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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 452/2022 depositato il 16/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - 04100530726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele Ii, 113 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Corso Vittorio Emanuele Ii, 113 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 991/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 05/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n 452 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 l. r. Rappresentante_1, appella la sentenza di primo grado n. 991/2021
pronunciata in data 08.06.2021, e depositata in data 05.06.2021, avverso l'avviso di accertamento
n.1354, relativo ad IMU anno 2014 con cui il Comune di Bari ha liquidato l' imposta da versare di
euro 29.442,10. In particolare, parte ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa tributaria del
Comune di Bari contenuta nell'atto oggetto di impugnazione in quanto l'Agenzia del Territorio non
aveva provveduto ad aggiornare le banche dati del Catasto prendendo in considerazione le sentenze
(non definitive) relative al classamento ed alla rendita catastale dell'immobile (sito in Luogo_1,
Indirizzo_1, ed identificato in Indirizzo_2) oggetto del tributo.
La società ricorrente aveva eccepito la parziale inesistenza dell'obbligazione tributaria ritenendo che il calcolo del dovuto in termini IMU fosse stato effettuato su una rendita non conforme a quanto disposto da CTR Bari n. 439/2019, contenzioso che vedeva coinvolti l'odierna parte AP e l'Agenzia delle Entrate-Territorio (e non il Comune di Bari).
La CTP di Bari con la riportata sentenza n. 991/2021, rigettava il ricorso con spese, motivando che: “La sentenza CTR Bari n. 439/2019 (sia nella parte cd. "svolgimento del processo", sia nelle motivazioni e finanche nel dispositivo) ha riguardato solo e soltanto l'unità immobiliare di cui al Indirizzo_2 e non le altre UD. II. rientranti nell'avviso di accertamento (i cui dati catastali, così come in atti, il Comune ha preso a riferimento). e non anche a tutte le altre unità aventi la medesima ubicazione in Indirizzo_1 ma classificata in categoria C06 (autorimesse). Tale circostanza, già rappresentata .dalla parte resistente nel giudizio su IMU 2013, è stata adeguatamente valorizzata nella relativa sentenza CTP Bari n. 546/2020, laddove il Giudice rileva che "come sostenuto dalla difesa del Comune, l'applicazione della rendita catastale di € 43.840,00 è stata riferita alla sola unità immobiliare classificata in categoria D/08 (cd. fabbricati speciali) che in Indirizzo_2effetti è quella censita al foglio (... ) “.
L'AP Ricorrente_1 in data 27.01.2022 appella tale sentenza , sollevando motivi di violazione e l'elusione del giudicato, unitamente alla contraddittorietà ed al difetto di motivazione,
Insta per l'accoglimento del gravame con conseguente annullamento della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento, oltre la condanna alle spese del Comune di Bari.
Si è costituito il Comune di Bari che evidenzia il motivo di ricorso è inammissibile in quanto riferito al mancato adeguamento dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 ove la ricorrente continua a reiterare, le risultanze catastali lamentando l'elusione della sentenza passata in giudicato CTR Puglia - n. 439/2019, resa nel giudizio intercorso esclusivamente tra Agenzia delle Entrate e Ricorrente_1, non essendo il Comune di Bari parte processuale. Che, il Comune di Bari notificava alla Ricorrente_1 l'avviso di accertamento per IMU 2014 determinato tenendo conto delle risultanze catastali ufficiali dell'Agenzia delle Entrate-Territorio (così come modificate in data 28/05/2019,), come si evince dalla visura storica dell'immobile, già allegata alle controdeduzioni di primo grado).
Pertanto ribadisce la assoluta infondatezza del soprascritto motivo d'impugnazione, e per l'effetto, la legittimità della pretesa tributaria del Comune nella sua interezza.
Società_1 COAP RL , già , produce Memorie Illustrative.
Alla odierna dopo la introduzione del relatore, il difensore dell'AP insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado;
il rappresentante del Comune di Bari riportandosi alle proprie controdeduzioni chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è del tutto infondato e deve essere respinto.
L'assunto della sentenza di primo grado, che ha correttamente individuato in diritto la determinazione della rendita catastale dei singoli cespiti in applicazione della corretta Rc. dell'immobile identificato al Indirizzo_2 – unico cespite si cui è intervenuta variazione per effetto del decisum giurisdizionale. deve, infatti, essere pienamente confermato, non potendo trovare accoglimento alcuna delle considerazioni proprie e motivazioni di impugnazione, articolate dall'AP , il quale, nel proprio atto, si limita ad una narrazione, per così dire, ragionata, degli eventi, dal proprio punto di vista.
L'avviso di accertamento impugnato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente Ricorrente_1 tiene scrupolosamente conto della sentenza CTR Bari n. 439/2019 resa nel giudizio intercorso esclusivamente tra Agenzia delle Entrate e Ricorrente_1 (non essendo il Comune di Bari parte processuale), trattandosi di problematica afferente la rendita catastale.
Invero, la sentenza CTR Bari n. 439/2019 (sia nella parte cd. "svolgimento del processo", sia nelle motivazioni e finanche nel dispositivo) ha riguardato solo e soltanto l'unità immobiliare di cui al Indirizzo_2 ; e, non le altre UD.II. rientranti nell'avviso di accertamento, i cui dati catastali, così esposti, , il Comune ha preso a riferimento (doc. all. in atti)..
Correttamente i giudici di primo grado precisano che tale circostanza era già rappresenta. dalla parte resistente, (come documentato nelle controdeduzioni d e l giudizio su IMU 2013), e adeguatamente valorizzata nella relativa sentenza CTP Bari n. 546/2020, laddove il Giudice rileva che "come sostenuto dalla difesa del Comune, l'applicazione della rendita catastale di euro 43.840,00 è stata riferita alla sola unità immobiliare classificata in categoria D08 (cd. fabbricati Indirizzo_2speciali) che in effetti è quella censita al foglio (... ) e non anche a tutte le altre unità aventi la medesima ubicazione in Indirizzo_2 ma classificata in categoria C06 (autorimesse). Invero, la sentenza CTR Bari n. 439/2019 (e ciò viene detto esplicitamente in più parti di essa), ha Indirizzo_2riguardato solo e soltanto l'unità immobiliare di cui al (cat. D/8) e non le altre UU.II. (cat. C/6), nulla si dice in riferimento agli altri identificativi catastali degli ulteriori subalterni costituenti il corpus dell'intero immobile, la cui determinazione delle rendite deve ritenersi immutata in cat. C/6.
Il richiamato documento DoCFA, nel caso in esame e non solo, non ha alcuna valenza probante essendo un documento unilaterale proveniente dalla stessa parte, che come dichiara non ufficiale, che semmai deve essere esposto alla. Agenzia delle Entrate, del Territorio .
Come pure si rileva la l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, della richiesta di parte AP di annullamento dell'intero atto, in quanto trattasi di domanda nuova (vietata dall'art. 57 D. Lgs. n. 546/92), atteso che in primo grado la richiesta conclusionale era stata di mero sgravio.
Ne diviene, pertanto, la evidente palese infondatezza dell'appello, dovendosi ritenere corretta, da parte del Comune, la determinazione della rendita catastale di euro 43.840,00 riferibile al solo Indirizzo_2immobile identificato al;
unico cespite si cui è intervenuta la variazione per effetto del decisum giurisdizionale.
In definitiva, assorbite ulteriori censure l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 991/2021 depositata in data 05.06.2021, deve essere rigettato.
Le spese di lire sono liquidate secondo la regola della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Puglia - Bari, sezione 4. rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 RL in persona del l. r. Rappresentante_1, avverso la sentenza della CTP di Bari n. 991/2021 e conferma la pronuncia appellata. Condanna l'AP al pagamento in favore del comune di Bari delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 452/2022 depositato il 16/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - 04100530726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele Ii, 113 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
ed elettivamente domiciliato presso Corso Vittorio Emanuele Ii, 113 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 991/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 05/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI
R.G. Ricorsi n 452 / 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 l. r. Rappresentante_1, appella la sentenza di primo grado n. 991/2021
pronunciata in data 08.06.2021, e depositata in data 05.06.2021, avverso l'avviso di accertamento
n.1354, relativo ad IMU anno 2014 con cui il Comune di Bari ha liquidato l' imposta da versare di
euro 29.442,10. In particolare, parte ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa tributaria del
Comune di Bari contenuta nell'atto oggetto di impugnazione in quanto l'Agenzia del Territorio non
aveva provveduto ad aggiornare le banche dati del Catasto prendendo in considerazione le sentenze
(non definitive) relative al classamento ed alla rendita catastale dell'immobile (sito in Luogo_1,
Indirizzo_1, ed identificato in Indirizzo_2) oggetto del tributo.
La società ricorrente aveva eccepito la parziale inesistenza dell'obbligazione tributaria ritenendo che il calcolo del dovuto in termini IMU fosse stato effettuato su una rendita non conforme a quanto disposto da CTR Bari n. 439/2019, contenzioso che vedeva coinvolti l'odierna parte AP e l'Agenzia delle Entrate-Territorio (e non il Comune di Bari).
La CTP di Bari con la riportata sentenza n. 991/2021, rigettava il ricorso con spese, motivando che: “La sentenza CTR Bari n. 439/2019 (sia nella parte cd. "svolgimento del processo", sia nelle motivazioni e finanche nel dispositivo) ha riguardato solo e soltanto l'unità immobiliare di cui al Indirizzo_2 e non le altre UD. II. rientranti nell'avviso di accertamento (i cui dati catastali, così come in atti, il Comune ha preso a riferimento). e non anche a tutte le altre unità aventi la medesima ubicazione in Indirizzo_1 ma classificata in categoria C06 (autorimesse). Tale circostanza, già rappresentata .dalla parte resistente nel giudizio su IMU 2013, è stata adeguatamente valorizzata nella relativa sentenza CTP Bari n. 546/2020, laddove il Giudice rileva che "come sostenuto dalla difesa del Comune, l'applicazione della rendita catastale di € 43.840,00 è stata riferita alla sola unità immobiliare classificata in categoria D/08 (cd. fabbricati speciali) che in Indirizzo_2effetti è quella censita al foglio (... ) “.
L'AP Ricorrente_1 in data 27.01.2022 appella tale sentenza , sollevando motivi di violazione e l'elusione del giudicato, unitamente alla contraddittorietà ed al difetto di motivazione,
Insta per l'accoglimento del gravame con conseguente annullamento della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento, oltre la condanna alle spese del Comune di Bari.
Si è costituito il Comune di Bari che evidenzia il motivo di ricorso è inammissibile in quanto riferito al mancato adeguamento dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 ove la ricorrente continua a reiterare, le risultanze catastali lamentando l'elusione della sentenza passata in giudicato CTR Puglia - n. 439/2019, resa nel giudizio intercorso esclusivamente tra Agenzia delle Entrate e Ricorrente_1, non essendo il Comune di Bari parte processuale. Che, il Comune di Bari notificava alla Ricorrente_1 l'avviso di accertamento per IMU 2014 determinato tenendo conto delle risultanze catastali ufficiali dell'Agenzia delle Entrate-Territorio (così come modificate in data 28/05/2019,), come si evince dalla visura storica dell'immobile, già allegata alle controdeduzioni di primo grado).
Pertanto ribadisce la assoluta infondatezza del soprascritto motivo d'impugnazione, e per l'effetto, la legittimità della pretesa tributaria del Comune nella sua interezza.
Società_1 COAP RL , già , produce Memorie Illustrative.
Alla odierna dopo la introduzione del relatore, il difensore dell'AP insiste per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado;
il rappresentante del Comune di Bari riportandosi alle proprie controdeduzioni chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è del tutto infondato e deve essere respinto.
L'assunto della sentenza di primo grado, che ha correttamente individuato in diritto la determinazione della rendita catastale dei singoli cespiti in applicazione della corretta Rc. dell'immobile identificato al Indirizzo_2 – unico cespite si cui è intervenuta variazione per effetto del decisum giurisdizionale. deve, infatti, essere pienamente confermato, non potendo trovare accoglimento alcuna delle considerazioni proprie e motivazioni di impugnazione, articolate dall'AP , il quale, nel proprio atto, si limita ad una narrazione, per così dire, ragionata, degli eventi, dal proprio punto di vista.
L'avviso di accertamento impugnato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente Ricorrente_1 tiene scrupolosamente conto della sentenza CTR Bari n. 439/2019 resa nel giudizio intercorso esclusivamente tra Agenzia delle Entrate e Ricorrente_1 (non essendo il Comune di Bari parte processuale), trattandosi di problematica afferente la rendita catastale.
Invero, la sentenza CTR Bari n. 439/2019 (sia nella parte cd. "svolgimento del processo", sia nelle motivazioni e finanche nel dispositivo) ha riguardato solo e soltanto l'unità immobiliare di cui al Indirizzo_2 ; e, non le altre UD.II. rientranti nell'avviso di accertamento, i cui dati catastali, così esposti, , il Comune ha preso a riferimento (doc. all. in atti)..
Correttamente i giudici di primo grado precisano che tale circostanza era già rappresenta. dalla parte resistente, (come documentato nelle controdeduzioni d e l giudizio su IMU 2013), e adeguatamente valorizzata nella relativa sentenza CTP Bari n. 546/2020, laddove il Giudice rileva che "come sostenuto dalla difesa del Comune, l'applicazione della rendita catastale di euro 43.840,00 è stata riferita alla sola unità immobiliare classificata in categoria D08 (cd. fabbricati Indirizzo_2speciali) che in effetti è quella censita al foglio (... ) e non anche a tutte le altre unità aventi la medesima ubicazione in Indirizzo_2 ma classificata in categoria C06 (autorimesse). Invero, la sentenza CTR Bari n. 439/2019 (e ciò viene detto esplicitamente in più parti di essa), ha Indirizzo_2riguardato solo e soltanto l'unità immobiliare di cui al (cat. D/8) e non le altre UU.II. (cat. C/6), nulla si dice in riferimento agli altri identificativi catastali degli ulteriori subalterni costituenti il corpus dell'intero immobile, la cui determinazione delle rendite deve ritenersi immutata in cat. C/6.
Il richiamato documento DoCFA, nel caso in esame e non solo, non ha alcuna valenza probante essendo un documento unilaterale proveniente dalla stessa parte, che come dichiara non ufficiale, che semmai deve essere esposto alla. Agenzia delle Entrate, del Territorio .
Come pure si rileva la l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, della richiesta di parte AP di annullamento dell'intero atto, in quanto trattasi di domanda nuova (vietata dall'art. 57 D. Lgs. n. 546/92), atteso che in primo grado la richiesta conclusionale era stata di mero sgravio.
Ne diviene, pertanto, la evidente palese infondatezza dell'appello, dovendosi ritenere corretta, da parte del Comune, la determinazione della rendita catastale di euro 43.840,00 riferibile al solo Indirizzo_2immobile identificato al;
unico cespite si cui è intervenuta la variazione per effetto del decisum giurisdizionale.
In definitiva, assorbite ulteriori censure l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 991/2021 depositata in data 05.06.2021, deve essere rigettato.
Le spese di lire sono liquidate secondo la regola della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Puglia - Bari, sezione 4. rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 RL in persona del l. r. Rappresentante_1, avverso la sentenza della CTP di Bari n. 991/2021 e conferma la pronuncia appellata. Condanna l'AP al pagamento in favore del comune di Bari delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Bari . Addi. 14.01.2026
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Andrea Memmo