Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
in persona dei magistrati
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 392 del ruolo generale anno
2022, riservata per la decisione all'udienza del 14.02.2025 tra rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele D'Elia; Parte_1
Appellante
e
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, nonché ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità Controparte_6
e , rappresentato dal Persona_1 Controparte_3 CP_7
genitore esercente la responsabilità e Controparte_4 Controparte_8
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Mariano Fiorito. CP_9
Appellati in riassunzione
1. rimettere la causa al
Tribunale di Taranto ex art. 354 c.p.c., affinché questi, ex art.102 c.p.c., ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo donatario sig.ra residente in [...][TA] Controparte_1
alla via Manzoni n. 100; 2. condannare le controparti al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori.”
Conclusioni della parte appellata: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo dei sig.ri , Controparte_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_8 CP_7
per i motivi dedotti in narrativa;
dichiarare l'estinzione del Giudizio per tutte le
[...] CP_9
causali riportate in comparsa;
in subordine, nel merito, alla denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni sopra rassegnate, dichiarare la domanda proposta da nei confronti di tutti i convenuti Parte_1
inammissibile ex art. 345 cpc. Condannare l'appellante ex art. 96 cpc;
Condannare al Parte_1
pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. Parte_1
1701/2022, pubblicata in data 13.06.2022, provvisoriamente esecutiva e mai notificata, emessa dal Tribunale di Taranto all'esito del procedimento promosso dalla stessa nei confronti di . Con la prefata sentenza veniva accolta la domanda Parte_2
promossa dall'attrice e dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione intercorso tra e per notaio del Parte_2 Controparte_1 Persona_2
13.11.2019, rep. 10360, avente ad oggetto le seguenti unità immobiliari: immobile n. 1 sito in Palagianello (TA) alla via Cesare Battisti 10 P.T. Fg. 5, p.lla 937 sub 5; immobile n. 2, sito in Palagianello (TA) alla via Alessandro Manzoni n. 100 piano T, Fg. 8 p.lla
877 sub 18; immobile 3 sito in Palagianello alla via Alessandro Manzoni n. 100 p. S1 Fg.
8 p.lla 877 sub 15, nonché disposta la condanna del convenuto a rifondere in favore di le spese di lite quantificate in € 3.600,00, di cui € 200,00 per spese ed € Parte_1
3.400,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge. Parte appellante impugnava la predetta sentenza per non aver il Giudice di prime cure disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della beneficiaria degli atti di donazione, Controparte_1
pur essendo litisconsorte necessaria ex art 102 c.p.c. nel procedimento di revocatoria e, pertanto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, chiedeva che la Corte adita rimettesse le parti innanzi al Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con condanna delle controparti al pagamento dei compensi processuali del grado di giudizio, oltre accessori nel caso in cui vi fosse stata opposizione.
Si costituiva con comparsa ritualmente depositata, , rimasto Parte_2
contumace in primo grado, chiedendo di dichiararsi inammissibile la domanda proposta dall'appellante.
Nelle more, con comunicazione depositata in data 30.01.2023, il procuratore dell'appellato comunicava l'intervenuto decesso dello stesso, avvenuto in data
17.01.2023 e, in ragione di tanto, all'udienza del 01.02.2023 il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in data 23.03.2023, chiedeva alla Corte di fissare udienza per la prosecuzione del giudizio, Parte_1
concedendo termine per la notifica del ricorso in riassunzione, unitamente al decreto di fissazione di udienza nei confronti degli eredi di . Parte_2
Fissata l'udienza del 12.05.2023 e avvenuta la notifica, si costituivano le convenute in riassunzione e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rispettivamente moglie e figlie del de cuius, le quali eccepivano di Controparte_4
aver rinunciato all'eredità di e, pertanto, chiedevano di dichiararsi il Parte_2
difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo, nonché, nell'ipotesi di rigetto di tali eccezioni, l'inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c., con condanna al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
Parte appellante, all'udienza del 09.02.2024, chiedeva di essere autorizzata a rinnovare la riassunzione altresì nei confronti dei soggetti subentrati per rappresentazione alle rinuncianti nei diritti ereditari del de cuius e, la Corte, a scioglimento della riserva assunta sul punto, con ordinanza del 05.04.2024 assegnava all'appellante il termine per procedere alla predetta notifica. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.07.2024, si costituivano in giudizio , (rappresentato dai Controparte_5 Controparte_6
genitori e , (rappresentato Persona_1 Controparte_3 CP_7
dalla madre sig.ra ), (rappresentata dalla madre Controparte_4 Controparte_8
) e tutti nipoti del de cuius, i quali eccepivano il difetto Controparte_4 CP_9
di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto del lato passivo, stante la propria qualità di meri chiamati all'eredità, non già di eredi come erroneamente qualificati dall'appellante, chiedendo, pertanto, di dichiararsi estinto il giudizio, previa estromissione dallo stesso, ovvero, dichiarare la domanda inammissibile ex art 345
c.p.c., con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 14.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo d'appello, l'appellante, vittoriosa nel giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza de qua nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che:
“…Lo stesso comportamento assunto dal terzo, in questo caso moglie del debitore, sig.ra non CP_1
è estraneo da responsabilità, in quanto si presume che la moglie sia a conoscenza dei debiti del marito e di eventuali giudizi penali a suo carico, di conseguenza ha accettato la donazione fraudolenta. Lo stesso atteggiamento di contumacia assunto dalla parte convenuta consolida ancora di più il convincimento di questo giudicante della consapevolezza del pregiudizio che il convenuto voleva arrecare alla sig.ra con la sua azione” omettendo, tuttavia, l'integrazione del contraddittorio per Pt_1
litisconsorzio necessario ex artt. 2901 c.c. e 102 c.p.c.
Il motivo di gravame appare condivisibile.
SI premette in generale che ai sensi dell'art. 2901 c.c. il creditore può chiedere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio attraverso i quali il debitore ha arrecato pregiudizio alle sue ragioni, quando prova che quest'ultimo fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava e che, inoltre, il terzo ne fosse parimenti consapevole. Il litisconsorzio con il terzo, destinatario dell'atto da dichiarare inefficace, è strettamente necessario, ed al giudizio doveva necessariamente partecipare la donataria
, che doveva essere citata dalla creditrice o citata Controparte_1 Pt_1
per ordine del giudice.
Pertanto, preso atto della mancata citazione in giudizio della stessa, il primo
Giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto ai sensi dell'art. 102 c.p.c.: “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”.
Alla luce di quanto innanzi, essendo la sentenza impugnata inutiliter data, poiché non resa nei confronti di tutte le parti legittimate passivamente rispetto alla domanda di revocatoria proposta in primo grado, il motivo di appello va accolto, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio una delle ipotesi di rimessione, prevista dall'art.354 c.p.c.
Preso atto che la moglie e le tre figlie dell' , nei confronti delle quali Parte_2
il processo è stato tempestivamente riassunto, a seguito della sua interruzione per il decesso del primo, e che le stesse costituendosi hanno dimostrato di aver rinunciato all'eredità, il processo è stato correttamente riassunto nei confronti dei nipoti del de cuius, chiamati all'eredità per rappresentazione delle proprie madri, che vi hanno rinunciato.
I predetti chiamati all'eredità hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo meri chiamati all'eredità e non eredi, ed hanno, di conseguenza, chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, non riassunto tempestivamente nei confronti degli eredi dell'INGANGARO.
Le predette doglianze non sono condivise dalla corte, per la natura della sentenza di rimessione della causa al primo giudice, la quale deve limitarsi, una volta accertata la sussistenza della propria giurisdizione, a rilevare il difetto di contraddittorio dinanzi al primo giudice e rimettere le parti dinanzi allo stesso, senza entrare nel merito delle ulteriori domande poste dalle parti, anche sul piano della carenza di legittimazione passiva. Tali questioni saranno affrontate dinanzi al giudice di primo grado, e qualora decise in questa sede, sarebbero passibili di essere impugnate con ricorso per cassazione.
Si richiama, infatti, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il giudice di appello, il quale rilevi il difetto di integrazione necessaria del contraddittorio non può adottare alcun altro provvedimento che rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. E', di conseguenza, inutiliter data la decisione con la quale il giudice di appello, dopo aver rilevato un difetto di integrazione necessaria del contraddittorio e rimesso per tale ragione la causa al giudice di primo grado, contemporaneamente statuisca in merito alla ammissibilità di taluna delle domande dinanzi al lui proposte, ed alla legittimazione delle parti. Ne consegue che
l'impugnazione di tali ultime statuizioni, pur essendo ammissibile, è assorbita dalla cassazione della sentenza nella parte in cui ha disposto la regressione del giudizio di primo grado (in questo senso,
Cass. civ. n. 16982/2007)
L'appello deve essere pertanto accolto, e con riferimento al regolamento delle spese processuali, si rinvengono i presupposti per la compensazione tra le parti delle stesse;
infatti, pur essendo fondato l'appello, non può non evidenziarsi che la ha dato essa stessa causa alla nullità della sentenza, non citando in Pt_1
giudizio la donataria . Invece, con riferimento agli appellati in riassunzione, CP_1
si evidenzia che tutti si sono comunque opposti all'accoglimento dell'appello, sia deducendo l'estinzione del giudizio (infondata perché è sufficiente che il deposito del ricorso in riassunzione avvenga nei termini di legge, come accaduto nella fattispecie), sia deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, che è domanda preclusa a questa corte.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1701/2022 del Tribunale di Taranto, proposto da parte di nei confronti di (deceduto), e Parte_1 Parte_2
per esso, nei confronti di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , , rappresentato
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dai genitori esercenti la responsabilità e ), Persona_1 Controparte_3 rappresentato dal genitore esercente la responsabilità , CP_7 Controparte_4
e così provvede: Controparte_8 CP_9
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza impugnata e rimette la causa dinanzi al Tribunale di Taranto ex art. 354 c.p.c., affinché questi, ex art.102 c.p.c., ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo donatario sig.ra . Controparte_1
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 6.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott.ssa Claudia Calabrese) (dott.ssa Annamaria
Lastella)