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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 10.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F. Persona_1
, e (C.F. ), tutti elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4 domiciliati in Treviso, Strada di Ca' Zenobio n. 28/A, presso lo studio dell'Avv. DAL POZ
NN che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Treviso, Strada di Ca' CP_1 C.F._5
Zenobio n. 28/A, presso lo studio dell'Avv. DAL POZ NN che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, Via Ospedale, Campo di Marte, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Di Bugno, Nicoletta Rabiolo e
Alessio Coli, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.
- convenuta Oggetto: “Responsabilità professionale”. Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli (all'epoca entrambi) minori e Parte_3
e hanno convenuto in giudizio l' Persona_1 CP_1 Controparte_2 chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: Nel merito, accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in proemio, l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patiti da Parte_3 dalla Sig.ra dal Sig. dalla Sig.ra e da
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1 Per_1 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dai
[...] ricorrenti nelle seguenti misure: - in favore di € 2.566.542,24 oltre ad interessi e a Parte_3 rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € 483.208,79 oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o Parte_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € 336.500,00 oltre ad Parte_2 interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € 146.120,00 oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno CP_1 dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € Persona_1
146.120,00 oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore dei Sigg.ri e in via ulteriore rispetto Parte_1 Parte_2 alle somme su precisate, le spese mediche e di assistenza per € 2.304.000,00 come quantificati in narrativa, oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in proemio,
l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patiti da dalla madre dal padre nonché dai fratelli Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...] Persona_1 patiti dai ricorrenti negli importi ritenuti di giustizia, anche eventualmente da liquidarsi in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in narrativa;
In ogni caso: con rifusione del compenso professionale, delle spese, ivi incluse quelle generali del 15% e delle anticipazioni sborsate e ciò anche relativamente al procedimento ex art. 696 bis cpc n. 1861/2020 R.G. Tribunale di Pisa”.
A sostengo delle domande svolte, la difesa attrice ha allegato: - che in data 30.03.2005, da poco passata la mezzanotte, in seguito a rottura spontanea delle membrane al termine della seconda gravidanza, si è recata presso l' di Lucca ove alle ore 00:50 è Parte_1 CP_2 Parte_4 stato eseguito CTG con esito regolare;
- che la è stata di nuovo vistata alle ore 7.15 e, in Pt_1 occasione di tale visita, non è stato eseguito alcun tracciato della frequenza cardiaca del feto;
- che, all'esito della successiva visita effettuata alle ore 9.00 è stata appurata la dilatazione (con esame tattile) e rilevata la regolarità del battito cardiaco fetale, senza esecuzione del tracciato CTG;
- che alle 10.40, l'ostetrica ha rilevato una decelerazione del battito cardiaco fetale che risultava bradicardico;
- che solo a partire dalle ore 10.45 è stato registrato tracciato cardiotocografico continuo, protratto sino alle ore 11:00, che ha confermato una grave bradicardia del feto a 60 bpm con molte perdite di segnale e un'attività contrattile frequente ed intensa;
- che, pertanto, il medico di guardia, dott. ha richiesto la preparazione della sala operatoria al fine di eseguire taglio Per_2 cesareo urgentissimo;
- che alle ore 10:50 il dott. accorso su chiamata del medico di guardia, Per_3 una volta accertata la bradicardia oltre alla dilatazione e all'assenza di scolo di liquido amniotico, ha confermato la necessità dell'intervento, che è stato effettivamente eseguito alle ore 11:10 e dal quale
è nato il piccolo del peso di 3550 gr per 51 cm;
- che il neonato presentava indice di Parte_3
GA insoddisfacente (1 al primo minuto e 5 al quinto minuto), aveva colorito pallido, tono muscolare ridotto, respiro assente, frequenza cardiaca a circa 50bpm e non rispondeva agli stimoli tattili;
- che, pertanto, è stato trasferito con diagnosi di “asfissia neonatale grave” presso Pt_3
l'Unità operativa di Pediatria dell'Ospedale di Lucca, ove i sanitari hanno eseguito un'intubazione orotracheale;
- che, successivamente ad una prima fase di miglioramento del quadro clinico, è stata nuovamente rilevata la riduzione della frequenza cardiaca, la mancata espansione della porzione medio superiore del polmone di destra e la comparsa di clonie all'arto superiore destro;
- che, pertanto, il neonato è stato trasferito con diagnosi di dimissione “Asfissia neonatale grave. Sofferenza fetale in travaglio” al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'U.O. di Neonatologia di CP_3
CP_ dell'Università di , ove è stato posto in incubatrice in assistenza respiratoria e farmacologica;
- che in data 8.04.2005, rilevata la ripresa di attività respiratoria spontanea e avviata l'alimentazione CP_ con gavage gastrico, è stato dimesso dall'U.O. di Neonatologia di e ritrasferito nel Pt_3
Reparto di Patologia Neonatale dell'Ospedale di Lucca, ove è rimasto ricoverato sino al 22.04.2005;
- che durate la degenza è stata eseguita l'ecografia encefalo che ha confermato la già rilevata iperecogenicità periventricolare e lieve nei talami, asimmetria dei ventricoli laterali, plessi coroidei tortuosi;
- che, rilevato un progressivo miglioramento del quadro clinico, il neonato è stato dimesso con prescrizione di terapia farmacologica;
- che dal giugno 2005 ha intrapreso un percorso Pt_3 riabilitativo con trattamenti fisioterapici, logopedici ed ha effettuato controlli neuropsichiatrici presso Cont l'UFSMIA dell'U.O. Neuropsichiatria Infantile dell' di Lucca;
- che dal luglio 2005 la sorveglianza dello sviluppo del neonato è stata affidata al Dipartimento Clinico di Neuroscienze CP_ dell'Età Evolutiva di , Fondazione Stella Maris, dal quale è stato dimesso in data 20.12.2005 con diagnosi di “ritardo dello sviluppo posturomotorio, con schemi motori abnormi ai quattro arti ed elementi discinetici, in nato a [...] con grave asfissia” con consiglio di proseguire nel trattamento riabilitativo;
- che, a partire dal 30.01.2006, è stata rinnovata l'osservazione di con ricovero Pt_3 in day hospital non continuativo presso il medesimo Dipartimento, dal quale è stato dimesso Pt_3 in data 5.12.2006 con diagnosi di “paralisi cerebrale infantile di tipo discinetico in nato a [...] con grave asfissia”; - che il quadro clinico si è consolidato negli anni successivi, durante i quali
è stato sottoposto ad innumerevoli indagini e trattamenti;
- che allo stato attuale, , Pt_3 Pt_3 di 17 anni, risulta affetto da tetraparesi spastica di tipo discinetico, grave ritardo mentale, alvo e vescica neurogeni, utilizza il pannolone, mentre non ha problemi a vista e udito;
non parla e non scrive, risponde tramite tablet;
si sposta con sedia a rotelle che non manovra autonomamente, mangia imboccato in piccole quantità con episodi di disfagia;
- che, nel luglio 2013, e Parte_1 anno promosso il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Parte_2
c.p.c. (n. 2618/2013 R.G. innanzi al Tribunale di Lucca), nell'ambito del quale il Collegio peritale ha accertato che “la condizione clinica del piccolo on appare infatti in alcun modo riconducibile Pt_2
a malpractice medica”; - che, ritenendo sussistere una causa di incompatibilità in capo a uno dei componenti del Collegio peritale nominato nell'ambito del richiamato procedimento e rilevato il mancato esperimento, da parte del Collegio peritale, del tentativo di conciliazione, e Parte_1 anno promosso un ulteriore procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti l'intestato Parte_2
Tribunale (R.G. n. 1861/2020), all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di profili di responsabilità dei sanitari della e l'esistenza di una relazione causale Parte_5 tra l'evento acuto realizzatosi in travaglio di parto e la paralisi cerebrale infantile di tipo discinetico da cui è affetto;
- che, in conseguenza della condotta colposa dei sanitari, ha Pt_3 Pt_3 riportato: a) un danno non patrimoniale da invalidità permanente nella percentuale del 95-96%, quantificabile in € 1.185.156,00 cui aggiungere aumento personalizzato al 50 % per complessivi €
592.578,00 e un'inabilità biologica temporanea di 23 giorni al 100% pari a € 3.427,00; b) un danno morale;
c) un danno patrimoniale da incapacità lavorativa da quantificare in € 785.381,24; - che le lesioni seriamente invalidanti riportate da hanno determinato uno sconvolgimento delle Pt_3 normali abitudini dei familiari (genitori e fratelli), i quali hanno subito danni non patrimoniali (danno riflesso derivante dall'invalidità del figlio/fratello) quantificabili per e in Parte_1 Parte_2
€ 336.500,00 e per e in € 142.120,00; - che ha subito un danno CP_1 Persona_1 Parte_1 da lesione del diritto di autodeterminazione per assenza del consenso informato all'esecuzione del taglio cesareo pari a € 40.000,00 e danni patrimoniali per spese mediche, spese per l'adeguamento dell'abitazione, per l'acquisto di autovettura attrezzata e della poltrona montascale, oltre al danno patrimoniale per spese per CTP e CTU sostenute nell'ambito dei procedimenti per ATP svolti;
- che i coniugi hanno inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese che Parte_6 dovranno necessariamente sostenere per fornire a l'assistenza della quale avrà bisogno per Pt_3 tutta la durata della propria vita quantificabili in € 2.304.000,00 da compensare con quanto sarà erogato dall' a titolo di indennità di accompagnamento. CP_5
In data 4.11.2022 si è costituta l' che ha chiesto il rigetto Controparte_2 delle domande risarcitorie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento domandato da Parte_1
e in qualità di genitori del minore per i danni subiti da quest'ultimo, Parte_2 Parte_3 asserendo che si tratta di diritto soggetto a termine prescrizionale di dieci anni, nonché del diritto al risarcimento dei danni in tesi subiti dagli attori iure proprio, al quale si applica il termine quinquennale di prescrizione.
Ha altresì dedotto: - la nullità e, quindi, l'inutilizzabilità della CTU redatta nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c. introdotto dagli attori nel 2020 (Tribunale di Pisa, R.G. n.
1861/2020), trattandosi di procedimento inammissibile in quanto inerente i medesimi fatti contestati nell'ATP già svolta nel 2013, senza allegazione di alcuna nuova e diversa circostanza;
- la validità della CTU redatta dalla Dr.ssa e dalla Dr.ssa unitamente alla Dr.ssa Per_4 Per_5 Per_6 nell'ambito del procedimento per ATP promosso nel 2013 (Tribunale di Lucca R.G. n. 2618/2013), essendosi rivelata priva di fondamento l'eccezione di incompatibilità della Dr.ssa Per_6 sollevata nell'ambito di detto procedimento dalle parti ricorrenti.
Nel merito, la difesa convenuta ha eccepito l'infondatezza della pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum.
Nel dettaglio, ha contestato la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari della del nosocomio di Lucca, allegando che: - al momento Parte_5 dell'ingresso, ore 0:50 del 30.3.2005, la è stata visitata ed è stato eseguito CGT per circa 30 Pt_1 minuti con esito regolare;
- all'esito della valutazione ostetrica, riscontrata la rottura del sacco amniotico con scolo di liquido chiaro in assenza di dilatazione e di contrazioni uterine, è stata accertata l'assenza di particolari condizioni di rischio materno – fetale;
- al momento delle visite effettuate alle ore 7:15, 9:00, 10:40 e 10:45, la paziente risultava ancora nella fase latente del primo stadio del travaglio di parto, per la quale non sussiste l'indicazione di monitoraggio continuo del benessere fetale tramite CGT;
- la rottura prematura delle membrane a termine di gravidanza non costituisce di per sé una problematica ostetrica, né vi è un'indicazione al monitoraggio cardiotocografico continuo prima della fase attiva del travaglio;
- i sanitari, conformandosi alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica per la gestione della fase precedente la fase attiva del travaglio di parto a basso rischio, in assenza di tachisistolia e di oligoamnios, hanno eseguito un admission test e l'ascoltazione con stetoscopio del BCF a meno di 2 ore;
- rilevata una bradicardia fetale tramite auscultazione effettuata alle ore 10.40, correttamente i medici hanno proceduto alla verifica del dato con la registrazione cardiotocografica (inizio ore 10.45); -
l'osservazione dell'evento bradicardia fetale da parte dei sanitari per 10 minuti si è resa necessaria ai fini dell'inquadramento diagnostico dell'evento stesso;
- confermata la bradicardia, è stata immediatamente assunta la decisione di eseguire il taglio cesareo;
- tra la decisione (ore 10:50) e l'incisione cutanea (ore 11:05) sono intercorsi 15 minuti;
- pertanto, l'operato dei sanitari è immune da profili di colpa tali da configurare profili di responsabilità professionale medica.
L'azienda sanitaria convenuta ha altresì dedotto: - l'errata quantificazione del danno biologico riportato da , in quanto eccessiva;
- la mancata dimostrazione dei presupposti per il
Pt_3 riconoscimento del diritto al risarcimento del ventilato danno morale subito da;
- la non
Pt_3 risarcibilità e, in ogni caso, l'errata quantificazione del danno da incapacità lavorativa generica, attesa la capacità di di svolgere attività lavorative in borsa lavoro per disabili e trattandosi di voce
Pt_3 di danno già ricompresa nella liquidazione del danno biologico;
- la mancata prova del danno riflesso in tesi subito dai genitori e dai fratelli di , e , erroneamente quantificato alla
Pt_3 Per_1 CP_1 stregua del danno parentale in caso di morte del congiunto;
- la sussistenza del ventilato danno da lesione del diritto della all'autodeterminazione per assenza del consenso informato Pt_1 all'esecuzione del taglio cesareo, attesa l'urgenza di detto intervento, tale da giustificare la mancata sottoscrizione di apposito modulo da parte della paziente;
- la non risarcibilità del danno patrimoniale in tesi subito dalla er spese mediche in quanto spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pt_1
- l'infondatezza del risarcimento chiesto a titolo di danno per spese per l'installazione della poltrona montascale e di adeguamento dell'immobile, in quanto spese detraibili come spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e stante la possibilità di richiesta di contribuzione per la eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'insussistenza del ventilato danno per le spese di adeguamento del veicolo, essendo rimasto indimostrato il relativo esborso e potendo gli attori usufruire di numerose agevolazioni e benefici;
- l'erronea quantificazione della pretesa risarcitoria relativa alle spese future, in quanto non commisurate all'effettiva aspettativa di vita di;
- la debenza degli interessi compensativi nella misura legale. Pt_3
All'udienza del 17.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante espletamento di CTU medico legale (relazione finale depositata il 17.12.2023) e successiva relazione integrativa del 01.07.2024; è stato altresì acquisito il fascicolo di ATP Tribunale di Pisa – RG n. 1861/2020 e sono stati escussi i testimoni alle udienze del
30.10.2024 e del 21.11.2024. All'udienza cartolare del 10.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1.In limine litis, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Invero, con specifico riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica, la Suprema Corte ha chiarito che esso “si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. civile, Sez.
3 - Sentenza
n. 29859 del 27/10/2023).
Pronunciandosi in un caso di risarcimento danni conseguenti ad ipossia perinatale analogo a quello oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha ribadito che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e
2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”. (Cassazione civile sez. III, 23/09/2013, n.21715).
Inoltre, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale
o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (Cfr. Cass. n. 29328/2024).
Nel caso di specie, ancorché la patologia di fosse evidente sin dall'epoca del parto, deve Pt_3 ritenersi verosimile che e abbiano acquisito consapevolezza Parte_1 Parte_2 dell'eziologia della patologia riportata dal figlio solo a seguito dell'espletamento del procedimento per ATP ex art 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1861/2020) ed in particolare in data 12.03.2022, ossia alla data del deposito della relazione con cui il Collegio peritale incaricato ha accertato “l'esistenza di una relazione causale tra l'evento acuto realizzatosi in travaglio di parto e la paralisi cerebrale infantile di tipo discinetico in nato a [...] con grave asfissia essendo soddisfatti i criteri essenziali e quelli accessori” (pag. 69 della CTU, doc. 21 allegato al ricorso), ravvisando la sussistenza di profili di colpa nell'operato dei sanitari nella gestione della fase del travaglio della È invece escluso che Pt_1 prima di tale momento gli attori abbiano potuto rappresentarsi, usando l'ordinaria diligenza propria della parte priva di esperienza professionale, la riferibilità causale dell'infermità riportata dal figlio al comportamento colposo dei sanitari.
2. Venendo al merito della controversia, le domande delle parti attrici sono in parte fondate e vanno, pertanto, accolte nei termini che seguono.
2.1. Invero, la CTU espletata, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici, ha stabilito la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari della del nosocomio di Lucca Parte_5 durante la fase del travaglio della e le lesioni riportate da al momento della Pt_1 Parte_3 nascita. A pag. 52 dell'elaborato peritale si legge infatti che “dall'esame degli atti risulta un comportamento non conforme alle linee guida ed alla buona pratica clinica che ha permesso nell'ultima fase del travaglio l'instaurarsi di una ipossia fetale, che, non prontamente corretta, ha determinato un quadro neurologico, oggi ormai stabilizzato, legato alla sofferenza fetale”. Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale sono state ribadite nella relazione redatta dallo stesso
Collegio a chiarimento della CTU, ove si legge che“ In conclusione il caso in esame è stato caratterizzato da negligenza nel controllo del benessere fetale con un lungo periodo di assenza di controllo non conforme alle linee guida ed alla buona pratica clinica che ha permesso nell'ultima fase del travaglio l'instaurarsi di una ipossia fetale con un feto gravemente sofferente per intensa e prolungata bradicardia che, non prontamente corretta, ha determinato un quadro neurologico, oggi ormai stabilizzato, legato alla sofferenza fetale”(pag. 14 della relazione del 01.07.2025).
2.2. Nel dettaglio, il Collegio peritale ha riscontrato criticità nella gestione della partoriente sotto molteplici profili.
In primis, è emerso che la è stata ricoverata presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia Pt_1 dell'Ospedale di Lucca il giorno 30 marzo 2005 alle ore 0,50 per rottura delle membrane in gravidanza a termine e che, successivamente al controllo CTG effettuato all'ingresso con esito regolare, nessun altro analogo controllo è stato fatto durante la notte, contrariamente alla buona pratica clinica che, in caso di rottura delle membrane, anche con liquido chiaro, prescrive di controllare il BCF (battito cardiaco fetale) a intervalli regolari, magari anche con cardiotocografia
(pag. 15 della relazione di chiarimento alla CTU).
Invero, dalla documentazione medica esaminata risulta che dal CGT delle ore 0:59 del 30 marzo
(CGT regolare per frequenza, variabilità e accelerazioni e attività contrattile saltuaria e scoordinata) non è stato eseguito nessun controllo CTG fino alle ore 10:45, allorquando, stante il BCF bradicardico riscontrato dall'ostetrica (Pollastrini) tramite auscultazione durante la visita effettuata alle ore 10.40,
è stato effettuato il tracciato CTG risultato patologico per bradicardia prolungata e attività contrattile presente. Nella relazione, sul punto, si legge che “il giorno 30/03 vi sono annotate alcune visite, alle 7,15
(dr.ssa alle 9,00 (dr. , e solo alle 10,40 la ostetrica si rende conto di un Per_7 Per_3 CP_6
BCF bradicardico, dato confermato dal dr. e anche dal dr. alle 10,50. [..]sono Per_2 Per_3 mancati controlli più approfonditi per tutta la mattina del giorno 30, solo visite dr.ssa (ore Per_7
7,15), dr. (ore 9,00) e nessun controllo del BCF con CTG fino alla visita dell'ostetrica Per_3
(pag. 44 della CTU). CP_6
In sede di chiarimenti, il Collegio peritale ha poi precisato che “Pare, ma senza documentazione, che un tracciato CTG sia stato eseguito alle 7,15, ma il primo controllo noto viene fatto alle ore 10,40 con la semplice auscultazione dall'ostetrica oltre 3 ore dopo il CTG riferito e non riportato delle
7,15” (pag. 15 della relazione di chiarimento alla CTU).
In secondo luogo, nell'arco temporale dalle ore 9:00 e fino alle ore 10,40 (BCF bradicardico), i sanitari hanno quindi omesso qualsiasi forma, anche “minimale” di sorveglianza del benessere del feto, la cui frequenza cardiaca non è stata monitorata né tramite auscultazione, né mediante tracciato
CGT, in violazione delle linee guida applicabili al tempo dei fatti di causa relative al monitoraggio fetale in travaglio di parto che indicavano la necessità di un controllo CTG dall'inizio della fase attiva del travaglio ovvero la auscultazione ogni 15-20 minuti alla fine della contrazione.
Sul punto il Collegio peritale, premesso che “il travaglio di parto corrisponde ad un appianamento del collo uterino con dilatazione, espressa in centimetri, di almeno cm 4”, ha rilevato che alle ore
9,00 all'esito della visita eseguita dal dott. il collo dell'utero risultava “appianato pervio Per_3 ampiamente al dito” e che, considerando che tale dilatazione è giustificata dalle contrazioni uterine,
“risulta del tutto verosimile che durante la notte si possano essere verificati degli ipertoni uterini ripetuti che, tuttavia, non sono stati osservati per mancanza dei controlli previsti e non eseguiti”
(pag. 3 della relazione di chiarimento alla CTU).
E' quindi priva di pregio la tesi della difesa convenuta secondo la quale, considerato che la paziente si trovava clinicamente in fase latente di travaglio di parto (e non in fase attiva), non vi era indicazione di monitoraggio cardiotocografico continuo, atteso che proprio l'omissione dei controlli nel corso della notte non ha consentito di accertare i probabili ipertoni uterini e dunque la modifica della situazione di fatto che avrebbe reso necessario un pronto intervento dei sanitari.
