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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9241/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Genny Ventimiglia presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
con gli avv.ti Cinzia Calabrese e Francesco Valori presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mussomeli (CL), il 3 agosto 2015 (anno 2015, atto n. 21, parte II, serie A, uff. 1) in regime di comunione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono quanto segue:
- la IGa si obbliga a cedere al IG , che si obbliga ad accettare, la quota del 50% Pt_1 Pt_2 della proprietà della casa coniugale, sita in Cesano Boscone (MI), via Italia n. 34 e censita al NCEU di Cesano Boscone come segue: foglio 11, n. 79, subalterno 11, piano 1-S1, categoria A/3, classe 1, vani 4, rendita catastale € 258,23. Il tutto salvo errori e come meglio identificato nell'atto notarile di provenienza. Le parti danno atto che è attualmente in essere un contratto di mutuo ipotecario trentennale stipulato con in data 10 dicembre 2019 con n. 360 rate di cui la prima con CP_1 scadenza 29 febbraio 2020 e l'ultima con scadenza 31 gennaio 2050. Le parti danno atto di aver concordato il corrispettivo del trasferimento della quota del 50% dell'immobile nella quota di metà del residuo debito derivante dal citato mutuo, da corrispondere mediante accollo dello stesso da parte del IG;
Pt_2
- tutte le spese e i costi, ivi compresi quelli notarili e fiscali, connessi ai trasferimenti di cui al presente punto 2 saranno sostenuti dal IG , fermo restando che, poiché le relative pattuizioni Pt_2 costituiscono condizione funzionale e indispensabile per la soluzione della crisi matrimoniale, le parti chiederanno che gli atti traslativi vengano stipulati in esenzione da imposte e tasse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, applicabile alla separazione personale dei coniugi;
- le parti danno atto che la IGa corrisponderà la quota del 50% del mutuo gravante sulla Pt_1 casa familiare fino al mese di luglio 2025 e che, pertanto, a partire dal mese di agosto 2025, il mutuo sarà corrisposto integralmente dal IG;
Pt_2
- entro 30 giorni dalla data del rogito notarile o, comunque, nel rispetto dell'istruttoria della Banca qualora non fosse possibile completare la procedura entro il termine indicato, verrà stipulato l'atto di accollo del mutuo ipotecario, attualmente cointestato ai coniugi, a carico esclusivo del IG
, il quale si impegna a chiedere la liberazione della IGa . Le parti si Parte_2 Pt_1 obbligano ad eseguire tutti gli adempimenti a tal fine richiesti dalla banca mutuante.
3) Le parti danno atto che la IGa ha già asportato tutti i beni di sua esclusiva Parte_1 proprietà dalla casa coniugale oltre ad aver già trasferito la residenza in Saronno (VA), Via Campo dei Fiori n. 96.
4) La IGa si impegna a collaborare con il IG ponendo in essere tutti gli Pt_1 Pt_2 adempimenti le formalità necessari, inclusa la partecipazione attiva alle varie fasi processuali (come, ad esempio, la firma del libello congiunto e la deposizione in tribunale confermativa dei capi di nullità proposti dal IG ) per l'ottenimento della declaratoria di nullità del matrimonio Pt_2 concordatario mediante procedimento da incardinare con libello congiunto delle parti che sarà, al più presto, depositato presso il Tribunale ecclesiastico competente i cui costi saranno sostenuti integralmente dal IG . Pt_2
5) Entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente, pertanto non formulano nessuna ulteriore reciproca richiesta, oltre a quanto già pattuito, neppure a titolo di mantenimento.
6) Le parti dichiarano che gli accordi di cui sopra sono tutti funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo e con la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente. 7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, III co., c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Mussomeli (CL), il 3 agosto 2015
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mussomeli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Genny Ventimiglia presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
con gli avv.ti Cinzia Calabrese e Francesco Valori presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mussomeli (CL), il 3 agosto 2015 (anno 2015, atto n. 21, parte II, serie A, uff. 1) in regime di comunione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono quanto segue:
- la IGa si obbliga a cedere al IG , che si obbliga ad accettare, la quota del 50% Pt_1 Pt_2 della proprietà della casa coniugale, sita in Cesano Boscone (MI), via Italia n. 34 e censita al NCEU di Cesano Boscone come segue: foglio 11, n. 79, subalterno 11, piano 1-S1, categoria A/3, classe 1, vani 4, rendita catastale € 258,23. Il tutto salvo errori e come meglio identificato nell'atto notarile di provenienza. Le parti danno atto che è attualmente in essere un contratto di mutuo ipotecario trentennale stipulato con in data 10 dicembre 2019 con n. 360 rate di cui la prima con CP_1 scadenza 29 febbraio 2020 e l'ultima con scadenza 31 gennaio 2050. Le parti danno atto di aver concordato il corrispettivo del trasferimento della quota del 50% dell'immobile nella quota di metà del residuo debito derivante dal citato mutuo, da corrispondere mediante accollo dello stesso da parte del IG;
Pt_2
- tutte le spese e i costi, ivi compresi quelli notarili e fiscali, connessi ai trasferimenti di cui al presente punto 2 saranno sostenuti dal IG , fermo restando che, poiché le relative pattuizioni Pt_2 costituiscono condizione funzionale e indispensabile per la soluzione della crisi matrimoniale, le parti chiederanno che gli atti traslativi vengano stipulati in esenzione da imposte e tasse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, applicabile alla separazione personale dei coniugi;
- le parti danno atto che la IGa corrisponderà la quota del 50% del mutuo gravante sulla Pt_1 casa familiare fino al mese di luglio 2025 e che, pertanto, a partire dal mese di agosto 2025, il mutuo sarà corrisposto integralmente dal IG;
Pt_2
- entro 30 giorni dalla data del rogito notarile o, comunque, nel rispetto dell'istruttoria della Banca qualora non fosse possibile completare la procedura entro il termine indicato, verrà stipulato l'atto di accollo del mutuo ipotecario, attualmente cointestato ai coniugi, a carico esclusivo del IG
, il quale si impegna a chiedere la liberazione della IGa . Le parti si Parte_2 Pt_1 obbligano ad eseguire tutti gli adempimenti a tal fine richiesti dalla banca mutuante.
3) Le parti danno atto che la IGa ha già asportato tutti i beni di sua esclusiva Parte_1 proprietà dalla casa coniugale oltre ad aver già trasferito la residenza in Saronno (VA), Via Campo dei Fiori n. 96.
4) La IGa si impegna a collaborare con il IG ponendo in essere tutti gli Pt_1 Pt_2 adempimenti le formalità necessari, inclusa la partecipazione attiva alle varie fasi processuali (come, ad esempio, la firma del libello congiunto e la deposizione in tribunale confermativa dei capi di nullità proposti dal IG ) per l'ottenimento della declaratoria di nullità del matrimonio Pt_2 concordatario mediante procedimento da incardinare con libello congiunto delle parti che sarà, al più presto, depositato presso il Tribunale ecclesiastico competente i cui costi saranno sostenuti integralmente dal IG . Pt_2
5) Entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente, pertanto non formulano nessuna ulteriore reciproca richiesta, oltre a quanto già pattuito, neppure a titolo di mantenimento.
6) Le parti dichiarano che gli accordi di cui sopra sono tutti funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo e con la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente. 7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, III co., c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Mussomeli (CL), il 3 agosto 2015
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mussomeli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG