TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott.SS Serafina Aceto Presidente
dott.SS Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.SS Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2021 promoSS da:
con il patrocinio dell'avv. Arianna Carlotta ENRICHENS presso il cui Parte_1
studio ha eletto domicilio
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Federico DEPETRIS presso il cui Controparte_1
studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Nonché
Avv. DE BERNARDI Caterina in qualità di curatrice speciale dei minori n. a Persona_1
Torino il 15/11/2014, , n. a Torino il 23/07/2017, , n. a Torino il 23/07/2017 Per_2 Per_3
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. disporre la cancellazione delle frasi offensive, contenute nella comparsa di costituzione dell'avv. al capo 148, ove l'esponente viene descritta come una CP_1
“personalità ferina, aggressiva, violenta e volgare” e al capo 236, ove si legge: “la è oggi Parte_1
presentata (con tanto di supporto documentale) nella sua vera natura di donna manipolatrice, violenta,
soggetta all'assunzione di alcol, egoista, mitomane, e grettamente attaccata al denaro artefice di una
serqua impressionante di calunnia nei che questi e questi soltanto possono rappresentare per lei la
fonte di vantaggi economici”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Accogliere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. da intendersi
qui integralmente richiamate
NEL MERITO
Pronunziare la separazione personale dei coniugi.
Confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con precisa indicazione delle prerogative e dei
compiti per la gestione di , e , tenendo conto della situazione attuale, nella Per_1 Per_2 Per_3
quale la gestione ordinaria dei bambini è in capo alla madre e con conferma degli interventi di
supporto in atto.
Confermare la collocazione dei minori presso la madre.
Assegnare la casa familiare sita in Torino, via Garessio n. 47, composta da due unità abitative
(catastalmente distinte, ma formalmente unite), con tutti i suoi arredi, il box auto e cantina alla
ricorrente, affinché vi abiti con la prole.
Disporre che i minori incontrino il padre il mercoledì pomeriggio senza pernottamento e a week end
alterni dal sabato all'uscita della scuola ruSS alle ore 13.30 sino al lunedì mattina con
accompagnamento a scuola. Con espresso divieto di frequentare la IGnora , in ragione Parte_2
dei fatti riportati nelle relazioni sociali depositate, oggetto dell'istanza della curatrice del 8 settembre
2023 e della documentazione pervenuta dal Comando dei Carabinieri di Pietra Ligure e acquisita al
fascicolo telematico, nonché alla luce degli esiti dell'integrazione peritale, che ha acclarato
pagina 2 di 17 l'atteggiamento minimizzante del padre e il rifiuto della IGnor di sottoporsi a valutazione Pt_2
peritale e da parte del In ogni caso, con espresso divieto di contatto tra la IGnora CP_2 Parte_2
e i minori.
Disporre che il padre trascorra con i figli due settimane nelle vacanze estive, da concordare entro il 31 aprile di oggi anno e, in difetto di accordo, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto
negli anni pari e le prime due settimane di agosto negli anni dispari.
Disporre che il padre trascorra con i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, oltre ad
una settimana nelle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 26 al 31 gennaio e, l'anno successivo, dal 1
gennaio al 6 gennaio.
Disporre che i minori trascorrano le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, così come
i ponti e le festività civili e religiose. I ponti e le festività sono considerati secondo il calendario
scolastico dei bambini e non secondo le festività stabiliti a livello nazionale.
Confermare l'assegno di mantenimento per la prole stabilito in sede presidenziale, fiSSto in euro 400
per ciascun figlio e così, in totale, in euro 1.200 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie
scolastiche, mediche, ricreative e sportive, relative alla prole, in applicazione del Protocollo di Intesa
IGlato dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli Avvocati di Torino, con la precisazione che, in
accordo con il Servizio Sociale e in deroga al suddetto Protocollo, attualmente - e da sempre - i minori
frequentano complessivamente tre/quattro attività ciascuno, i cui costi sono suddivisi al 50% tra i
genitori.
Respingere tutte le domande avanzate dal convenuto.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta
NEL MERITO:
In via principale:
- dichiarare la separazione personale delle Parti;
- Disporre l'affidamento congiunto della prole, con collocamento della steSS presso la madre
prevedendo che la prole faccia visita al padre tre pomeriggi infrasettimanali (un pomeriggio con
pagina 3 di 17 , un pomeriggio con , un pomeriggio con tutti e tre), senza pernotto, ed a fine Per_3 Per_2
settimana alternati con pernotto, secondo quanto suggerito dal CTU;
- Disporre a carico dell'Avv. l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento non CP_1
superiore ad euro 850,00 mensili anche in considerazione dell'aumento oggettivo e considerevole dei
tempi di permanenza rispetto al provvedimento presidenziale e considerato che il CTU ha
ulteriormente indicato la necessità per ed di trascorrere due ulteriori Per_3 Persona_4
pomeriggi con il padre che quindi avrà con sé i figli 3 pomeriggi a settimana più i week end alterni e
considerato che sull'Avv. grave per intero il mutuo, anche per la quota di proprietà della CP_1
Dott.SS Parte_1
- Disporre che le spese straordinarie vengano ripartite tra le Parti al 50% secondo il Protocollo
d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino;
- Disporre che salvo diversi accordi, il Padre poSS tenere con sé i figli un pomeriggio
infrasettimanale senza pernotto e a fine settimana alternati con pernotto come da indicazione del CTU;
- Disporre che i minori poSSno trascorrere i periodi di vacanza con ciascun genitore secondo una
suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e seguendo il regime
dell'alternanza;
- rigettare tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ragione della positività delle relazioni del servizio sociale disporre la ceSSzione della presa in
carico del nucleo famigliare e la ceSSzione degli interventi ad oggi in atto, ovvero in ragione di
quanto conIGliato dal CTU ridurre l'intervento ad un solo ulteriore anno in luogo dei 3 conIGliati;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamo le istanze istruttorie formalizzate nella comparsa di costituzione e nella memoria
integrativa e nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1, 2 e 3.
In particolare si chiede:
Si chiede che sia ordinato ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate l'esibizione delle
informazioni reddituali relative alla Dott.SS e che siano resi noti i rapporti in essere con Parte_1
gli istituti di credito (conti correnti italiani e stranieri fuori e dentro l'UE) ed in particolare i recenti
pagina 4 di 17 paSSggi di danaro tra la dott.SS e la madre ed allo svincolo di polizze Parte_1 Parte_3
assicurative come emerso dalle ultime dichiarazione dei redditi.
Si chiede che sia ordinato alla Dott.SS l'esibizione degli estratti conto relativi ai rapporti Parte_1
di conti corrente aperti nel Regno Unito ed in Uzbekistan.
Si chiede che venga ordinato alla Dott.SS la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei Parte_1
redditi ed estratti conto relativi agli anni 2022 e 2023.
Si chiede che venga ordinato ai terzi ( ) ed , ai sensi dell'art. Controparte_3 CP_4 CP_5
210 c.p.c., il dettaglio degli emolumenti corrisposti alla Dott.SS e da corrispondersi Parte_1
- Si chiede (richiamando le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2,
l'escussione testimoniale dei testi indicati nei seguenti capi
1) Vero che a far data da ottobre 2021 sino a tutto il 2022, la dottoreSS ha omesso Parte_1
totalmente il pagamento delle quote MENSA per tutta la prole (doc. 106) per un totale di Euro
2.862,00 come pure ha omesso il pagamento della TARI (doc. 107) per un totale di Euro 887,00, come
pure delle SPESE CONDOMINIALI per un totale di Euro 2.993,00 (doc. 109);
2) Vero che l'Avvocato in ragione dei precitati mancati pagamenti ha ricevuto numero 2 CP_1
accertamenti esecutivi per quote mensa (doc. 106) e TARI (doc. 107), oltre al sollecito di pagamento
da parte dell'amministratore delle spese condominiali per l'immobile assegnato alla Dott.SS
(doc 109). Parte_1
3) Vero che in data 16.02.2023 la dott.SS proponeva all'Avv. di acquistare Parte_1 CP_1
l'immobile di sua proprietà alla somma di Euro 128.000 indicando di disporre della liquidità
neceSSria per evitare di ricorrere ad una richiesta di mutuo (interrogatorio formale della Dott.SS
); Controparte_6
4) Vero che la dott.sa dall'allotanamento del marito all'oggi, impiega o ha impiegato i Parte_1
servizi delle IG.re , e senza alcun regolare Controparte_7 Tes_1 Testimone_2
contratto di lavoro e retribuendole con pagamenti in contanti (interpello della Dott.SS
[...]
a testi , ); CP_6 Tes_1 Testimone_2 Controparte_7
5) Vero che la Dott.SS in almeno 4 occasioni ha retribuito la IG.ra in Parte_1 Controparte_7
contanti anche per dormire con la prole nelle occasioni nelle quale la steSS non faceva rientro a casa,
pagina 5 di 17 ovvero le chiedeva di rimanere fino a tarda notte, cosa che peraltro capitava con frequenza durante il
fine settimana (interpello della Dott.SS a testi ); Parte_1 Controparte_7
A prova contraria
1) Vero che era l'Avv. ad occuparsi dell'accompagnamento della prole presso il maneggio e CP_1
che in tali occasioni la dott.SS frequentava i corsi di equitazione delegando la gestione Parte_1
della prole totalmente al padre (a teste ); Tes_3
2) Vero che era l'Avv. ad occuparsi dell'accompagnamento presso la scuola di lingua e cultura CP_1
ruSS e che in tali occasioni la IG.ra si assentava con le amiche russe recandosi al bar Parte_1
ovvero intrattenendosi nei corridori a fare conversazione con le stesse delegando la gestione della
prole totalmente all'Avv. (a teste ) CP_1 Testimone_4
Circa il capo di prova n. 3 e 4 la circostanza è palesemente mendace posto che la gestione della
minore è stata del tutto delegata ai nonni paterni o alla Tata AL che da 1 a 6 anni (e Per_1 Per_5
quindi fino all'avvio delle scuole elementari) si sono sempre occupati delle gestione di : in Per_1
particolare fino alla scuola materna, con la madre ancora nel letto, il padre accompagnava di buon
ora la minore dai nonni che la riportavano ai genitori al termine della giornata lavorativa, con l'inizio
della scuola materna (dai 3 ai 6 anni) il padre ogni mattina accompagnava la figlia presso la Per_1
Scuola materna sita in Via Giovanni Fattori a Torino (ossia nel quartiere Pozzo Strada, residenza dei
nonni paterni) ed i nonni, sempre al termine della giornata lavorativa provvedevano a riportarla dai
genitori nel quartiere Lingotto. I gemelli, presente il padre, erano da questi o dalla tata accompagnati
a scuola, laddove la madre solo occasionalmente si occupava dell'accompagnamento e ancora all'oggi, tale attività è pressoché ad esclusivo appannaggio all'esercito di tata in forza alla Dott.SS
(almeno 4). Parte_1
3) Vero che dai 6 mesi fino ai 6 anni è stata delegata alla gestione del padre e dei Persona_1
nonni paterni: il primo per 6 anni circa provvedeva infatti, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, ad
accompagnare la minore dai nonni, ovvero alla scuola materna, e questi provvedevano quindi a
riconsegnare ai genitori al termine della giornata lavorativa (a teste Prof. Per_1 CP_1
pagina 6 di 17 4) Vero che con l'avvio della scuola elementare veniva iscritta al plesso scolastico Vittorino Per_1
da Feltre in zona lingotto e che dell'accompagnamento a scuola se ne occupavano pressoché totalmente o l'Avv. ovvero la Tata AL TH (a teste IG.ra AL TH) CP_1
5) Vero che all'oggi la IG.ra , la IG.ra , la IG.ra si occupano CP_7 CP_8 Tes_1
prevalentemente di accompagnare o prendere i bimbi a scuola ovvero alle attività extrascolastiche (a
teste , ); Testimone_2 Controparte_7
6) Vero che spesso la madre si assenta da casa e dorme in quel di , delegando la custodia della CP_4
prole alle tate per tutta la notte come in occasione di quanto accaduto la notte tra il 28 ed il 29 marzo
ove il padre scopriva da una telefonata della tata IG.ra che i bimbi erano stati Testimone_2
affidati per tutta la notte a lei e che in particolare aveva manifestato una crisi d'ansia per la Per_2
quale la tata è stata costretta a chiamare, su insistenza della piccola, l'Avv. affinché questi la CP_1
tranquillizzasse (a teste IG.ra ) Testimone_2
6) Vero che sovente, ed in almeno 4 occasioni, la Dott.SS chiudeva a chiave il piccolo Parte_1
in stanza e gli spegneva la luce determinando crisi di pianto e terrore e che in tali occasioni Per_3
quando era presente il padre, questi interveniva prontamente per “liberare” il figlio, laddove quando
era presenta la tata ella non riusciva ad imporsi e quindi era costretta ad assistere a tale metodo
malsano metodo correttivo (a teste SI.ra AL Svetsh);
Sui capi 6 e 7 di controparte si è già evidenziato come l'Avv. fosse di fatto costretto a sostenere CP_1
i costi posto che la moglie, pur impegnandosi a contribuire, negava poi di fatto qualsiasi concorso
spese al ménage famigliare.
