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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2577/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MA PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2123/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0019010000012020005 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1708/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:: "annullare l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2016 / 3T / 001901 / 000 / 001 / 2020/005". "con vittoria di spese, competenze e onorari". Resistente: "estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 30 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma ha notificato alla società
Ricorrente_1 S.p.A. l'Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2016/3T/001901/000/001/2020/005 per imposta di registro – Anno 2020 recante l'addebito complesivo di
€ 143,58. Riferito al contratto di locazione registrato al n. 001901 del 2016.
2. In data 27 dicembre 2024, la società Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di liquidazione notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
3. La ricorrente ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentando che il contratto era stato risolto anticipatamente in data 30 novembre 2019 e che, conseguentemente, in data 30 gennaio
2020 era stato effettuato il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad € 67,00 per la risoluzione anticipate. E, dunque, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
4. In data 20 gennaio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 2123/2025.
5. In data 19 febbraio / 7 marzo 2026 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate e, dopo le opportune verifiche, ha comunicato che avrebbe proceduto all'annullamento dell'atto impugnato in autotutela, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 con compensazione delle spese.
6. Infatti, con provvedimento del 3 aprile 2025 l'Ufficio ha adottato in autotutela l'annullamento totale dell'avviso di liquidazione, con causale “il contratto è risolto anticipatamente in data 30/11/2019”, precisando che “le somme richieste con il suddetto atto non sono dovute”.
7. La parte ricorrente, con memoria di replica, ha aderito alla richiesta di estinzione per cessata materia del contendere ed ha domandato anch'essa la compensazione delle spese.
8. In data 13 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione finanziaria ha disposto l'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato, con conseguente venir meno della pretesa tributaria e dell'interesse delle parti alla decisione sul merito.
In presenza dell'eliminazione integrale dell'atto, la controversia resta priva di oggetto e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2. Sulle spese di lite.
Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese. Considerato l'annullamento dell'atto in autotutela, la comune richiesta delle parti e l'esiguo valore della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento totale in autotutela dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2016/3T/001901/000/001/2020/005;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
PA AR
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MA PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2123/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0019010000012020005 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1708/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:: "annullare l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2016 / 3T / 001901 / 000 / 001 / 2020/005". "con vittoria di spese, competenze e onorari". Resistente: "estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 30 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma ha notificato alla società
Ricorrente_1 S.p.A. l'Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2016/3T/001901/000/001/2020/005 per imposta di registro – Anno 2020 recante l'addebito complesivo di
€ 143,58. Riferito al contratto di locazione registrato al n. 001901 del 2016.
2. In data 27 dicembre 2024, la società Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di liquidazione notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
3. La ricorrente ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentando che il contratto era stato risolto anticipatamente in data 30 novembre 2019 e che, conseguentemente, in data 30 gennaio
2020 era stato effettuato il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad € 67,00 per la risoluzione anticipate. E, dunque, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
4. In data 20 gennaio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 2123/2025.
5. In data 19 febbraio / 7 marzo 2026 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate e, dopo le opportune verifiche, ha comunicato che avrebbe proceduto all'annullamento dell'atto impugnato in autotutela, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 con compensazione delle spese.
6. Infatti, con provvedimento del 3 aprile 2025 l'Ufficio ha adottato in autotutela l'annullamento totale dell'avviso di liquidazione, con causale “il contratto è risolto anticipatamente in data 30/11/2019”, precisando che “le somme richieste con il suddetto atto non sono dovute”.
7. La parte ricorrente, con memoria di replica, ha aderito alla richiesta di estinzione per cessata materia del contendere ed ha domandato anch'essa la compensazione delle spese.
8. In data 13 febbraio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione finanziaria ha disposto l'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato, con conseguente venir meno della pretesa tributaria e dell'interesse delle parti alla decisione sul merito.
In presenza dell'eliminazione integrale dell'atto, la controversia resta priva di oggetto e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2. Sulle spese di lite.
Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese. Considerato l'annullamento dell'atto in autotutela, la comune richiesta delle parti e l'esiguo valore della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento totale in autotutela dell'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2016/3T/001901/000/001/2020/005;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
PA AR