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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRNDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia Pt_1
Opponente
C O N T R O
rappresentato e difeso con mandato in atti, dall' avv. C. Summa Parte_2
Opposta
CP_1
terzo pignorato
Oggetto: giudizio ex art. 618 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.8.2023, esponeva che, con sentenza n. 471 del Pt_1
12.4.2018, il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato il diritto dell'odierno opposto alla riliquidazione della pensione attraverso l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, degli emolumenti extramensili per i periodi di contribuzione figurativa (disoccupazione e malattia) risultanti dall'estratto previdenziale.
Rappresentava che, con precetto notificato in data 5.6.2019, l'opposto aveva chiesto il pagamento della somma di € 24,681,78 in esecuzione della suindicata sentenza, procedendo poi alla notifica, in data 21.6.2019, dell'atto di pignoramento presso terzi.
Soggiungeva di aver proposto opposizione avverso il suddetto precetto;
precisava che il
Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza depositata in data 10.7.2023, aveva rigettato l'istanza di sospensione, concedendo trenta giorni per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito;
rilevava che con ordinanza resa in pari data, il GE aveva assegnato la complessiva somma di € 28.788,15 al creditore.
Tanto premesso, avvalendosi del termine assegnato dal GE, l'Istituto opponente introduceva il presente giudizio eccependo l'inesistenza del credito azionato in quanto in esecuzione della citata sentenza aveva proceduto alla ricostituzione della pensione cat.
CO (che aveva sostituito, con decorrenza luglio 2016, quella VOS, oggetto della sentenza n. 417/18), computando nella base di calcolo della retribuzione pensionabile la contribuzione figurativa relativa a 6 settimane del 2005 e 24 settimane del 2006: da tale operazione era derivato un incremento del rateo pensionistico pari ad € 47,33 e un credito per arretrati pari ad € 2502,34, posto in pagamento con il rateo di agosto 2018.
A tal proposito, eccepiva l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il CTU nominato nell'ambito della procedura esecutiva in quanto l'ausiliare, nella prima ipotesi di calcolo, aveva preso atto dell'importo pensionistico indicato nell'atto di precetto e, nella seconda ipotesi, aveva rideterminato non solo la retribuzione media settimanale ma anche l'anzianità contributiva, cosi calcolando un importo pensionistico più elevato rispetto a quello effettivamente dovuto.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'illegittimità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento presso terzi, con conseguenziale restituzione dell'importo di €
28788,15.
Si costituiva in giudizio parte opposta che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'avversa domanda per mancata impugnazione, nel termine di cui all'art. 617 c.p.c, dell'ordinanza di assegnazione. Nel merito contestava gli avversi assunti, evidenziando la correttezza dei calcoli formulati nell'elaborato peritale depositato nell'ambito della procedura esecutiva n. 933/19. Insisteva per il rigetto del ricorso, con condanna dell' Pt_1 al risarcimento per lite temeraria.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione stante l'omessa impugnazione, nel termine di cui all'art. 617 cpc, dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 10.7.2023. A tal proposito, si osserva che qualora il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/04/2022, n. 12690).
Tuttavia, come osservato dal Tribunale di Brindisi in fattispecie analoga alla presente
(sentenza n. 764/2025), “La sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione, anche se pubblicata dopo l'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, “accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta
l'opposizione – in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum – ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal giudice dell'esecuzione… … La pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, legittima il debitore esecutato ad esperire l'azione di ripetizione della somma indebitamente assegnata al creditore soddisfatto, venendo a cedere, di fronte al giudicato,
l'irrevocabilità e irretrattabilità del provvedimento di assegnazione.” (Cass., sez. III
Civile, ordinanza n. 4528/19).
Pertanto, a seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti.
Si è osservato, al riguardo, che il principio di autonomia del processo esecutivo rispetto ai giudizi ordinari di cognizione di opposizione alla esecuzione (preventiva e successiva: art. 615 c.p.c., commi 1 e 2), che in assenza del rimedio sospensivo, rende indifferente la prosecuzione del primo alle vicende processuali dei secondi, trova limite nella affermazione per cui l'eventuale accoglimento -con sentenza passata in giudicato- della opposizione alla esecuzione, venendo a negare il diritto del creditore procedente ad iniziare o proseguire il processo esecutivo, determina l'"invalidazione" degli atti esecutivi precedentemente compiuti, in ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici prodotti a vantaggio dell'acquirente o dell'assegnatario di buona fede, qualora la pronuncia favorevole all'opponente intervenga "successivamente" alla emissione della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione (art. 2929 c.c.; art. 187 bis disp. att. c.p.c.; art. 632, comma 2, c.p.c.).
In particolare, sulla portata della norma di chiusura dell'art. 2929 c.c. si è chiarito che il bilanciamento degli interessi in conflitto (l'interesse del debitore a non subire una espropriazione ingiusta;
l'interesse dell'aggiudicatario o assegnatario a confidare nella validità del titolo di acquisto) deve compiersi differentemente in relazione alla posizione soggettiva rivestita dall'aggiudicatario od assegnatario, secondo che si tratti dello stesso
"creditore procedente", parte necessaria del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., o, invece, di "soggetto terzo" che "in buona fede" ha fatto affidamento sulla regolarità dello svolgimento della procedura esecutiva in esito alla quale ha perfezionato il proprio acquisto e che -in quanto terzo- rimane del tutto estraneo ai rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e non può, pertanto, essere pregiudicato dagli effetti della sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c.
Si è, infatti, evidenziato che il creditore procedente, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016).
Negli stessi termini Cass. n. 18350 del 27/08/2014, secondo cui “persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente in un'opposizione ad espropriazione presso terzi per ragioni di quantificazione del credito di controparte quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553
c.p.c., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.”; id. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017). Al riguardo è stato, infatti, puntualmente rilevato come “uno sviluppo eventualmente favorevole all'opponente non potrebbe che proiettare
l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, nella parte in cui essi riconoscessero in modo illegittimo un'entità del credito diversa, perché maggiore, rispetto a quella realmente dovuta: ma allora la naturale propagabilità del vizio espressione del principio generale di cui all'art. 159 cod. proc. civ. – elide qualsiasi onere, per l'opponente e per lo stesso vizio originario di eccessività del preteso, di impugnare altresì tutti gli – e ciascuno degli – atti del processo esecutivo successivi al dispiegamento dell'opposizione all'esecuzione in pendenza del processo stesso Allo stesso modo, del resto, la pronunzia sul merito che intervenisse nell'opposizione ad esecuzione già dispiegata, ove rivedesse “in minus” il credito anche come accertato dal giudice dell'esecuzione nello sviluppo del processo esecutivo nelle more concluso, travolgerebbe gli atti di questo nella parte in cui dovessero rilevarsi illegittimi relativamente alla parte di credito erroneamente riconosciuta, senza alcuna necessità di una previa separata o autonoma impugnazione di ciascuno di quelli” (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 18350 del 27/08/2014, in motivazione).
A ciò consegue che ove, come nel caso di specie, le somme dovute dal terzo al debitore esecutato siano state assegnate in pagamento allo stesso creditore pignorante, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non è dato scorgere limiti al recupero da parte del debitore delle somme indebitamente assegnate e riscosse dal creditore medesimo”.
Ebbene, è incontestato tra le parti che l'ordinanza di assegnazione delle somme da parte del G.E. sia intervenuta in data 10.7.2023 e che con ordinanza resa in pari data sia stato concesso il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
E' dunque evidente che, avendo proposto la presente opposizione nel rispetto del Pt_1 termine indicato dal GE nella predetta ordinanza, persista in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, difettando nella peculiare fattispecie i presupposti ai quali deve ricollegarsi l'intangibilità della ordinanza di assegnazione non impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Tanto chiarito, reputa il Tribunale che le censure formulate da debbano essere Pt_1 condivise e non possano ritenersi inficiate dall'esito dell'accertamento contabile disposto nell'ambito della procedura esecutiva.