Sul punto si deduce il seguente capo di prova;
7) Vero che in almeno 5 occasioni la IG.ra parlando con la cognata dell'Avv. Parte_1 CP_1
SI.ra , pure ella di cultura ruSS, le confeSSva di aver spesso motivo di discussione Controparte_9
con il marito che le chiedeva di partecipare almeno in parte alle spese famigliari, indicando di trovare
fuori luogo tali richieste posto che, anche potendosi permettere di contribuire, non era sua intenzione
farlo posto che nella sua cultura d'origine era il marito a dover sostenere integralmente tutti i costi del ménage famigliare, invitandola a intercedere presso l'Avv. per farlo desistere dalle richieste di CP_1
compartecipazione alle spese (a teste .) Controparte_9
pagina 7 di 17 Per il terzo intervenuto
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi;
2) Affidare i tre figli minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti prevedendo che gli stessi,
previo confronto con i genitori, assumano tutte le decisioni (mediche, scolastiche, sportive, ricreative)
di straordinaria amministrazione riguardante i minori stessi;
3) Disporre la collocazione dei minori presso l'abitazione materna con residenza presso la steSS;
4) Disporre che il padre poSS vedere e tenere con sé i figli secondo le attuali modalità:
- Il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico in medesimo orario), con
riaccompagnamento la sera presso il domicilio materno;
- A week end alterni, dal sabato dopo l'attività extrascolastica (attualmente la scuola ruSS) ovvero, in
caso di non frequentazione di attività, dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera con
riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Nel corso delle vacanze estive, natalizie, pasquali, ponti: in periodi da concordarsi tra i genitori ed i
servizi sociali: tendenzialmente nel periodo delle vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore
ad anni alterni;
la metà delle vacanze pasquali;
15-20 gg ciascuno nel periodo delle vacanze estive;
- Disporre che tutti i pernottamenti padre/figli avvengano presso l'abitazione dei nonni paterni o in
altra abitazione reperita dal padre, anche in assenza dei nonni paterni ma MAI in presenza
dell'attuale compagna del padre, salvo che la steSS dimostri la positiva frequentazione di un percorso
al Serd;
- Disporre il divieto, per il padre, di far frequentare ai figli l'attuale compagna;
5) Confermare l'attuale presa in carico dei genitori e dei minori da parte dei Servizi Sociali, di NPI e
di psicologia con la prosecuzione degli attuali interventi in atto (compreso il servizio di educativa
territoriale, anche implementandolo) e con l'indicazione di segnalare tempestivamente all'autorità
giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
6) Invitare i genitori ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale già interrotto, con un
professionista individuato dagli operatori dei Servizi Sociali;
7) Invitare i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno individuale che abbia anche come focus
il supporto alla genitorialità;
pagina 8 di 17 8) Avvertire i genitori che la mancata adesione ai suddetti interventi comporterà ulteriori interventi
limitativi della responsabilità genitoriale;
9) Disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare alla moglie in quanto collocataria dei minori.
10) Prevedere che il padre, in quanto genitore non collocatario, versi alla madre un contributo per il
mantenimento dei figli da quantificarsi secondo giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie per i
minori come da protocollo;
11) Con il favore delle spese della curatela (diritti, esposti ed onorari, oltre IVA e CPA, oltre al
rimborso spese forfettario ex lege).
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in TORINO in data 08/10/2016.
Dall'unione sono nati: in data 14 novembre 2014 e, in data 23 luglio 2017, e Per_1 Per_2
. Per_3
Con ricorso depositato in data 13.01.2021 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Posta la forte conflittualità, le richieste diametralmente opposte circa le condizioni dei minori, la contestuale pendenza di procedimenti penali e avanti al TM, il Presidente nominava curatrice speciale ai minori e richiedeva il deposito dei verbali e delle relazioni psicosociali del procedimento avanti al
TM.
Il Presidente, all'udienza del 30.06.2021 sentiva le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con decreto 08/07/2021 il TM si dichiarava incompetente sulle domande di limitazione della responsabilità genitoriale in favore del Tribunale Ordinario, eccezion fatta per la domanda del PM di eventuale pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
pagina 9 di 17 Con ordinanza in data 04.08.2021, il Presidente disponeva in via provvisoria che i minori , Per_1
e mantenessero la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Per_2 Per_3
Dispone che il padre continuasse ad incontrare i figli minori in idoneo ambiente neutro alla presenza di personale educativo con cadenza settimanale. Autorizzava gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti. Invitava entrambi i genitori ad avvalersi di uno stabile sostegno psicologico, presso professionista di propria fiducia. Assegnava la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla IG.ra Disponeva che il IG. corrispondesse all'altro coniuge, per Parte_1 CP_1
il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 1.200, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
In data 30/09/2021, il GI disponeva la CTU psicologica sull'intero nucleo famigliare volta ad accertare le capacità genitoriali e la migliore soluzione circa la collocazione dei minori.
Durante l'istruttoria veniva svolta una massiccia presa in carico da parte del servizio sociale e di
. CP_10
La relazione peritale veniva deposita in atti in data 12/05/2022.
AL luce delle restituzioni della CTU, all'udienza del 26/05/2022, il GI disponeva che i servizi sociali procedessero con una graduale liberalizzazione degli incontri padre figli, dapprima alla presenza di operatore al di fuori dello spazio neutro ed eventualmente procedendo ad ulteriori liberalizzazioni.
Il giudice con ordinanza del 28/12/2022 rilevava che occorresse dare attuazione al programma previsto dalla CTU e pertanto: affidava i minori ai servizi sociali;
disponeva che si procedesse a graduale liberalizzazione delle visite del padre con i figli, secondo il seguente calendario: per i primi mesi, in aggiunta ai luoghi neutri, il padre poteva tenere con sé i minori, alla presenza dei propri genitori, la domenica tutto il giorno;
dal mese di marzo 2023, qualora i servizi ritenessero che ciò corrispondesse all'interesse dei minori, weekend alterni con pernottamento dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nello stesso periodo un pomeriggio infrasettimanale con accompagnamento entro le ore 21 presso il contesto materno. In una ulteriore fase, a partire dal mese di maggio 2023, tale pomeriggio poteva concludersi con il pernottamento e l'accompagnamento il giorno dopo a scuola. Tutto sempre alla presenza dei nonni paterni, salvo che i servizi non lo ritenessero più
pagina 10 di 17 neceSSrio. confermava la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali disponeva che i servizi provvedessero ad individuare una figura educativa che sostenesse e rafforzasse le capacità genitoriali materne e paterne, da inserirsi nel contesto materno per almeno due pomeriggi alla settimana e, successivamente, con la liberalizzazione degli incontri, a partire dal mese di marzo,
anche nel contesto paterno;
disponeva che venisse individuata da parte dei servizi sociali la figura del
Coordinatore Genitoriale che supportasse e coadiuvasse i due genitori nell'assunzione delle decisioni relative ai figli;
disponeva la presa in carico dei minori da parte del servizio di NPI/psicologia età
evolutiva; invitava i genitori ad avviare un percorso di sostegno individuale che abbia anche come focus il supporto alla genitorialità.
Con decreto del 30.03.2023, il TM rigettava la domanda di decadenza del IG. dalla CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
Il procedimento penale si concludeva con la remissione di querela da parte della IG.ra Parte_1
All'udienza del 14/03/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con Ordinanza del 30/07/2024 la causa veniva rimeSS sul ruolo affinché la relazione peritale venisse aggiornata, tenuto conto del tempo trascorso, dei percorsi intrapresi dalle parti e del riferito riavvicinamento tra i genitori.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 19/01/2025.
All'udienza del 23/01/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimeSS al collegio assegnando termine per memorie conclusionali e di replica.
***
Il Collegio ritiene che la causa sia adeguatamente istruita e matura per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 11 di 17 Parte ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda di addebito all'udienza del 29.09.2022.
Affidamento dei minori, collocazione e visite con il genitore non collocatario-assegnazione casa coniugale
Sull'affidamento dei figli minori, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento ai servizi sociali per ulteriori 2 anni, salva diversa e successiva disposizione, alla luce delle recenti relazioni dei servizi e della CTU aggiornata. Invero, la situazione pare pressoché immutata rispetto a quando era stata disposta tale modalità di affidamento con ordinanza del 28/12/2022: le figure genitoriali appaiono cristallizzate sulle proprie aree di immaturità, non hanno intrapreso percorsi di sostegno (psicologico,
di sostegno alla genitorialità), il IG. continua con l'atteggiamento minimizzante e CP_1
normalizzante mentre la madre non prende consapevolezza delle proprie eventuali carenze e criticità.
AL luce di ciò, allo stato, l'affidamento condiviso non può essere disposto non essendo in grado i genitori di concordare decisioni nell'interesse esclusivo e superiore dei minori.
Nell'aggiornamento della relazione peritale si legge che “si assiste ad una lieve distensione dei
rapporti, tuttavia, i conflitti non sono sanati e si teme che la chiusura degli interventi di monitoraggio
da parte dei servizi poSS far piombare le parti in una nota conflittualità” e ancora “l'affido condiviso
è ancora un punto di arrivo auspicabile ma secondo questa CTU non può ancora essere disposto
poiché i genitori, oggi, si trovano ancora nella steSS situazione di due anni fa, non avendo lavorato
sulle loro aree di immaturità. Non hanno effettuato alcun percorso di sostegno alla genitorialità, a
parte quello offerto dall'educatrice, con la quale a suo dire soltanto la IGnora si è soffermata a
riflettere. Il IG. continua con il suo atteggiamento minimizzante e normalizzante, la IGnora CP_1
con il suo atteggiamento trafelato, confuso e colpevolizzante, senza fermarsi a riflettere sulle sue
eventuali carenze e criticità. Si teme che con l'affido condiviso e la chiusura degli interventi i due
genitori non sapranno trovare accordi e che poSSno ripiombare nella conflittualità più accesa” (pagg.
33/34 CTU).
I minori manterranno la collocazione prevalente presso la madre, che sino ad ora è stato per loro il genitore di riferimento, come da concorde richiesta di tutte le parti. La IGnora manterrà Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria. Le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i minori, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della pagina 12 di 17 residenza dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e,
in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento. Il servizio sociale, ogni sei mesi, riferirà al giudice tutelare sull'andamento degli interventi,
sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale ed entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori. Deve, inoltre, darsi atto che il Servizio Sociale (non come affidatario, ma come servizio) ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
La casa coniugale deve essere assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ai figli minori. Parte_1
Quanto al regime di visita il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità. In particolare, ritiene di confermare le modalità sino ad ora attuate, non essendo emerse particolari criticità. Nemmeno si ritiene che separare la fratria, anche per pochi pomeriggi, corrisponda all'interesse dei minori.
In ogni caso, gli incontri padre-figli non potranno mai avvenire alla presenza della IG.ra , Parte_2
alla luce dei fatti occorsi in data 04/09/2023 in Borgio Verezzi come descritti nel verbale del Comando
Stazione Carabinieri di Finale Ligure ed in relazione al rifiuto della steSS di sottoporsi a valutazione
CP_ peritale e da parte del . Ritiene il collegio che l'eventuale introduzione della compagna del padre agli incontri con i minori potrà avvenire solamente all'esito di positivo percorso della IGnora Pt_2
presso il SERD e secondo modi e tempi che verranno indicati dai servizi sociali e di età CP_10
evolutiva competenti.
Deve in ogni caso essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto neceSSrio nell'interesse dei minori.
Mantenimento minori
Considerando le eIGenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della steSS presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il pagina 13 di 17 mantenimento della prole di 1200,00 euro mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, così confermando quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale.
Dal modello unico 2024 depositato dal IG. avvocato civilista, emerge un reddito netto CP_1
dichiarato di euro 3880 mensili (su 12 mensilità-cfr. PF 2023). Egli è titolare di due studi legali, uno a
Torino ed uno a ed al settembre 2023 emerge un saldo in conto corrente di circa 112.000 euro. CP_4
Dagli estratti conto, inoltre, non emerge alcun pagamento di spese ordinarie (supermercato,
farmacia…): ciò lascia presumere che egli goda di entrate superiori a quelle che risultano agli atti. Paga
per l'intero il mutuo della casa famigliare assegnata alla IGnora Infine, è pur vero che Parte_1
all'epoca dell'ordinanza presidenziale egli vedeva meno i figli, ma è pur vero che gli stessi sono cresciuti e maggiori sono le loro eIGenze.
Quanto alla IG.ra consulente legale presso uno studio di , dalla documentazione in Parte_1 CP_4
atti emerge che per l'anno 2022 ha percepito un reddito di 33.366 euro (cfr PF 2023) ed ha un cospicuo deposito bancario (euro 77.000 circa).
Spese di lite e di CTU
Le spese di giudizio, alla luce delle domande inizialmente formulate dalle parti, dell'andamento complessivo del giudizio e tenuto conto che la decisione viene assunta nell'interesse dei minori,
devono essere integralmente compensate tra i genitori.
Le spese della curatrice speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna essendosi la nomina resa neceSSria nell'interesse dei minori.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa neceSSria
nell'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 14 di 17 DISPONE l'affidamento dei minori , e al Servizio Sociale competente per la Per_1 Per_2 Per_3
durata massima di anni due, salvo diversa e successiva disposizione.
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre che manterrà l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria.
DISPONE che le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario,
tenuto conto delle indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento.
ASSEGNA l'abitazione familiare alla IG.ra in quanto collocataria dei minori;
Parte_1
DISPONE che il padre poSS vedere e tenere con sé i figli secondo le attuali modalità:
- Il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico in medesimo orario), con riaccompagnamento la sera presso il domicilio materno;
- A week end alterni, dal sabato dopo l'attività extrascolastica (attualmente la scuola ruSS) ovvero, in caso di non frequentazione di attività, dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre trascorra con i figli due settimane nelle vacanze estive, da concordare entro il 31
maggio di oggi anno e, in difetto di accordo, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto negli anni pari e le prime due settimane di agosto negli anni dispari.
DISPONE che il padre trascorra con i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, oltre ad una settimana nelle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 26 al 31 gennaio e, l'anno successivo, dal 1
gennaio al 6 gennaio.
DISPONE che i minori trascorrano le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, così come i ponti e le festività civili e religiose. I ponti e le festività sono considerati secondo il calendario scolastico dei bambini.
DISPONE che gli incontri padre-figli non avvengano alla presenza della IG.ra . Parte_2
L'eventuale introduzione della compagna del padre agli incontri con i minori potrà avvenire solamente all'esito di positivo percorso della IGnora presso il SERD e secondo modi e tempi che verranno Pt_2
indicati dai servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva competenti.
pagina 15 di 17 DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il IG. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno CP_1
periodico di € 1.200 (euro 400,00 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espreSSmente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
CONFERMA l'attuale presa in carico dei genitori e dei minori da parte dei Servizi Sociali, di NPI e di psicologia con la prosecuzione degli attuali interventi in atto (compreso il servizio di educativa territoriale, anche implementandolo) e con l'indicazione di segnalare tempestivamente all'autorità
giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
DA' ATTO che il Servizio Sociale ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
DISPONE che il Servizio Sociale, ogni sei mesi, riferisca all'autorità giudiziaria che procede ovvero in mancanza al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori sull'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale.
DISPONE che entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Servizio Sociale comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al Giudice Tutelare ed ai genitori.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra i genitori.
CONDANNA i IGnori e Parte_1 Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno, a versare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale dei minori che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 8.600,00
(di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.400,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 16 di 17 Così deciso in Torino, il 23.05.2025
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Serafina Aceto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi SInori Magistrati:
dott.SS Serafina Aceto Presidente
dott.SS Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.SS Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2021 promoSS da:
con il patrocinio dell'avv. Arianna Carlotta ENRICHENS presso il cui Parte_1
studio ha eletto domicilio
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Federico DEPETRIS presso il cui Controparte_1
studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Nonché
Avv. DE BERNARDI Caterina in qualità di curatrice speciale dei minori n. a Persona_1
Torino il 15/11/2014, , n. a Torino il 23/07/2017, , n. a Torino il 23/07/2017 Per_2 Per_3
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Per parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. disporre la cancellazione delle frasi offensive, contenute nella comparsa di costituzione dell'avv. al capo 148, ove l'esponente viene descritta come una CP_1
“personalità ferina, aggressiva, violenta e volgare” e al capo 236, ove si legge: “la è oggi Parte_1
presentata (con tanto di supporto documentale) nella sua vera natura di donna manipolatrice, violenta,
soggetta all'assunzione di alcol, egoista, mitomane, e grettamente attaccata al denaro artefice di una
serqua impressionante di calunnia nei che questi e questi soltanto possono rappresentare per lei la
fonte di vantaggi economici”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Accogliere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. da intendersi
qui integralmente richiamate
NEL MERITO
Pronunziare la separazione personale dei coniugi.
Confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con precisa indicazione delle prerogative e dei
compiti per la gestione di , e , tenendo conto della situazione attuale, nella Per_1 Per_2 Per_3
quale la gestione ordinaria dei bambini è in capo alla madre e con conferma degli interventi di
supporto in atto.
Confermare la collocazione dei minori presso la madre.
Assegnare la casa familiare sita in Torino, via Garessio n. 47, composta da due unità abitative
(catastalmente distinte, ma formalmente unite), con tutti i suoi arredi, il box auto e cantina alla
ricorrente, affinché vi abiti con la prole.
Disporre che i minori incontrino il padre il mercoledì pomeriggio senza pernottamento e a week end
alterni dal sabato all'uscita della scuola ruSS alle ore 13.30 sino al lunedì mattina con
accompagnamento a scuola. Con espresso divieto di frequentare la IGnora , in ragione Parte_2
dei fatti riportati nelle relazioni sociali depositate, oggetto dell'istanza della curatrice del 8 settembre
2023 e della documentazione pervenuta dal Comando dei Carabinieri di Pietra Ligure e acquisita al
fascicolo telematico, nonché alla luce degli esiti dell'integrazione peritale, che ha acclarato
pagina 2 di 17 l'atteggiamento minimizzante del padre e il rifiuto della IGnor di sottoporsi a valutazione Pt_2
peritale e da parte del In ogni caso, con espresso divieto di contatto tra la IGnora CP_2 Parte_2
e i minori.
Disporre che il padre trascorra con i figli due settimane nelle vacanze estive, da concordare entro il 31 aprile di oggi anno e, in difetto di accordo, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto
negli anni pari e le prime due settimane di agosto negli anni dispari.
Disporre che il padre trascorra con i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, oltre ad
una settimana nelle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 26 al 31 gennaio e, l'anno successivo, dal 1
gennaio al 6 gennaio.
Disporre che i minori trascorrano le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, così come
i ponti e le festività civili e religiose. I ponti e le festività sono considerati secondo il calendario
scolastico dei bambini e non secondo le festività stabiliti a livello nazionale.
Confermare l'assegno di mantenimento per la prole stabilito in sede presidenziale, fiSSto in euro 400
per ciascun figlio e così, in totale, in euro 1.200 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie
scolastiche, mediche, ricreative e sportive, relative alla prole, in applicazione del Protocollo di Intesa
IGlato dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli Avvocati di Torino, con la precisazione che, in
accordo con il Servizio Sociale e in deroga al suddetto Protocollo, attualmente - e da sempre - i minori
frequentano complessivamente tre/quattro attività ciascuno, i cui costi sono suddivisi al 50% tra i
genitori.
Respingere tutte le domande avanzate dal convenuto.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta
NEL MERITO:
In via principale:
- dichiarare la separazione personale delle Parti;
- Disporre l'affidamento congiunto della prole, con collocamento della steSS presso la madre
prevedendo che la prole faccia visita al padre tre pomeriggi infrasettimanali (un pomeriggio con
pagina 3 di 17 , un pomeriggio con , un pomeriggio con tutti e tre), senza pernotto, ed a fine Per_3 Per_2
settimana alternati con pernotto, secondo quanto suggerito dal CTU;
- Disporre a carico dell'Avv. l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento non CP_1
superiore ad euro 850,00 mensili anche in considerazione dell'aumento oggettivo e considerevole dei
tempi di permanenza rispetto al provvedimento presidenziale e considerato che il CTU ha
ulteriormente indicato la necessità per ed di trascorrere due ulteriori Per_3 Persona_4
pomeriggi con il padre che quindi avrà con sé i figli 3 pomeriggi a settimana più i week end alterni e
considerato che sull'Avv. grave per intero il mutuo, anche per la quota di proprietà della CP_1
Dott.SS Parte_1
- Disporre che le spese straordinarie vengano ripartite tra le Parti al 50% secondo il Protocollo
d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino;
- Disporre che salvo diversi accordi, il Padre poSS tenere con sé i figli un pomeriggio
infrasettimanale senza pernotto e a fine settimana alternati con pernotto come da indicazione del CTU;
- Disporre che i minori poSSno trascorrere i periodi di vacanza con ciascun genitore secondo una
suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e seguendo il regime
dell'alternanza;
- rigettare tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ragione della positività delle relazioni del servizio sociale disporre la ceSSzione della presa in
carico del nucleo famigliare e la ceSSzione degli interventi ad oggi in atto, ovvero in ragione di
quanto conIGliato dal CTU ridurre l'intervento ad un solo ulteriore anno in luogo dei 3 conIGliati;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamo le istanze istruttorie formalizzate nella comparsa di costituzione e nella memoria
integrativa e nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1, 2 e 3.
In particolare si chiede:
Si chiede che sia ordinato ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate l'esibizione delle
informazioni reddituali relative alla Dott.SS e che siano resi noti i rapporti in essere con Parte_1
gli istituti di credito (conti correnti italiani e stranieri fuori e dentro l'UE) ed in particolare i recenti
pagina 4 di 17 paSSggi di danaro tra la dott.SS e la madre ed allo svincolo di polizze Parte_1 Parte_3
assicurative come emerso dalle ultime dichiarazione dei redditi.
Si chiede che sia ordinato alla Dott.SS l'esibizione degli estratti conto relativi ai rapporti Parte_1
di conti corrente aperti nel Regno Unito ed in Uzbekistan.
Si chiede che venga ordinato alla Dott.SS la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei Parte_1
redditi ed estratti conto relativi agli anni 2022 e 2023.
Si chiede che venga ordinato ai terzi ( ) ed , ai sensi dell'art. Controparte_3 CP_4 CP_5
210 c.p.c., il dettaglio degli emolumenti corrisposti alla Dott.SS e da corrispondersi Parte_1
- Si chiede (richiamando le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2,
l'escussione testimoniale dei testi indicati nei seguenti capi
1) Vero che a far data da ottobre 2021 sino a tutto il 2022, la dottoreSS ha omesso Parte_1
totalmente il pagamento delle quote MENSA per tutta la prole (doc. 106) per un totale di Euro
2.862,00 come pure ha omesso il pagamento della TARI (doc. 107) per un totale di Euro 887,00, come
pure delle SPESE CONDOMINIALI per un totale di Euro 2.993,00 (doc. 109);
2) Vero che l'Avvocato in ragione dei precitati mancati pagamenti ha ricevuto numero 2 CP_1
accertamenti esecutivi per quote mensa (doc. 106) e TARI (doc. 107), oltre al sollecito di pagamento
da parte dell'amministratore delle spese condominiali per l'immobile assegnato alla Dott.SS
(doc 109). Parte_1
3) Vero che in data 16.02.2023 la dott.SS proponeva all'Avv. di acquistare Parte_1 CP_1
l'immobile di sua proprietà alla somma di Euro 128.000 indicando di disporre della liquidità
neceSSria per evitare di ricorrere ad una richiesta di mutuo (interrogatorio formale della Dott.SS
); Controparte_6
4) Vero che la dott.sa dall'allotanamento del marito all'oggi, impiega o ha impiegato i Parte_1
servizi delle IG.re , e senza alcun regolare Controparte_7 Tes_1 Testimone_2
contratto di lavoro e retribuendole con pagamenti in contanti (interpello della Dott.SS
[...]
a testi , ); CP_6 Tes_1 Testimone_2 Controparte_7
5) Vero che la Dott.SS in almeno 4 occasioni ha retribuito la IG.ra in Parte_1 Controparte_7
contanti anche per dormire con la prole nelle occasioni nelle quale la steSS non faceva rientro a casa,
pagina 5 di 17 ovvero le chiedeva di rimanere fino a tarda notte, cosa che peraltro capitava con frequenza durante il
fine settimana (interpello della Dott.SS a testi ); Parte_1 Controparte_7
A prova contraria
1) Vero che era l'Avv. ad occuparsi dell'accompagnamento della prole presso il maneggio e CP_1
che in tali occasioni la dott.SS frequentava i corsi di equitazione delegando la gestione Parte_1
della prole totalmente al padre (a teste ); Tes_3
2) Vero che era l'Avv. ad occuparsi dell'accompagnamento presso la scuola di lingua e cultura CP_1
ruSS e che in tali occasioni la IG.ra si assentava con le amiche russe recandosi al bar Parte_1
ovvero intrattenendosi nei corridori a fare conversazione con le stesse delegando la gestione della
prole totalmente all'Avv. (a teste ) CP_1 Testimone_4
Circa il capo di prova n. 3 e 4 la circostanza è palesemente mendace posto che la gestione della
minore è stata del tutto delegata ai nonni paterni o alla Tata AL che da 1 a 6 anni (e Per_1 Per_5
quindi fino all'avvio delle scuole elementari) si sono sempre occupati delle gestione di : in Per_1
particolare fino alla scuola materna, con la madre ancora nel letto, il padre accompagnava di buon
ora la minore dai nonni che la riportavano ai genitori al termine della giornata lavorativa, con l'inizio
della scuola materna (dai 3 ai 6 anni) il padre ogni mattina accompagnava la figlia presso la Per_1
Scuola materna sita in Via Giovanni Fattori a Torino (ossia nel quartiere Pozzo Strada, residenza dei
nonni paterni) ed i nonni, sempre al termine della giornata lavorativa provvedevano a riportarla dai
genitori nel quartiere Lingotto. I gemelli, presente il padre, erano da questi o dalla tata accompagnati
a scuola, laddove la madre solo occasionalmente si occupava dell'accompagnamento e ancora all'oggi, tale attività è pressoché ad esclusivo appannaggio all'esercito di tata in forza alla Dott.SS
(almeno 4). Parte_1
3) Vero che dai 6 mesi fino ai 6 anni è stata delegata alla gestione del padre e dei Persona_1
nonni paterni: il primo per 6 anni circa provvedeva infatti, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, ad
accompagnare la minore dai nonni, ovvero alla scuola materna, e questi provvedevano quindi a
riconsegnare ai genitori al termine della giornata lavorativa (a teste Prof. Per_1 CP_1
pagina 6 di 17 4) Vero che con l'avvio della scuola elementare veniva iscritta al plesso scolastico Vittorino Per_1
da Feltre in zona lingotto e che dell'accompagnamento a scuola se ne occupavano pressoché totalmente o l'Avv. ovvero la Tata AL TH (a teste IG.ra AL TH) CP_1
5) Vero che all'oggi la IG.ra , la IG.ra , la IG.ra si occupano CP_7 CP_8 Tes_1
prevalentemente di accompagnare o prendere i bimbi a scuola ovvero alle attività extrascolastiche (a
teste , ); Testimone_2 Controparte_7
6) Vero che spesso la madre si assenta da casa e dorme in quel di , delegando la custodia della CP_4
prole alle tate per tutta la notte come in occasione di quanto accaduto la notte tra il 28 ed il 29 marzo
ove il padre scopriva da una telefonata della tata IG.ra che i bimbi erano stati Testimone_2
affidati per tutta la notte a lei e che in particolare aveva manifestato una crisi d'ansia per la Per_2
quale la tata è stata costretta a chiamare, su insistenza della piccola, l'Avv. affinché questi la CP_1
tranquillizzasse (a teste IG.ra ) Testimone_2
6) Vero che sovente, ed in almeno 4 occasioni, la Dott.SS chiudeva a chiave il piccolo Parte_1
in stanza e gli spegneva la luce determinando crisi di pianto e terrore e che in tali occasioni Per_3
quando era presente il padre, questi interveniva prontamente per “liberare” il figlio, laddove quando
era presenta la tata ella non riusciva ad imporsi e quindi era costretta ad assistere a tale metodo
malsano metodo correttivo (a teste SI.ra AL Svetsh);
Sui capi 6 e 7 di controparte si è già evidenziato come l'Avv. fosse di fatto costretto a sostenere CP_1
i costi posto che la moglie, pur impegnandosi a contribuire, negava poi di fatto qualsiasi concorso
spese al ménage famigliare.
Sul punto si deduce il seguente capo di prova;
7) Vero che in almeno 5 occasioni la IG.ra parlando con la cognata dell'Avv. Parte_1 CP_1
SI.ra , pure ella di cultura ruSS, le confeSSva di aver spesso motivo di discussione Controparte_9
con il marito che le chiedeva di partecipare almeno in parte alle spese famigliari, indicando di trovare
fuori luogo tali richieste posto che, anche potendosi permettere di contribuire, non era sua intenzione
farlo posto che nella sua cultura d'origine era il marito a dover sostenere integralmente tutti i costi del ménage famigliare, invitandola a intercedere presso l'Avv. per farlo desistere dalle richieste di CP_1
compartecipazione alle spese (a teste .) Controparte_9
pagina 7 di 17 Per il terzo intervenuto
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi;
2) Affidare i tre figli minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti prevedendo che gli stessi,
previo confronto con i genitori, assumano tutte le decisioni (mediche, scolastiche, sportive, ricreative)
di straordinaria amministrazione riguardante i minori stessi;
3) Disporre la collocazione dei minori presso l'abitazione materna con residenza presso la steSS;
4) Disporre che il padre poSS vedere e tenere con sé i figli secondo le attuali modalità:
- Il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico in medesimo orario), con
riaccompagnamento la sera presso il domicilio materno;
- A week end alterni, dal sabato dopo l'attività extrascolastica (attualmente la scuola ruSS) ovvero, in
caso di non frequentazione di attività, dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera con
riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- Nel corso delle vacanze estive, natalizie, pasquali, ponti: in periodi da concordarsi tra i genitori ed i
servizi sociali: tendenzialmente nel periodo delle vacanze natalizie una settimana con ciascun genitore
ad anni alterni;
la metà delle vacanze pasquali;
15-20 gg ciascuno nel periodo delle vacanze estive;
- Disporre che tutti i pernottamenti padre/figli avvengano presso l'abitazione dei nonni paterni o in
altra abitazione reperita dal padre, anche in assenza dei nonni paterni ma MAI in presenza
dell'attuale compagna del padre, salvo che la steSS dimostri la positiva frequentazione di un percorso
al Serd;
- Disporre il divieto, per il padre, di far frequentare ai figli l'attuale compagna;
5) Confermare l'attuale presa in carico dei genitori e dei minori da parte dei Servizi Sociali, di NPI e
di psicologia con la prosecuzione degli attuali interventi in atto (compreso il servizio di educativa
territoriale, anche implementandolo) e con l'indicazione di segnalare tempestivamente all'autorità
giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
6) Invitare i genitori ad intraprendere il percorso di coordinazione genitoriale già interrotto, con un
professionista individuato dagli operatori dei Servizi Sociali;
7) Invitare i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno individuale che abbia anche come focus
il supporto alla genitorialità;
pagina 8 di 17 8) Avvertire i genitori che la mancata adesione ai suddetti interventi comporterà ulteriori interventi
limitativi della responsabilità genitoriale;
9) Disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare alla moglie in quanto collocataria dei minori.
