Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40933/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19 novembre 2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in Parte_1 C.F._1
OR, via Caduti della libertà, rappresentata e difesa dall'avv. SALAMON RAFFAELLA, elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], cittadino italiano e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ma attualmente dimorante a Tenerife
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU Persona_1
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 4 GIUGNO 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 7
Milano con sentenza n. 1124/2024. In particolare, la madre si doleva del totale disinteresse manifestato dal sig.
in merito alla cura e al mantenimento del figlio minore, come dimostrato dal mancato CP_1 adempimento degli oneri di natura tanto economica quanto assistenziale, cui da tempo sopperiscono i nonni paterni. Tutto ciò premesso chiedeva, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza citata, l'affido esclusivo del figlio alla madre, visite del figlio con il padre come in ricorso indicate e la conferma del contributo economico come disposto.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 4 giugno 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 28 marzo 2025 davanti al Giudice onorario, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “dopo la scorsa udienza lui si è fatto sentire solo con le due email inviate dal suo indirizzo per rispondere alla mia richiesta di darmi il 50% delle spese del centro estivo che dovrà fare e che ho pagato per intero per € 216, ma lui mi ha detto di chiedere la sua quota (€ 108) direttamente a sua madre, anzi ha detto a , la quale in effetti ha provveduto. Lei Per_3 come già detto è lei che mi versa il mantenimento di € 300. Lui, comunque, mi ha riferito che sta sempre a
Tenerife non so bene dove, non mi ha neanche detto cosa faccia. Mi ha chiesto se volevo mandargli il figlio, che non vede da dicembre 2024. non mi chiede neanche più del papà. Lui si disinteressa completamente del Per_2 bambino a far data dall'accordo raggiunto. Da allora la gestione è tutta mia. Mi aiuta moltissimo i nonni paterni e quelli materni i miei genitori. Si alternano per prendere e mi aiutano molto. Come detto, è la Per_2 nonna che mi versa le spese straordinarie. Io lavoro sempre presso la stessa ditta e guadagno 1200 netti al mese. le eventuali visite vorrei che fossero con i Servizi perché il bambino non è abituato e tempo che venga e se lo prenda. Prendo per intero l'AU di € 235. Mi va bene il contributo di mantenimento previsto che tanto mi versa la nonna con il 50% a questo punto delle spese obbligatorie e con AU interamente percepito da me.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze formulate.
Il difensore di parte attrice si riportava alle domande dando atto di non aver articolato istanze istruttorie, chiedendo l'affido superseclusivo alla madre del figlio, visite per il tramite dei Servizi Sociali in Spazio neutro, la conferma del contributo con il 50% spese obbligatorie e con AU interamente percepito dalla madre;
rinunciava, inoltre, alle articolate istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura in udienza dei seguenti provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
pagina 2 di 7 Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
Rilevato che le parti hanno regolamentato la responsabilità genitoriale e il mantenimento relativamente al figlio
(nato il [...]), da coppia non coniugata, riconosciuto da entrambi con sentenza, su domanda Per_2 congiunta, del Tribunale di Milano n. 1124/24 del 19/25 luglio 2024.
Osservato come sia emerso, dalle precise dichiarazioni rese nella presente sede dalla parte attrice, che il padre,
già in precedenza si era disinteressato del figlio minore, lasciando da sempre la gestione concreta del figlio alla madre, avendo altresì anche ammesso di far uso abituale di cannabinoidi, per cui era stata anche sottoscritta il
27 maggio 2024 una scrittura privata in base alla quale il sig. si impegnava a sottoporsi a periodici CP_1 esami di fatto mai eseguiti, avendo in seguito saputo che lo stesso da gennaio 2025 si è trasferito a vivere in
Spagna (Tenerife) senza conoscere l'indirizzo mai comunicato, interrompendo di fatto i rapporti, disinteressandosi completamente del figlio, non collaborando più in alcun modo alla gestione del figlio rimessa alla madre con l'aiuto prezioso dei nonni paterni e materni, in particolare la nonna paterna risulta corrispondere alla madre il contributo di mantenimento previsto a carico del padre e aiutare la madre nell'acquisto di vari generi e beni personali per il nipote, non partecipando pertanto ormai da tempo il padre alle decisioni ed alle scelte di vita del figlio, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere scelte in assenza del consenso paterno.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti posti in essere dal convenuto nei confronti del figlio di disinteresse totale, di assenza di frequentazione con una interrotta collaborazione tra i genitori e condivisione delle decisioni, risulta al momento impraticabile l'affido condiviso, con conseguente modifica del regime attuale, con accoglimento della domanda di parte attrice di affido esclusivo del figlio alla stessa, attesa la piena idoneità genitoriale della medesima che da sempre si è presa cura del figlio con continuità e responsabilità offrendo allo stesso un contesto affettivo e ambientale adeguato;
deve essere altresì disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come da ultimo chiesta, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo impellente la necessità che la stessa possa assumere con tempestività tutte le decisioni rilevanti per il figlio, attesa l'assenza di comunicazione tra le parti e l'irreperibilità del padre.
