Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
17/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1078/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(ME) C.da Fontane n. 25/A, C.F. ( rappresentato e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 in atti, dall'Avv. Antonio TIMPANARO del foro di Patt, ed elettivamente con Lui domiciliato in
Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indennità disoccupazione agricola-A.N.F..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/04/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
CP_ A) Il ricorrente in data 24/01/2020 presentava all' domanda n. 2020842402715 di disoccupazione agricola e A.n.f. (assegno di nucleo familiare) – competenza anno 2019 - con prot.
n. 4890.24/01/2020.0001869; L'istituto comunicava con missiva del 29/10/2020 che la domanda era stata respinte.
B) l'istante, con ricorso amministrativo chiedeva all'istituto il pagamento delle prestazioni, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
ma lo stesso rimaneva senza riscontro. Invero, il ricorrente ha due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
ed in ogni caso ha
102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
A tale proposito, si rappresenta che: l'istante svolge la professione di bracciante agricolo da diversi anni ed è regolarmente iscritto negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso il Comune di residenza;
Infatti, nel 2019 il ricorrente ha lavorato per 102 giorni, per il periodo dal 06/05/2019 al 31/12/2019 alle dipendenze dell'azienda agricola di – Cusmà Piccione
C) L'attività lavorativa subordinata di bracciante agricolo (per espletamento di lavori agricoli vari come raccogliere arance e limoni, ecc.) nel 2019 veniva svolta sui terreni uso della ditta ubicati nel comune di Brolo, Ficarra, Caronia, Fiumara, ecc.; rispettando gli orari di lavoro e le direttive impartite dal datore di lavoro.
Il ricorrente è stato regolarmente retribuito come da buste paga e cud che si producono;
Il lavoro di operaio agricolo veniva svolto durante la settimana dalla ore 7.00 sino alle ore 16.00 con un'ora di pausa pranzo.
Come già sopra detto il ricorrente chiedeva nella stessa domanda amministrativa, avendone i requisiti di legge, anche il pagamento degli ANF per i lavoratori dei braccianti agricoli – specificando in essa sia il numero dei componenti il suo nucleo familiare composto da 5 persone
(ricorrente, coniuge e i tre figli) e sia i redditi.
Per quanto sopra detto, ad oggi non è dato conoscere da parte dell'istituto le motivazione per cui non ha proceduto al pagamento di quanto richiesto. Di conseguenza, e per i motivi di cui sopra esposti l'Istante è costretta ad adire codesto Tribunale.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza del 17/01/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione, che l' ha CP_1 disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per l'anno 2019 con la seconda variazione trimestrale del 2020, pubblicata dal 15.09.2020 al 30.09.2020.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni richieste, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1 per l'anno 2019, essendo stato cancellato per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con il II° elenco di variazione anno 2020 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/09/2020 al 30/09/2020.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, l'elenco di variazione 2020, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso avverso il provvedimento di cancellazione, entro il termine di 30 giorni dal 30/09/2020.
Pertanto, dalla data del 30/10/2020, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termine che non è statio rispettato atteso che il ricorso è stato depositato in data 07/04/2021, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
07/04/2021, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita.
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che il ricorrente ha proposto il ricorso, in data 01/12/2020, quando la decadenza si era ormai maturata, e comunque il ricorso giudiziario è stato proposto oltre i termini di legge.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista la dichiarazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 17/01/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia