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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 134/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
SALVEMINI 6 20016 PERO presso lo studio dell'avv. SADA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRISELLI LUCA
( ) PIAZZALE LAVATER, 5 20129 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA BERGAMO 18 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. GRAVALLESE
ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversaria e contraria richiesta disattesa, per tutti i motivi in fatto e diritto sin qui esposti:
- accogliere l'appello proposto e, riformata in parte qua la sentenza del Tribunale:
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale da contatto sociale (o, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c. o in relazione ad altro eventuale titolo) del per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, Controparte_1
CONDANNARE il in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
a - al pagamento in favore della Sig.ra a titolo risarcitorio e/o ad Parte_1
eventuale altro titolo:
i) della somma di € 145.600,00, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patito per l'acquisto di un immobile incommerciabile;
ii) di ogni spesa che si renderà necessaria relativamente all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 14 del 07.06.2022 emessa dallo stesso Comune di salvo CP_1
quanto precisato infra;
pagina 2 di 14 iii) della somma di € 199.800,00, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno per la mancata possibilità di locare l'immobile; iv) della somma di € 1.438,00 corrisposta a titolo di pagamento dell'IMU per gli anni
2020-2023;
v) della somma di € 855,58, a ristoro delle spese condominiali versate per gli anni 2020
e 2023;
b - a farsi carico di ogni attività che si renderà necessaria relativamente all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 14 del 07.06.2022 emessa dallo stesso CP_1 [...]
CP_1
c - a cessare ogni richiesta di pagamento dell'IMU relativamente all'immobile in oggetto anche per gli anni a venire.
Con vittoria di spese e competenze di causa, ivi incluso il rimborso del C.U. e della marca versati per l'iscrizione a ruolo, e di tutti gli accessori (ivi incluso il rimborso forfetario delle spese generali), per entrambi i gradi del giudizio.
In ogni caso, vista la comparsa di costituzione avversaria e l'appello incidentale ivi proposto:
- RIGETTARE la domanda in appello incidentale, siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni che meglio si illustreranno in sede di comparsa conclusionale;
- RIGETTARE, parimenti, la domanda di condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni, in favore del per lite temeraria ex art. Controparte_1
96 c.p.c., siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni che meglio si illustreranno in sede di comparsa conclusionale;
- RIGETTARE ogni altra domanda proposta da controparte.
pagina 3 di 14 Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare ed in rito:
1. Accertare e Dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. dell'art. 342 c.p.c. per difetto del profilo censorio e di causalità.
Nel merito:
2. Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra , confermando la sentenza n. 2901/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Monza in data 02.12.2024 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
3. In accoglimento dello spiegato appello incidentale: Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
4. Condannare l'appellante al risarcimento dei danni, in favore del Controparte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quella misura che sarà ritenuta equa di
[...]
giustizia.
In ogni caso
Nel merito:
1. Rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile, per le viste e spiegate ragioni, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, per l'assenza di responsabilità e colpa del per inesistenza di affidamento Controparte_1
tutelabile in capo alla attrice, per assenza di contatto qualificato, per interruzione di nesso causale, per le viste e spiegate ragioni;
2. Rigettare la domanda di risarcimento danni siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile per assenza di danno concreto e per manifesta inammissibilità di pretesi pagina 4 di 14 danni futuri da ordinanza di demolizione non eseguita, e comunque per l'assenza di nesso causale dei danni per come quantificati, non riconducibili al Controparte_1
per trovare causa, se sussistenti, unicamente nella condotta della attrice
[...]
appellante.
3. In via subordinata: accogliere l'eccezione di prescrizione e/o decadenza.
4. Con ogni provvedimento connesso e conseguente, e con la condanna della attrice appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c., e condanna in favore dell'Ente di una somma equitativamente determinata pari ad euro
30.000,00, o nella misura che vorrà determinare l'Ecc.ma Corte d'Appello.
pagina 5 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Monza, al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne la condanna al risarcimento danni, lamentando la lesione del legittimo affidamento ingenerato dal predetto ente pubblico, in relazione alla vicenda inerente l'annullamento della D.I.A.
16\2008 e della D.I.A. in variante 24\2009 per violazione degli artt. 63 e 64 della L.R. 12\2005.
In particolare, la signora esponeva, in linea di fatto: Pt_1 di avere acquistato da l'immobile ad uso abitativo sito in Via Fiume Controparte_3 CP_1
n. 1, per il prezzo di €145.600,00 iva compresa, nel quale si attestava che l'immobile era stato interessato da interventi di ristrutturazione edilizia assentiti tramite varie denunce inizio attività, in particolare, la D.I.A. presentata in data 12 giugno 2008 prot. 13729 – n. 16/2008; la D.I.A. in variante presentata in data 9 settembre 2009 n. 24/09 e la D.I.A. in variante presentata in data 11 gennaio 2010
n. 1/2010, tutte debitamente asseverate;
- di avere appreso, successivamente al perfezionamento del proprio acquisto, che i titoli edilizi in forza dei quali era stato realizzato l'appartamento erano stati impugnati avanti al G.A., dai signori Parte_2
e comproprietari di un immobile confinante, che avevano contestato la
[...] Controparte_4 irregolare altezza dei sottotetti;
- che, con sentenza n. 1763 del 05/07/2011, il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso, rilevando come, essendo incontestato che l'intervento edilizio in questione prevedeva la realizzazione di appartamenti con altezze medie ponderali superiori ai m.2,40, le denunce di inizio attività impugnate si ponevano in contrasto con la legge regionale n. 12/2005, ed accertando l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività edilizia assentita con le denunce di inizio attività n. 16/2008, n.24/2009 e n.
1/2010;
- che la sentenza del TAR Lombardia, impugnata dal veniva confermata Controparte_1 dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5664 del 12/08/2019;
- che, successivamente al passaggio in giudicato delle sentenze, il Comune di con CP_1 ordine di demolizione n. 14 del 07/06/2022, aveva imposto alla esponente, in qualità di proprietaria dell'immobile, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere abusive realizzate, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi.
L'attrice aveva quindi evidenziato come vi fosse responsabilità del che, Controparte_1 omettendo la verifica della sussistenza dei requisiti per la realizzazione degli interventi edilizi oggetto pagina 6 di 14 di DIA e delle relative varianti, aveva consentito la realizzazione degli interventi edilizi ed aveva ingenerato il legittimo affidamento sulla validità ed efficacia del titolo a costruire, trovandosi poi essa attrice, avente causa a titolo particolare del beneficiario del titolo autorizzativo, costretta a demolire e, più in generale, a subire le conseguenze pregiudizievoli del mancato corretto esercizio dell'attività amministrativa.
La signora chiedeva pertanto la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei danni patrimoniali Pt_1 subiti, rapportati al prezzo di acquisto dell'immobile, alla chance perduta di disporre dell'immobile ponendolo in locazione, alle spese sostenute per imposte e spese condominiali dal 2020 in avanti, ed agli esborsi necessari per ottemperare all'ordinanza di demolizione.
Il si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, nonché la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, e nel merito, contestando il fondamento della domanda attorea, evidenziando l'assenza di una propria responsabilità procedimentale, l'assenza di un legittimo e incolpevole affidamento in capo all'attrice, l'inesistenza del nesso causale e di un danno ingiusto risarcibile.
Senza sostanziale attività istruttoria, il Tribunale di Monza, con la sentenza n.2901\2024 pubblicata il
2-12-2024:
-rigettava le domande attoree;
-compensava tra le parti le spese processuali.
Il primo giudice riteneva anzitutto infondate le eccezioni di carenza di giurisdizione e di carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva del sollevate da quest'ultimo, rilevando come il CP_1 danno prospettato derivasse non direttamente dal provvedimento della PA ma dalla condotta dell'ente, ed osservando come il presupposto processuale della legittimazione attiva e passiva dovesse essere valutato sulla base della mera domanda dell'attrice.
Nel merito, il tribunale escludeva che nella fattispecie si potesse ravvisare un incolpevole affidamento del privato nella legittimità dell'atto amministrativo.
Il giudice di primo grado, dopo aver premesso come pacificamente i titoli edilizi abilitativi erano stati impugnati in data antecedente all'acquisto dell'immobile, osservava come l'assenza, in sede di stipulazione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile, del certificato di abitabilità, doveva indurre l'acquirente signora ad eseguire accertamenti sulla regolarità del bene, non potendo la Pt_1 stessa fare affidamento sulle mere rassicurazioni della venditrice.
pagina 7 di 14 Aggiungeva il tribunale come l'esistenza di un ragionevole affidamento del privato sulla legittimità del titolo edilizio poteva ipotizzarsi solo prima dell'inizio del giudizio di impugnazione del provvedimento favorevole.
Pertanto, secondo il primo giudice, doveva escludersi il formarsi in capo all'attrice di un legittimo affidamento leso dalla condotta del nel rilascio del titolo abilitativo poi annullato in sede CP_1 giurisdizionale.
La detta pronuncia è stata impugnata in forza di due motivi da , che chiede Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado e respinta dal tribunale.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c., e comunque chiedendone il rigetto, e proponendo impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva regolato le spese, compensandole.
Alla prima udienza del 29 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni quaranta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Impugnazione di . Parte_1
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Monza nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un legittimo affidamento incolpevole dell'attrice.
La difesa della signora fa anzitutto rilevare come la circostanza che al momento del rogito Pt_1
l'immobile fosse sprovvisto del certificato di agibilità\abitabilità era, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, del tutto irrilevante, posto che alla data del 7 ottobre 2010, data di stipula dell'atto di compravendita, i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano ancora in corso, con la conseguenza che non poteva ancora esservi la certificazione di abitabilità, che presupponeva l'ultimazione delle opere.
Fa ancora rilevare l'appellante come, contrariamente a quanto sembrava ritenere il tribunale, la stessa non era, né poteva essere, a conoscenza dell'impugnazione del titolo edilizio da parte dei proprietari confinanti, avvenuta il 5 febbraio 2010 con ricorso straordinario al Capo dello Stato, proseguita innanzi al TAR Lombardia, posto che dette impugnazioni erano state notificate ai soli controinteressati, e cioè
pagina 8 di 14 al ed alla , quale avente causa dal condominio e titolare delle Controparte_5 CP_3 pratiche edilizie.
L'appellante assume come, non avendo ricevuto la notifica dell'impugnazione in sede amministrativa,
e nulla risultando dal rogito, non poteva avere avuto conoscenza della pendenza del contenzioso sulla legittimità dei titoli edilizi.
Con il secondo motivo l'appellante, dopo aver fatto rilevare di avere acquistato nell'ottobre del 2010 un immobile, ignorando che in precedenza i titoli edilizi erano stati impugnati dai confinanti, assume la avvenuta lesione del proprio affidamento incolpevole nella legittimità dei provvedimenti favorevoli poi annullati, lamentando il negligente esercizio, dal parte del del dovere di verificare la CP_1 sussistenza dei requisiti per la realizzazione degli intervento edilizi oggetto di D.I.A.
Aggiunge l'appellante come ai fini della configurazione dell'affidamento nella regolarità dei titoli edilizi dell'immobile, così come del sorgere della responsabilità in capo al non era necessario CP_1 essere i titolari dei detti titoli, attesa la qualità di avente causa di . CP_3
Pertanto, secondo l'appellante doveva ravvisarsi una responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 2043 c.c. od in alternativa, di tipo contrattuale da contatto sociale.
Sempre nell'ambito del motivo in esame, l'appellante sostiene la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate, che riguardavano il corrispettivo pagato alla per l'acquisto dell'immobile, pari CP_3 ad euro 145.600,00, l'impossibilità di concedere in locazione l'immobile a far tempo dall'anno 2020, data in cui era stato definitivo il giudizio amministrativo anche in grado di appello, con un danno da perdita di chance pari ad euro 199,800,00, ed il pagamento dell'importo di euro 1.438,00 versato a titolo di IMU e dell'importo di euro 855,58 per spese condominiali pagate a far tempo dal 2020.
I due motivi che, per ragioni di connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Anzitutto, l'elemento della assenza, menzionata nell'atto notarile del 7-10-2010, del certificato di abitabilità -agibilità dell'appartamento compravenduto, unitamente al fatto che nell'atto veniva dato atto dell'esistenza di interventi edilizi di cui alla DIA n.16\2008, alla DIA n.24\2009 ed alla DIA
N.1\2010, avrebbe dovuto, così come ritenuto dal primo giudice, indurre l'attrice, o il professionista dalla medesima incaricato, ad eseguire ulteriori verifiche circa la regolarità edilizia e l'assenza di tale certificazione, trattandosi della vendita non di un immobile in costruzione, per il quale non poteva ancora esistere una tale certificazione, ma di un appartamento consegnato immediatamente, alla stipula dell'atto di trasferimento, alla parte acquirente, senza alcuna menzione circa la necessità della ultimazione di opere edilizie.
pagina 9 di 14 In ogni caso, ciò che assume rilevanza decisiva, è che il rapporto giuridico dedotto in giudizio, dal quale sarebbe derivata una responsabilità risarcitoria del è sorto tra inizialmente tra l'ente CP_1 pubblico ed il che aveva presentato la DIA n.O016\2008 CP_5 Controparte_6 per il recupero di sottotetti a fini abitativi, al quale succedeva la che in data 14-1- Controparte_3
2010 acquistava l'intero sottotetto, e subentrava formalmente quale nuova proprietaria nella pratica edilizia ed a sua volta presentava ulteriore DIA in variante.
Osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità
"relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173
c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato (Cass. 1567\2023).
In relazione al risarcimento dei danni derivanti dall'attività provvedimentale della Pubblica
Amministrazione, sia la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. 11615\2025), che quella del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria sentenze nn. 19, 20 e 21) hanno ritenuto che l'affidamento tutelabile in via risarcitoria debba essere ragionevole, id est incolpevole, dovendo fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'Amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato.
Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale possa quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse.
Nella descritta prospettiva, il grado della colpa dell'amministrazione - e dunque la misura in cui l'operato di questa è rimproverabile - va correlato al profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento, posto che la tutela dell'affidamento si fonda sui principi di correttezza e buona fede che regolano l'esercizio del pubblico potere ma anche la posizione del privato, con la conseguenza che tale tutela postula che l'aspettativa sul risultato utile o sulla pagina 10 di 14 conservazione dell'utilità ottenuta sia sorretta da circostanze che obiettivamente la giustifichino. Un affidamento incolpevole non è predicabile, secondo gli autorevoli precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, innanzitutto nel caso estremo in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento, ed altrettanto è a dirsi se l'illegittimità del provvedimento era evidente e avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario.
Deve ritenersi pertanto che una responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento.
L'applicazione dei principi sopra ricordati alla fattispecie in esame conduce a confermare l'infondatezza della domanda risarcitoria, come deciso dal primo giudice.
Osserva la Corte anzitutto come la signora sia estranea ai provvedimenti ampliativi di cui si Pt_1 discute, mai volturati a suo nome, il che, di per sé, impedisce di poter ravvisare quel “contatto sociale qualificato”, inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale", di natura contrattuale generato dal rapporto tra il cittadino e la PA.