Avverso le conclusioni rassegnate dall'ausiliare, ha formulato le seguenti Pt_1 osservazioni: “il calcolo che il CTU ha fatto nel corso dell' opposizione all' esecuzione è errato nella prima ipotesi di liquidazione, in quanto nell'elaborazione del calcolo, da cui
è scaturito un importo arretrato pari a € 34.582,61(€ 33.960,81 oltre ad € 621,80 a titolo di interessi legali) –il CTU si è limitato a prendere atto, acriticamente, dell'importo pensionistico riferito nell'atto di precetto da parte avversa, ma del tutto inconferente con quello effettivamente corrisposto al Sig. (cfr. gli importi della CTU tabella C, Pt_2 con quelli effettivamente percepiti ed indicati nell'allegato 7).
In merito alla seconda ipotesi di calcolo del credito per arretrati, è, poi, opportuno evidenziare come il perito, nonostante la sentenza 471/2018 avesse ad oggetto i soli valori retributivi della contribuzione figurativa, ridetermini non solo le RMS ma, altresì, le settimane di anzianità contributiva (quota A e B FPLD - cfr. tabella 1 CTU in cui sono indicate le seguenti quote: quota A: 970 settimane, 730.67 € quota B: 515 settimane, 354,16 € quota B: 294 settimane, 126,49 € così prospettando la spettanza un importo pensionistico più elevato di quello effettivamente espettante e già messo in pagamento al Sig. , e determinato Pt_2 correttamente sulla base delle seguenti quote (cfr. allegato 7)”.
Ebbene, posto che, con sentenza n. 741/2018, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'inclusione nella base di calcolo dei ratei di 13esima mensilità in relazione “al periodo di disoccupazione involontaria e di malattia” (pari -come è incontestato tra le parti- a 6 settimane nel 2005
e 34 nel 2006), tenuto conto delle osservazioni e dei conteggi formulati da che Pt_1 risultano –al contrario delle risultanze della ctu - aderenti alla reale situazione lavorativa dell'assicurato (e non contraddetti da specifici elementi contabili di segno contrario), reputa il Tribunale che il rateo spettante all'opposto, in forza di quanto statuito nella sentenza posta in esecuzione, sia pari ad € 1395,48 (rateo di agosto 2018) , come indicato nel prospetto di cui a pag. 6 della memoria di costituzione, con un conseguente credito di
€ 2502,34 come da modello TE08 del 26.6.2018 (non riconducibile peraltro ad alcun'altra causale, neppure indicata dall'opposto a supporto della propria prospettazione).
A tal proposito si osserva che non può tenersi conto della prima ipotesi di conteggio formulata dal ctu in quanto predisposta – come si desume dal quesito e dalla replica alle osservazioni formulate da nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. (cfr. all. 8 Pt_1 fascicolo parte opposta) - sulla base dei conteggi prodotti dall'assicurato nell'ambito del giudizio conclusi con la citata sentenza e che hanno costituito proprio oggetto di censura nell'ambito della procedura esecutiva, atteso che – né in parte motiva né nel dispositivo della citata sentenza – risulta che il Tribunale abbia inteso aderire agli stessi. Neppure può essere condivisa la seconda ipotesi di calcolo effettuata dal ctu in quanto la sentenza 471/2018 aveva ad oggetto solo i valori retributivi da attribuire ai periodi di contribuzione figurativa, senza alcun riferimento all'anzianità contributiva dell'assicurato.
Per le ragioni che precedono, deve dichiararsi la inefficacia del precetto opposto e del consequenziale atto di pignoramento, atteso che la somma di € 2502,34 di cui al modello
TE08 del 26.6.2018 risulta essere stata posta in pagamento con la rata di agosto 2018 e dunque in data antecedente alla notifica degli atti impugnati in sede esecutiva.
La peculiarità e la complessità della posizione assicurativa dell'opposto, emergente dalla documentazione prodotta e dall'elaborato peritale depositato nell'ambito della procedura esecutiva, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Pt_1 confronti di ed così provvede: Parte_2 CP_1 dichiara l'inefficacia del precetto notificato in data 5.6.2019 e del successivo atto di pignoramento presso terzi;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere