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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina TR, all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3075/2019 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...] e res.te in Giugliano in Campania (Na) alla Parte_1
Via A. Giardini P.co Le Rondini, cod. fisc. , elett.te dom.to in Napoli C.F._1
alla Via Cimarosa n.20 presso lo studio dell'avv. Alessandro Colonna;
RICORRENTE
e
c.f./p.iva: , con sede in 36100 Controparte_1 P.IVA_1
Vicenza, Viale della Scienza, 26/A, in persona dell'Amministratore Delegato, sig.
[...]
(doc. A - visura CCIAA Serenissima Ristorazione spa), rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Aldo Campesan;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria per 1-)In via principale:
1.a-)accertare e dichiarare la nullità del
1 patto di prova apposto al contratto di lavoro e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti con decorrenza dal 2 agosto 2019; 1.b-
)dichiarare la illegittimità del licenziamento ed annulli il licenziamento per insussistenza del fatto posto a base del licenziamento;
1.c-)conseguentemente, ai sensi dell'art.3 comma 2 del
D.Lgs. 23/2015, condannare la società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF (pari ad euro 1.507,69) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
1.d-)in linea gradata, qualora il
Tribunale ritenga di non dover annullare il licenziamento, accerti e dichiari che non ricorrevano gli estremi del licenziamento e, conseguentemente, dichiari estinto il rapporto di lavoro Firmato Da: Alessandro Colonna Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#:
b7a0fe alla data del licenziamento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a sei mensilità e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF che, come si evince dal CCNL, è pari ad Euro 1.507,69; 2-)in via subordinata, qualora il
Tribunale ritenga valido il patto di prova inserito nel contratto di lavoro:
2.a-)dichiari la illegittimità del licenziamento ed annulli il licenziamento per la insussistenza di un esito negativo della prova, avendo il ricorrente svolto mansioni diverse da quelle per le quali era stata pattuita la prova e, comunque, per un arco temporale troppo esiguo;
2.b-
)conseguentemente, condanni la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro per la prosecuzione del rapporto e la esecuzione del patto di prova, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF (pari ad euro 1.507,69) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
2.c-)in via gradata, qualora il
Tribunale ritenga non più eseguibile la prova, condanni la convenuta al pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente o al pagamento della somma ritenuta equa e di giustizia;
3-)in ogni caso, condanni la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiarano anticipatario.
A fondamento della domanda allegava:
1) La nullità del patto di prova deve individuarsi nella genericità e contraddittorietà delle mansioni indicate;
2 2) adibizioni a mansioni diverse da quelle di cuoco e di magazziniere ed insussistenza di un esito negativo della prova;
Si costituiva la in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato, la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione del fascicolo già istruito, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il ricorso in esame ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società resistente in data 11.08.2019, per mancato superamento del periodo di prova, deducendo in via principale la nullità del patto di prova per genericità e contraddittorietà delle mansioni indicate;
in via subordinata l'adibizione a mansioni diverse da quelle di cuoco e di magazziniere con conseguente insussistenza di un esito negativo della prova.
All'esito della prova testimoniale espletata, nonché dalla documentazione acquisita può dirsi fondato il primo motivo di doglianza.
Difatti, il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione sottoscritto in data 2 agosto
2019 è nullo per genericità delle mansioni indicate. La nullità del patto di prova deve individuarsi nella genericità, nonché nella contraddittorietà delle mansioni indicate (cuoco - magazziniere) appartenenti a diverse categorie professionali ed a diversi livelli di inquadramento. Le mansioni di cuoco, infatti, sono ricomprese in quelle previste nel 4° livello del CCNL pubblici esercizi , cui appartengono: "i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: - segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
-
3 barman;
- chef de rang di ristorante;
cameriere di ristorante;
- secondo pasticcere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografe con funzioni di segreteria;
- altri impiegati d'ordine; - centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
- operatore c.e.d. - consollista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione". Le mansioni di magazziniere, di contro, sono ricomprese in quelle del 5° livello del CCNL Pubblici esercizi , cui appartengono: "i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnicopratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: - tablottista e marchiere;
- cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- cassiere mensa aziendale con funzioni di esazione;
- telescriventista;
- magazziniere comune;
- centralinista;
- celtista surgelati o precotti;
- terzo pasticcere;
- dattilografo;
- altri impiegati d'ordine;- dispensiere;
- cantiniere;
- banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- carrelista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- sfoglina, intendendosi per tale coloro che approntano pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.; - addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
- controllo merci;
- cameriere bar, tavola calda, self-service; demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- barista;
-
4 guardarobiere non consegnatario;
- allestitore catering;
- autista di pista catering;
secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- guardia giurata;
- conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fomite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda; - altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione".
Orbene, sulla questione la Suprema Corte, con un orientamento consolidato, ha precisato che:
"Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate;
a tal fine il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva è sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli, profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova è fatto alla nozione più dettagliata". (tra le tante cfr. Cass.17045/2005). Nel caso di specie, il contratto non solo è privo di un espresso richiamo alla nozione dettagliata delle mansioni di cui al contratto collettivo, ma indica due mansioni, quella di cuoco e di magazziniere, non fungibili tra di loro ed appartenenti a due diversi livelli. Ritiene, allora, il Tribunale che l'assunto attoreo sia fondato, atteso che la assoluta vaghezza delle mansioni da svolgere sia idonea a travolgere la validità del patto di prova. Tale mancanza, invero, priva il lavoratore della possibilità di impegnarsi secondo un
5 programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini. Il patto di prova apposto al contratto del lavoratore, allora, è nullo. TUTELA APPLICABILE Acclarata la nullità del patto occorre indagare le conseguenze di tale accertamento. Il Tribunale sul punto ritiene di dover richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
24201/25), a mente della quale: “È fondamentale impostare il problema delle conseguenze sulla nullità genetica del patto di prova avendo riguardo al cambiamento giurisprudenziale sostanziale rappresentato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 2024 che rappresenta un approdo importante nel dibattito in tema di tutele, con la statuita declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui non prevede che la reintegra attenuata trovi applicazione anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata, in giudizio,
l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
6. Sotto questo profilo, è utile ricordare, in estrema sintesi, alcuni punti rilevanti del percorso giurisprudenziale sviluppatosi sulla questione oggetto della censura, nella ricorrenza del requisito dimensionale dell'azienda
(nel caso in esame incontestato).
7. In ipotesi di nullità genetica del patto accidentale contenuto nel contratto individuale di lavoro, come può essere il caso (…) della mancata specificazione delle mansioni da espletarsi (per tutte Cass. n. 17045 del 2005, come nel caso
Pagina 6 di 9di specie), è stato affermato che la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti (…).
9. Sul piano delle conseguenze connesse al licenziamento ad nutum intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo, è stato chiarito che la trasformazione dell'assunzione in definitiva comporta il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 L. n. 604 del 1966; in presenza di un patto di prova invalido la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalle legge n.
604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. (…) Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2015, questa Corte, prendendo atto del mutato quadro normativo, ha affermato che la nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della L. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale
6 ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dalD.Lgs. n. 23 del
2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto D.Lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione (Cass. n.
20239/2023). 13. Tale ultima impostazione deve, però, oggi essere rivista, come sopra si è fatto cenno, alla luce dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del
2024 che, nel riallineamento delle tutele ivi previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e per giustificato motivo soggettivo o privo di giusta causa, dall'altro, consente di ritenere il recesso disposto per il mancato superamento di un patto
Pagina 7 di 9 di prova geneticamente nullo, una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015, come costituzionalmente interpretato. 14. Infatti, il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesidi insussistenza del fatto materiale, perché manca l'esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata (…). 15. Invero, come autorevolmente precisato nella sentenza n. 125 del 2022 della Corte Costituzionale, l'insussistenza del fatto investe "il nucleo stesso e le connotazioni salienti della scelta imprenditoriale, confluita nell'atto di recesso" e
"la sussistenza di un fatto non si presta a controvertibili graduazioni in chiave di evidenza fenomenica", con la conseguenza che, se non esiste un valido patto di prova, viene a mancare la necessaria "giustificatezza" del licenziamento in quanto resta un recesso privo di giustificazione;
esso, pertanto, si traduce in un licenziamento ad nutum perché svincolato totalmente dal fatto posto alla base di esso”. Facendo applicazione di tali coordinate interpretative (peraltro, già affermate dalla Corte di Cassazione anche con sentenza n.
10305/25) al caso di specie, la resistente va, allora, condannata alla reintegra del CP_3 lavoratore nel posto precedentemente occupato nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, col limite di 10 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.Lgs. 23/15.
7 SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Giuseppina
TR così provvede:
1) Accoglie il ricorso il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato a Parte_1
2) Annulla il licenziamento irrogato al ricorrente e condanna
[...] in persona dell'Amministratore Delegato alla reintegra del Controparte_1 lavoratore nel posto precedentemente occupato, nonché al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative col limite di 10 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
3) condanna in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione
Potenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Giuseppina TR
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