Anche esaminata sotto il profilo di una responsabilità ex art. 2043 c.c., la domanda della signora Pt_1 non ha fondamento, posto che deve escludersi l'esistenza di una condotta connotata da colpa tenuta dal nei suoi confronti. Controparte_1
L'impugnazione, nel febbraio 2010, da parte di due proprietari di fondi confinanti, signori e Pt_2
dei predetti titoli abilitativi, era notificata, oltre che al anche ai CP_4 CP_1 Controparte_1 controinteressati , e che aveva Controparte_7 Controparte_3 ottenuto la volturazione dei titoli ottenuti dal primo.
Da quel momento in avanti, nessun affidamento tutelabile poteva ravvisarsi in favore del privato, reso edotto della possibile illegittimità del titolo edilizio.
La circostanza che nel successivo mese di ottobre 2010 la abbia ceduto alla signora CP_3 Pt_1
l'immobile cui si riferivano i titoli edilizi impugnati in sede amministrativa, tacendo la circostanza della pendenza del giudizio innanzi al TAR, può riverberare i suoi effetti nell'ambito del rapporto contrattuale tra parte venditrice e parte acquirente, ma non può far sorgere alcun nuovo ed autonomo affidamento in capo alla seconda.
pagina 11 di 14 Nei confronti della signora che ha acquistato l'immobile nell'ottobre del 2010, il Pt_1 Controparte_1 non ha tenuto alcun comportamento che possa essere connotato da illiceità, posto che una
[...] volta notiziati della impugnazione dei titoli edilizi in sede amministrativa quelli che erano gli unici soggetti controinteressati, nessuna condotta era esigibile nei confronti delle generalità dei terzi da parte dell'ente pubblico.
Del resto, l'appellante neppure indica quale sarebbe stata la condotta illecita tenuta dall'ente pubblico nei suoi confronti, invocando unicamente la illegittimità dei titoli, accertata successivamente in sede giurisdizionale amministrativa.
Per il periodo antecedente alla impugnazione, un eventuale affidamento incolpevole sulla legittimità dei provvedimenti ampliativi, poteva radicarsi, naturalmente nella concorrenza di tutti i requisiti necessari, solo in favore dei soggetti ai quali i titoli erano stati rilasciati.
La successiva vendita dell'immobile alla signora non poteva comportare alcun trasferimento del Pt_1 diritto al risarcimento del danno, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, che con la pronuncia n.2951\2016, resa a Sezioni Unite, ha affermato come “ Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”.
Nel caso in esame, peraltro, la questione neppure si pone, posto che l'odierna appellante non ha solo non ha mai invocato una cessione di un credito risarcitorio della propria dante causa, ma ha prospettato come proprio il diritto azionato in giudizio.
Restando in materia di rapporti concessori tra privati e PA, deve ricordarsi come la tesi che si ritiene di accogliere in questa sede ha trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha avuto modo di affermare come “in materia di provvedimenti concessori, legittimato alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio (nella specie, per il risarcimento dei danni causati dalla revoca illegittima di concessione edilizia) è esclusivamente il titolare originario della concessione e, in difetto del formale atto di volturazione della medesima, la legittimazione non può trasmettersi ad alcun terzo, neppure se titolare del terreno o avente causa dal concessionario, sicché i rapporti tra questi ultimi restano confinati, rispetto a quello con la P.A., in un ambito privato” (Cass.24336\2015, Cass.
22905\2011).
Per le ragioni che precedono, l'appello di deve essere respinto, con la conseguente Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
pagina 12 di 14 Appello del Controparte_1
L'appellato censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese processuali, in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni, trascurando la circostanza della integrale soccombenza della signora Pt_1
Il tribunale ha così motivato sul capo delle spese :” La peculiarità e novità delle questioni giuridiche affrontate, nonché l'indubbio danno subito dall'attrice ancorché non ristorabile nei termini di cui sopra consentono di ritenere integrati giusti motivi per dar corso alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
L'appello incidentale è fondato.
Non vi è dubbio, anzitutto, che l'attrice sia risultata integralmente soccombente all'esito del giudizio di primo grado.
I principi in tema di lesione dell'affidamento del privato da parte della PA, sono in realtà da tempo consolidati, si che va esclusa la novità o peculiarità della questione, né la circostanza che l'appellante dalla complessiva vicenda abbia subito un pregiudizio economico, se messa in relazione con il rilievo che la domanda risarcitoria è stata rivolta in modo ingiustificato all'ente pubblico, può integrare le gravi ragioni imposte dall'art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione delle spese.
Pertanto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, deve essere condannata e Parte_1 rimborsare al le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate, per Controparte_1 le quattro fasi, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del
2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), e comunque nei limiti della nota spese depositata dalla parte, in euro 7.616,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dal per il presente grado di appello, liquidate, tenuto conto delle Controparte_1 questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi del suddetto scaglione di riferimento, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Non ricorrono i presupposti per affermare una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante , a norma del comma 1 quater dell'art. 13 Parte_1 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da;
Parte_1
b)in accoglimento dell'appello incidentale del ed in riforma sella sentenza Controparte_1 impugnata, condanna al rimborso in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del primo grado, liquidate in euro 7.616,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza di primo grado;
d)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore del liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1 spese forfettarie;
e)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a Parte_1 norma del predetto art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 134/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
SALVEMINI 6 20016 PERO presso lo studio dell'avv. SADA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRISELLI LUCA
( ) PIAZZALE LAVATER, 5 20129 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA BERGAMO 18 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. GRAVALLESE
ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversaria e contraria richiesta disattesa, per tutti i motivi in fatto e diritto sin qui esposti:
- accogliere l'appello proposto e, riformata in parte qua la sentenza del Tribunale:
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale da contatto sociale (o, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c. o in relazione ad altro eventuale titolo) del per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, Controparte_1
CONDANNARE il in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
a - al pagamento in favore della Sig.ra a titolo risarcitorio e/o ad Parte_1
eventuale altro titolo:
i) della somma di € 145.600,00, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patito per l'acquisto di un immobile incommerciabile;
ii) di ogni spesa che si renderà necessaria relativamente all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 14 del 07.06.2022 emessa dallo stesso Comune di salvo CP_1
quanto precisato infra;
pagina 2 di 14 iii) della somma di € 199.800,00, o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno per la mancata possibilità di locare l'immobile; iv) della somma di € 1.438,00 corrisposta a titolo di pagamento dell'IMU per gli anni
2020-2023;
v) della somma di € 855,58, a ristoro delle spese condominiali versate per gli anni 2020
e 2023;
b - a farsi carico di ogni attività che si renderà necessaria relativamente all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 14 del 07.06.2022 emessa dallo stesso CP_1 [...]
CP_1
c - a cessare ogni richiesta di pagamento dell'IMU relativamente all'immobile in oggetto anche per gli anni a venire.
Con vittoria di spese e competenze di causa, ivi incluso il rimborso del C.U. e della marca versati per l'iscrizione a ruolo, e di tutti gli accessori (ivi incluso il rimborso forfetario delle spese generali), per entrambi i gradi del giudizio.
In ogni caso, vista la comparsa di costituzione avversaria e l'appello incidentale ivi proposto:
- RIGETTARE la domanda in appello incidentale, siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni che meglio si illustreranno in sede di comparsa conclusionale;
- RIGETTARE, parimenti, la domanda di condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni, in favore del per lite temeraria ex art. Controparte_1
96 c.p.c., siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni che meglio si illustreranno in sede di comparsa conclusionale;
- RIGETTARE ogni altra domanda proposta da controparte.
pagina 3 di 14 Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare ed in rito:
1. Accertare e Dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. dell'art. 342 c.p.c. per difetto del profilo censorio e di causalità.
Nel merito:
2. Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra , confermando la sentenza n. 2901/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Monza in data 02.12.2024 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
3. In accoglimento dello spiegato appello incidentale: Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
4. Condannare l'appellante al risarcimento dei danni, in favore del Controparte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quella misura che sarà ritenuta equa di
[...]
giustizia.
In ogni caso
Nel merito:
1. Rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile, per le viste e spiegate ragioni, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, per l'assenza di responsabilità e colpa del per inesistenza di affidamento Controparte_1
tutelabile in capo alla attrice, per assenza di contatto qualificato, per interruzione di nesso causale, per le viste e spiegate ragioni;
2. Rigettare la domanda di risarcimento danni siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile per assenza di danno concreto e per manifesta inammissibilità di pretesi pagina 4 di 14 danni futuri da ordinanza di demolizione non eseguita, e comunque per l'assenza di nesso causale dei danni per come quantificati, non riconducibili al Controparte_1
per trovare causa, se sussistenti, unicamente nella condotta della attrice
[...]
appellante.
3. In via subordinata: accogliere l'eccezione di prescrizione e/o decadenza.
4. Con ogni provvedimento connesso e conseguente, e con la condanna della attrice appellante per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c., e condanna in favore dell'Ente di una somma equitativamente determinata pari ad euro
30.000,00, o nella misura che vorrà determinare l'Ecc.ma Corte d'Appello.
pagina 5 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Monza, al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne la condanna al risarcimento danni, lamentando la lesione del legittimo affidamento ingenerato dal predetto ente pubblico, in relazione alla vicenda inerente l'annullamento della D.I.A.
16\2008 e della D.I.A. in variante 24\2009 per violazione degli artt. 63 e 64 della L.R. 12\2005.
In particolare, la signora esponeva, in linea di fatto: Pt_1 di avere acquistato da l'immobile ad uso abitativo sito in Via Fiume Controparte_3 CP_1
n. 1, per il prezzo di €145.600,00 iva compresa, nel quale si attestava che l'immobile era stato interessato da interventi di ristrutturazione edilizia assentiti tramite varie denunce inizio attività, in particolare, la D.I.A. presentata in data 12 giugno 2008 prot. 13729 – n. 16/2008; la D.I.A. in variante presentata in data 9 settembre 2009 n. 24/09 e la D.I.A. in variante presentata in data 11 gennaio 2010
n. 1/2010, tutte debitamente asseverate;
- di avere appreso, successivamente al perfezionamento del proprio acquisto, che i titoli edilizi in forza dei quali era stato realizzato l'appartamento erano stati impugnati avanti al G.A., dai signori Parte_2
e comproprietari di un immobile confinante, che avevano contestato la
[...] Controparte_4 irregolare altezza dei sottotetti;
- che, con sentenza n. 1763 del 05/07/2011, il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso, rilevando come, essendo incontestato che l'intervento edilizio in questione prevedeva la realizzazione di appartamenti con altezze medie ponderali superiori ai m.2,40, le denunce di inizio attività impugnate si ponevano in contrasto con la legge regionale n. 12/2005, ed accertando l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività edilizia assentita con le denunce di inizio attività n. 16/2008, n.24/2009 e n.
1/2010;
- che la sentenza del TAR Lombardia, impugnata dal veniva confermata Controparte_1 dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5664 del 12/08/2019;
- che, successivamente al passaggio in giudicato delle sentenze, il Comune di con CP_1 ordine di demolizione n. 14 del 07/06/2022, aveva imposto alla esponente, in qualità di proprietaria dell'immobile, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere abusive realizzate, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi.
L'attrice aveva quindi evidenziato come vi fosse responsabilità del che, Controparte_1 omettendo la verifica della sussistenza dei requisiti per la realizzazione degli interventi edilizi oggetto pagina 6 di 14 di DIA e delle relative varianti, aveva consentito la realizzazione degli interventi edilizi ed aveva ingenerato il legittimo affidamento sulla validità ed efficacia del titolo a costruire, trovandosi poi essa attrice, avente causa a titolo particolare del beneficiario del titolo autorizzativo, costretta a demolire e, più in generale, a subire le conseguenze pregiudizievoli del mancato corretto esercizio dell'attività amministrativa.
La signora chiedeva pertanto la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei danni patrimoniali Pt_1 subiti, rapportati al prezzo di acquisto dell'immobile, alla chance perduta di disporre dell'immobile ponendolo in locazione, alle spese sostenute per imposte e spese condominiali dal 2020 in avanti, ed agli esborsi necessari per ottemperare all'ordinanza di demolizione.
Il si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, nonché la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, e nel merito, contestando il fondamento della domanda attorea, evidenziando l'assenza di una propria responsabilità procedimentale, l'assenza di un legittimo e incolpevole affidamento in capo all'attrice, l'inesistenza del nesso causale e di un danno ingiusto risarcibile.
Senza sostanziale attività istruttoria, il Tribunale di Monza, con la sentenza n.2901\2024 pubblicata il
2-12-2024:
-rigettava le domande attoree;
-compensava tra le parti le spese processuali.
Il primo giudice riteneva anzitutto infondate le eccezioni di carenza di giurisdizione e di carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva del sollevate da quest'ultimo, rilevando come il CP_1 danno prospettato derivasse non direttamente dal provvedimento della PA ma dalla condotta dell'ente, ed osservando come il presupposto processuale della legittimazione attiva e passiva dovesse essere valutato sulla base della mera domanda dell'attrice.
Nel merito, il tribunale escludeva che nella fattispecie si potesse ravvisare un incolpevole affidamento del privato nella legittimità dell'atto amministrativo.
Il giudice di primo grado, dopo aver premesso come pacificamente i titoli edilizi abilitativi erano stati impugnati in data antecedente all'acquisto dell'immobile, osservava come l'assenza, in sede di stipulazione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile, del certificato di abitabilità, doveva indurre l'acquirente signora ad eseguire accertamenti sulla regolarità del bene, non potendo la Pt_1 stessa fare affidamento sulle mere rassicurazioni della venditrice.
pagina 7 di 14 Aggiungeva il tribunale come l'esistenza di un ragionevole affidamento del privato sulla legittimità del titolo edilizio poteva ipotizzarsi solo prima dell'inizio del giudizio di impugnazione del provvedimento favorevole.
Pertanto, secondo il primo giudice, doveva escludersi il formarsi in capo all'attrice di un legittimo affidamento leso dalla condotta del nel rilascio del titolo abilitativo poi annullato in sede CP_1 giurisdizionale.
La detta pronuncia è stata impugnata in forza di due motivi da , che chiede Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado e respinta dal tribunale.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c., e comunque chiedendone il rigetto, e proponendo impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva regolato le spese, compensandole.
Alla prima udienza del 29 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni quaranta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Impugnazione di . Parte_1
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Monza nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un legittimo affidamento incolpevole dell'attrice.
La difesa della signora fa anzitutto rilevare come la circostanza che al momento del rogito Pt_1
l'immobile fosse sprovvisto del certificato di agibilità\abitabilità era, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, del tutto irrilevante, posto che alla data del 7 ottobre 2010, data di stipula dell'atto di compravendita, i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano ancora in corso, con la conseguenza che non poteva ancora esservi la certificazione di abitabilità, che presupponeva l'ultimazione delle opere.
Fa ancora rilevare l'appellante come, contrariamente a quanto sembrava ritenere il tribunale, la stessa non era, né poteva essere, a conoscenza dell'impugnazione del titolo edilizio da parte dei proprietari confinanti, avvenuta il 5 febbraio 2010 con ricorso straordinario al Capo dello Stato, proseguita innanzi al TAR Lombardia, posto che dette impugnazioni erano state notificate ai soli controinteressati, e cioè
pagina 8 di 14 al ed alla , quale avente causa dal condominio e titolare delle Controparte_5 CP_3 pratiche edilizie.
L'appellante assume come, non avendo ricevuto la notifica dell'impugnazione in sede amministrativa,
e nulla risultando dal rogito, non poteva avere avuto conoscenza della pendenza del contenzioso sulla legittimità dei titoli edilizi.
Con il secondo motivo l'appellante, dopo aver fatto rilevare di avere acquistato nell'ottobre del 2010 un immobile, ignorando che in precedenza i titoli edilizi erano stati impugnati dai confinanti, assume la avvenuta lesione del proprio affidamento incolpevole nella legittimità dei provvedimenti favorevoli poi annullati, lamentando il negligente esercizio, dal parte del del dovere di verificare la CP_1 sussistenza dei requisiti per la realizzazione degli intervento edilizi oggetto di D.I.A.
Aggiunge l'appellante come ai fini della configurazione dell'affidamento nella regolarità dei titoli edilizi dell'immobile, così come del sorgere della responsabilità in capo al non era necessario CP_1 essere i titolari dei detti titoli, attesa la qualità di avente causa di . CP_3
Pertanto, secondo l'appellante doveva ravvisarsi una responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 2043 c.c. od in alternativa, di tipo contrattuale da contatto sociale.
Sempre nell'ambito del motivo in esame, l'appellante sostiene la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate, che riguardavano il corrispettivo pagato alla per l'acquisto dell'immobile, pari CP_3 ad euro 145.600,00, l'impossibilità di concedere in locazione l'immobile a far tempo dall'anno 2020, data in cui era stato definitivo il giudizio amministrativo anche in grado di appello, con un danno da perdita di chance pari ad euro 199,800,00, ed il pagamento dell'importo di euro 1.438,00 versato a titolo di IMU e dell'importo di euro 855,58 per spese condominiali pagate a far tempo dal 2020.
I due motivi che, per ragioni di connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Anzitutto, l'elemento della assenza, menzionata nell'atto notarile del 7-10-2010, del certificato di abitabilità -agibilità dell'appartamento compravenduto, unitamente al fatto che nell'atto veniva dato atto dell'esistenza di interventi edilizi di cui alla DIA n.16\2008, alla DIA n.24\2009 ed alla DIA
N.1\2010, avrebbe dovuto, così come ritenuto dal primo giudice, indurre l'attrice, o il professionista dalla medesima incaricato, ad eseguire ulteriori verifiche circa la regolarità edilizia e l'assenza di tale certificazione, trattandosi della vendita non di un immobile in costruzione, per il quale non poteva ancora esistere una tale certificazione, ma di un appartamento consegnato immediatamente, alla stipula dell'atto di trasferimento, alla parte acquirente, senza alcuna menzione circa la necessità della ultimazione di opere edilizie.
pagina 9 di 14 In ogni caso, ciò che assume rilevanza decisiva, è che il rapporto giuridico dedotto in giudizio, dal quale sarebbe derivata una responsabilità risarcitoria del è sorto tra inizialmente tra l'ente CP_1 pubblico ed il che aveva presentato la DIA n.O016\2008 CP_5 Controparte_6 per il recupero di sottotetti a fini abitativi, al quale succedeva la che in data 14-1- Controparte_3
2010 acquistava l'intero sottotetto, e subentrava formalmente quale nuova proprietaria nella pratica edilizia ed a sua volta presentava ulteriore DIA in variante.
Osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità
"relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173
c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato (Cass. 1567\2023).
In relazione al risarcimento dei danni derivanti dall'attività provvedimentale della Pubblica
Amministrazione, sia la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. 11615\2025), che quella del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria sentenze nn. 19, 20 e 21) hanno ritenuto che l'affidamento tutelabile in via risarcitoria debba essere ragionevole, id est incolpevole, dovendo fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'Amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato.
Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale possa quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse.
Nella descritta prospettiva, il grado della colpa dell'amministrazione - e dunque la misura in cui l'operato di questa è rimproverabile - va correlato al profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento, posto che la tutela dell'affidamento si fonda sui principi di correttezza e buona fede che regolano l'esercizio del pubblico potere ma anche la posizione del privato, con la conseguenza che tale tutela postula che l'aspettativa sul risultato utile o sulla pagina 10 di 14 conservazione dell'utilità ottenuta sia sorretta da circostanze che obiettivamente la giustifichino. Un affidamento incolpevole non è predicabile, secondo gli autorevoli precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, innanzitutto nel caso estremo in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento, ed altrettanto è a dirsi se l'illegittimità del provvedimento era evidente e avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario.
Deve ritenersi pertanto che una responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento.
L'applicazione dei principi sopra ricordati alla fattispecie in esame conduce a confermare l'infondatezza della domanda risarcitoria, come deciso dal primo giudice.
Osserva la Corte anzitutto come la signora sia estranea ai provvedimenti ampliativi di cui si Pt_1 discute, mai volturati a suo nome, il che, di per sé, impedisce di poter ravvisare quel “contatto sociale qualificato”, inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale", di natura contrattuale generato dal rapporto tra il cittadino e la PA.
