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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile II Grado iscritta al n. r.g. 3074/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARACI FABRIZIO Parte_1 P.IVA_1
TA, elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 37 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FARACI FABRIZIO TA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI 7 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. IN LUIGI
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
Voglia Il Tribunale di Bologna contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, previa sospensione, alla prima udienza, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, Voglia accogliere l'appello e per l'effetto:
1) riformare e /o annullare la parte della sentenza in cui parte appellante viene condannata alla rivalutazione della somma di € 2.696,54. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per NG. IN CP_1
V O G L I A
• RIFORMARE la sentenza n. 1708/2024 pubblicata il 02/08/2024, resa dal Giudice di Pace di Bologna nel procedimento ordinario R.G. 3047/2021 nella parte in cui condanna la convenuta 2G
pagina 1 di 4 a calcolare la rivalutazione sulla somma di Euro 2.696,54 da corrispondere all'Ing. Parte_1
; Controparte_1
• INDICARE e PRECISARE che gli interessi sulla somma di € 2.696,54 dovranno essere calcolati dal 13/02/2016 in base al tasso di mora previsto dalla L. 231/2002 come modificato dal D.Lgs 81/2017 e che deve essere altresì rimborsato il costo del CU e del bollo di cancelleria. Si insiste per il rigetto della riforma sulle spese di giudizio di primo grado richiesta da controparte e si chiede che il Giudice di Appello – nella pronuncia sulle spese della presente fase di giudizio – valuti l'applicazione degli artt. 88 e 92 Cpc nonché l'assenza di contestazione dell'appellato alle ragioni
“giuridiche” dell'appellante ma – altresì – le ragioni che hanno reso necessaria la richiesta di precisazioni presentata a seguito del comportamento di parte appellante nella mancata esecuzione spontanea della sentenza di primo grado, disponendo in via di estremo subordine la completa compensazione delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.02.205, la società ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1708/2024, emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 02.08.2024, con cui la società era stata condannata al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € Controparte_1 2.696,54 “oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo” nonché “al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida nella misura di Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 125,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed IVA e CPA come per legge”.
L'appello è stato circoscritto unicamente al capo della sentenza relativo alla condanna alla
“rivalutazione monetaria”, per due ordini di motivi:
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petita, non avendo l'allora parte attrice mai formulato una domanda in tal senso nelle proprie conclusioni;
2. Erroneità della statuizione in punto di diritto, trattandosi di debito di valuta e non di valore, come tale non soggetto a rivalutazione automatica, in assenza di specifica domanda e prova del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.
Si è costituito in giudizio l'Ing. AV con comparsa di risposta depositata in data 20.06.2025, con la quale, in via preliminare, aderiva integralmente ai motivi di appello, riconoscendone la piena fondatezza.
Tuttavia, l'appellato ha formulato, in seno al medesimo atto, talune richieste di precisazione della sentenza di primo grado con riguardo agli “interessi” riconosciuti all'Ing. AV dal giudice di prime cure, segnatamente chiedendo di: a) qualificare gli interessi come moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002; b) fissarne la decorrenza dal 13.02.2016. Ha chiesto, inoltre, che venga precisata la condanna alla rifusione dei costi sostenuti dall'Ing. AV per il Contributo Unificato e i bolli di cancelleria del primo grado, oltre a quanto già liquidato dal Giudice di Pace a titolo di spese.
La causa, all'udienza del 16.10.2025, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La fondatezza dell'appello proposto da è circostanza pacifica e non contestata, Parte_1 anzi espressamente riconosciuta dalla stessa parte appellata. L'Ing. AV, infatti, ha ammesso senza riserve che la rivalutazione monetaria è stata erroneamente riconosciuta dal Giudice di Pace, sia perché non richiesta (in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), sia perché
pagina 2 di 4 non dovuta per legge, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria (debito di valuta).
Tale ammissione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, rende superflua ogni ulteriore argomentazione sul punto e impone, di per sé, l'integrale accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante anche alla rivalutazione monetaria.
Con riguardo alla richiesta di precisazione formulata dall'appellato relativa agli “interessi” riconosciuti a favore dell'Ing. AV dalla sentenza di primo grado – richiesta a cui l'appellante si è opposta deducendone l'inammissibilità in quanto domanda nuova – si osserva quanto segue.
Quanto al rilievo dell'inammissibilità della domanda ex art. 1284, IV comma, c.c., occorre sottolineare che i cc.dd. super interessi previsti da tale disposizione sono e restano interessi legali e che, pertanto, è da ritenersi sufficiente la generica richiesta del riconoscimento di quest'ultimi, sebbene sprovvista degli opportuni riferimenti normativi, affinché il giudice possa comunque procedere alla liquidazione dei primi (qualora ne ricorrano i relativi presupposti), dal momento che, in forza del principio iura novit curia, questi è tenuto a conoscere ed applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale.
Né, d'altra parte, tale conclusione è sconfessata dalle statuizioni recentemente espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12449/2024), chiamate a pronunciarsi sull'operatività degli interessi maggiorati in sede esecutiva in difetto di una pronuncia espressa da parte del giudice della cognizione: ciò che infatti è stato esplicitamente affermato in sentenza è la necessità, non di un'apposita domanda di parte per ottenere la condanna ex art. 1284, IV comma, c.c., quanto piuttosto di un accertamento giudiziale della relativa fattispecie in quanto “relativamente autonoma rispetto a quella del primo comma” (cfr. SS.UU. Cass. n. 12449/2024 “il 4° comma dell'art. 1284 rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284”, con la conseguenza che “ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo”).
Può, dunque, trarsi che la domanda di condanna oltre interessi, sebbene genericamente formulata, devolva al giudice l'intero rapporto, spettando poi a quest'ultimo pronunciarsi sulla fattispecie dei super interessi verificata la sussistenza dei relativi presupposti, così come individuati dalla Corte (natura e la fonte dell'obbligazione di cui trattasi, eventuale accordo derogatorio di cui all'incipit della norma e identificazione della domanda giudiziale).
E ciò, si badi bene, a prescindere dalla questione relativa al campo di applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. Ed invero, qualora dovesse ritenersi l'estensione della disciplina di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. a tutte le tipologie di obbligazioni, la perfetta sovrapponibilità tra le due fattispecie previste dal primo e dal quarto comma della norma renderebbe del tutto superflua una specifica domanda per ottenere gli interessi maggiorati;
d'altro canto, al contrario, anche a ritenere la minor ampiezza della previsione del quarto comma rispetto a quella del primo (in quanto non applicabile a qualsivoglia categoria di obbligazione), non può non dirsi che nel più (domanda di interessi legali) non vi sia il meno (domanda di super interessi, che sono pur sempre interessi al tasso legale). pagina 3 di 4 Il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale, con decorrenza automatica dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti
(Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 13/12/2022, n. 36246; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 05/11/2024, n. 28413; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 31/05/2019, n. 14911).
Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento: qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di consegna/spedizione per le cessioni di beni e dalla successiva data di ultimazione dell'incarico per le prestazioni di servizi).
Tale decorrenza automatica è prevista dal Decreto Legislativo 231/2002 per le transazioni commerciali e prevale sulle norme del codice civile.
Nel caso di specie, il credito dell'Ing. AV è portato dalla fattura n° 1/2016 del 14.01.2016 e, dunque, correttamente l'appellato ha chiesto precisarsi che gli “interessi dal dovuto al saldo”, riconosciuti dalla sentenza di primo grado, siano conteggiati con decorrenza dal 16.01.2016.
Quanto, invece, alla richiesta di precisare la condanna alla rifusione dei costi sostenuti dall'Ing. AV per il Contributo Unificato e i bolli di cancelleria del primo grado, oltre a quanto già liquidato dal
Giudice di Pace a titolo di spese, l'istanza dell'appellato non può essere accolta.
Il Giudice di Pace ha liquidato le spese processuali condannando la al pagamento di Parte_1
“Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 125,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed IVA e CPA come per legge”. La somma di € 125,00 corrisponde a quanto pagato a titolo di contributo unificato e marca da bollo del primo grado. Nella corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti, il difensore dell'appellato ha sempre chiesto € 125,00 per rimborso spese e € 125,00 per CU e bolli. Ma, non avendo mai depositato note spese, la somma liquidata dal Giudice di Pace in sentenza non può che riferirsi alla rifusione di CU e bolli. Tale statuizione, in assenza di appello incidentale, è divenuta definitiva e non può essere integrata o modificata in questa sede.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Riforma la sentenza n. 1708/2024 pubblicata il 02.08.2024, resa dal Giudice di Pace di Bologna nel procedimento ordinario R.G. 3047/2021 nella parte in cui condanna la convenuta
[...]
a calcolare la rivalutazione sulla somma di € 2.696,54 da corrispondere all'Ing. Parte_1
Controparte_1
2) Precisa che gli interessi sulla somma di € 2.696,54 dovranno essere calcolati dal 13.02.2016 in base al tasso di mora previsto dalla L. 231/2002 come modificato dal D.Lgs 81/2017.
3) Rigetta ogni altra domanda.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Bologna 12.11.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile II Grado iscritta al n. r.g. 3074/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARACI FABRIZIO Parte_1 P.IVA_1
TA, elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 37 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FARACI FABRIZIO TA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI 7 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. IN LUIGI
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
Voglia Il Tribunale di Bologna contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata, previa sospensione, alla prima udienza, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, Voglia accogliere l'appello e per l'effetto:
1) riformare e /o annullare la parte della sentenza in cui parte appellante viene condannata alla rivalutazione della somma di € 2.696,54. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per NG. IN CP_1
V O G L I A
• RIFORMARE la sentenza n. 1708/2024 pubblicata il 02/08/2024, resa dal Giudice di Pace di Bologna nel procedimento ordinario R.G. 3047/2021 nella parte in cui condanna la convenuta 2G
pagina 1 di 4 a calcolare la rivalutazione sulla somma di Euro 2.696,54 da corrispondere all'Ing. Parte_1
; Controparte_1
• INDICARE e PRECISARE che gli interessi sulla somma di € 2.696,54 dovranno essere calcolati dal 13/02/2016 in base al tasso di mora previsto dalla L. 231/2002 come modificato dal D.Lgs 81/2017 e che deve essere altresì rimborsato il costo del CU e del bollo di cancelleria. Si insiste per il rigetto della riforma sulle spese di giudizio di primo grado richiesta da controparte e si chiede che il Giudice di Appello – nella pronuncia sulle spese della presente fase di giudizio – valuti l'applicazione degli artt. 88 e 92 Cpc nonché l'assenza di contestazione dell'appellato alle ragioni
“giuridiche” dell'appellante ma – altresì – le ragioni che hanno reso necessaria la richiesta di precisazioni presentata a seguito del comportamento di parte appellante nella mancata esecuzione spontanea della sentenza di primo grado, disponendo in via di estremo subordine la completa compensazione delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.02.205, la società ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1708/2024, emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 02.08.2024, con cui la società era stata condannata al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € Controparte_1 2.696,54 “oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo” nonché “al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali che liquida nella misura di Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 125,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed IVA e CPA come per legge”.
L'appello è stato circoscritto unicamente al capo della sentenza relativo alla condanna alla
“rivalutazione monetaria”, per due ordini di motivi:
1. Violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petita, non avendo l'allora parte attrice mai formulato una domanda in tal senso nelle proprie conclusioni;
2. Erroneità della statuizione in punto di diritto, trattandosi di debito di valuta e non di valore, come tale non soggetto a rivalutazione automatica, in assenza di specifica domanda e prova del maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.
Si è costituito in giudizio l'Ing. AV con comparsa di risposta depositata in data 20.06.2025, con la quale, in via preliminare, aderiva integralmente ai motivi di appello, riconoscendone la piena fondatezza.
Tuttavia, l'appellato ha formulato, in seno al medesimo atto, talune richieste di precisazione della sentenza di primo grado con riguardo agli “interessi” riconosciuti all'Ing. AV dal giudice di prime cure, segnatamente chiedendo di: a) qualificare gli interessi come moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002; b) fissarne la decorrenza dal 13.02.2016. Ha chiesto, inoltre, che venga precisata la condanna alla rifusione dei costi sostenuti dall'Ing. AV per il Contributo Unificato e i bolli di cancelleria del primo grado, oltre a quanto già liquidato dal Giudice di Pace a titolo di spese.
La causa, all'udienza del 16.10.2025, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La fondatezza dell'appello proposto da è circostanza pacifica e non contestata, Parte_1 anzi espressamente riconosciuta dalla stessa parte appellata. L'Ing. AV, infatti, ha ammesso senza riserve che la rivalutazione monetaria è stata erroneamente riconosciuta dal Giudice di Pace, sia perché non richiesta (in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), sia perché
pagina 2 di 4 non dovuta per legge, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria (debito di valuta).
Tale ammissione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, rende superflua ogni ulteriore argomentazione sul punto e impone, di per sé, l'integrale accoglimento del gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante anche alla rivalutazione monetaria.
Con riguardo alla richiesta di precisazione formulata dall'appellato relativa agli “interessi” riconosciuti a favore dell'Ing. AV dalla sentenza di primo grado – richiesta a cui l'appellante si è opposta deducendone l'inammissibilità in quanto domanda nuova – si osserva quanto segue.
Quanto al rilievo dell'inammissibilità della domanda ex art. 1284, IV comma, c.c., occorre sottolineare che i cc.dd. super interessi previsti da tale disposizione sono e restano interessi legali e che, pertanto, è da ritenersi sufficiente la generica richiesta del riconoscimento di quest'ultimi, sebbene sprovvista degli opportuni riferimenti normativi, affinché il giudice possa comunque procedere alla liquidazione dei primi (qualora ne ricorrano i relativi presupposti), dal momento che, in forza del principio iura novit curia, questi è tenuto a conoscere ed applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale.
Né, d'altra parte, tale conclusione è sconfessata dalle statuizioni recentemente espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12449/2024), chiamate a pronunciarsi sull'operatività degli interessi maggiorati in sede esecutiva in difetto di una pronuncia espressa da parte del giudice della cognizione: ciò che infatti è stato esplicitamente affermato in sentenza è la necessità, non di un'apposita domanda di parte per ottenere la condanna ex art. 1284, IV comma, c.c., quanto piuttosto di un accertamento giudiziale della relativa fattispecie in quanto “relativamente autonoma rispetto a quella del primo comma” (cfr. SS.UU. Cass. n. 12449/2024 “il 4° comma dell'art. 1284 rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284”, con la conseguenza che “ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo”).
Può, dunque, trarsi che la domanda di condanna oltre interessi, sebbene genericamente formulata, devolva al giudice l'intero rapporto, spettando poi a quest'ultimo pronunciarsi sulla fattispecie dei super interessi verificata la sussistenza dei relativi presupposti, così come individuati dalla Corte (natura e la fonte dell'obbligazione di cui trattasi, eventuale accordo derogatorio di cui all'incipit della norma e identificazione della domanda giudiziale).
E ciò, si badi bene, a prescindere dalla questione relativa al campo di applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. Ed invero, qualora dovesse ritenersi l'estensione della disciplina di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. a tutte le tipologie di obbligazioni, la perfetta sovrapponibilità tra le due fattispecie previste dal primo e dal quarto comma della norma renderebbe del tutto superflua una specifica domanda per ottenere gli interessi maggiorati;
d'altro canto, al contrario, anche a ritenere la minor ampiezza della previsione del quarto comma rispetto a quella del primo (in quanto non applicabile a qualsivoglia categoria di obbligazione), non può non dirsi che nel più (domanda di interessi legali) non vi sia il meno (domanda di super interessi, che sono pur sempre interessi al tasso legale). pagina 3 di 4 Il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale, con decorrenza automatica dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti
(Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 13/12/2022, n. 36246; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 05/11/2024, n. 28413; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 31/05/2019, n. 14911).
Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento: qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di consegna/spedizione per le cessioni di beni e dalla successiva data di ultimazione dell'incarico per le prestazioni di servizi).
Tale decorrenza automatica è prevista dal Decreto Legislativo 231/2002 per le transazioni commerciali e prevale sulle norme del codice civile.
Nel caso di specie, il credito dell'Ing. AV è portato dalla fattura n° 1/2016 del 14.01.2016 e, dunque, correttamente l'appellato ha chiesto precisarsi che gli “interessi dal dovuto al saldo”, riconosciuti dalla sentenza di primo grado, siano conteggiati con decorrenza dal 16.01.2016.
Quanto, invece, alla richiesta di precisare la condanna alla rifusione dei costi sostenuti dall'Ing. AV per il Contributo Unificato e i bolli di cancelleria del primo grado, oltre a quanto già liquidato dal
Giudice di Pace a titolo di spese, l'istanza dell'appellato non può essere accolta.
Il Giudice di Pace ha liquidato le spese processuali condannando la al pagamento di Parte_1
“Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 125,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed IVA e CPA come per legge”. La somma di € 125,00 corrisponde a quanto pagato a titolo di contributo unificato e marca da bollo del primo grado. Nella corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti, il difensore dell'appellato ha sempre chiesto € 125,00 per rimborso spese e € 125,00 per CU e bolli. Ma, non avendo mai depositato note spese, la somma liquidata dal Giudice di Pace in sentenza non può che riferirsi alla rifusione di CU e bolli. Tale statuizione, in assenza di appello incidentale, è divenuta definitiva e non può essere integrata o modificata in questa sede.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Riforma la sentenza n. 1708/2024 pubblicata il 02.08.2024, resa dal Giudice di Pace di Bologna nel procedimento ordinario R.G. 3047/2021 nella parte in cui condanna la convenuta
[...]
a calcolare la rivalutazione sulla somma di € 2.696,54 da corrispondere all'Ing. Parte_1
Controparte_1
2) Precisa che gli interessi sulla somma di € 2.696,54 dovranno essere calcolati dal 13.02.2016 in base al tasso di mora previsto dalla L. 231/2002 come modificato dal D.Lgs 81/2017.
3) Rigetta ogni altra domanda.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Bologna 12.11.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4