Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione DE Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DEBORAH PISTORESI ed elettivamente domiciliati presso lo studio DElo stesso in Capannori (LU), via di Ghello n. 1, giusta procura in atti con l'intervento DE Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare ove meglio credano la propria residenza con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge. Per_ 2) i figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e ER collocazione prevalente presso la madre. I genitori ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione di concerto ed assumeranno sempre di comune accordo le decisioni di maggior rilevanza, mentre avranno libertà di determinazione per le decisioni quotidiane relative alla minore.
3) Entrambi i genitori avranno la libertà e il diritto di trascorrere DE tempo con i figli, tenendo in considerazione la loro età, le loro necessità personali e le esigenze scolastiche. In particolare, il padre, in base ai turni lavorativi specificati precedentemente, potrà vedere e prendersi cura dei figli nei giorni che saranno stabiliti in funzione DE suo orario di lavoro. Questa organizzazione consentirà ai bambini di mantenere una routine stabile e continuativa, rispettando sia i loro impegni scolastici
1
- Turno di Mattina: il padre si prenderà cura integralmente dei figli, gestendo la loro routine quotidiana.
Se il turno coincide con giorni feriali, il padre preleverà i figli all'uscita da scuola e li riporterà il giorno successivo all'ingresso a scuola, occupandosi di tutte le loro necessità, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. Mentre nel caso in cui il turno di mattina cada durante i giorni festivi, il padre provvederà a tutte le esigenze dei figli, inclusa la gestione DEle loro attività ricreative e DE tempo libero, assicurando che rimangano con lui per tutta la durata DE periodo, giorno e notte;
- Giorni di riposo che precedono o seguono il turno di mattina: il padre non eserciterà il diritto di visita, in quanto si occuperà in modo continuativo dei figli per i 4 giorni DE turno di mattina stesso, garantendo la gestione completa DEle loro esigenze e attività.
- Altri giorni di riposo: Durante i giorni di riposo successivi ai turni di notte e di pomeriggio, il padre adotterà la stessa modalità di gestione dei figli come durante il turno di mattina. Se i giorni di riposo coincidono con giorni feriali, si occuperà DE prelievo dei figli da scuola e DE loro riaccompagnamento il giorno seguente. Se, invece, tali giorni di riposo cadono nei festivi, il padre provvederà a tutte le attività quotidiane e ricreative dei figli per l'intera giornata, assicurando la loro permanenza presso di lui.
- Turno di notte e di pomeriggio: il diritto di visita DE padre sarà esercitato nei giorni di riposo successivi a tali turni, sia che essi cadano in giorni feriali che festivi, seguendo la stessa organizzazione precedentemente indicata, assicurando continuità e attenzione alle necessità dei figli.
Anche in ragione DEl'età dei figli, resta inteso che i giorni di frequentazione dei figli potranno essere modificati, su decisione degli stessi e su accordo dei genitori, in ragione di impegni scolastici o ludici, ovvero di esigenze personali dei genitori ad esempio per mutate esigenze lavorative. Resta inteso che eventuali modifiche potranno essere apportate previo accordo e tempestiva comunicazione tra le parti, al fine di garantire sempre il miglior interesse dei figli.
Lo schema di visita rimarrà invariato anche durante le festività natalizie e pasquali, garantendo la continuità DE rapporto genitore-figli nel rispetto DEle tradizioni familiari.Mentre, durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni (continuativi o frazionati), periodo da concordare tra i genitori entro il giorno 30 maggio di ogni anno, così da poter meglio organizzare i rispettivi periodi di ferie, comunicandosi reciprocamente eventuali luoghi ove intendano condurla, impegnandosi, comunque, durante detti periodi, a far mantenere i contatti con l'altro genitore.
4) In considerazione DE tempo paritario che i figli trascorreranno sia con il padre sia con la madre, ciascun genitore provvederà in via diretta alle esigenze ordinarie degli stessi, durante i periodi in cui i figli sono sotto la propria cura. Inoltre, si tiene conto DE fatto che il sig. , una Parte_2 volta lasciata la casa coniugale, dovrà sostenere le spese per un affitto o per un mutuo, qualora decida di acquistare un nuovo immobile dove poter vivere con i figli nei periodi di permanenza con lui.
5) Le spese straordinarie, così come definite dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca, alle quali le parti si riportano, saranno sostenute a metà con l'altro genitore e dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi, secondo le modalità e i termini di cui al predetto protocollo.
2 Le spese straordinarie saranno, altresì, deducibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa misura di riparto DEle spese.
6) L'Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' sarà corrisposto nella misura CP_1 DE 100% alla SI.ra Parte_1
7) i coniugi rinunciano reciprocamente al diritto di ricevere un contributo al loro mantenimento, in considerazione DE fatto che i medesimi sono entrambi indipendenti economicamente.
8) I ricorrenti si danno reciproco assenso per l'espatrio.
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare le seguenti attribuzioni, in quanto elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione DEla crisi coniugale, chiedendo sin d'ora in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi DEl'art. 19 L. n. 74/87 e DEla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 154/1999: il SI. , titolare DEla piena proprietà Parte_2 DEla quota pari al 50% DEl'immobile adibito a casa familiare e di seguito identificato, cede alla
SI.ra che accetta, la propria quota pari al 50% DEla piena proprietà DE Parte_1 seguente immobile posto in Altopascio (LU), Via Giuseppe Verdi n.33 e per la precisione: alloggio per civile abitazione occupante la porzione ovest da terra a tetto, di un maggior edificio bifamiliare, elevato su due piani fuori terra oltre al sottotetto, sito in comune di Altopascio (LU), in località Tei, con accesso carrabile e pedonale dal civico 33 di Via Giuseppe Verdi. Più esattamente trattasi DEla porzione bifamiliare di edificio posta a sinistra per chi guarda il fabbricato dalla via Verdi. L'abitazione, a cui si accede dal resede pertinenziale, si compone:
- al piano terra di ingresso in soggiorno, locale pranzo con angolo cucina, disimpegno, bagno e ripostiglio ricavato nel sottoscala;
al piano primo di disimpegno, una camera matrimoniale, due camerette, bagno e due balconi uno posto sul lato nord DEl'edificio ed accessibile dalla camera matrimoniale, e l'altro balcone posto sul lato sud DEl'edificio ed accessibile da entrambe le camerette. I piani sono collegati tra di loro da scala interna. E' presente il piano sottotetto, adibito a soffitta, il cui accesso avviene da una botola a soffitto collocata nel disimpegno DEla zona notte. Completa il bene, il resede esclusivo posto sui tre lati liberi DEl'edificio (nord, sud ed ovest) e sul quale insiste un posto auto scoperto esclusivo. L'intera consistenza DEl'unità abitativa comprensiva DE resede esclusivo e DE posto auto scoperto, nel suo insieme confina a nord con part. 534 e 556, ad est con part. 1340, a sud con Via Giuseppe Verdi, ad ovest con part. 1292 e 1304, salvo se altri e più precisi confini.
Posizione catastale: Ad oggi il bene immobiliare oggetto di compravendita è così identificato al
N.C.E.U. al Foglio 26 DE Comune di Altopascio, Mappale 1339:- sub. 1, categoria A/2, classe 6, vani 6,5, superficie totale 141 mq. superficie escluse aree scoperte 141 mq., rendita catastale €
721,75, quanto all'abitazione; - sub. 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 23 mq., superficie catastale 23 mq., rendita catastale € 64,14, quanto al posto auto.
Si precisa che l'attuale consistenza catastale deriva per costituzione di nuova costruzione di cui alla dichiarazione protocollo n. LU0242982 DE 25/11/2008, in atti dal 25/11/2008 (n. Persona_3
3980.1/2008), pratica con cui si identifica anche l'attuale planimetria catastale conservata agli atti. La parte cedente, ai sensi DEl'art. 19 comma 14 DL 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, dichiara che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate al catasto DE
Comune di Altopascio prot. n° LU0242982 25/11/2008 che si allegano al presente ricorso e che i
3 sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto. Il cedente, altresì, dichiara ex art. 29 comma 1 bis Legge
27/02/1985 n. 52 introdotto dall'art. 19 comma 14 DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Intestati Catastali: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1978, proprietaria di 1/2 in regime di separazione dei beni;
(C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] , proprietario di 1/2 in regime C.F._2 di separazione dei beni;
Parte venditrice: Diritto di proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni: (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
Parte acquirente: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1978;
Confini attuali: L'intera consistenza DEl'unità abitativa comprensiva DE resede esclusivo e DE posto auto scoperto, nel suo insieme confina a nord con part. 534 e 556, ad est con part. 1340, a sud con Via Giuseppe Verdi, ad ovest con part. 1292 e 1304, salvo se altri e più precisi confini.
Descrizione DE bene: L'abitazione, a cui si accede dal resede pertinenziale, si compone:
- al piano terra di ingresso in soggiorno, locale pranzo con angolo cucina, disimpegno, bagno e ripostiglio ricavato nel sottoscala;
- al piano primo di disimpegno, una camera matrimoniale, due camerette, bagno e due balconi uno posto sul lato nord DEl'edificio ed accessibile dalla camera matrimoniale, e l'altro balcone posto sul lato sud DEl'edificio ed accessibile da entrambe le camerette. I piani sono collegati tra di loro da scala interna. E' presente il piano sottotetto, adibito a soffitta, il cui accesso avviene da una botola a soffitto collocata nel disimpegno DEla zona notte. Completa il bene, il resede esclusivo posto sui tre lati liberi DEl'edificio (nord, sud ed ovest) e sul quale insiste un posto auto scoperto esclusivo. L'intera consistenza DEl'unità abitativa comprensiva DE resede esclusivo e DE posto auto scoperto, nel suo insieme confina a nord con part. 534 e 556, ad est con part. 1340, a sud con Via Giuseppe Verdi, ad ovest con part. 1292 e 1304, salvo se altri e più precisi confini.
Il trasferimento DE bene prevede tutto quanto indicato nell'atto sopra menzionato, anche con riferimento a servitù passive, attive, e quanto comune per legge e consuetudine, e con specifico riferimento a:
- il muro divisorio tra l'unità abitativa oggetto DE presente atto e quella attigua sul lato est ed il muro di recinzione che corre lungo l'asse DE muro DEle due unità, è di proprietà comune, per quote uguali ed indivise fra le due abitazioni, poiché trattasi di un unico corpo di fabbrica;
- con la precisazione che per necessità costruttive, esistono tra le unità che costituiscono il fabbricato bifamiliare in oggetto reciproche servitù di vedute dirette ed oblique, nonché la posa in opera di tubazioni, scarichi ed altro, per condutture sia aeree che interrate o celate nei muri perimetrali o divisori, per cavi telefonici, elettrici, canali di scarico e di adduzione acque, depositi, canne fumarie, caminetti e quant'altro necessario per il buon uso DEle stesse singole unità immobiliari.
Conformità urbanistica: L'unità immobiliare in oggetto e l'edificio di cui fa parte, risultano edificati in forza DE Permesso di Costruire n.484/2006 DE 16/01/2007 rilasciato dal Sindaco DE Comune di
Altopascio e successiva variante in corso d'opera ai sensi DEl'art.142 DEla LRT n.1/2005 depositata in data 19/12/2008 con prot.n.29193 presso il Comune di Altopascio. In pari data con prot.n.29194
è stata presentata la certificazione di fine lavori e con prot.n.29195 è stata attestata l'abitabilità. Successivamente l'immobile non è stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti DEla destinazione
4 che avrebbero richiesto concessione od autorizzazione. L'immobile è commerciabile, non risultando provvedimenti sanzionatori ai sensi DEle leggi n.1150/42, 765/67 e 10/77. Ai sensi e per gli effetti DEl'art.29 comma 1-bis DEla legge 27 febbraio 1985 n.52 come modificata dal DL n.78/2010, dal sopralluogo e dalle indagini espletate è emerso che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo DEla rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi DEla vigente normativa. Ai fini DE trasferimento DEl'immobile non necessita l'acquisizione DE Certificato di Destinazione Urbanistica.
Provenienza: Il bene oggetto di compravendita è stato acquisito dai SI.ri e Parte_1
dalla Società Groma Invest S.r.l., con atto di compravendita rogiti DE dott. Parte_2
Notaio in Altopascio Repertorio n. 156.808 Raccolta n. 16.756 DE 22/12/2008, Persona_4 atto Registrato a il 24/12/2008 al n.12449 serie 1T. (allegato 'A'). PE
Ulteriori atti formali: iscrizione di cui al Registro Particolare n° 4529 DE 24/12/2008: Ipoteca volontaria derivante da atto di mutuo ai rogiti DE notaio di Altopascio, repertorio Persona_4
n° 25110 DE 24/12/2008 per la somma complessiva di € 200.000,00 all'interesse DE 3,096%, a favore DEla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e contro i SI.ri e Parte_1 [...]
, gravante sulla piena proprietà per intero DEl'unità immobiliare contraddistinta al Parte_2
N.C.E.U. al Foglio 26 DE Comune di Altopascio, Mappale 1339, Subalterno 1 e 2 (allegato “B”).
Rinuncia all'ipoteca legale: Il cedente, SI , dichiara di rinunciare come in effetti Parte_2 rinuncia all'ipoteca legale.
Corrispettivo: Ai sensi e per gli effetti DE DPR 445/2000 art. 3 e 76, le parti nella consapevolezza DEla responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. 4/08/2006 n. 248 di conversione DE D. L.
04/07/2006 n. 223, dichiarano e danno atto che la SI.ra a corrisponderà la Parte_1 somma di €
32.000,00 al SI. , quale corrispettivo per il trasferimento DE 50% DEle quote Parte_2 di sua proprietà DEl'immobile in oggetto. Tale cessione è effettuata a definizione dei rapporti di carattere patrimoniale tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini DEla risoluzione DEla crisi familiare. Il pagamento DEla suddetta somma avverrà con le seguenti modalità: bonifico bancario ad opera DEla sig.ra sul c/C intestato al sig. . Parte_1 Parte_2
Dichiarazioni DEle parti ed esonero di responsabilità: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, limitatamente all'effetto traslativo DEla proprietà DE bene immobile sopra descritto, il Tribunale di Lucca e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento DEla proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza DEla descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi e/o oneri, vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
La parte acquirente dichiara di assumere l'obbligo di curare la trascrizione e voltura DE verbale presso il competente ufficio DEla pubblicità immobiliare, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente e si impegnano a restituire all'Ausiliario la copia DEla nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione, il tutto a spese DEla stessa parte acquirente;
La SI.ra con l'acquisizione DE 50% DEle quote DEl'immobile, pagherà integralmente Parte_1
l'intera rata DE mutuo ipotecario gravante sull'immobile sopra descritto, manlevando il SI.
[...]
da ogni ulteriore pretesa da parte DEla Banca Monte dei Paschi di Siena e Parte_2 riconoscendosi, in caso d'inadempimento nel pagamento DEle rate DE mutuo, debitrice nei confronti
5 DE SI. per la somma che eventualmente lo stesso dovesse corrispondere o che dovesse Parte_2 essere recuperata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei suoi confronti. La SI.ra Parte_1 dichiara di non aver più niente da prendere ed avere dal SI. , per ogni questione Parte_2 connessa al loro rapporto di coniugio. Anche il SI. dichiara di non aver niente da Parte_2 pretendere dalla SI.ra in relazione al loro rapporto matrimoniale e ad ogni qualsivoglia Parte_1 questione connessa, ivi compresa la compravendita DEl'immobile oggetto DEla casa familiare salvo quanto sopra descritto.
Le spese relative al tecnico incaricato dalla SI.ra per la relazione di trasferimento Parte_1 DEl'immobile suddette, nonché quelle necessarie alla trascrizione DEl'atto di trasferimento e/o ogni altra spesa connessa e necessaria al perfezionamento DEla cessione immobiliare descritta nel presente ricorso, saranno integralmente sostenute dalla stessa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Vico Equense (NA) il 17/9/2005, dal quale sono nati i due figli ER
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente PE richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione DEl'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza DE 19/3/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, precisando che la sig.ra ha già versato l'importo di euro 32.000,00 Parte_1 che si era impegnata a corrispondere al sig. al momento DE deposito DE ricorso. Parte_2
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore DE ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza DE requisito DEla intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto DEl'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse DEla prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà DEle parti.
In ragione DEle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione DEle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Vico Equense (NA) in data 17/9/2005, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio DE Comune di Vico Equense (NA) all'Atto
Numero 223, Parte 2, Serie A, DEl'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo DE reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
6 trascritte;
c) PRENDE ATTO DE trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza DE
19/3/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica DEla presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile DE Comune di Vico Equense (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi DEl'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice DEla privacy), in caso di utilizzazione DEla presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione DEle generalità e degli altri dati identificativi DEle parti.
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