In terzo luogo, risulta accertata una gestione superficiale e non improntata alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica con riferimento alla tempistica con cui, una volta appurata la grave sofferenza fetale, è stato eseguito il taglio cesareo.
Secondo la descrizione dei tempi operatori riportata nella CTU (pag. 14 e 15 della relazione del
17.12.2023), la paziente è stata preparata per l'intervento alle ore 10:50 ed è stata sottoposta ad anestesia alle ore 10:55; l'intervento è iniziato alle ore 11:05, previa preparazione chirurgica eseguita alle ore 11,00 e si è concluso alle ore 11:35.
Il taglio cesareo è stato quindi eseguito a distanza di 25 minuti dalla rilevazione dell'importante bradicardia fetale tramite auscultazione avvenuta in occasione della visita effettuata dall'ostetrica
(ore 10:40) e a distanza di 20 minuti dall'esecuzione del tracciato CTG risultato patologico CP_6 per bradicardia prolungata e attività contrattile presente.
In proposito, la relazione di chiarimento ha appurato che, sebbene le linee guida indichino il tempo adeguato di esecuzione di taglio cesareo in urgenza nell'intervallo di 30 minuti, detta tempistica può essere eccessivamente lunga in alcune situazioni d'emergenza, che richiedono un intervento in cesareo immediato, come nell'esempio di una condizione di sofferenza fetale dovuta a mancanza di ossigeno, atteso che in questo caso i danni neurologici si creano nei primi 5-6 minuti di assenza d'ossigeno (condizione anossica), per le possibili ripercussioni neurologiche sul cervello del bambino
(pag. 13 della relazione di chiarimento alla CTU).
Il Collegio peritale ha inoltre precisato che l'estensione a 30 minuti dei tempi per l'esecuzione del cesareo è giustificata dalla necessità di permettere anche alle strutture meno attrezzate di rispettare tali tempi non esclude che, in un ospedale attrezzato ed in piena attività, non si possa derogare detta tempistica, in ossequio al principio di ottimizzazione dei tempi, al fine di scongiurare i danni ipossico ischemici. Nella specie, considerato che la gestante si trovava nella struttura ospedaliera e che non sono state neppure allegate carenze organizzative, una volta rilevata la grave sofferenza fetale il taglio cesareo doveva essere eseguito con la maggiore tempestività che “avrebbe interrotto la concatenazione causale che dall'insulto ipossico ha portato alle gravi lesioni cerebrali” (pag. 14 della relazione peritale del 01.07.2024).
In conclusione, il grave danno cerebrale riportato da è senza dubbio ascrivibile Parte_3 alla condotta colposa dei sanitari consistita nell'omessa prolungata sorveglianza del benessere fetale con conseguente tardiva rilevazione delle anomalie del ritmo e/o della frequenza cardiaca fetale e nella non tempestiva effettuazione dell'intervento di taglio cesareo.
E' rimasto indimostrato che l'evento dannoso sia stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile;
è invece altamente probabile che il corretto adempimento della prestazione sanitaria avrebbe permesso di evidenziare in tempo utile la sofferenza fetale e di anticipare quindi l'intervento cesareo, eliminando o quantomeno riducendo gli effetti dell'ipossia che ha cagionato il grave danno celebrale del nascituro.
3. E' quindi fondato l'addebito di responsabilità nei confronti del personale medico della
[...]
. Parte_7 4. Passando alla quantificazione delle singole voci di danno, la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico subito da fondata nei limiti di quanto accertato dal Collegio Parte_3 peritale incaricato, il quale ha individuato un danno biologico permanente pari al 95-96% e ha quantificato l'invalidità temporanea in complessivi 23 giorni al 100% (pag. 52 e 53 della CTU).
In applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024 per le lesioni macro-permanenti (danno biologico pari o superiore al 10%), tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'evento (0 anni), dei punti complessivamente riconosciuti (95-96%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene una quantificazione del danno pari a € 1.380.112,00.
Detto importo deve essere ragionevolmente aumentato in misura del 25% a titolo di personalizzazione del danno in ragione della gravità delle lesioni riportate dal nascituro (paralisi cerebrale infantile a tipo tetraparesi di tipo discinetico-spastica, disabilità intellettiva di grado medio, anartria e disturbo del comportamento con disregolazione emotiva, tratti ossessivi ed episodi di aggressività eterodiretta), che hanno compromesso significativamente la qualità della vita di Pt_3 pregiudicando ogni sua possibilità cognitiva e di relazione esterna, nonché l'acquisizione da parte dello stesso di un'autonomia personale, anche minima, come accertato all'esito della visita medico legale eseguita dal Collegio dei periti.
Nel dettaglio, si legge nella CTU che di 17 anni, “accede all'ambulatorio utilizzando Parte_3 una sedia a rotelle con appositi sostegni per la schiena e la testa e cintura di contenimento. Presenta cifosi marcata del tronco, con scivolamento in avanti. La sedia viene manovrata esclusivamente da altri perché egli non è in grado di gestirla. Presenta movimenti incoordinati sia agli arti (in particolare nei segmenti distali) che al volto con mimica facciale di tipo spastico. Nel corso dell'esame obiettivo non risponde a domande e non si mostra interessato al contesto. Emette a volte suoni gutturali ed incoordinati. Mostra una scarsa relazione con l'ambiente che lo circonda ad eccezione che con la figura paterna con la quale ha una certa intesa, che viene meno però con le persone estranee. L'afferramento non è sempre efficace. Facile caduta di oggetti. Non riesce a tenere in mano una matita o gestire un foglio di carta con evidenti discinesie. I piedi sono atteggiati in equinismo e presentano anch'essi movimenti di tipo discinetico. I genitori riferiscono che per mangiare deve essere imboccato così come deve essere aiutato a bere, presentando episodi di difficoltà deglutitoria e disfagia. Non ha il controllo sfinterico (porta pannolone) e i genitori riferiscono che deve essere costantemente aiutato nella vestizione-svestizione e nell'igiene personale” (pag. 38 e 39 della CTU).
Il danno biologico, comprensivo di personalizzazione, è quindi pari a € 1.609.690,00
La percentuale di devalutazione, utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di marzo 2005, sia pari a € 1.118.617,10 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 31.07.2025 (tenuto conto del bimestre di riferimento). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 2.056.578,59 euro;
a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5. Non spetta alcuna separata liquidazione per il danno morale.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2008, che si condivide, il danno non patrimoniale da lesione fisica costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché fonte di una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale è necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello esistenziale.
Più di recente, in tema di risarcimento del danno biologico permanente, la Suprema Corte ha chiarito che: “ il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli altri aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
(Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778; conformi: Cass. civ., sez. VI-3, 7 maggio 2018, n.
10912; Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n. 28988).
6. Meritano accoglimento le domande risarcitorie avanzate da e Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori di (fratello di ), e quella svolta da Persona_1 Pt_3 CP_1 sorella di ) relative al danno non patrimoniale (danno riflesso) da essi subito iure
[...] Pt_3 proprio in conseguenza della grave lesione del rapporto parentale causata dalla paralisi cerebrale infantile riportata da insorta a causa della condotta colposa dei sanitari nella gestione del Pt_3 parto della Pt_1
Le conseguenze pregiudizievoli subite dalle parti attrici possono ritenersi provate in via presuntiva, in base all'id quod plerumque accidit, in ragione del rapporto di stretta parentela degli stessi con la vittima primaria e del correlato legame affettivo con dedotto e non contestato e, Pt_3 pertanto, pacifico.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020 n. 7748; Cass. civ., n. 11212/2019; Cass. civ., n. 8546 del 2008). La Suprema Corte, in proposito, ha inoltre chiarito che “il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (Cass. civ., sez. III, 20/01/2023, n. 1752).
Sulla quantificazione di detto danno, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato: “al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 13540 del 17/05/2023).
Nella specie, è pacifico in quanto dedotto dalle parti attrici e non contestato dalla difesa convenuta il rapporto di parentela fra gli attori e in base al quale si può ritenere presuntivamente Parte_3 provata l'intensità del legame affettivo esistente fra gli stessi che, unitamente alla gravità delle lesioni sofferte da , induce a ritenere presuntivamente provato il danno morale soggettivo subito dai Pt_3 genitori e dai fratelli, sub specie di sofferenza interiore patita dagli stessi, sia lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita necessario per poter prestare la necessaria assistenza al congiunto.
Con specifico riguardo ai genitori e si ritiene provata la dedotta sofferenza Parte_1 Parte_2 derivante dalle comprensibili preoccupazioni per lo stato di salute del figlio e dalle inevitabili difficoltà che essi hanno dovuto e devono quotidianamente affrontare nel prestare la necessaria assistenza a , la cui totale mancanza di autonomia (persino nelle attività di base come Pt_3 mangiare, bere e andare in bagno) ha assorbito in modo significativo le energie, il tempo e le risorse dei genitori, con conseguente compressione delle attenzioni e della disponibilità degli stessi al soddisfacimento delle esigenze degli altri due figli e ed inevitabile sofferenza anche Per_1 CP_1 di questi ultimi.
Le difese avversarie non hanno allegato elementi volti a superare la presunzione di sofferenza che prova, secondo l'id quod plerumque accidit, chi assiste il proprio figlio/fratello affetto da una grave patologia del tipo di quella da cui è affetto . Pt_3
Alla luce della giurisprudenza richiamata, in applicazione delle Tabelle di Roma aggiornate al 2025
(tab. E – F, pag. 14 delle tabelle), spetta: - a madre del soggetto macroleso (34 anni Parte_1 al 30.3.2005, convivente con il danneggiato e con altro congiunto), euro € 375.349,00; - a Pt_2 padre del soggetto macroleso (42 anni al 30.3.2005, convivente con il danneggiato e con altro
[...] congiunto) euro 369.574,40; - a sorella del macroleso (4 anni al 30.5.2005, CP_1 convivente con il danneggiato e con altri congiunti, trattandosi di minore in tenera età) euro
242.533,20.
Discorso diverso deve essere fatto per nato il [...], e dunque in un momento Persona_1 ampiamente successivo al sinistro. Il minore, nato in [...] contesto in cui il sinistro era già occorso
(essendo trascorsi poco meno di 3 anni dalla nascita di , non ha senz'altro subito lo Pt_3 sconvolgimento delle abitudini di vita che invece hanno patito coloro che hanno vissuto il periodo immediatamente successivo al sinistro;
egli, a ben vedere, non ha neppure perso il rapporto di parentela con il fratello astrattamente configurabile, nella sua integrità, solo per coloro Pt_3 che già esistevano al momento del sinistro.
Gli importi di cui sopra debbono essere devalutati al momento dell'evento dannoso, con successiva applicazione di interessi e rivalutazione (come da giurisprudenza sopra richiamata); pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, per la sola componente del danno morale (l'unica provata per presunzioni) ammonta quindi: - ad € 472.177,18 in favore di padre); - ad € Parte_2
479.554,95 in favore di (madre); - ad € 309.866,12 in favore di Parte_1 CP_1
(sorella).
7. Quanto al danno patrimoniale, deve essere risarcito l'importo pari alla spesa sostenuta per l'installazione del montascale risultante da fattura quietanzata versata in atti (all. 26 al ricorso) pari a
€ 6.800,00, IVA inclusa, trattandosi dell'acquisto di un dispositivo che, secondo l'id quod plerumque accidit, è determinato dall'esistenza di gravi patologie del tipo di quelle riscontrate in Parte_3
e dalla conseguente necessità di abbattere le barriere architettoniche nell'accesso
[...] all'abitazione.
Sono invece infondate le domande di rimborso dei costi sostenuti per l'adeguamento dell'immobile e per l'acquisto di autovettura attrezzata per il trasporto di , trattandosi di richieste prive della Pt_3 prova dell'avvenuto esborso (non essendo a tal fine sufficienti i preventivi di spesa allegati al ricorso).
8. Ancora in tema di danno patrimoniale, non è risarcibile in via autonoma la dedotta perdita della capacità lavorativa generica di Parte_3
E' vero che il CTU, in proposito, ha accertato che “lo stato attuale di sembra incompatibile Pt_3 con qualsivoglia attività lavorativa, stante la contemporanea presenza di disturbi motori gravissimi, della parola (afasia e anartria) ed il ritardo mentale moderato. Si potrebbero al più ipotizzare attività lavorative in borsa lavoro per disabili gravi” (pag. 53 della CTU); tuttavia, si rammenta che la recente giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo a quello che ne occupa, ha escluso tale posta autonoma di danno, riconducendo la voce ad una componente del danno biologico e poiché, nel dettaglio “ deve altresì considerarsi la persona lesa non ha ancora dimostrato le proprie effettive inclinazioni e potenzialità, per cui, appunto, non è possibile pervenire all'accertamento, neanche come ipotesi o chance, di un concreto danno patrimoniale in termini lavorativi” (Cass. civ., Sez. III,
20.1.2023, n. 1754).
9. La difesa attrice ha domandato il risarcimento del danno subito da nche a titolo Parte_3 di spese di assistenza future, detratto quanto percepito dall' a titolo di indennità di CP_5 accompagnamento, dando atto che il danneggiato percepisce, dal 2006, l'importo (che oggi ammonta a) € 600,00 mensili, oltre alla pensione di invalidità, pari a € 700,00 mensili dalla maggiore età (cfr. all. 29).
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato, con pronuncia che si condivide: “Il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell'art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell'esborso.
Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato.” (Cass. civ., sez. VI,
03/07/2019, n.17815).
La giurisprudenza di legittimità ha poi di recente aggiunto che “Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.” (Cass. civ., sez. III, 09/12/2024, n. 31684).
In merito al periodo di tempo considerato, ad avviso della Suprema Corte – con pronuncia che si convide – “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato” (Cass. civ., sez. III, 28/03/2024, n. 8371).
Si tratta, nella fattispecie, di liquidazione equitativa che guarda al futuro, dal momento che la formulazione letterale degli scritti della difesa attrice fa riferimento ad un danno emergente futuro, tenuto conto della gravosità dell'impegno assistenziale richiesto ai familiari di Parte_3 La quantificazione del danno prende come parametro di riferimento il costo di un apporto non specialistico, calcolato in base al reddito medio pro capite dichiarato dai lavoratori dipendenti per l'anno 2024, indicati dal n € 23.940,00 annui, e il costo che avrebbe una struttura assistenziale CP_7 che, per la disabilità gravissima del tipo di quella riscontrata (con compromissione irreversibile delle autonomie di base), sembra verosimile attestarsi intorno ai € 48.000,00 annui, per ottenere come media una somma di € 34.360,00 annui.
Detratto l'importo annuale dell'indennità di accompagnamento, pari – con valutazione all'attualità – ad euro 7.200,00 circa, si ottiene un costo stimato, a carico del danneggiato, pari ad euro 27.160,00.
Considerando la durata della vita media per la popolazione di sesso maschile attestata, dall'ISTAT
(anno 2025), in 81 anni, e tenuto conto che per un soggetto affetto da grave disabilità detta durata si riduce, di media, a 60 anni, appare equo liquidare al danneggiato, per il tempo della vita residua (40 anni), l'importo di euro 25.000 per ciascun anno, per un totale di 1.000.000 euro;
oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
10. Deve escludersi la sussistenza del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione di Pt_1 derivante, in tesi, dall'omessa acquisizione del consenso informato dell'attrice all'esecuzione
[...] del taglio cesareo in urgenza.
Invero, l'art. 1 comma 4 della legge 2019/2017 stabilisce che “il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica
e nel fascicolo sanitario elettronico”.
La citata norma, seppur entrata in vigore dal 31 gennaio 2018 con efficacia non retroattiva, recepisce tuttavia principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità al tempo dei fatti di causa, secondo i quali l'acquisizione del consenso informato deve avvenire secondo un criterio di personalizzazione, ossia tenendo conto delle condizioni concrete del paziente nella specifica situazione clinica, con la conseguenza che il consenso può essere validamente espresso anche in forma non scritta purché risulti adeguatamente documentato e sia rispettata la finalità informativa e partecipativa del paziente al trattamento sanitario.
Sul piano processuale, il paziente che agisca nei confronti della struttura sanitaria per ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ha l'onere di: a) allegare la violazione, da parte del personale sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato;
b) allegare e dimostrare i danni subiti;
c) allegare e dimostrare il nesso causale fra la violazione e i danni.
Alla struttura e all'operatore sanitario spetta invece dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi e l'acquisizione del consenso informato del paziente. Nel caso di specie, la CTU espletata ha accertato che il consenso informato della al taglio Pt_1 cesareo d'urgenza è stato regolarmente acquisito, come documentalmente attestato nella cartella clinica in atti. In particolare, dalla scheda del parto risulta: “Dichiarazione firmata dal dott. Per_8 in data 30.05.2005: “Data l'urgenza del caso non è stato possibile far firmare il consenso all'intervento chirurgico dalla paziente. Mi è stato comunque dato verbalmente dalla paziente in presenza di medici (dott. , dott. e dell'ostetrica (ostetrica ” (pag. 15 Per_9 Per_2 CP_6 della relazione peritale del 17.12.2023).
Come noto, la cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico ha natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile, per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, lo speciale regime degli artt. 2699 e ss c.c., con la conseguenza che le attività svolte ivi trascritte devono ritenersi provate fino a querela di falso che, nel caso di specie, non è stata presentata.
Inoltre, nessun rilievo assume la circostanza che tale consenso non sia stato prestato in forma scritta.
Invero, la documentazione sanitaria in atti dà conto dell'avvenuto consenso della paziente raccolto in condizioni di urgenza e con modalità compatibili con la situazione di urgenza.
Non è quindi integrata alcuna violazione del diritto all'autodeterminazione, non essendo emersa alcuna omissione informativa, né alcuna condotta sanitaria priva del necessario consenso. Va quindi rigettata la correlata domanda risarcitoria.
11. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta, soccombente (art. 91 c.p.c.).
Dette spese di liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della lite (in base al decisum – scaglione da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00), dei parametri medi di riferimento dell'attività processuale in concreto espletata.
Va altresì accolta la domanda degli attori di rimborso delle spese di lite e delle spese vive sostenute nel procedimento ex art. 696 bis cpc Tribunale di Pisa n. 1861/2020 R.G.
I costi dei CTP, in sede di ATP, per il compenso dei dott. e , sono documentati Per_10 Per_11 per € 5.892,00 e € 6.100,00; a tali importi va aggiunta la ulteriore somma di euro 3.050, per cui vi è fattura.
I costi del CTU in sede di ATP, come liquidati dal giudice titolare del procedimento, sono posti definitivamente a carico della parte convenuta soccombente avuto riguardo all'esito del presente giudizio di merito.
Le spese di lite, per il procedimento di ATP sopra richiamato, sono liquidate in complessivi €
12.997,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, e oltre al rimborso di 27,00 per l'iscrizione a ruolo e di quanto versato a titolo di CU. La liquidazione di dette spese tiene conto della natura di istruzione preventiva del procedimento, dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e dell'attività in concreto espletata.
I costi della CTU del presente giudizio, liquidati come da separato decreto, sono da porsi definitivamente a carico della convenuta soccombente.
La convenuta è infine tenuta al rimborso dei costi sostenuti per i CTP dalla parte CP_2 attrice nel presente giudizio, documentati per € 14.945,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCERTA la esclusiva responsabilità del personale sanitario dell' nella Controparte_8 causazione del sinistro occorso in data 30.5.2005, con conseguente responsabilità della
[...]
ai sensi dell'art. 1228 c.c.; Controparte_2 per l'effetto, AN la convenuta al risarcimento, in favore di di € Parte_3
2.056.578,59 euro, oltre interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno biologico;
AN la convenuta al risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale “riflesso”, di:
- euro € 472.177,18 in favore di padre del danneggiato); Parte_2
- € 479.554,95 in favore di (madre del danneggiato); Parte_1
- € 309.866,12 in favore di (sorella del danneggiato), in tutti i casi oltre agli CP_1 interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
AN la convenuta al risarcimento in favore di e del Parte_2 Parte_1 danno patrimoniale, pari al costo del montascale (euro 6.800,00 IVA inclusa), oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
AN la convenuta al risarcimento del danno emergente futuro, per spese di assistenza medica dalla presente sentenza e per la vita residua di che liquida in via equitativa Parte_3 in 1.000.000 euro, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
AN la convenuta al pagamento, in favore degli attori CP_2 Parte_2 di € 5.892,00, € 6.100,00 ed € 3.050,00 a titolo di rimborso spese per compensi ai Parte_8
CTP sostenuti nel procedimento ex art 696-bis c.p.c. RG n. 1861/2020, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
PONE DEFINITIVAMENTE i costi del CTU in sede di ATP, come liquidati dal giudice titolare del procedimento, a carico della parte convenuta, soccombente avuto riguardo all'esito del presente giudizio di merito;
AN la convenuta alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite CP_2 relative al predetto procedimento di ATP, che si liquidano in euro 12.997,00 per compensi, oltre al
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, e oltre al rimborso di 27,00 per l'iscrizione a ruolo e di quanto versato a titolo di CU;
AN la convenuta alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite CP_2 del presente giudizio, che liquida in euro 890,40 per spese, euro 49.336,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente in capo alla convenuta i costi della CTU (svolta nel presente CP_2 giudizio), liquidati come da separato decreto;
AN la convenuta al rimborso, in favore di CP_2 Parte_2 Pt_1 di € 14.945,00, pari a quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP nell'ambito del presente
[...] giudizio.
Si comunichi.
Pisa, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2151 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 10.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F. Persona_1
, e (C.F. ), tutti elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4 domiciliati in Treviso, Strada di Ca' Zenobio n. 28/A, presso lo studio dell'Avv. DAL POZ
NN che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Treviso, Strada di Ca' CP_1 C.F._5
Zenobio n. 28/A, presso lo studio dell'Avv. DAL POZ NN che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, Via Ospedale, Campo di Marte, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Di Bugno, Nicoletta Rabiolo e
Alessio Coli, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.
- convenuta Oggetto: “Responsabilità professionale”. Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli (all'epoca entrambi) minori e Parte_3
e hanno convenuto in giudizio l' Persona_1 CP_1 Controparte_2 chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: Nel merito, accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in proemio, l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patiti da Parte_3 dalla Sig.ra dal Sig. dalla Sig.ra e da
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1 Per_1 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dai
[...] ricorrenti nelle seguenti misure: - in favore di € 2.566.542,24 oltre ad interessi e a Parte_3 rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € 483.208,79 oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o Parte_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € 336.500,00 oltre ad Parte_2 interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € 146.120,00 oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno CP_1 dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore di € Persona_1
146.120,00 oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in favore dei Sigg.ri e in via ulteriore rispetto Parte_1 Parte_2 alle somme su precisate, le spese mediche e di assistenza per € 2.304.000,00 come quantificati in narrativa, oltre ad interessi e a rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo o quella diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in proemio,
l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patiti da dalla madre dal padre nonché dai fratelli Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...] Persona_1 patiti dai ricorrenti negli importi ritenuti di giustizia, anche eventualmente da liquidarsi in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come in narrativa;
In ogni caso: con rifusione del compenso professionale, delle spese, ivi incluse quelle generali del 15% e delle anticipazioni sborsate e ciò anche relativamente al procedimento ex art. 696 bis cpc n. 1861/2020 R.G. Tribunale di Pisa”.
A sostengo delle domande svolte, la difesa attrice ha allegato: - che in data 30.03.2005, da poco passata la mezzanotte, in seguito a rottura spontanea delle membrane al termine della seconda gravidanza, si è recata presso l' di Lucca ove alle ore 00:50 è Parte_1 CP_2 Parte_4 stato eseguito CTG con esito regolare;
- che la è stata di nuovo vistata alle ore 7.15 e, in Pt_1 occasione di tale visita, non è stato eseguito alcun tracciato della frequenza cardiaca del feto;
- che, all'esito della successiva visita effettuata alle ore 9.00 è stata appurata la dilatazione (con esame tattile) e rilevata la regolarità del battito cardiaco fetale, senza esecuzione del tracciato CTG;
- che alle 10.40, l'ostetrica ha rilevato una decelerazione del battito cardiaco fetale che risultava bradicardico;
- che solo a partire dalle ore 10.45 è stato registrato tracciato cardiotocografico continuo, protratto sino alle ore 11:00, che ha confermato una grave bradicardia del feto a 60 bpm con molte perdite di segnale e un'attività contrattile frequente ed intensa;
- che, pertanto, il medico di guardia, dott. ha richiesto la preparazione della sala operatoria al fine di eseguire taglio Per_2 cesareo urgentissimo;
- che alle ore 10:50 il dott. accorso su chiamata del medico di guardia, Per_3 una volta accertata la bradicardia oltre alla dilatazione e all'assenza di scolo di liquido amniotico, ha confermato la necessità dell'intervento, che è stato effettivamente eseguito alle ore 11:10 e dal quale
è nato il piccolo del peso di 3550 gr per 51 cm;
- che il neonato presentava indice di Parte_3
GA insoddisfacente (1 al primo minuto e 5 al quinto minuto), aveva colorito pallido, tono muscolare ridotto, respiro assente, frequenza cardiaca a circa 50bpm e non rispondeva agli stimoli tattili;
- che, pertanto, è stato trasferito con diagnosi di “asfissia neonatale grave” presso Pt_3
l'Unità operativa di Pediatria dell'Ospedale di Lucca, ove i sanitari hanno eseguito un'intubazione orotracheale;
- che, successivamente ad una prima fase di miglioramento del quadro clinico, è stata nuovamente rilevata la riduzione della frequenza cardiaca, la mancata espansione della porzione medio superiore del polmone di destra e la comparsa di clonie all'arto superiore destro;
- che, pertanto, il neonato è stato trasferito con diagnosi di dimissione “Asfissia neonatale grave. Sofferenza fetale in travaglio” al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'U.O. di Neonatologia di CP_3
CP_ dell'Università di , ove è stato posto in incubatrice in assistenza respiratoria e farmacologica;
- che in data 8.04.2005, rilevata la ripresa di attività respiratoria spontanea e avviata l'alimentazione CP_ con gavage gastrico, è stato dimesso dall'U.O. di Neonatologia di e ritrasferito nel Pt_3
Reparto di Patologia Neonatale dell'Ospedale di Lucca, ove è rimasto ricoverato sino al 22.04.2005;
- che durate la degenza è stata eseguita l'ecografia encefalo che ha confermato la già rilevata iperecogenicità periventricolare e lieve nei talami, asimmetria dei ventricoli laterali, plessi coroidei tortuosi;
- che, rilevato un progressivo miglioramento del quadro clinico, il neonato è stato dimesso con prescrizione di terapia farmacologica;
- che dal giugno 2005 ha intrapreso un percorso Pt_3 riabilitativo con trattamenti fisioterapici, logopedici ed ha effettuato controlli neuropsichiatrici presso Cont l'UFSMIA dell'U.O. Neuropsichiatria Infantile dell' di Lucca;
- che dal luglio 2005 la sorveglianza dello sviluppo del neonato è stata affidata al Dipartimento Clinico di Neuroscienze CP_ dell'Età Evolutiva di , Fondazione Stella Maris, dal quale è stato dimesso in data 20.12.2005 con diagnosi di “ritardo dello sviluppo posturomotorio, con schemi motori abnormi ai quattro arti ed elementi discinetici, in nato a [...] con grave asfissia” con consiglio di proseguire nel trattamento riabilitativo;
- che, a partire dal 30.01.2006, è stata rinnovata l'osservazione di con ricovero Pt_3 in day hospital non continuativo presso il medesimo Dipartimento, dal quale è stato dimesso Pt_3 in data 5.12.2006 con diagnosi di “paralisi cerebrale infantile di tipo discinetico in nato a [...] con grave asfissia”; - che il quadro clinico si è consolidato negli anni successivi, durante i quali
è stato sottoposto ad innumerevoli indagini e trattamenti;
- che allo stato attuale, , Pt_3 Pt_3 di 17 anni, risulta affetto da tetraparesi spastica di tipo discinetico, grave ritardo mentale, alvo e vescica neurogeni, utilizza il pannolone, mentre non ha problemi a vista e udito;
non parla e non scrive, risponde tramite tablet;
si sposta con sedia a rotelle che non manovra autonomamente, mangia imboccato in piccole quantità con episodi di disfagia;
- che, nel luglio 2013, e Parte_1 anno promosso il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Parte_2
c.p.c. (n. 2618/2013 R.G. innanzi al Tribunale di Lucca), nell'ambito del quale il Collegio peritale ha accertato che “la condizione clinica del piccolo on appare infatti in alcun modo riconducibile Pt_2
a malpractice medica”; - che, ritenendo sussistere una causa di incompatibilità in capo a uno dei componenti del Collegio peritale nominato nell'ambito del richiamato procedimento e rilevato il mancato esperimento, da parte del Collegio peritale, del tentativo di conciliazione, e Parte_1 anno promosso un ulteriore procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti l'intestato Parte_2
Tribunale (R.G. n. 1861/2020), all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di profili di responsabilità dei sanitari della e l'esistenza di una relazione causale Parte_5 tra l'evento acuto realizzatosi in travaglio di parto e la paralisi cerebrale infantile di tipo discinetico da cui è affetto;
- che, in conseguenza della condotta colposa dei sanitari, ha Pt_3 Pt_3 riportato: a) un danno non patrimoniale da invalidità permanente nella percentuale del 95-96%, quantificabile in € 1.185.156,00 cui aggiungere aumento personalizzato al 50 % per complessivi €
592.578,00 e un'inabilità biologica temporanea di 23 giorni al 100% pari a € 3.427,00; b) un danno morale;
c) un danno patrimoniale da incapacità lavorativa da quantificare in € 785.381,24; - che le lesioni seriamente invalidanti riportate da hanno determinato uno sconvolgimento delle Pt_3 normali abitudini dei familiari (genitori e fratelli), i quali hanno subito danni non patrimoniali (danno riflesso derivante dall'invalidità del figlio/fratello) quantificabili per e in Parte_1 Parte_2
€ 336.500,00 e per e in € 142.120,00; - che ha subito un danno CP_1 Persona_1 Parte_1 da lesione del diritto di autodeterminazione per assenza del consenso informato all'esecuzione del taglio cesareo pari a € 40.000,00 e danni patrimoniali per spese mediche, spese per l'adeguamento dell'abitazione, per l'acquisto di autovettura attrezzata e della poltrona montascale, oltre al danno patrimoniale per spese per CTP e CTU sostenute nell'ambito dei procedimenti per ATP svolti;
- che i coniugi hanno inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese che Parte_6 dovranno necessariamente sostenere per fornire a l'assistenza della quale avrà bisogno per Pt_3 tutta la durata della propria vita quantificabili in € 2.304.000,00 da compensare con quanto sarà erogato dall' a titolo di indennità di accompagnamento. CP_5
In data 4.11.2022 si è costituta l' che ha chiesto il rigetto Controparte_2 delle domande risarcitorie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento domandato da Parte_1
e in qualità di genitori del minore per i danni subiti da quest'ultimo, Parte_2 Parte_3 asserendo che si tratta di diritto soggetto a termine prescrizionale di dieci anni, nonché del diritto al risarcimento dei danni in tesi subiti dagli attori iure proprio, al quale si applica il termine quinquennale di prescrizione.
Ha altresì dedotto: - la nullità e, quindi, l'inutilizzabilità della CTU redatta nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c. introdotto dagli attori nel 2020 (Tribunale di Pisa, R.G. n.
1861/2020), trattandosi di procedimento inammissibile in quanto inerente i medesimi fatti contestati nell'ATP già svolta nel 2013, senza allegazione di alcuna nuova e diversa circostanza;
- la validità della CTU redatta dalla Dr.ssa e dalla Dr.ssa unitamente alla Dr.ssa Per_4 Per_5 Per_6 nell'ambito del procedimento per ATP promosso nel 2013 (Tribunale di Lucca R.G. n. 2618/2013), essendosi rivelata priva di fondamento l'eccezione di incompatibilità della Dr.ssa Per_6 sollevata nell'ambito di detto procedimento dalle parti ricorrenti.
Nel merito, la difesa convenuta ha eccepito l'infondatezza della pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum.
Nel dettaglio, ha contestato la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari della del nosocomio di Lucca, allegando che: - al momento Parte_5 dell'ingresso, ore 0:50 del 30.3.2005, la è stata visitata ed è stato eseguito CGT per circa 30 Pt_1 minuti con esito regolare;
- all'esito della valutazione ostetrica, riscontrata la rottura del sacco amniotico con scolo di liquido chiaro in assenza di dilatazione e di contrazioni uterine, è stata accertata l'assenza di particolari condizioni di rischio materno – fetale;
- al momento delle visite effettuate alle ore 7:15, 9:00, 10:40 e 10:45, la paziente risultava ancora nella fase latente del primo stadio del travaglio di parto, per la quale non sussiste l'indicazione di monitoraggio continuo del benessere fetale tramite CGT;
- la rottura prematura delle membrane a termine di gravidanza non costituisce di per sé una problematica ostetrica, né vi è un'indicazione al monitoraggio cardiotocografico continuo prima della fase attiva del travaglio;
- i sanitari, conformandosi alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica per la gestione della fase precedente la fase attiva del travaglio di parto a basso rischio, in assenza di tachisistolia e di oligoamnios, hanno eseguito un admission test e l'ascoltazione con stetoscopio del BCF a meno di 2 ore;
- rilevata una bradicardia fetale tramite auscultazione effettuata alle ore 10.40, correttamente i medici hanno proceduto alla verifica del dato con la registrazione cardiotocografica (inizio ore 10.45); -
l'osservazione dell'evento bradicardia fetale da parte dei sanitari per 10 minuti si è resa necessaria ai fini dell'inquadramento diagnostico dell'evento stesso;
- confermata la bradicardia, è stata immediatamente assunta la decisione di eseguire il taglio cesareo;
- tra la decisione (ore 10:50) e l'incisione cutanea (ore 11:05) sono intercorsi 15 minuti;
- pertanto, l'operato dei sanitari è immune da profili di colpa tali da configurare profili di responsabilità professionale medica.
L'azienda sanitaria convenuta ha altresì dedotto: - l'errata quantificazione del danno biologico riportato da , in quanto eccessiva;
- la mancata dimostrazione dei presupposti per il
Pt_3 riconoscimento del diritto al risarcimento del ventilato danno morale subito da;
- la non
Pt_3 risarcibilità e, in ogni caso, l'errata quantificazione del danno da incapacità lavorativa generica, attesa la capacità di di svolgere attività lavorative in borsa lavoro per disabili e trattandosi di voce
Pt_3 di danno già ricompresa nella liquidazione del danno biologico;
- la mancata prova del danno riflesso in tesi subito dai genitori e dai fratelli di , e , erroneamente quantificato alla
Pt_3 Per_1 CP_1 stregua del danno parentale in caso di morte del congiunto;
- la sussistenza del ventilato danno da lesione del diritto della all'autodeterminazione per assenza del consenso informato Pt_1 all'esecuzione del taglio cesareo, attesa l'urgenza di detto intervento, tale da giustificare la mancata sottoscrizione di apposito modulo da parte della paziente;
- la non risarcibilità del danno patrimoniale in tesi subito dalla er spese mediche in quanto spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pt_1
- l'infondatezza del risarcimento chiesto a titolo di danno per spese per l'installazione della poltrona montascale e di adeguamento dell'immobile, in quanto spese detraibili come spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e stante la possibilità di richiesta di contribuzione per la eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'insussistenza del ventilato danno per le spese di adeguamento del veicolo, essendo rimasto indimostrato il relativo esborso e potendo gli attori usufruire di numerose agevolazioni e benefici;
- l'erronea quantificazione della pretesa risarcitoria relativa alle spese future, in quanto non commisurate all'effettiva aspettativa di vita di;
- la debenza degli interessi compensativi nella misura legale. Pt_3
All'udienza del 17.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante espletamento di CTU medico legale (relazione finale depositata il 17.12.2023) e successiva relazione integrativa del 01.07.2024; è stato altresì acquisito il fascicolo di ATP Tribunale di Pisa – RG n. 1861/2020 e sono stati escussi i testimoni alle udienze del
30.10.2024 e del 21.11.2024. All'udienza cartolare del 10.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1.In limine litis, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Invero, con specifico riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica, la Suprema Corte ha chiarito che esso “si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. civile, Sez.
3 - Sentenza
n. 29859 del 27/10/2023).
Pronunciandosi in un caso di risarcimento danni conseguenti ad ipossia perinatale analogo a quello oggetto di causa, la Corte di Cassazione ha ribadito che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e
2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”. (Cassazione civile sez. III, 23/09/2013, n.21715).
Inoltre, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale
o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (Cfr. Cass. n. 29328/2024).
Nel caso di specie, ancorché la patologia di fosse evidente sin dall'epoca del parto, deve Pt_3 ritenersi verosimile che e abbiano acquisito consapevolezza Parte_1 Parte_2 dell'eziologia della patologia riportata dal figlio solo a seguito dell'espletamento del procedimento per ATP ex art 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1861/2020) ed in particolare in data 12.03.2022, ossia alla data del deposito della relazione con cui il Collegio peritale incaricato ha accertato “l'esistenza di una relazione causale tra l'evento acuto realizzatosi in travaglio di parto e la paralisi cerebrale infantile di tipo discinetico in nato a [...] con grave asfissia essendo soddisfatti i criteri essenziali e quelli accessori” (pag. 69 della CTU, doc. 21 allegato al ricorso), ravvisando la sussistenza di profili di colpa nell'operato dei sanitari nella gestione della fase del travaglio della È invece escluso che Pt_1 prima di tale momento gli attori abbiano potuto rappresentarsi, usando l'ordinaria diligenza propria della parte priva di esperienza professionale, la riferibilità causale dell'infermità riportata dal figlio al comportamento colposo dei sanitari.
2. Venendo al merito della controversia, le domande delle parti attrici sono in parte fondate e vanno, pertanto, accolte nei termini che seguono.
2.1. Invero, la CTU espletata, i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente, completa ed immune da vizi logici o metodologici, ha stabilito la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari della del nosocomio di Lucca Parte_5 durante la fase del travaglio della e le lesioni riportate da al momento della Pt_1 Parte_3 nascita. A pag. 52 dell'elaborato peritale si legge infatti che “dall'esame degli atti risulta un comportamento non conforme alle linee guida ed alla buona pratica clinica che ha permesso nell'ultima fase del travaglio l'instaurarsi di una ipossia fetale, che, non prontamente corretta, ha determinato un quadro neurologico, oggi ormai stabilizzato, legato alla sofferenza fetale”. Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale sono state ribadite nella relazione redatta dallo stesso
Collegio a chiarimento della CTU, ove si legge che“ In conclusione il caso in esame è stato caratterizzato da negligenza nel controllo del benessere fetale con un lungo periodo di assenza di controllo non conforme alle linee guida ed alla buona pratica clinica che ha permesso nell'ultima fase del travaglio l'instaurarsi di una ipossia fetale con un feto gravemente sofferente per intensa e prolungata bradicardia che, non prontamente corretta, ha determinato un quadro neurologico, oggi ormai stabilizzato, legato alla sofferenza fetale”(pag. 14 della relazione del 01.07.2025).
2.2. Nel dettaglio, il Collegio peritale ha riscontrato criticità nella gestione della partoriente sotto molteplici profili.
In primis, è emerso che la è stata ricoverata presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia Pt_1 dell'Ospedale di Lucca il giorno 30 marzo 2005 alle ore 0,50 per rottura delle membrane in gravidanza a termine e che, successivamente al controllo CTG effettuato all'ingresso con esito regolare, nessun altro analogo controllo è stato fatto durante la notte, contrariamente alla buona pratica clinica che, in caso di rottura delle membrane, anche con liquido chiaro, prescrive di controllare il BCF (battito cardiaco fetale) a intervalli regolari, magari anche con cardiotocografia
(pag. 15 della relazione di chiarimento alla CTU).
Invero, dalla documentazione medica esaminata risulta che dal CGT delle ore 0:59 del 30 marzo
(CGT regolare per frequenza, variabilità e accelerazioni e attività contrattile saltuaria e scoordinata) non è stato eseguito nessun controllo CTG fino alle ore 10:45, allorquando, stante il BCF bradicardico riscontrato dall'ostetrica (Pollastrini) tramite auscultazione durante la visita effettuata alle ore 10.40,
è stato effettuato il tracciato CTG risultato patologico per bradicardia prolungata e attività contrattile presente. Nella relazione, sul punto, si legge che “il giorno 30/03 vi sono annotate alcune visite, alle 7,15
(dr.ssa alle 9,00 (dr. , e solo alle 10,40 la ostetrica si rende conto di un Per_7 Per_3 CP_6
BCF bradicardico, dato confermato dal dr. e anche dal dr. alle 10,50. [..]sono Per_2 Per_3 mancati controlli più approfonditi per tutta la mattina del giorno 30, solo visite dr.ssa (ore Per_7
7,15), dr. (ore 9,00) e nessun controllo del BCF con CTG fino alla visita dell'ostetrica Per_3
(pag. 44 della CTU). CP_6
In sede di chiarimenti, il Collegio peritale ha poi precisato che “Pare, ma senza documentazione, che un tracciato CTG sia stato eseguito alle 7,15, ma il primo controllo noto viene fatto alle ore 10,40 con la semplice auscultazione dall'ostetrica oltre 3 ore dopo il CTG riferito e non riportato delle
7,15” (pag. 15 della relazione di chiarimento alla CTU).
In secondo luogo, nell'arco temporale dalle ore 9:00 e fino alle ore 10,40 (BCF bradicardico), i sanitari hanno quindi omesso qualsiasi forma, anche “minimale” di sorveglianza del benessere del feto, la cui frequenza cardiaca non è stata monitorata né tramite auscultazione, né mediante tracciato
CGT, in violazione delle linee guida applicabili al tempo dei fatti di causa relative al monitoraggio fetale in travaglio di parto che indicavano la necessità di un controllo CTG dall'inizio della fase attiva del travaglio ovvero la auscultazione ogni 15-20 minuti alla fine della contrazione.
Sul punto il Collegio peritale, premesso che “il travaglio di parto corrisponde ad un appianamento del collo uterino con dilatazione, espressa in centimetri, di almeno cm 4”, ha rilevato che alle ore
9,00 all'esito della visita eseguita dal dott. il collo dell'utero risultava “appianato pervio Per_3 ampiamente al dito” e che, considerando che tale dilatazione è giustificata dalle contrazioni uterine,
“risulta del tutto verosimile che durante la notte si possano essere verificati degli ipertoni uterini ripetuti che, tuttavia, non sono stati osservati per mancanza dei controlli previsti e non eseguiti”
(pag. 3 della relazione di chiarimento alla CTU).
E' quindi priva di pregio la tesi della difesa convenuta secondo la quale, considerato che la paziente si trovava clinicamente in fase latente di travaglio di parto (e non in fase attiva), non vi era indicazione di monitoraggio cardiotocografico continuo, atteso che proprio l'omissione dei controlli nel corso della notte non ha consentito di accertare i probabili ipertoni uterini e dunque la modifica della situazione di fatto che avrebbe reso necessario un pronto intervento dei sanitari.
In terzo luogo, risulta accertata una gestione superficiale e non improntata alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica con riferimento alla tempistica con cui, una volta appurata la grave sofferenza fetale, è stato eseguito il taglio cesareo.
Secondo la descrizione dei tempi operatori riportata nella CTU (pag. 14 e 15 della relazione del
17.12.2023), la paziente è stata preparata per l'intervento alle ore 10:50 ed è stata sottoposta ad anestesia alle ore 10:55; l'intervento è iniziato alle ore 11:05, previa preparazione chirurgica eseguita alle ore 11,00 e si è concluso alle ore 11:35.
Il taglio cesareo è stato quindi eseguito a distanza di 25 minuti dalla rilevazione dell'importante bradicardia fetale tramite auscultazione avvenuta in occasione della visita effettuata dall'ostetrica
(ore 10:40) e a distanza di 20 minuti dall'esecuzione del tracciato CTG risultato patologico CP_6 per bradicardia prolungata e attività contrattile presente.
In proposito, la relazione di chiarimento ha appurato che, sebbene le linee guida indichino il tempo adeguato di esecuzione di taglio cesareo in urgenza nell'intervallo di 30 minuti, detta tempistica può essere eccessivamente lunga in alcune situazioni d'emergenza, che richiedono un intervento in cesareo immediato, come nell'esempio di una condizione di sofferenza fetale dovuta a mancanza di ossigeno, atteso che in questo caso i danni neurologici si creano nei primi 5-6 minuti di assenza d'ossigeno (condizione anossica), per le possibili ripercussioni neurologiche sul cervello del bambino
(pag. 13 della relazione di chiarimento alla CTU).
Il Collegio peritale ha inoltre precisato che l'estensione a 30 minuti dei tempi per l'esecuzione del cesareo è giustificata dalla necessità di permettere anche alle strutture meno attrezzate di rispettare tali tempi non esclude che, in un ospedale attrezzato ed in piena attività, non si possa derogare detta tempistica, in ossequio al principio di ottimizzazione dei tempi, al fine di scongiurare i danni ipossico ischemici. Nella specie, considerato che la gestante si trovava nella struttura ospedaliera e che non sono state neppure allegate carenze organizzative, una volta rilevata la grave sofferenza fetale il taglio cesareo doveva essere eseguito con la maggiore tempestività che “avrebbe interrotto la concatenazione causale che dall'insulto ipossico ha portato alle gravi lesioni cerebrali” (pag. 14 della relazione peritale del 01.07.2024).
In conclusione, il grave danno cerebrale riportato da è senza dubbio ascrivibile Parte_3 alla condotta colposa dei sanitari consistita nell'omessa prolungata sorveglianza del benessere fetale con conseguente tardiva rilevazione delle anomalie del ritmo e/o della frequenza cardiaca fetale e nella non tempestiva effettuazione dell'intervento di taglio cesareo.
E' rimasto indimostrato che l'evento dannoso sia stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile;
è invece altamente probabile che il corretto adempimento della prestazione sanitaria avrebbe permesso di evidenziare in tempo utile la sofferenza fetale e di anticipare quindi l'intervento cesareo, eliminando o quantomeno riducendo gli effetti dell'ipossia che ha cagionato il grave danno celebrale del nascituro.
3. E' quindi fondato l'addebito di responsabilità nei confronti del personale medico della
[...]
. Parte_7 4. Passando alla quantificazione delle singole voci di danno, la domanda di condanna al risarcimento del danno biologico subito da fondata nei limiti di quanto accertato dal Collegio Parte_3 peritale incaricato, il quale ha individuato un danno biologico permanente pari al 95-96% e ha quantificato l'invalidità temporanea in complessivi 23 giorni al 100% (pag. 52 e 53 della CTU).
In applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024 per le lesioni macro-permanenti (danno biologico pari o superiore al 10%), tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'evento (0 anni), dei punti complessivamente riconosciuti (95-96%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene una quantificazione del danno pari a € 1.380.112,00.
Detto importo deve essere ragionevolmente aumentato in misura del 25% a titolo di personalizzazione del danno in ragione della gravità delle lesioni riportate dal nascituro (paralisi cerebrale infantile a tipo tetraparesi di tipo discinetico-spastica, disabilità intellettiva di grado medio, anartria e disturbo del comportamento con disregolazione emotiva, tratti ossessivi ed episodi di aggressività eterodiretta), che hanno compromesso significativamente la qualità della vita di Pt_3 pregiudicando ogni sua possibilità cognitiva e di relazione esterna, nonché l'acquisizione da parte dello stesso di un'autonomia personale, anche minima, come accertato all'esito della visita medico legale eseguita dal Collegio dei periti.
Nel dettaglio, si legge nella CTU che di 17 anni, “accede all'ambulatorio utilizzando Parte_3 una sedia a rotelle con appositi sostegni per la schiena e la testa e cintura di contenimento. Presenta cifosi marcata del tronco, con scivolamento in avanti. La sedia viene manovrata esclusivamente da altri perché egli non è in grado di gestirla. Presenta movimenti incoordinati sia agli arti (in particolare nei segmenti distali) che al volto con mimica facciale di tipo spastico. Nel corso dell'esame obiettivo non risponde a domande e non si mostra interessato al contesto. Emette a volte suoni gutturali ed incoordinati. Mostra una scarsa relazione con l'ambiente che lo circonda ad eccezione che con la figura paterna con la quale ha una certa intesa, che viene meno però con le persone estranee. L'afferramento non è sempre efficace. Facile caduta di oggetti. Non riesce a tenere in mano una matita o gestire un foglio di carta con evidenti discinesie. I piedi sono atteggiati in equinismo e presentano anch'essi movimenti di tipo discinetico. I genitori riferiscono che per mangiare deve essere imboccato così come deve essere aiutato a bere, presentando episodi di difficoltà deglutitoria e disfagia. Non ha il controllo sfinterico (porta pannolone) e i genitori riferiscono che deve essere costantemente aiutato nella vestizione-svestizione e nell'igiene personale” (pag. 38 e 39 della CTU).
Il danno biologico, comprensivo di personalizzazione, è quindi pari a € 1.609.690,00
La percentuale di devalutazione, utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di marzo 2005, sia pari a € 1.118.617,10 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 31.07.2025 (tenuto conto del bimestre di riferimento). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 2.056.578,59 euro;
a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5. Non spetta alcuna separata liquidazione per il danno morale.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2008, che si condivide, il danno non patrimoniale da lesione fisica costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché fonte di una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale è necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello esistenziale.
Più di recente, in tema di risarcimento del danno biologico permanente, la Suprema Corte ha chiarito che: “ il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli altri aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
(Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778; conformi: Cass. civ., sez. VI-3, 7 maggio 2018, n.
10912; Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n. 28988).
6. Meritano accoglimento le domande risarcitorie avanzate da e Parte_1 Parte_2 in proprio e quali genitori di (fratello di ), e quella svolta da Persona_1 Pt_3 CP_1 sorella di ) relative al danno non patrimoniale (danno riflesso) da essi subito iure
[...] Pt_3 proprio in conseguenza della grave lesione del rapporto parentale causata dalla paralisi cerebrale infantile riportata da insorta a causa della condotta colposa dei sanitari nella gestione del Pt_3 parto della Pt_1
Le conseguenze pregiudizievoli subite dalle parti attrici possono ritenersi provate in via presuntiva, in base all'id quod plerumque accidit, in ragione del rapporto di stretta parentela degli stessi con la vittima primaria e del correlato legame affettivo con dedotto e non contestato e, Pt_3 pertanto, pacifico.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020 n. 7748; Cass. civ., n. 11212/2019; Cass. civ., n. 8546 del 2008). La Suprema Corte, in proposito, ha inoltre chiarito che “il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (Cass. civ., sez. III, 20/01/2023, n. 1752).
Sulla quantificazione di detto danno, la giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato: “al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 13540 del 17/05/2023).
Nella specie, è pacifico in quanto dedotto dalle parti attrici e non contestato dalla difesa convenuta il rapporto di parentela fra gli attori e in base al quale si può ritenere presuntivamente Parte_3 provata l'intensità del legame affettivo esistente fra gli stessi che, unitamente alla gravità delle lesioni sofferte da , induce a ritenere presuntivamente provato il danno morale soggettivo subito dai Pt_3 genitori e dai fratelli, sub specie di sofferenza interiore patita dagli stessi, sia lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita necessario per poter prestare la necessaria assistenza al congiunto.
Con specifico riguardo ai genitori e si ritiene provata la dedotta sofferenza Parte_1 Parte_2 derivante dalle comprensibili preoccupazioni per lo stato di salute del figlio e dalle inevitabili difficoltà che essi hanno dovuto e devono quotidianamente affrontare nel prestare la necessaria assistenza a , la cui totale mancanza di autonomia (persino nelle attività di base come Pt_3 mangiare, bere e andare in bagno) ha assorbito in modo significativo le energie, il tempo e le risorse dei genitori, con conseguente compressione delle attenzioni e della disponibilità degli stessi al soddisfacimento delle esigenze degli altri due figli e ed inevitabile sofferenza anche Per_1 CP_1 di questi ultimi.
Le difese avversarie non hanno allegato elementi volti a superare la presunzione di sofferenza che prova, secondo l'id quod plerumque accidit, chi assiste il proprio figlio/fratello affetto da una grave patologia del tipo di quella da cui è affetto . Pt_3
Alla luce della giurisprudenza richiamata, in applicazione delle Tabelle di Roma aggiornate al 2025
(tab. E – F, pag. 14 delle tabelle), spetta: - a madre del soggetto macroleso (34 anni Parte_1 al 30.3.2005, convivente con il danneggiato e con altro congiunto), euro € 375.349,00; - a Pt_2 padre del soggetto macroleso (42 anni al 30.3.2005, convivente con il danneggiato e con altro
[...] congiunto) euro 369.574,40; - a sorella del macroleso (4 anni al 30.5.2005, CP_1 convivente con il danneggiato e con altri congiunti, trattandosi di minore in tenera età) euro
242.533,20.
Discorso diverso deve essere fatto per nato il [...], e dunque in un momento Persona_1 ampiamente successivo al sinistro. Il minore, nato in [...] contesto in cui il sinistro era già occorso
(essendo trascorsi poco meno di 3 anni dalla nascita di , non ha senz'altro subito lo Pt_3 sconvolgimento delle abitudini di vita che invece hanno patito coloro che hanno vissuto il periodo immediatamente successivo al sinistro;
egli, a ben vedere, non ha neppure perso il rapporto di parentela con il fratello astrattamente configurabile, nella sua integrità, solo per coloro Pt_3 che già esistevano al momento del sinistro.
Gli importi di cui sopra debbono essere devalutati al momento dell'evento dannoso, con successiva applicazione di interessi e rivalutazione (come da giurisprudenza sopra richiamata); pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, per la sola componente del danno morale (l'unica provata per presunzioni) ammonta quindi: - ad € 472.177,18 in favore di padre); - ad € Parte_2
479.554,95 in favore di (madre); - ad € 309.866,12 in favore di Parte_1 CP_1
(sorella).
7. Quanto al danno patrimoniale, deve essere risarcito l'importo pari alla spesa sostenuta per l'installazione del montascale risultante da fattura quietanzata versata in atti (all. 26 al ricorso) pari a
€ 6.800,00, IVA inclusa, trattandosi dell'acquisto di un dispositivo che, secondo l'id quod plerumque accidit, è determinato dall'esistenza di gravi patologie del tipo di quelle riscontrate in Parte_3
e dalla conseguente necessità di abbattere le barriere architettoniche nell'accesso
[...] all'abitazione.
Sono invece infondate le domande di rimborso dei costi sostenuti per l'adeguamento dell'immobile e per l'acquisto di autovettura attrezzata per il trasporto di , trattandosi di richieste prive della Pt_3 prova dell'avvenuto esborso (non essendo a tal fine sufficienti i preventivi di spesa allegati al ricorso).
8. Ancora in tema di danno patrimoniale, non è risarcibile in via autonoma la dedotta perdita della capacità lavorativa generica di Parte_3
E' vero che il CTU, in proposito, ha accertato che “lo stato attuale di sembra incompatibile Pt_3 con qualsivoglia attività lavorativa, stante la contemporanea presenza di disturbi motori gravissimi, della parola (afasia e anartria) ed il ritardo mentale moderato. Si potrebbero al più ipotizzare attività lavorative in borsa lavoro per disabili gravi” (pag. 53 della CTU); tuttavia, si rammenta che la recente giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo a quello che ne occupa, ha escluso tale posta autonoma di danno, riconducendo la voce ad una componente del danno biologico e poiché, nel dettaglio “ deve altresì considerarsi la persona lesa non ha ancora dimostrato le proprie effettive inclinazioni e potenzialità, per cui, appunto, non è possibile pervenire all'accertamento, neanche come ipotesi o chance, di un concreto danno patrimoniale in termini lavorativi” (Cass. civ., Sez. III,
20.1.2023, n. 1754).
9. La difesa attrice ha domandato il risarcimento del danno subito da nche a titolo Parte_3 di spese di assistenza future, detratto quanto percepito dall' a titolo di indennità di CP_5 accompagnamento, dando atto che il danneggiato percepisce, dal 2006, l'importo (che oggi ammonta a) € 600,00 mensili, oltre alla pensione di invalidità, pari a € 700,00 mensili dalla maggiore età (cfr. all. 29).
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato, con pronuncia che si condivide: “Il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell'art. 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell'esborso.
Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato.” (Cass. civ., sez. VI,
03/07/2019, n.17815).
La giurisprudenza di legittimità ha poi di recente aggiunto che “Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.” (Cass. civ., sez. III, 09/12/2024, n. 31684).
In merito al periodo di tempo considerato, ad avviso della Suprema Corte – con pronuncia che si convide – “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato” (Cass. civ., sez. III, 28/03/2024, n. 8371).
Si tratta, nella fattispecie, di liquidazione equitativa che guarda al futuro, dal momento che la formulazione letterale degli scritti della difesa attrice fa riferimento ad un danno emergente futuro, tenuto conto della gravosità dell'impegno assistenziale richiesto ai familiari di Parte_3 La quantificazione del danno prende come parametro di riferimento il costo di un apporto non specialistico, calcolato in base al reddito medio pro capite dichiarato dai lavoratori dipendenti per l'anno 2024, indicati dal n € 23.940,00 annui, e il costo che avrebbe una struttura assistenziale CP_7 che, per la disabilità gravissima del tipo di quella riscontrata (con compromissione irreversibile delle autonomie di base), sembra verosimile attestarsi intorno ai € 48.000,00 annui, per ottenere come media una somma di € 34.360,00 annui.
Detratto l'importo annuale dell'indennità di accompagnamento, pari – con valutazione all'attualità – ad euro 7.200,00 circa, si ottiene un costo stimato, a carico del danneggiato, pari ad euro 27.160,00.
Considerando la durata della vita media per la popolazione di sesso maschile attestata, dall'ISTAT
(anno 2025), in 81 anni, e tenuto conto che per un soggetto affetto da grave disabilità detta durata si riduce, di media, a 60 anni, appare equo liquidare al danneggiato, per il tempo della vita residua (40 anni), l'importo di euro 25.000 per ciascun anno, per un totale di 1.000.000 euro;
oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
10. Deve escludersi la sussistenza del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione di Pt_1 derivante, in tesi, dall'omessa acquisizione del consenso informato dell'attrice all'esecuzione
[...] del taglio cesareo in urgenza.
Invero, l'art. 1 comma 4 della legge 2019/2017 stabilisce che “il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica
e nel fascicolo sanitario elettronico”.
La citata norma, seppur entrata in vigore dal 31 gennaio 2018 con efficacia non retroattiva, recepisce tuttavia principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità al tempo dei fatti di causa, secondo i quali l'acquisizione del consenso informato deve avvenire secondo un criterio di personalizzazione, ossia tenendo conto delle condizioni concrete del paziente nella specifica situazione clinica, con la conseguenza che il consenso può essere validamente espresso anche in forma non scritta purché risulti adeguatamente documentato e sia rispettata la finalità informativa e partecipativa del paziente al trattamento sanitario.
Sul piano processuale, il paziente che agisca nei confronti della struttura sanitaria per ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ha l'onere di: a) allegare la violazione, da parte del personale sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato;
b) allegare e dimostrare i danni subiti;
c) allegare e dimostrare il nesso causale fra la violazione e i danni.
Alla struttura e all'operatore sanitario spetta invece dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi e l'acquisizione del consenso informato del paziente. Nel caso di specie, la CTU espletata ha accertato che il consenso informato della al taglio Pt_1 cesareo d'urgenza è stato regolarmente acquisito, come documentalmente attestato nella cartella clinica in atti. In particolare, dalla scheda del parto risulta: “Dichiarazione firmata dal dott. Per_8 in data 30.05.2005: “Data l'urgenza del caso non è stato possibile far firmare il consenso all'intervento chirurgico dalla paziente. Mi è stato comunque dato verbalmente dalla paziente in presenza di medici (dott. , dott. e dell'ostetrica (ostetrica ” (pag. 15 Per_9 Per_2 CP_6 della relazione peritale del 17.12.2023).
Come noto, la cartella clinica redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico ha natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile, per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, lo speciale regime degli artt. 2699 e ss c.c., con la conseguenza che le attività svolte ivi trascritte devono ritenersi provate fino a querela di falso che, nel caso di specie, non è stata presentata.
Inoltre, nessun rilievo assume la circostanza che tale consenso non sia stato prestato in forma scritta.
Invero, la documentazione sanitaria in atti dà conto dell'avvenuto consenso della paziente raccolto in condizioni di urgenza e con modalità compatibili con la situazione di urgenza.
Non è quindi integrata alcuna violazione del diritto all'autodeterminazione, non essendo emersa alcuna omissione informativa, né alcuna condotta sanitaria priva del necessario consenso. Va quindi rigettata la correlata domanda risarcitoria.
11. Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta, soccombente (art. 91 c.p.c.).
Dette spese di liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della lite (in base al decisum – scaglione da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00), dei parametri medi di riferimento dell'attività processuale in concreto espletata.
Va altresì accolta la domanda degli attori di rimborso delle spese di lite e delle spese vive sostenute nel procedimento ex art. 696 bis cpc Tribunale di Pisa n. 1861/2020 R.G.
I costi dei CTP, in sede di ATP, per il compenso dei dott. e , sono documentati Per_10 Per_11 per € 5.892,00 e € 6.100,00; a tali importi va aggiunta la ulteriore somma di euro 3.050, per cui vi è fattura.
I costi del CTU in sede di ATP, come liquidati dal giudice titolare del procedimento, sono posti definitivamente a carico della parte convenuta soccombente avuto riguardo all'esito del presente giudizio di merito.
Le spese di lite, per il procedimento di ATP sopra richiamato, sono liquidate in complessivi €
12.997,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, e oltre al rimborso di 27,00 per l'iscrizione a ruolo e di quanto versato a titolo di CU. La liquidazione di dette spese tiene conto della natura di istruzione preventiva del procedimento, dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 e dell'attività in concreto espletata.
I costi della CTU del presente giudizio, liquidati come da separato decreto, sono da porsi definitivamente a carico della convenuta soccombente.
La convenuta è infine tenuta al rimborso dei costi sostenuti per i CTP dalla parte CP_2 attrice nel presente giudizio, documentati per € 14.945,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCERTA la esclusiva responsabilità del personale sanitario dell' nella Controparte_8 causazione del sinistro occorso in data 30.5.2005, con conseguente responsabilità della
[...]
ai sensi dell'art. 1228 c.c.; Controparte_2 per l'effetto, AN la convenuta al risarcimento, in favore di di € Parte_3
2.056.578,59 euro, oltre interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno biologico;
AN la convenuta al risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale “riflesso”, di:
- euro € 472.177,18 in favore di padre del danneggiato); Parte_2
- € 479.554,95 in favore di (madre del danneggiato); Parte_1
- € 309.866,12 in favore di (sorella del danneggiato), in tutti i casi oltre agli CP_1 interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
AN la convenuta al risarcimento in favore di e del Parte_2 Parte_1 danno patrimoniale, pari al costo del montascale (euro 6.800,00 IVA inclusa), oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
AN la convenuta al risarcimento del danno emergente futuro, per spese di assistenza medica dalla presente sentenza e per la vita residua di che liquida in via equitativa Parte_3 in 1.000.000 euro, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda;
AN la convenuta al pagamento, in favore degli attori CP_2 Parte_2 di € 5.892,00, € 6.100,00 ed € 3.050,00 a titolo di rimborso spese per compensi ai Parte_8
CTP sostenuti nel procedimento ex art 696-bis c.p.c. RG n. 1861/2020, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
PONE DEFINITIVAMENTE i costi del CTU in sede di ATP, come liquidati dal giudice titolare del procedimento, a carico della parte convenuta, soccombente avuto riguardo all'esito del presente giudizio di merito;
AN la convenuta alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite CP_2 relative al predetto procedimento di ATP, che si liquidano in euro 12.997,00 per compensi, oltre al
15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge, e oltre al rimborso di 27,00 per l'iscrizione a ruolo e di quanto versato a titolo di CU;
AN la convenuta alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite CP_2 del presente giudizio, che liquida in euro 890,40 per spese, euro 49.336,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente in capo alla convenuta i costi della CTU (svolta nel presente CP_2 giudizio), liquidati come da separato decreto;
AN la convenuta al rimborso, in favore di CP_2 Parte_2 Pt_1 di € 14.945,00, pari a quanto corrisposto a titolo di compenso ai CTP nell'ambito del presente
[...] giudizio.
Si comunichi.
Pisa, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino