impresa ha impugnato i suddetti atti, chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento del proprio diritto all’aggiornamento del canone e al pieno riconoscimento del compenso revisionale asseritamente maturato (quantificato in ricorso in € 289.879,33 sino alla scadenza dell’appalto), con conseguente condanna del Comune al pagamento delle relative somme.
Si è costituito in giudizio il Comune di Curti, che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, deducendo che:
la controversia attiene, in sostanza, all’adempimento di obbligazioni pecuniarie scaturenti dal contratto d’appalto, senza coinvolgimento di poteri autoritativi o profili di discrezionalità amministrativa;
la clausola di revisione prezzi di cui all’art. 32 CSA configurerebbe un obbligo vincolato in capo all’Amministrazione, in presenza dei presupposti normativamente e contrattualmente previsti;
le parti hanno espressamente individuato, nel contratto, il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere quale giudice competente per le controversie inerenti l’esecuzione del rapporto.
In ogni caso il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato nel merito.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha contestato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che:
la controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., trattandosi di lite relativa alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo;
la previsione di cui all’art. 32 CSA, in particolare l’espressione “si potrà procedere alla revisione del prezzo”, lascerebbe in capo all’Amministrazione un potere valutativo di natura discrezionale, sì da integrare una situazione di interesse legittimo dell’appaltatore;
la clausola contrattuale sul foro competente potrebbe incidere solo sul riparto di competenza territoriale tra giudici ordinari, ma non sulla ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, riservata alla legge.
La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 23 ottobre 2025.
L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è fondata e va accolta.
5.1. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (…) nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi (…)”.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha tuttavia chiarito che la suddetta previsione non comporta, in via automatica e generalizzata, la devoluzione al giudice amministrativo di ogni controversia connessa alla revisione prezzi, dovendosi avere riguardo, in concreto, alla natura della posizione giuridica azionata.
In particolare, è stato affermato che:
“nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione;
mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria” (Cass., SS.UU., 12 ottobre 2020, n. 21990, e giurisprudenza ivi richiamata).
Ne discende che, anche in presenza di una clausola di revisione del prezzo formalmente rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 133 c.p.a., è il contenuto sostanziale della clausola – e il correlato assetto di poteri e posizioni giuridiche – a determinare il riparto di giurisdizione.
5.2. Nel caso di specie, l’art. 32 del capitolato speciale d’appalto – per come riprodotto in atti – stabilisce che:
“Essendo le prestazioni di cui al presente capitolato ad esecuzione continuativa, a fronte di specifica richiesta dell’appaltatore, si potrà procedere alla revisione del prezzo in ottemperanza al disposto dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Il corrispettivo del servizio di cui al precedente art. 1 – comma 1 – lettere a), b), c) e d), quale risultante dall’aggiudicazione definitiva, o adeguato in relazione a quanto previsto dal terzo comma di questo articolo, verrà sottoposto a revisione al termine di ogni anno solare di servizio successivo al primo ed escluso il primo anno o porzione dello stesso, secondo gli indici ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.
5.3. Al riguardo, il Collegio osserva che:
la clausola contrattuale individua espressamente i presupposti per l’operatività della revisione (prestazioni ad esecuzione continuativa, decorso di almeno un anno di esecuzione, specifica richiesta dell’appaltatore) e ne ancora la quantificazione a parametri predeterminati (indici ISTAT dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche);
una volta verificatosi il presupposto temporale e avanzata la richiesta dell’appaltatore, l’Amministrazione è tenuta a procedere alla rideterminazione del corrispettivo sulla base di criteri vincolati, mediante un’attività di natura essenzialmente tecnico–contabile, priva di margini di scelta discrezionale in ordine all’an o al quantum della revisione;
la formulazione letterale “si potrà procedere alla revisione del prezzo” non è, di per sé sola, idonea a radicare un effettivo potere discrezionale in capo alla stazione appaltante, dovendo la stessa essere interpretata alla luce dell’intero contesto normativo e contrattuale (art. 106 d.lgs. n. 50/2016 e clausola che prevede che il corrispettivo “verrà sottoposto a revisione” al ricorrere dei presupposti), risultando piuttosto espressiva della mera possibilità, in astratto, di attivare il meccanismo revisionale nei termini vincolati previsti.
5.4. In tale configurazione, la posizione giuridica dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione non assume la consistenza di un interesse legittimo, correlato all’esercizio di un potere autoritativo di natura discrezionale, bensì quella di un diritto soggettivo al corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale di revisione del corrispettivo, secondo i criteri normativamente e pattiziamente predeterminati.
La controversia introdotta con il ricorso attiene, dunque, alla contestazione della (asserita) insufficienza della somma riconosciuta dal Comune a titolo di adeguamento del canone e alla pretesa di pagamento di maggiori importi, sicché essa si sostanzia in una domanda di adempimento (ovvero, se del caso, di risarcimento per inadempimento) di natura strettamente contrattuale.
Non vengono in rilievo atti di esercizio di poteri amministrativi discrezionali, né provvedimenti autoritativi incidenti su posizioni di interesse legittimo; ciò che è in discussione è unicamente l’esatto contenuto dell’obbligazione pecuniaria derivante da un contratto di appalto già perfezionato, nonché la corretta applicazione della clausola di revisione prezzi ivi trasfusa.
5.5. La stessa articolazione delle conclusioni di parte ricorrente – che, accanto all’impugnazione degli atti comunali, formula espressa domanda di accertamento del proprio diritto alla revisione del canone e di condanna del Comune al pagamento di somme – conferma la natura sostanzialmente di accertamento–condanna della pretesa fatta valere, tipica delle liti di adempimento contrattuale devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
5.6. Né può assumere carattere dirimente, in senso opposto, il richiamo operato dalla ricorrente all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; come già evidenziato, l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite impone di distinguere, all’interno della categoria delle controversie relative alla revisione prezzi, tra ipotesi in cui la clausola affidi all’Amministrazione effettivi margini discrezionali (giurisdizione amministrativa) e ipotesi – quale quella in esame – in cui la stessa si traduca in un obbligo vincolato di adeguamento del corrispettivo secondo parametri predefiniti (giurisdizione ordinaria).
5.7. La presenza, nel contratto, di una clausola che individua nel Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere il giudice competente per “qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione ed esecuzione del contratto” non è, di per sé, idonea a derogare alle norme sul riparto di giurisdizione, la cui determinazione è rimessa esclusivamente alla legge; tuttavia, essa costituisce un ulteriore indice della comune intenzione delle parti di ricondurre le controversie sull’esecuzione del rapporto nell’alveo delle liti di natura paritetica, tra soggetti posti sul medesimo piano, senza esercizio di poteri autoritativi.
5.8. Deve pertanto ritenersi che la presente controversia, avente ad oggetto l’esatto adempimento di un’obbligazione contrattuale di revisione prezzi, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, nella specie individuabile – anche alla luce della clausola di foro convenzionale – nel Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, ferma restando ogni valutazione di competenza interna rimessa al medesimo giudice.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e censure svolte dalle parti.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi, avuto riguardo alla particolarità della questione e all’evoluzione della giurisprudenza in materia, per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO LO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
ME De FA, Consigliere, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De FA | AO LO |
IL SEGRETARIO