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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9180 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 23.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°16194/2024
VERTENTE TRA
c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Calcagni e dall'Avv. Ettore Dragoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Premuda n° 6, come da procura allegata al ricorso;
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe
Cipriani, C.F. con il quale è elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'Avvocatura Inps in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti conferita con atto notarile;
- OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione – accertamento insussistenza qualità di legale rappresentante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, l'istante in epigrafe indicato ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000605149, ritualmente notificata in data 9.4.2024, seguita ad atto di accertamento n° .7001.27/01/2022.0151120 del 27.01.2022 con la quale gli era CP_1 stato ingiunto, nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_2
il pagamento di €.15.796,00 a titolo di sanzione amministrativa per
[...] omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte dell'ente maturate nell'anno 2018.
Contestata la qualità di legale rappresentante nel 2018 per dimissioni dalla carica presentate via pec già il 9.1.2016, concludeva chiedendo: “in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione n° 0I-000605149, relativa all'atto di accertamento n° 7001.27/01/2022.0151120 del 27.01.2022 riferito CP_1 all'anno 2018 notificata al Sig. in data 09.04.2024, sussistendo i gravi, Parte_1 giustificati e fondati motivi richiesti dalla normativa vigente, così come descritti nella narrativa del presente ricorso;
nel merito, annullare l'ordinanza – ingiunzione n° 0I-
000605149, relativa all'atto di accertamento n° 7001.27/01/2022.0151120 del CP_1
27.01.2022 riferito all'anno 2018 notificata al Sig. in data 09.04.2024, Parte_1 in quanto illegittima ed infondata per tutti i motivi ampiamente esposti nella narrativa del presente ricorso”.
Si costituiva in giudizio l' insistendo nella correttezza del proprio operato poiché CP_1 da quanto riportato nella interrogazione dell'Agenzia delle Entrate -PUNTOFISCO, il sig.
risultava essere stato il rappresentante legale della Pt_1 CP_2 Controparte_2 dal 21/3/2001 al 1/11/2018.
[...]
Sospesa a verbale l'efficacia esecutiva del titolo sussistendo gravi motivi, acquisita da ultimo sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata dal Tribunale di
Roma, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione si fonda su unico motivo rivelatosi fondato.
Come emerge dalla documentazione allegata al fascicolo ed accertato anche in sede penale, il ricorrente sig. aveva a comunicare a mezzo PEC in data 09.01.2016 le Parte_1 proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Controparte_2
evidenziando di trovarsi in una situazione di incompatibilità per lo svolgimento delle
[...] richieste attività, in quanto dall'11.11.2015 aveva assunto le funzioni di Dirigente presso e, pertanto, dichiarava “di astenersi dallo svolgere ulteriori attività o da CP_3 compiere nell'interesse dell'associazione” a far data dall'08.01.2016 (cfr. all. 2 al ricorso. Solo in data 16.11.2016, la 45° Assemblea dell'associazione , preso atto Controparte_4 delle dimissioni del Sig. , nominava Presidente e legale rappresentante pro Parte_1 tempore della il dott. Controparte_2 Persona_1 nato a [...] il [...] (cfr. all.3), nomina comunicata a tutti gli associati con comunicazione dell'1.12.2016 (cfr. all.4).
E' di tutta evidenza, quindi, che l'ordinanza – ingiunzione dell' (e, prima di essa, l'atto CP_1 di accertamento presupposto) in quanto riferita ad obbligazioni insorte nell'esercizio 2018, non doveva essere notificata al sig. , poiché il medesimo non ricopriva Parte_1 all'epoca tale carica da circa due anni.
L'assenza della qualità di legale rappresentanza del ricorrente nell'anno 2017, e conseguentemente ed a maggior ragione nel 2018, è stata da ultimo accertata anche con sentenza del Tribunale penale di Roma emessa il 30.5.2025 che ha visto l'assoluzione del ricorrente dal reato di omesse contribuzioni riferite all'anno 2017 (il reato sarebbe stato consumato il 16.20.2017) proprio per assenza della qualità di legale rappresentante in capo al ricorrente all'epoca dei fatti.
Per tutti i motivi esposti il ricorso va quindi senz'altro accolto.
2. I compensi di lite seguono la soccombenza tenuto conto che gli elementi emersi al giudizio già erano stati resi noti all' in ragione di osservazioni (e relative CP_1 documentazioni) inviata dal ricorrente all'Istituto in sede con istanza in autotutela del 2022 avverso l'atto di accertamento n. Prot. .7001.27/01/2022.0151120 del 27 gennaio 2022 CP_1 presupposto dell'ordinanza – ingiunzione qui opposta.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, dichiara che nulla è dovuto da di Parte_1 quanto al medesimo richiesto con l'ordinanza – ingiunzione n° 0I-000605149, relativa all'atto di accertamento n° .7001.27/01/2022.0151120 del 27.01.2022 riferito all'anno CP_1
2018, non ricoprendo il medesimo in tale annualità e sin dal 2017 la carica di legale rappresentante di Controparte_2 condanna parte opposta alla refusione dei compensi di lite a controparte liquidati in complessivi €2.700,00;
Roma, il 23.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 23.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°16194/2024
VERTENTE TRA
c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Calcagni e dall'Avv. Ettore Dragoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Premuda n° 6, come da procura allegata al ricorso;
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe
Cipriani, C.F. con il quale è elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'Avvocatura Inps in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti conferita con atto notarile;
- OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione – accertamento insussistenza qualità di legale rappresentante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, l'istante in epigrafe indicato ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000605149, ritualmente notificata in data 9.4.2024, seguita ad atto di accertamento n° .7001.27/01/2022.0151120 del 27.01.2022 con la quale gli era CP_1 stato ingiunto, nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_2
il pagamento di €.15.796,00 a titolo di sanzione amministrativa per
[...] omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte dell'ente maturate nell'anno 2018.
Contestata la qualità di legale rappresentante nel 2018 per dimissioni dalla carica presentate via pec già il 9.1.2016, concludeva chiedendo: “in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione n° 0I-000605149, relativa all'atto di accertamento n° 7001.27/01/2022.0151120 del 27.01.2022 riferito CP_1 all'anno 2018 notificata al Sig. in data 09.04.2024, sussistendo i gravi, Parte_1 giustificati e fondati motivi richiesti dalla normativa vigente, così come descritti nella narrativa del presente ricorso;
nel merito, annullare l'ordinanza – ingiunzione n° 0I-
000605149, relativa all'atto di accertamento n° 7001.27/01/2022.0151120 del CP_1
27.01.2022 riferito all'anno 2018 notificata al Sig. in data 09.04.2024, Parte_1 in quanto illegittima ed infondata per tutti i motivi ampiamente esposti nella narrativa del presente ricorso”.
Si costituiva in giudizio l' insistendo nella correttezza del proprio operato poiché CP_1 da quanto riportato nella interrogazione dell'Agenzia delle Entrate -PUNTOFISCO, il sig.
risultava essere stato il rappresentante legale della Pt_1 CP_2 Controparte_2 dal 21/3/2001 al 1/11/2018.
[...]
Sospesa a verbale l'efficacia esecutiva del titolo sussistendo gravi motivi, acquisita da ultimo sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata dal Tribunale di
Roma, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione si fonda su unico motivo rivelatosi fondato.
Come emerge dalla documentazione allegata al fascicolo ed accertato anche in sede penale, il ricorrente sig. aveva a comunicare a mezzo PEC in data 09.01.2016 le Parte_1 proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Controparte_2
evidenziando di trovarsi in una situazione di incompatibilità per lo svolgimento delle
[...] richieste attività, in quanto dall'11.11.2015 aveva assunto le funzioni di Dirigente presso e, pertanto, dichiarava “di astenersi dallo svolgere ulteriori attività o da CP_3 compiere nell'interesse dell'associazione” a far data dall'08.01.2016 (cfr. all. 2 al ricorso. Solo in data 16.11.2016, la 45° Assemblea dell'associazione , preso atto Controparte_4 delle dimissioni del Sig. , nominava Presidente e legale rappresentante pro Parte_1 tempore della il dott. Controparte_2 Persona_1 nato a [...] il [...] (cfr. all.3), nomina comunicata a tutti gli associati con comunicazione dell'1.12.2016 (cfr. all.4).
E' di tutta evidenza, quindi, che l'ordinanza – ingiunzione dell' (e, prima di essa, l'atto CP_1 di accertamento presupposto) in quanto riferita ad obbligazioni insorte nell'esercizio 2018, non doveva essere notificata al sig. , poiché il medesimo non ricopriva Parte_1 all'epoca tale carica da circa due anni.
L'assenza della qualità di legale rappresentanza del ricorrente nell'anno 2017, e conseguentemente ed a maggior ragione nel 2018, è stata da ultimo accertata anche con sentenza del Tribunale penale di Roma emessa il 30.5.2025 che ha visto l'assoluzione del ricorrente dal reato di omesse contribuzioni riferite all'anno 2017 (il reato sarebbe stato consumato il 16.20.2017) proprio per assenza della qualità di legale rappresentante in capo al ricorrente all'epoca dei fatti.
Per tutti i motivi esposti il ricorso va quindi senz'altro accolto.
2. I compensi di lite seguono la soccombenza tenuto conto che gli elementi emersi al giudizio già erano stati resi noti all' in ragione di osservazioni (e relative CP_1 documentazioni) inviata dal ricorrente all'Istituto in sede con istanza in autotutela del 2022 avverso l'atto di accertamento n. Prot. .7001.27/01/2022.0151120 del 27 gennaio 2022 CP_1 presupposto dell'ordinanza – ingiunzione qui opposta.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione, dichiara che nulla è dovuto da di Parte_1 quanto al medesimo richiesto con l'ordinanza – ingiunzione n° 0I-000605149, relativa all'atto di accertamento n° .7001.27/01/2022.0151120 del 27.01.2022 riferito all'anno CP_1
2018, non ricoprendo il medesimo in tale annualità e sin dal 2017 la carica di legale rappresentante di Controparte_2 condanna parte opposta alla refusione dei compensi di lite a controparte liquidati in complessivi €2.700,00;
Roma, il 23.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari