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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1830/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via
Imbriani n. 49, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Frigoli, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
nonché in qualità di eredi Controparte_5 Controparte_6 CP_7
di Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Lecce, alla via Cavour n. 21/C presso lo studio dell'Avv. Laura
Cudazzo, che li rappresenta e difende, come da mandato in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 14.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato il 28.2.2022 l'agenzia immobiliare Parte_1
già , impugnava la sentenza n. 5829/2021, pronunciata Parte_2
dal Giudice di Pace di Lecce il 2.8.2021, in virtù della quale era stata accolta l'opposizione proposta da Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 2702/19 emesso dal Giudice di Pace Persona_1 di Lecce il 25.9.2019, dell'importo di € 3.660,00, oltre spese e competenze del procedimento monitorio, quale provvigione per l'attività di mediazione espletata in relazione alla vendita a dell'immobile sito in Lecce, alla via Armando Perotti n. 14, di cui gli appellati Persona_2
erano comproprietari.
Sosteneva che il Giudice di primo grado non aveva correttamente valutato le prove documentali e testimoniali a sostegno dell'attività di mediazione effettivamente posta in essere dall'agenzia immobiliare appellante e determinante per la conclusione dell'affare.
Pertanto, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al pagamento della provvigione da parte degli appellati e per l'effetto di riformare la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano, in data 21.6.2022, nel presente giudizio di appello, Controparte_1
nonché Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
in qualità di eredi di nel Controparte_6 CP_7 Persona_1
frattempo deceduta, respingendo integralmente le censure mosse alla sentenza del Giudice di Pace.
Pertanto, concludevano chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La causa, dunque, matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 14.2.2025 per la precisazione delle conclusioni ed era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico che le parti abbiano stipulato, il contratto, versato in atti in copia, avente ad oggetto la mediazione per la vendita dell'immobile per cui è causa, con decorrenza dal 29.5.2018 al
31.12.2018.
E', altresì, incontestato, oltre che provato in via documentale, che in data 16.4.2019 sia intervenuta la vendita del predetto immobile tra gli appellati e , per atto pubblico. Persona_2 L'art. 1755, comma 1 c.c. prevede che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Ritiene questo Giudice che la prova della conclusione dell'affare per effetto dell'intervento della società appellante sia stata raggiunta.
Vi è, innanzitutto, prova documentale della circostanza che in data 21.8.2018, Persona_2 abbia visionato l'immobile in questione per il tramite dell'agenzia immobiliare Parte_2
come da scheda di visita sottoscritta dalla .
[...] Per_2
La prova documentale è ulteriormente suffragata dalla testimonianza della la quale, Per_2 all'udienza del 24.2.2021 dinanzi al Giudice di Pace, ha confermato di aver visionato l'immobile per il tramite dell'agenzia , dopo averla contattata, e di aver apposto la sottoscrizione in Parte_1 calce alla scheda di visita. Ha aggiunto di essere stata accompagnata da personale dell'agenzia a visionare l'immobile e di averlo successivamente visionato con nel marzo Controparte_2
2019.
E', dunque, indubitabile che la abbia avuto il primo contatto per l'acquisto dell'immobile, Per_2 per il tramite dell'agenzia. Infatti, anche l'agente immobiliare , dipendente della Testimone_1 società appellante, ha confermato che la aveva contattato l'agenzia, dopo aver visto la Per_2 pubblicità dell'immobile tramite i canali informativi dell'agenzia medesima. D'altronde il contratto di agenzia prevedeva la clausola di esclusività in favore del mediatore, con divieto per il venditore di vendita diretta (clausola espressamente sottoscritta da e Persona_1 CP
.
[...]
Conte ha, altresì, confermato di aver accompagnato personalmente la a visionare Per_2
l'immobile il 21.8.2018. Ha aggiunto che la aveva manifestato interessa all'acquisto, Per_2
anche se intendeva offrire n prezzo inferiore a quello richiesto dai venditori. Ha precisato che le aveva consegnato la documentazione catastale, urbanistica e ipotecaria relativa all'immobile.
Sebbene tale ultima circostanza contrasti con quanto riferito dalla Cagnazzo, appare maggiormente credibile quanto riferito dal teste in quanto quest'ultimo ha dimostrato di ricordare meglio i Tes_1
fatti, rispetto alla che ha dichiarato che quando aveva visionato nuovamente l'immobile Per_2
nel 2019 con la non ricordava più di averlo visitato in precedenza. CP_1
Il teste ha anche dichiarato che, a seguito della visita della Cagnazzo egli aveva informato Tes_1
personalmente i venditori del fatto che la stessa fosse interessata all'acquisto dell'immobile, ma che con i venditori si era deciso di non formalizzare la proposta, in quanto il prezzo offerto (€
70.000,00) era al di sotto di quello richiesto dai venditori (€ 87.000,00), indicato al momento del conferimento dell'incarico di mediazione. Pertanto, non appare credibile quanto sostenuto dagli appellati e, in particolare, da CP
in sede di interrogatorio formale, circa il fatto che non fossero a conoscenza che la
[...]
aveva visionato l'immobile per il tramite dell'agenzia e aveva anche offerto una somma Per_2 per l'acquisto.
Dunque, appare dimostrato che il ruolo dell'agenzia sia stato antecedente indispensabile per la successiva conclusione dell'affare, anche se le trattative hanno avuto una successiva evoluzione autonoma tra le parti, in quanto l'immobile è stato venduto ad un prezzo superiore a quello inizialmente offerto e inferiore a quello inizialmente richiesto, come risulta dall'atto pubblico di vendita (€ 72.000,00). Sul punto giova osservare che recentemente la Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi su un caso analogo sostenendo che “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con
l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. (Affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l'immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all'acquisto dell'unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richiesto)” (Cass. 8.4.2022, n. 11443).
Deve aggiungersi che il contratto di mediazione prevedeva espressamente che il compenso provvigionale, pattuito in € 3.000,00 oltre IVA, “sarà altresì dovuto anche nel caso di conclusione dell'affare successiva alla scadenza dell'incarico nei confronti di soggetti e/o società messe in relazione con il venditore dall'agente immobiliare, come risultanti da apposita comunicazione scritta. In quest'ultimo caso, l'affare si intenderà concluso con la stipula e trascrizione dell'atto notarile”.
Nel caso della , che comunque ha pagato la provvigione pro quota all'agenzia, sebbene Per_2
non vi sia stata comunicazione scritta nei confronti dei venditori, questi ultimi erano stati messi a conoscenza verbalmente della proposta di acquisto, non formalizzata per accordo delle parti, come testimoniato da , dunque è da ritenersi che la comunicazione scritta fosse superflua, in Testimone_1 quanto i venditori erano già a conoscenza del nominativo della cliente presentatasi all'agenzia. A fronte di queste considerazioni, pertanto, l'appello proposto va integralmente accolto, e per l'effetto va riformata la sentenza impugnata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
nonché Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
in qualità di eredi di Controparte_6 CP_7 Persona_1
avverso la sentenza n. 5829/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce il 4.8.2021, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2702/19 emesso dal Giudice di Pace di Lecce il 25.9.2019;
2) condanna Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, nonché in CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
qualità di eredi di in solido, al pagamento delle spese di lite Persona_1
di entrambi i gradi del giudizio in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nell'importo di € 700,00, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP, per compenso per il giudizio di primo grado, nonché di € 174,00 per spese e di
€ 1.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP, per compenso per il giudizio di appello, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Lecce, 13 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino