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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/09/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5860 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. , con l'avvocato Lorena Parte_1 C.F._1
De Luca
-appellante-
E
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (p.i. Controparte_1
), con gli avvocati Salvatore Iannotta e Marcella Iannopoli P.IVA_1
-appellata-
E
, IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., con l'avvocato Peppino Mariano
-appellata-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro;
responsabilità extracontrattuale.
Pag. 1 a 8 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. adiva il Giudice di Pace di Catanzaro, esponendo: Parte_1 che, in data 1/3/2012, alle ore 12,30 circa, dopo aver acquistato il biglietto di viaggio dell'autobus tg. BH177BS per la percorrenza della tratta Catanzaro-Casciolino (linea 1041), prendeva posto a bordo del mezzo;
che, giunta a destinazione, si accingeva a scendere dall'autobus, ma in quel frangente il conducente dello stesso, inaspettatamente, ripartiva procurandole delle lesioni;
che, dell'occorso, doveva essere ritenuto responsabile esclusivamente il vettore, individuato nella società proprietaria dell'autobus Parte_2
che, dunque, la danneggiata conferiva mandato con rappresentanza allo studio di
[...] infortunistica EX s.r.l., al fine di ottenere il ristoro del danno patito;
che la EX provvedeva a diffidare la chiedendole, al contempo, il nominativo della Parte_2 compagnia assicurativa del mezzo coinvolto nel sinistro;
che tale richiesta rimaneva priva di riscontro, tanto da rendere necessaria l'instaurazione del giudizio.
Inizialmente rimasta contumace, si costituiva all'udienza del 27/5/2013 (fissata per l'espletamento della prova testimoniale ammessa) la deducendo il Parte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, per essere l'effettivo proprietario dell'autobus la diversa società Controparte_1
L'attrice chiedeva, quindi, di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima società, la quale, evocata in giudizio, contestava l'avversa pretesa e chiedeva di essere, a sua volta, autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa del mezzo, la CP_3
[...]
Si costituiva anche la terza chiamata, eccependo l'infondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto.
Espletata istruttoria orale e CTU medico-legale, con la sentenza n. 918/2018, il
Giudice di Pace di Catanzaro: a) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della
[...]
b) accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, condannava la Parte_2 [...]
e la , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
Pag. 2 a 8 al risarcimento dei danni fisici patiti da , liquidati in € 3.064,06, Parte_1 oltre interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
c) poneva definitivamente a carico della e della Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, le spese di c.t.u. liquidate in € 290,00, oltre Controparte_2 accessori come per legge;
d) compensava le spese di lite tra parte attrice e la Parte_2
e) condannava la e la
[...] Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte
[...] attrice (liquidate in € 93,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è stata appellata, ora, da , che ne ha chiesto la Parte_1 riforma parziale, sulla base di un unico motivo, ossia deducendo, sostanzialmente, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha escluso, a titolo di risarcimento del danno emergente, il rimborso della somma di € 650,00 sostenuta per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla EX.
Le parti appellate hanno eccepito l'infondatezza dell'impugnazione e ne hanno domandato il rigetto, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione – sollevata dalla – CP_2 di inammissibilità del gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c.
Sul punto giova effettuare un richiamo all'art. 348-bis c.p.c. il quale prevede che, fuori dai casi in cui dev'essere pronunciata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di accoglimento.
L'interpretazione della richiamata disposizione fatta propria dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la pronuncia n. 10409/2020, in uno con quella delle Sezioni Unite n.
Pag. 3 a 8 27199/2017, ha stabilito che: «è da ritenere che la pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis
c.p.c. debba collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello e previo invito del giudice ad un confronto mirato, nell'ottica di quel contradditorio “allargato” ai difensori delle parti e al giudice, del quale l'art. 102 co. 2, pone un riconoscimento normativo di portata generale».
L'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. dispone che: «all' udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più aƫti di causa e il riferimento a precedenti conformi».
Dunque, la previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione
è dichiarata inammissibile per non avere una ragionevole probabilità di essere accolta, debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
Venendo al caso di specie, l'eccezione sollevata dev'essere respinta in quanto superata perché implicitamente disattesa da questo Tribunale con l'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d.
“ordinanza filtro”). Di talché non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dall'odierno appellante meritino un'approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
L'appello è, dunque, ammissibile.