Ritenuto, pertanto, come anche chiesto dalla parte attrice atteso che il padre non vede da tempo il figlio, peraltro ancora piccolo, deve essere dato incarico ai Servizi Sociali competenti di provvedere, solo ve il padre lo richieda e mostri responsabilità e serietà nel voler riprendere una relazione, ad avviare la relazione tra il figlio e il padre in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo.
Osservato, altresì, quanto all'aspetto economico che parte attrice ha dichiarato di lavorare al momento come parrucchiera presso Linea Due a Cusano Milanino con contratto a tempo indeterminato e di guadagnare uno stipendio di circa € 1200 al mese, percepisce l'AU di € 224,00 al mese;
vive con il figlio in una casa di sua proprietà gravata da mutuo con rata mensile di € 445,00 al mese;
riceva dalla nonna paterna il contributo di
pagina 3 di 7 mantenimento previsto dalla sentenza di € 300,00 al mese;
quanto al convenuto lo stesso attualmente si è trasferito a vivere a Tenerife in Spagna, senza che si sappia quale lavoro svolga né essendo note altre informazioni.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale riguardo alla situazione del padre che comunque ha piena ed integra capacità lavorativa e è tenuto al contribuire al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dall'ordinamento, può essere confermato il contributo economico come già previsto su accordo delle parti con la citata sentenza sempre con AU percepito per intero dalla madre che provvede all'intera gestione del figlio e con il 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di comunicazione e di partecipazione del padre alle decisioni riguardanti il figlio.
Osservato che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie
Osservato di non ritenere di esercitare poteri istruttori d'ufficio ex art. 473 bis. 2 c.p.c
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
A PARZIALE MODIFICA DELLA SENTENZA SU DOMANDA CONGIUNTA N. 1124/24 DEL 19/25 LUGLIO 2024,
1) AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato anche ai Per_2 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di OR via Caduti della Libertà n.
4. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di OR (in relazione all'attuale residenza del minore), solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, con tutte le dovute cautele
e preparazioni, proceda ad avviare i rapporti tra il padre e il figlio stesso, inizialmente in Spazio neutro e con modalità protette, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
3) CONFERMA il contributo al mantenimento indiretto posto a carico del padre per il figlio con la richiamata sentenza con il 50% delle spese straordinarie solo obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate con AU sempre integralmente percepito dalla madre;
4) PRENDE ATTO che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie”
Ritenuta la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473 bis. 2
c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
pagina 4 di 7 Il difensore si riportava alle domande avanzate in udienza e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo quest'ultima peraltro rinunciato alle istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art. 473 bis. 2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al comportamento assunto dal padre, più volte dimostratosi assente e disinteressato alla cura e alla crescita del figlio minore, tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro molto piccolo, in quanto pregiudizievole per lo stesso e comunque del tutto superfluo.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 4 giugno 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati all'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, essendosi il medesimo sottratto alle proprie responsabilità, dapprima non rispettando gli impegni economici assunti e vedendo il bambino in rare occasioni, e da ultimo trasferendosi all'estero delegando sostanzialmente la propria parte di contributo morale e materiale ai bisogni del figlio minore ai propri genitori, ossia ai nonni paterni del bimbo (come dimostrato dalla recente vicenda in tema di condivisione delle spese per il centro estivo).
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante, essendosi attivata fin da subito per tutelare adeguatamente Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima Per_2 della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'incostante comunicazione e collaborazione con il padre, peraltro al momento domiciliato all'estero, che impedisce di fatto l'assunzione condivisa di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il figlio.
pagina 5 di 7 Inoltre, attesa la sostanziale assenza di un concreto e quotidiano rapporto tra il padre e il figlio, si ritiene di dover confermare l'incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di OR, luogo di residenza del minore, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, di avviare i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in spazio neutro e con modalità protette ed osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza.
Contributo al mantenimento del figlio minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 4 giugno 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto sia in ordine alle sue attuali risorse economiche sia alla sua capacità lavorativa, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura del figlio. Si richiama, pertanto, tutto quanto già motivato nella citata ordinanza qui condivisa, in conformità d'altronde alla domanda di parte attrice. Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Milano, su domanda congiunta delle parti, n.
1124/24 del 19/25 luglio 2024, così decide:
1) AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato anche ai Per_2 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di OR via Caduti della libertà, n.
4. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di OR (in relazione all'attuale residenza del minore), solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, con tutte le dovute cautele e adeguata preparazione, proceda ad avviare i rapporti tra il padre e il figlio stesso, inizialmente in Spazio neutro e pagina 6 di 7 con modalità protette, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
3) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediante versamento a entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat- - prima rivalutazione settembre 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza anche per la trasmissione ai Servizi del Comune di OR.
Così deciso, in Milano il giorno 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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