Anche esaminata sotto il profilo di una responsabilità ex art. 2043 c.c., la domanda della signora Pt_1 non ha fondamento, posto che deve escludersi l'esistenza di una condotta connotata da colpa tenuta dal nei suoi confronti. Controparte_1
L'impugnazione, nel febbraio 2010, da parte di due proprietari di fondi confinanti, signori e Pt_2
dei predetti titoli abilitativi, era notificata, oltre che al anche ai CP_4 CP_1 Controparte_1 controinteressati , e che aveva Controparte_7 Controparte_3 ottenuto la volturazione dei titoli ottenuti dal primo.
Da quel momento in avanti, nessun affidamento tutelabile poteva ravvisarsi in favore del privato, reso edotto della possibile illegittimità del titolo edilizio.
La circostanza che nel successivo mese di ottobre 2010 la abbia ceduto alla signora CP_3 Pt_1
l'immobile cui si riferivano i titoli edilizi impugnati in sede amministrativa, tacendo la circostanza della pendenza del giudizio innanzi al TAR, può riverberare i suoi effetti nell'ambito del rapporto contrattuale tra parte venditrice e parte acquirente, ma non può far sorgere alcun nuovo ed autonomo affidamento in capo alla seconda.
pagina 11 di 14 Nei confronti della signora che ha acquistato l'immobile nell'ottobre del 2010, il Pt_1 Controparte_1 non ha tenuto alcun comportamento che possa essere connotato da illiceità, posto che una
[...] volta notiziati della impugnazione dei titoli edilizi in sede amministrativa quelli che erano gli unici soggetti controinteressati, nessuna condotta era esigibile nei confronti delle generalità dei terzi da parte dell'ente pubblico.
Del resto, l'appellante neppure indica quale sarebbe stata la condotta illecita tenuta dall'ente pubblico nei suoi confronti, invocando unicamente la illegittimità dei titoli, accertata successivamente in sede giurisdizionale amministrativa.
Per il periodo antecedente alla impugnazione, un eventuale affidamento incolpevole sulla legittimità dei provvedimenti ampliativi, poteva radicarsi, naturalmente nella concorrenza di tutti i requisiti necessari, solo in favore dei soggetti ai quali i titoli erano stati rilasciati.
La successiva vendita dell'immobile alla signora non poteva comportare alcun trasferimento del Pt_1 diritto al risarcimento del danno, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, che con la pronuncia n.2951\2016, resa a Sezioni Unite, ha affermato come “ Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario”.
Nel caso in esame, peraltro, la questione neppure si pone, posto che l'odierna appellante non ha solo non ha mai invocato una cessione di un credito risarcitorio della propria dante causa, ma ha prospettato come proprio il diritto azionato in giudizio.
Restando in materia di rapporti concessori tra privati e PA, deve ricordarsi come la tesi che si ritiene di accogliere in questa sede ha trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha avuto modo di affermare come “in materia di provvedimenti concessori, legittimato alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio (nella specie, per il risarcimento dei danni causati dalla revoca illegittima di concessione edilizia) è esclusivamente il titolare originario della concessione e, in difetto del formale atto di volturazione della medesima, la legittimazione non può trasmettersi ad alcun terzo, neppure se titolare del terreno o avente causa dal concessionario, sicché i rapporti tra questi ultimi restano confinati, rispetto a quello con la P.A., in un ambito privato” (Cass.24336\2015, Cass.
22905\2011).
Per le ragioni che precedono, l'appello di deve essere respinto, con la conseguente Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
pagina 12 di 14 Appello del Controparte_1
L'appellato censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese processuali, in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni, trascurando la circostanza della integrale soccombenza della signora Pt_1
Il tribunale ha così motivato sul capo delle spese :” La peculiarità e novità delle questioni giuridiche affrontate, nonché l'indubbio danno subito dall'attrice ancorché non ristorabile nei termini di cui sopra consentono di ritenere integrati giusti motivi per dar corso alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
L'appello incidentale è fondato.
Non vi è dubbio, anzitutto, che l'attrice sia risultata integralmente soccombente all'esito del giudizio di primo grado.
I principi in tema di lesione dell'affidamento del privato da parte della PA, sono in realtà da tempo consolidati, si che va esclusa la novità o peculiarità della questione, né la circostanza che l'appellante dalla complessiva vicenda abbia subito un pregiudizio economico, se messa in relazione con il rilievo che la domanda risarcitoria è stata rivolta in modo ingiustificato all'ente pubblico, può integrare le gravi ragioni imposte dall'art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione delle spese.
Pertanto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, deve essere condannata e Parte_1 rimborsare al le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate, per Controparte_1 le quattro fasi, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del
2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (controversia di valore da euro 52.001 ad euro 260.000), e comunque nei limiti della nota spese depositata dalla parte, in euro 7.616,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dal per il presente grado di appello, liquidate, tenuto conto delle Controparte_1 questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi del suddetto scaglione di riferimento, per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Non ricorrono i presupposti per affermare una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante , a norma del comma 1 quater dell'art. 13 Parte_1 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da;
Parte_1
b)in accoglimento dell'appello incidentale del ed in riforma sella sentenza Controparte_1 impugnata, condanna al rimborso in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del primo grado, liquidate in euro 7.616,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza di primo grado;
d)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore del liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1 spese forfettarie;
e)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a Parte_1 norma del predetto art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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