3. Lo stesso è, tuttavia, infondato nel merito.
Il Giudice di prime cure, nell'escludere il risarcimento delle spese affrontate dall'attrice in favore della EX, ha così motivato: “Per converso, nessuna somma può essere riconosciuta per la fattura proforma di Euro 650,00 emessa dalla EX che ha gestito il sinistro nella fase stragiudiziale. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso
Pag. 4 a 8 di sinistro stradale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese sostenute, anche per
l'assistenza prestata dagli studi specializzati in infortunistica stradale. Nella presente fattispecie, però, l'attrice non ha sostenuto alcuna spesa, documentata dall'emissione di fattura, per l'assistenza da parte dell'EX e nel pro forma di fattura, allegato al fascicolo di parte attrice, si legge “la fattura definitiva verrà emessa all'atto di pagamento”.
Pertanto, non avendo sostenuto alcuna spesa nei confronti del detto studio di infortunistica stradale, durante la fase stragiudiziale, ora non ne può essere riconosciuto alcun rimborso”
(cfr. pag. 3/4 della sentenza impugnata).
L'argomentazione appena esposta merita condivisione, in quanto conforme agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione, sul punto, ha ritenuto che: “Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (v. in termini, da ultimo, Cass. 13/04/2017, n. 9548;
v. anche Cass. Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Cass. 13/03/2017, n. 6422; Cass. 21/01/2010,
n. 997). Il riconoscimento e la liquidazione di tali esborsi sono poi soggetti agli oneri di domanda, allegazione e prova da osservare in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dovendo dunque essere il danneggiato a dar prova non solo del sostenimento dell'esborso ma anche dell'attività in concreto espletata dall'agenzia infortunistica e della sua utilità rispetto agli scopi suindicati (v. Cass. Sez. U. n. 16990 del
2017, cit.). Nel caso di specie la Corte di merito ha disconosciuto la risarcibilità dei detti esborsi in ragione della ritenuta mancanza di tale prova…. Decidendo in tal modo essa ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, palesandosi pertanto insussistente l'error iuris dedotto con la terza delle suindicate censure (p. 6.3). La decisione infatti, nei termini esposti, non è frutto di una aprioristica esclusione delle spese per i servizi resi da agenzia
Pag. 5 a 8 infortunistica dal novero dei danni risarcibili, ma piuttosto della valutazione della insussistenza, in fatto, alla stregua dei documenti acquisiti, di prova concreta delle prestazioni rese (plausibilmente ritenuta non ricavabile dalle fatture emesse dall'agenzia medesima, nè dai contratti di mandato) ovvero della loro utilità al fine di “assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”, risultando poi meramente aggiuntivo e dunque non decisivo ai fini di detta valutazione il rilievo secondo cui le spese relative alle raccomandate di messa in mora possono considerarsi assorbite nelle spese di lite”. (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6701/2018).
Orbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie concreta, emerge che parte appellante non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, ai fini del riconoscimento del risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale.
Infatti, dalla lettura della documentazione prodotta in atti, risulta prodotto un avviso di fattura per l'importo di € 650,00, emesso dalla EX, inidoneo a fornire la prova concreta dell'esborso sostenuto, non essendo stato dimostrato l'effettivo pagamento del suddetto importo (ad es., mediante quietanza, ricevuta di bonifico, ecc.).
E, peraltro, a ben vedere, non può neppure ritenersi che l'attività svolta dallo studio di infortunistica stradale abbia spiegato, nella fattispecie in esame, una qualche utilità per evitare il giudizio.
Lo studio EX, invero, sin dalla fase stragiudiziale (cfr. fax del 14/1/2013) ha errato nell'individuazione del soggetto danneggiante, indirizzando la richiesta risarcitoria ad una società (la poi rivelatasi del tutto estranea rispetto all'oggetto del Parte_2 contendere, sicché l'assistenza prestata dallo studio di assistenza infortunistica non risultava neppure astrattamente utile ad evitare il processo e a fornire una tutela più rapida.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha escluso il risarcimento delle somme richieste dalla EX.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 852,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base
Pag. 6 a 8 dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (fino ad € 1.100,00), diminuiti fino al minimo per le fasi di studio (€ 66,00), introduttiva (€ 66,00) e decisionale (€ 100,00), in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria (così come definita dall'art. 6 DM n. 55/2014) che non ha avuto autonomo svolgimento (essendovi stati soltanto, dopo la prima udienza, plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni).
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, atteso il contenuto della pronuncia, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 918/2018 del Giudice di Pace Parte_1 di Catanzaro, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio d'appello, liquidate, per ciascuna parte appellata (e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di , in € 232,00 per onorari, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis.
Si comunichi.
Catanzaro, 19/9/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Pag. 7 a 8 Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8