Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.