Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4638/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rita PEchiazzi, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tommaso De Mauro, come Parte 2
da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.12.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP 1 unitisi in matrimonio in data 5.10.2013, hanno generato un figlio, nato in [...]
26.6.2020; la loro separazione è stata dichiarata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 81/2024 del
8.1.2024 R.G. n. 4364/2023.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.12.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
Condizioni personali fra i coniugi: Parte 1 e CP 1 Parte_2 vivranno separati con
- I coniugi signori reciproco rispetto. Affidamento del figlio minorenne, frequentazione: Il figlio minore R_ è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali eserciteranno di
-
comune accordo la responsabilità genitoriale;
le decisioni di ordinaria rilevanza potranno essere assunte disgiuntamente.
- Il minore è collocato in via prevalente presso la madre, nella casa di sua proprietà, sita in Squinzano alla Via Conte Sforza n.13.
Il signor Pt 1 potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- Durante il periodo scolastico il padre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì, prendendolo all'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso la madre alle ore 20:30; nel periodo non scolastico, il padre terrà con sé il figlio negli stessi giorni, dalle ore 10:00 alle ore 22:30. Il padre potrà altresì tenere con sé PE 1 a fine settimana alterni, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica, con i pernottamenti;
nella settimana con il weekend spettante alla madre, il piccolo PE 1 potrà pernottare una notte (infrasettimanale) col padre e trascorrere con quest'ultimo, in aggiunta a quelli innanzi indicati, il pomeriggio del venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alle ore 20:30 (alle 22:00 in periodo non scolastico). In occasione delle vacanze di Natale, il bambino trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i seguenti
-
periodi: dalla mattina del 23/12 fino al 25/12 (prima dell'ora di pranzo) e dal pranzo del successivo 01/01 alla mattina del 03/01; il successivo anno, dal pranzo del 25/12 alla mattina del 27/12 e dalla mattina del 30/12 fino al 01/01 (prima dell'ora di pranzo). Il bambino trascorrerà con il padre il 06.01 ad anni alterni.
- Durante le vacanze di Pasqua, il piccolo PE 1 trascorrerà con il padre, ad anni alterni, dalla mattina del venerdì santo alle ore 21:00 della domenica di Pasqua ovvero dalla mattina del Lunedì Santo alle ore 21:00 del martedì successivo;
il piccolo trascorrerà con la madre gli stessi periodi, in alternanza con il padre, fermi restando gli impegni lavorativi dei genitori.
- Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre dieci giorni consecutivi a luglio e dieci giorni consecutivi ad agosto, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno, soprattutto in considerazione delle esigenze lavorative e dei periodi di ferie di entrambi i genitori. Il piccolo PE 1 trascorrerà il giorno di Ferragosto col padre ad anni alterni. Il minore potrà trascorrere il giorno del compleanno del padre e la festa del papà con il padre;
il
-
giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la madre. I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno del figlio e le altre ricorrenze più importanti che lo riguardano, concordando le modalità di festeggiamento. In caso di impossibilità, il minore trascorrerà tali ricorrenze fino alle 17,00 con un genitore e dalle 17,00 fino alla mattina successiva con l'altro.
Le altre festività (25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12) saranno trascorse alternativamente col padre o con la madre.
- Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio una settimana continuativa nel periodo invernale, da individuarsi concordemente con almeno un mese di anticipo, durante la quale il diritto di visita dell'altro genitore resta sospeso.
- È fatta salva la possibilità di ampliare concordemente la frequentazione in relazione alle esigenze di entrambi i genitori e del figlio. È fatta salva la facoltà sia del padre che della madre di delegare, rispettivamente, i nonni paterni o materni ad accompagnare il figlio negli spostamenti della routine giornaliera (scuola, attività ricreative, sportive, et similia). Contributo al mantenimento: la complessiva somma di € 400,00
- Il signor Pt 1 verserà, in favore della signora CP 1 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Le spese straordinarie saranno ripartite in ragione del 50% secondo quanto previsto dal protocollo sulle spese straordinarie del 21.5.2018, in uso dinanzi al Tribunale di Lecce.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia assegno divorzile.
Altri accordi
Le parti confermano gli accordi patrimoniali intercorsi in sede di separazione e conseguentemente confermano l'impegno della signora CP 1 a corrispondere al signor Pt 1 la residua somma di € 21.525,00 in n. ulteriori 3 rate annuali di € 7.175,00 ciascuna da versarsi il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 2024. Si precisa che per il corrente anno la sig.ra _1 ha già anticipato in acconto la somma di € 2.500 e pertanto residuano € 4.675,00 da versare sempre entro il 31.12.2024. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze innanzi indicate, il signor Pt 1 sarà libero di agire per il recupero di tutte le somme corrisposte per il completamento e l'arredamento dell'abitazione di proprietà della ricorrente. Il signor Pt 1 dichiara che, con l'esatto adempimento dei pagamenti innanzi indicati non avrà null'altro a pretendere dalla signora CP 1 a qualsivoglia titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile. La signora CP 1 dichiara a sua volta di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo ragione o causa dedotta o deducibile dal signor Pt 1 .
- I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio del documento di identità per se stessi e per il figlio minore.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 14.4.2018 in Lecce
e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Squinzano dell'anno 2018 n. 11 Parte II Serie B, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite. Lecce, 8.1.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)