10) Prevedere che il padre, in quanto genitore non collocatario, versi alla madre un contributo per il
mantenimento dei figli da quantificarsi secondo giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie per i
minori come da protocollo;
11) Con il favore delle spese della curatela (diritti, esposti ed onorari, oltre IVA e CPA, oltre al
rimborso spese forfettario ex lege).
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in TORINO in data 08/10/2016.
Dall'unione sono nati: in data 14 novembre 2014 e, in data 23 luglio 2017, e Per_1 Per_2
. Per_3
Con ricorso depositato in data 13.01.2021 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Posta la forte conflittualità, le richieste diametralmente opposte circa le condizioni dei minori, la contestuale pendenza di procedimenti penali e avanti al TM, il Presidente nominava curatrice speciale ai minori e richiedeva il deposito dei verbali e delle relazioni psicosociali del procedimento avanti al
TM.
Il Presidente, all'udienza del 30.06.2021 sentiva le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con decreto 08/07/2021 il TM si dichiarava incompetente sulle domande di limitazione della responsabilità genitoriale in favore del Tribunale Ordinario, eccezion fatta per la domanda del PM di eventuale pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del padre.
pagina 9 di 17 Con ordinanza in data 04.08.2021, il Presidente disponeva in via provvisoria che i minori , Per_1
e mantenessero la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Per_2 Per_3
Dispone che il padre continuasse ad incontrare i figli minori in idoneo ambiente neutro alla presenza di personale educativo con cadenza settimanale. Autorizzava gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti. Invitava entrambi i genitori ad avvalersi di uno stabile sostegno psicologico, presso professionista di propria fiducia. Assegnava la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla IG.ra Disponeva che il IG. corrispondesse all'altro coniuge, per Parte_1 CP_1
il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 1.200, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
In data 30/09/2021, il GI disponeva la CTU psicologica sull'intero nucleo famigliare volta ad accertare le capacità genitoriali e la migliore soluzione circa la collocazione dei minori.
Durante l'istruttoria veniva svolta una massiccia presa in carico da parte del servizio sociale e di
. CP_10
La relazione peritale veniva deposita in atti in data 12/05/2022.
AL luce delle restituzioni della CTU, all'udienza del 26/05/2022, il GI disponeva che i servizi sociali procedessero con una graduale liberalizzazione degli incontri padre figli, dapprima alla presenza di operatore al di fuori dello spazio neutro ed eventualmente procedendo ad ulteriori liberalizzazioni.
Il giudice con ordinanza del 28/12/2022 rilevava che occorresse dare attuazione al programma previsto dalla CTU e pertanto: affidava i minori ai servizi sociali;
disponeva che si procedesse a graduale liberalizzazione delle visite del padre con i figli, secondo il seguente calendario: per i primi mesi, in aggiunta ai luoghi neutri, il padre poteva tenere con sé i minori, alla presenza dei propri genitori, la domenica tutto il giorno;
dal mese di marzo 2023, qualora i servizi ritenessero che ciò corrispondesse all'interesse dei minori, weekend alterni con pernottamento dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nello stesso periodo un pomeriggio infrasettimanale con accompagnamento entro le ore 21 presso il contesto materno. In una ulteriore fase, a partire dal mese di maggio 2023, tale pomeriggio poteva concludersi con il pernottamento e l'accompagnamento il giorno dopo a scuola. Tutto sempre alla presenza dei nonni paterni, salvo che i servizi non lo ritenessero più
pagina 10 di 17 neceSSrio. confermava la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali disponeva che i servizi provvedessero ad individuare una figura educativa che sostenesse e rafforzasse le capacità genitoriali materne e paterne, da inserirsi nel contesto materno per almeno due pomeriggi alla settimana e, successivamente, con la liberalizzazione degli incontri, a partire dal mese di marzo,
anche nel contesto paterno;
disponeva che venisse individuata da parte dei servizi sociali la figura del
Coordinatore Genitoriale che supportasse e coadiuvasse i due genitori nell'assunzione delle decisioni relative ai figli;
disponeva la presa in carico dei minori da parte del servizio di NPI/psicologia età
evolutiva; invitava i genitori ad avviare un percorso di sostegno individuale che abbia anche come focus il supporto alla genitorialità.
Con decreto del 30.03.2023, il TM rigettava la domanda di decadenza del IG. dalla CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , e . Per_1 Per_2 Per_3
Il procedimento penale si concludeva con la remissione di querela da parte della IG.ra Parte_1
All'udienza del 14/03/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva rimeSS al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con Ordinanza del 30/07/2024 la causa veniva rimeSS sul ruolo affinché la relazione peritale venisse aggiornata, tenuto conto del tempo trascorso, dei percorsi intrapresi dalle parti e del riferito riavvicinamento tra i genitori.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 19/01/2025.
All'udienza del 23/01/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimeSS al collegio assegnando termine per memorie conclusionali e di replica.
***
Il Collegio ritiene che la causa sia adeguatamente istruita e matura per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
pagina 11 di 17 Parte ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda di addebito all'udienza del 29.09.2022.
Affidamento dei minori, collocazione e visite con il genitore non collocatario-assegnazione casa coniugale
Sull'affidamento dei figli minori, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento ai servizi sociali per ulteriori 2 anni, salva diversa e successiva disposizione, alla luce delle recenti relazioni dei servizi e della CTU aggiornata. Invero, la situazione pare pressoché immutata rispetto a quando era stata disposta tale modalità di affidamento con ordinanza del 28/12/2022: le figure genitoriali appaiono cristallizzate sulle proprie aree di immaturità, non hanno intrapreso percorsi di sostegno (psicologico,
di sostegno alla genitorialità), il IG. continua con l'atteggiamento minimizzante e CP_1
normalizzante mentre la madre non prende consapevolezza delle proprie eventuali carenze e criticità.
AL luce di ciò, allo stato, l'affidamento condiviso non può essere disposto non essendo in grado i genitori di concordare decisioni nell'interesse esclusivo e superiore dei minori.
Nell'aggiornamento della relazione peritale si legge che “si assiste ad una lieve distensione dei
rapporti, tuttavia, i conflitti non sono sanati e si teme che la chiusura degli interventi di monitoraggio
da parte dei servizi poSS far piombare le parti in una nota conflittualità” e ancora “l'affido condiviso
è ancora un punto di arrivo auspicabile ma secondo questa CTU non può ancora essere disposto
poiché i genitori, oggi, si trovano ancora nella steSS situazione di due anni fa, non avendo lavorato
sulle loro aree di immaturità. Non hanno effettuato alcun percorso di sostegno alla genitorialità, a
parte quello offerto dall'educatrice, con la quale a suo dire soltanto la IGnora si è soffermata a
riflettere. Il IG. continua con il suo atteggiamento minimizzante e normalizzante, la IGnora CP_1
con il suo atteggiamento trafelato, confuso e colpevolizzante, senza fermarsi a riflettere sulle sue
eventuali carenze e criticità. Si teme che con l'affido condiviso e la chiusura degli interventi i due
genitori non sapranno trovare accordi e che poSSno ripiombare nella conflittualità più accesa” (pagg.
33/34 CTU).
I minori manterranno la collocazione prevalente presso la madre, che sino ad ora è stato per loro il genitore di riferimento, come da concorde richiesta di tutte le parti. La IGnora manterrà Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria. Le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i minori, invece, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della pagina 12 di 17 residenza dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e,
in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento. Il servizio sociale, ogni sei mesi, riferirà al giudice tutelare sull'andamento degli interventi,
sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale ed entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale ed ai genitori. Deve, inoltre, darsi atto che il Servizio Sociale (non come affidatario, ma come servizio) ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
La casa coniugale deve essere assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ai figli minori. Parte_1
Quanto al regime di visita il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse dei minori al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità. In particolare, ritiene di confermare le modalità sino ad ora attuate, non essendo emerse particolari criticità. Nemmeno si ritiene che separare la fratria, anche per pochi pomeriggi, corrisponda all'interesse dei minori.
In ogni caso, gli incontri padre-figli non potranno mai avvenire alla presenza della IG.ra , Parte_2
alla luce dei fatti occorsi in data 04/09/2023 in Borgio Verezzi come descritti nel verbale del Comando
Stazione Carabinieri di Finale Ligure ed in relazione al rifiuto della steSS di sottoporsi a valutazione
CP_ peritale e da parte del . Ritiene il collegio che l'eventuale introduzione della compagna del padre agli incontri con i minori potrà avvenire solamente all'esito di positivo percorso della IGnora Pt_2
presso il SERD e secondo modi e tempi che verranno indicati dai servizi sociali e di età CP_10
evolutiva competenti.
Deve in ogni caso essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto neceSSrio nell'interesse dei minori.
Mantenimento minori
Considerando le eIGenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della steSS presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il pagina 13 di 17 mantenimento della prole di 1200,00 euro mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, così confermando quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale.
Dal modello unico 2024 depositato dal IG. avvocato civilista, emerge un reddito netto CP_1
dichiarato di euro 3880 mensili (su 12 mensilità-cfr. PF 2023). Egli è titolare di due studi legali, uno a
Torino ed uno a ed al settembre 2023 emerge un saldo in conto corrente di circa 112.000 euro. CP_4
Dagli estratti conto, inoltre, non emerge alcun pagamento di spese ordinarie (supermercato,
farmacia…): ciò lascia presumere che egli goda di entrate superiori a quelle che risultano agli atti. Paga
per l'intero il mutuo della casa famigliare assegnata alla IGnora Infine, è pur vero che Parte_1
all'epoca dell'ordinanza presidenziale egli vedeva meno i figli, ma è pur vero che gli stessi sono cresciuti e maggiori sono le loro eIGenze.
Quanto alla IG.ra consulente legale presso uno studio di , dalla documentazione in Parte_1 CP_4
atti emerge che per l'anno 2022 ha percepito un reddito di 33.366 euro (cfr PF 2023) ed ha un cospicuo deposito bancario (euro 77.000 circa).
Spese di lite e di CTU
Le spese di giudizio, alla luce delle domande inizialmente formulate dalle parti, dell'andamento complessivo del giudizio e tenuto conto che la decisione viene assunta nell'interesse dei minori,
devono essere integralmente compensate tra i genitori.
Le spese della curatrice speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna essendosi la nomina resa neceSSria nell'interesse dei minori.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa neceSSria
nell'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 14 di 17 DISPONE l'affidamento dei minori , e al Servizio Sociale competente per la Per_1 Per_2 Per_3
durata massima di anni due, salvo diversa e successiva disposizione.
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre che manterrà l'esercizio della responsabilità genitoriale in via ordinaria.
DISPONE che le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli, fra cui quelle relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario,
tenuto conto delle indicazioni dei genitori e, in caso di disaccordo, dal servizio affidatario, sentiti gli insegnanti, il pediatra o il medico di riferimento.
ASSEGNA l'abitazione familiare alla IG.ra in quanto collocataria dei minori;
Parte_1
DISPONE che il padre poSS vedere e tenere con sé i figli secondo le attuali modalità:
- Il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (o, in periodo extrascolastico in medesimo orario), con riaccompagnamento la sera presso il domicilio materno;
- A week end alterni, dal sabato dopo l'attività extrascolastica (attualmente la scuola ruSS) ovvero, in caso di non frequentazione di attività, dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
DISPONE che il padre trascorra con i figli due settimane nelle vacanze estive, da concordare entro il 31
maggio di oggi anno e, in difetto di accordo, l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto negli anni pari e le prime due settimane di agosto negli anni dispari.
DISPONE che il padre trascorra con i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, oltre ad una settimana nelle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 26 al 31 gennaio e, l'anno successivo, dal 1
gennaio al 6 gennaio.
DISPONE che i minori trascorrano le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, così come i ponti e le festività civili e religiose. I ponti e le festività sono considerati secondo il calendario scolastico dei bambini.
DISPONE che gli incontri padre-figli non avvengano alla presenza della IG.ra . Parte_2
L'eventuale introduzione della compagna del padre agli incontri con i minori potrà avvenire solamente all'esito di positivo percorso della IGnora presso il SERD e secondo modi e tempi che verranno Pt_2
indicati dai servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva competenti.
pagina 15 di 17 DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il IG. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno CP_1
periodico di € 1.200 (euro 400,00 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive
(per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espreSSmente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
CONFERMA l'attuale presa in carico dei genitori e dei minori da parte dei Servizi Sociali, di NPI e di psicologia con la prosecuzione degli attuali interventi in atto (compreso il servizio di educativa territoriale, anche implementandolo) e con l'indicazione di segnalare tempestivamente all'autorità
giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
DA' ATTO che il Servizio Sociale ha i compiti di cui all'art. 5 comma 2 L. 184\1983.
DISPONE che il Servizio Sociale, ogni sei mesi, riferisca all'autorità giudiziaria che procede ovvero in mancanza al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori sull'attuazione del progetto predisposto dal Tribunale.
DISPONE che entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Servizio Sociale comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al Giudice Tutelare ed ai genitori.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra i genitori.
CONDANNA i IGnori e Parte_1 Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno, a versare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale dei minori che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 8.600,00
(di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.400,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 16 di 17 Così deciso in Torino, il 23.05.2025
Il Giudice estensore
Isabella Messina
Il Presidente
Serafina Aceto
pagina 17 di 17