Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 154/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ARRICCHIMENTO
…………………………. SENZA CAUSA, pendente TRA in persona del presidente e legale rapp.te p.t. Parte_1
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._1
22.9.1947, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione, dall'Avv. Corrado FERRANTE, C.F. C.F._2
, presso il cui studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 203
[...] elettivamente domiciliano ATTORE E
C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, dr. rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone (C.F. Controparte_2
Giuliana Senatore (C.F. ), C.F._3 C.F._4 CP_3
(C.F. ) in virtù di procura generale alle liti per scrittura
[...] C.F._5 privata autenticata rep. n. 3390 del 02.08.2019 (doc. 2), con loro elettivamente domiciliato in alla Piazza E. Abbro n. 1, presso il Palazzo di Città Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 15/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 7/1/2019, la Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni, come ulteriormente precisate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. del 28/22020: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare, per tutto quanto in premessa, che l'odierna attrice ha realizzato sull'area comunale oggetto della concessione del 17.2.1995 categorie di lavori ed interventi diversi da quelli originariamente previsti, per i quali ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad opera dell'Ente comunale, ottenendo, in
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
696 bis c.p.c. del Tribunale di Nocera Inferiore, Dr. Gustavo Danise, R.G. n. 6249/2016, in luogo di quello originariamente previsto in concessione per € 211.050,00 (rivalutato all'attualità), determinandosi un indebito arricchimento in capo all'Ente comunale pari ad € 583.711,00, e per l'effetto condannare il in ragione ed ai fini del rilascio dell'area meglio Controparte_1 descritta in premessa ed oggetto del presente giudizio, al pagamento della stessa somma di € 583.711,00, per la predetta causale, in favore dell'odierna attrice, ovvero di quella maggiore o minore che sarà meglio vista in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, sempre per tutto quanto in premessa, che l'odierna attrice, ai fini di cui sopra, ha sostenuto lavori ed interventi per un costo complessivo pari ad € 527.400,00, come stimati con perizia del CTU Ing. del 30.11.2017 nella procedura ex art. 696 bis c.p.c. del Persona_1
Tribunale di Nocera Inferiore, Dr. Gustavo Danise, R.G. n. 6249/2016, in luogo di quelli originariamente previsti in concessione per € 211.050,00 (rivalutati all'attualità), patendo un surplus di spesa pari ad € 316.350,00, e per l'effetto condannare il in ragione Controparte_1 ed ai fini del rilascio dell'area meglio descritta in premessa ed oggetto del presente giudizio, al pagamento della stessa somma di € 316.350,00 in favore dell'odierna attrice, ovvero di quella maggiore o minore che sarà meglio vista in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
- in via ancora più gradata, ancora per tutto quanto in premessa, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice di ricevere il pagamento, ad opera del della somma di € 267.360,00, come Controparte_1 stimata con perizia del CTU Ing. del 30.11.2017 nella procedura ex art. 696 Persona_1 bis c.p.c. del Tribunale di Nocera Inferiore, Dr. Gustavo Danise, R.G. n. 6249/2016, in ragione dell'incremento del valore apportato alla struttura nel suo complesso, ovvero di quella maggiore o minore che sarà meglio vista in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali;
- in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in persona del signor Sindaco Controparte_1
p.t., accertare e dichiarare, per tutto quanto innanzi, che la stessa investe l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi della P.A. nella determinazione del canone ai fini della pretesa indennità per occupazione sine titulo del bene e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale per essere competente a decidere il giudice amministrativo;
- in via subordinata, e per mero tuziorismo difensivo, per il caso in cui l'On.le Tribunale adito ritenesse di affermare la propria competenza giurisdizionale a decidere della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutto quanto innanzi, la sua infondatezza in fatto ed in diritto, perché fondata su una richiesta economica non derivante da fonte contrattuale, ma autonomamente determinata dall'Ente pubblico, finanche senza tenere conto della normativa, anche comunale, applicabile in materia e per l'effetto, dichiarare il rigetto integrale della stessa;
- in via ulteriormente subordinata, laddove l'On.le Tribunale adito intendesse ritenere fondata la spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare, per tutto
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 quanto innanzi, che le somme eventualmente riconosciute a carico dell'odierno attore, nella spiegata qualità, a titolo di indennità per l'occupazione abusiva del bene oggetto di lite, possano essere portate in compensazione con il credito dallo stesso vantato, accertato e dichiarato con l'accoglimento delle domande attoree, principale e/o subordinate, e per l'effetto condannare il convenuto Controparte_1
in persona del signor Sindaco p.t., al pagamento del maggior credito così determinatosi in
[...] favore dell'odierno attore, nella spiegata qualità, come sarà meglio visto in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al soddisfo;
- con vittoria di spese e compenso professionale ex II D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Parte attrice premetteva quanto segue: di essere stata, sino all'anno 2016, titolare di concessione pubblica di area comunale, ubicata nella Frazione di Passiano del Comune di al dichiarato scopo di promuovere, senza fini di lucro, iniziative di Controparte_1 carattere socio – ricreativo e sportivo rivolte sia ai giovani che agli anziani della zona, anche mediante la realizzazione delle indispensabili infrastrutture, come stabilite nell'atto di concessione;
a seguito di vari progetti in variante, tutti previamente autorizzati dall'Ente comunale, la società realizzava, a propria cura e spese, Parte_1 opere di valore commerciale e sociale di gran lunga superiore a quelle previste in concessione, conferendo all'area stessa, rispetto alla quale il CP_1 [...] chiedeva il rilascio, un valore economico parimenti superiore;
pertanto, la CP_1 società promuoveva il giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_1 affinché, in previsione del predetto rilascio dell'area, stante la scadenza del
[...] termine di concessione, lo stesso riconoscesse in pagamento alla società attrice, in via principale, quanto corrispondente all'indebito arricchimento conseguito dal CP_1 per la differenza tra il valore commerciale assunto dall'area comunale a seguito delle opere realizzate dalla società e quello che la stessa avrebbe dovuto possedere secondo le previsioni dell'atto di concessione;
in subordine, a quanto corrispondente al surplus di spesa sostenuto dalla società per la realizzazione delle opere ulteriori Parte_1 rispetto a quelle previste e liquidate dall'atto di concessione, ovvero, in ulteriore subordine, a quanto corrispondente all'incremento di valore apportato alla struttura nel suo complesso;
tutte le somme richieste, ai diversi titoli di cui innanzi, venivano determinate con relazione tecnica dell'Ing. , nominato CTU nel Persona_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. parimenti promosso dalla società nei confronti del ed Parte_1 Controparte_1 iscritto al R.G. n. 6249/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore. Si costituiva, il con comparsa di risposta del 17/4/2019, CP_1 CP_1
a mezzo della quale resisteva alla predetta domanda attorea, eccependone l'infondatezza e spiegava domanda riconvenzionale per mezzo della quale, premesso che l'area comunale non era stata rilasciata dalla società attrice alla scadenza della concessione e che la stessa continuava ad occuparla sine titulo, previa liquidazione in via autonoma del quantum dovuto a detto titolo, ne chiedeva il pagamento nella misura di
€ 29.910,80 per il periodo di occupazione abusiva protrattosi dal marzo 2016 al marzo 2019. Il eccepiva: la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2041, per CP_1 intervenuto decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; l'inesistenza del
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 diritto azionato per intervenuta rinuncia ad opera della Cooperativa attrice, nonché per intervenuta composizione bonaria, tra le parti, di ogni pretesa connessa all'esecuzione di opere non previste nell'atto di concessione;
il difetto di consenso del proprietario del bene in ordine alla esecuzione di migliorie o addizioni sulla cosa data in concessione;
l'inammissibilità della domanda di indennizzo per addizioni o migliorie, per difetto delle condizioni di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c.; -l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del presupposto di “sussidiarietà” dell'azione, nonché per difetto di ogni altro elemento costitutivo della fattispecie, tra cui l'arricchimento del concedente ed il depauperamento del concessionario. In via riconvenzionale, il chiedeva la condanna della l pagamento CP_1 Parte_1
“della somma complessiva di euro € 29.910,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di ulteriori € 808,40 mensili fino al rilascio del bene dato in concessione, oltre accessori”; essendo il rapporto di concessione scaduto in data 17/02/2016, e che il aveva richiesto CP_1 la restituzione del bene;
ciononostante permaneva Parte_1 nell'occupazione del bene, da qualificarsi illecita stante l'assenza di valido titolo giuridico. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo per occupazione sine titulo, il invocava l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la disposizione CP_1 sancita dall'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione dei bene dietro corrispettivo, per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno. (così Cass. Civ. n. 15301/2000). Nelle more del giudizio recante R.G. n. 154/2019, in data 30/12/2019, il CP_1 notificava alla società ordinanza-ingiunzione di
[...] CP_1 Parte_1 pagamento n. 73144 del 16/10/2019 ex R.D. n. 639/1910, recante l'ordine di corrispondere la somma di € 31.584,60 ai fini di indennità per occupazione sine titulo della medesima area comunale di cui al giudizio recante R.G. n. 154/2019, maturata per il periodo dal luglio 2016 ad ottobre 2019, lamentandone il mancato rilascio. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ritualmente notificato in data 24/1/2020, la società contestava la fondatezza e la stessa ammissibilità Parte_1 della pretesa ingiunzione, operata in via amministrativa dal Controparte_1 con la procedura disciplinata dal R.D. n. 639/1910, eccependo i medesimi fatti ostativi oggetto della domanda “principale”, di cui al giudizio recante R.G. n. 154/2019, che, stante il venir meno del rapporto concessorio, dovevano far propendere per l'ormai divenuta natura “privatistica” del preteso credito azionato dall' ed CP_4 evidenziando come la doverosità della somma richiesta, quanto alla sua legittimità, era già stata sottoposta allo scrutinio del Giudice, ad opera del Controparte_1 con la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio di cui al R.G. n. 154/2019, di talché la decisione nel merito avrebbe determinato un inammissibile duplicazione di giudicati. L'opposizione, così spiegata, veniva iscritta al R.G. n. 412/2020 del Tribunale di
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Nocera Inferiore. Si costituiva il con comparsa di risposta del 24/11/2020, Controparte_1
a mezzo della quale, dopo aver preliminarmente eccepito la continenza tra il presente giudizio e quello recante R.G. n. 154/2019, instava per l'infondatezza della domanda dell'opponente. Con ordinanza del 20/4/2021, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la continenza del giudizio recante R.G. n. 412/2020 a quello recante R.G. n. 154/2019, di talchè lo stesso veniva riassunto dalla società con atto di citazione del Parte_1
6/5/2021, depositato nel giudizio recante R.G. n. 154/2019 in data 7/52021. Ancora nelle more del giudizio recante R.G. n. 154/2019 e di quello in opposizione recante R.G. n. 412/2020, il di notificava in data 14/4/2021 CP_1 Controparte_1 alla società ulteriore ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 7445 del Parte_1
2.2.2021 ex R.D. n. 639/1910 recante l'ordine di corrispondere la somma di € 12.934,40 ai fini di indennità per occupazione sine titulo della medesima area comunale di cui al giudizio recante R.G. n. 154/2019, maturata per il periodo dal novembre 2019 al febbraio 2021, lamentandone ancora il mancato rilascio. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ritualmente notificato in data 12/5/2021, la società contestava la fondatezza e la stessa ammissibilità Parte_1 anche della nuova ingiunzione, svolgendo sostanzialmente le medesime eccezioni e contestazioni già sollevate nel giudizio recante R.G. n. 412/2020. L'opposizione, così spiegata, veniva iscritta al R.G. n. 2718/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore. Si costituiva il con comparsa di risposta del 5/10/2021, Controparte_1
a mezzo della quale veniva spiegate le medesime difese già offerte dalla controparte nel giudizio recante R.G. n. 412/2020, chiedendo, anche in questo caso, la preliminare riunione per continenza di detto giudizio a quello recante R.G. n. 154/2019. Con verbale di prima udienza del 7/10/2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarava la continenza del presente giudizio a quello recante R.G. n. 154/2019, di talchè lo stesso veniva riassunto dalla società con atto di citazione del Parte_1
19/10/2021 depositato nel giudizio recante R.G. n. 154/2019 in pari data. Nelle more del giudizio recante R.G. n. 154/2019, di quello in opposizione recante R.G. n. 412/2020 e del secondo in opposizione recante R.G. n. 2718/2021, il
[...] notificava in data 31/1.2022 alla società ordinanza- Controparte_1 Parte_1 ingiunzione di pagamento n. 90 del 3.1.2022 ex R.D. n. 639/1910 recante l'ordine di corrispondere la somma di € 8.099,00 ai fini di indennità per occupazione sine titulo della medesima area comunale di cui al giudizio recante R.G. n. 154/2019, maturata per il periodo dal marzo 2021 al dicembre 2021, lamentandone ancora il mancato rilascio. Anche detta ordinanza-ingiunzione veniva opposta dalla società , Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/2/2022, a mezzo della quale la stessa muoveva, sostanzialmente le medesime eccezioni e contestazioni svolte nei precedenti giudizi di opposizione, già riuniti al “principale”. L'opposizione, così spiegata, veniva iscritta al R.G. n. 1154/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore.
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Si costituiva il con comparsa di risposta del 5/7/2022, a Controparte_1 mezzo della quale veniva spiegate le medesime difese già offerte dalla controparte nei giudizi recanti R.G. n. 412/2020 ed R.G. n. 2718/2021, chiedendo, anche in questo caso, la preliminare riunione per continenza di detto giudizio a quello recante R.G. n. 154/2019. Con verbale di prima udienza del 7/7/2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarava la continenza del presente giudizio a quello recante R.G. n. 154/2019, di talchè la società provvedeva a riassumerlo con atto di citazione del Parte_1
2/8/2022 depositato nel giudizio recante R.G. n. 154/2019 in pari data. Con ordinanza dell'8/7/2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/6/2022 nel giudizio recante R.G. n. 154/2019, cui erano stati già riuniti i giudizi recanti R.G. n. 412/2020 ed R.G. n. 2718/2021, lo stesso disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 73144 del 16.10.2019, di cui al giudizio recante R.G. n. 412/2020, e dell'ordinanza-ingiunzione n. 7445 del 2.2.2021, di cui al giudizio recante R.G. n. 2718/2021, ne dichiarava la continenza a quello recante R.G. n. 154/2019, cui li riuniva, e concedeva nuovo termine ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.. Il giudizio, così riunito, veniva rinviato all'udienza del 6/7/2023, all'esito della quale lo stesso veniva rimesso al Presidente per l'adozione dei provvedimenti di Sua competenza, quanto all'intervenuta richiesta di riunione dell'ulteriore giudizio recante R.G. n. 1154/2022, il quale disponeva che i giudizi recanti R.G. n. 154/2019 ed R.G. n. 1154/2022 venisse chiamati insieme all'udienza del 16/11/2023. Con ordinanza resa in data 11/12/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/11/2023, il Giudice disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 90 del 3/1/2022, di cui al giudizio recante R.G. n. 1154/2022, ne dichiarava la continenza a quello recante R.G. n. 154/2019, cui risultavano già riuniti i giudizi recanti R.G. n. 412/2020 ed R.G. n. 2718/2021, rinviava all'udienza del 12/1/2024 e concedeva alle parti termine di 10 giorni prima per il deposito di eventuali nuovi elementi di prova, necessitati dall'intervenuta riunione di tutti i citati giudizi, nonché al fine di depositare una “memoria istruttoria” mediante la quale le parti potessero schematizzare e riassumere i fatti, le eccezioni ed i mezzi istruttori relativi a ciascuno dei giudizi riuniti, cui le parti provvedevano, reiterando tutte le richieste istruttorie, quanto all'ammissione della documentazione depositata e della CTU preventiva di cui al procedimento recante R.G. n. 6249/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore. La causa veniva rinviata all'udienza del 15/1/2025, successivamente sostituita con le note ex art. 127 ter c.p.c., a scioglimento della cui riserva il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di legge secondo il disposto dell'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Con riguardo alla domanda principale proposta, risulta documentato e non contestato che parte attrice era divenuta concessionaria di un bene patrimoniale indisponibile di proprietà del Comune di in virtù di convenzione rep. n. 1567 del Controparte_1
17.02.1995.
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 L'art. 3 della concessione prevedeva che il Comune di prescrive ed Controparte_1 impone alla società , che accetta, l'esecuzione dei lavori Parte_3 necessari ed occorrenti per l'utilizzo dell'area per il complessivo importo di lire 269.197.187 oltre IVA (€ 130.025,44), così come da progetto con elaborati grafici che si allegano al presente contratto. Lo stesso art. 3 prevedeva che lavori occorrenti per l'utilizzo dell'area comunale costituiscono corrispettivo della presente concessione che avrà durata di 9 anni a partire dalla stipula del presente atto prorogabili di diritto per uguale periodo alle stesse condizioni e modalità. L'articolo proseguiva indicando i lavori da effettuare durante la concessione, prevedendo, per il primo periodo di concessione, i seguenti lavori, da considerare a titolo di corrispettivo della presente concessione: gradinate, realizzazione di due campi di bocce, recinzione e sistemazione di tutta l'area destinata a verde. Per il secondo, eventuale, periodo di concessione i lavori da considerare a titolo di corrispettivo della concessione erano i seguenti: realizzazione di un campo di mini calcio con relativi servizi e recinzione, impianto elettrico e rete fognaria. L'art. 4 della concessione prevedeva che in caso di recesso da parte del comune al termine del primo periodo di utilizzo, lo stesso si impegnava a corrispondere a titolo di indennizzo alla società cooperativa Pascolanum l'importo corrispondente alle opere la cui realizzazione, che era prevista nel secondo periodo, risultasse già avvenuta ed in perfetto stato di manutenzione Risulta provato e non contestato che nel corso del rapporto la Cooperativa eseguiva lavori ulteriori e diversi da quelli oggetto della convenzione. In particolare, dopo la realizzazione dei primi interventi previsti, la Parte_3
presentava al Comune di alcuni progetti di variante in
[...] Controparte_1 corso d'opera, il primo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 18.2.1999 ed il secondo parimenti approvato con delibera di Giunta n. 565 del 29.6.2002, aventi ad oggetto entrambi la diversa sistemazione degli originari campi di bocce, con la previsione di una loro differente copertura. Con la delibera n. 47 del 18/2/99 veniva autorizzata una variante in corso d'opera a completamento dell'area di verde attrezzato, prevedendo realizzazione di aiuole, luoghi di sosta, alberature, spazio giochi per i bimbi e la copertura dei due campi bocce con annessi servizi, per consentirne l'utilizzo anche nel periodo autunno/ inverno. Veniva sottoscritto dalla concessionaria atto di sottomissione che si obbligava ad eseguire i predetti lavori in variante e completamento alle stesse condizioni dell'atto di concessione e a completa cura e spesa della cooperativa. Con la delibera n. 565 del 29/6/2002 per consentire il completamento dei lavori di copertura dei due campi di bocce veniva prorogato di due anni il termine per il completamento di tali lavori e veniva previsto che, a partire dal termine dei lavori, sarebbe decorso il termine di 18 anni per l'utilizzazione dell'opera da parte del concessionario, cumulando i due periodi novennali previsti dalla concessione, precisando altresì che tutti i lavori erano a carico della cooperativa. Con missiva acquisita al protocollo del Comune con n. 38070 del 16.07.2007 il sig.
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 , nella dichiarata qualità di legale rappresentante di Pasculanum Soc. Parte_2
Coop. a r.l., chiedeva al di prendere atto di addizioni e migliorie realizzate CP_1 dalla Cooperativa sul bene gestito in concessione e dichiarava, al riguardo, che “(come si evince dagli allegati tecnici) trattasi di una variante migliorativa che, senza alcun aggravio per l'Ente pubblico e senza ledere interessi di terzi, consente all'Amministrazione (titolare del bene) di poter disporre di un complesso polivalente non presente in zona…. tali nuove opere consentono, pertanto, un miglior godimento della struttura, pur comportando un aumento dei costi che saranno integralmente sostenuti dai soci della , senza onere alcuno a carico di codesta Parte_3
Amministrazione ovvero della collettività in genere e senza alterare il sinallagma contrattuale”. Con successiva delibera di Giunta n. 427 del 28.11.2007, il Comune di Controparte_1 esprimeva il nulla – osta all'esecuzione degli ulteriori lavori di miglioramento dell'area originariamente destinata ad accogliere i campi di bocce, come da perizia prot. n. 38070 del 16/7/2007, che prevedeva opere di finitura, modifiche di alcune tramezzature interne e la nuova sistemazione dei campi di bocce al fine di un utilizzo polivalente della struttura (palestra, pallavolo, pallacanestro, calcetto, danza), divenuta ora coperta, il tutto con la precisazione da parte dell'Ente comunale che “l' debba Controparte_5 istruire la presente deliberazione, senza che debba essere effettuata alcuna variazione della vigente convenzione”; La delibera prevedeva che tali nuove opere pur comportando un aumento dei costi gli stessi saranno integralmente sostenuti dai soci della cooperativa senza onere alcuno a carico dell'amministrazione comunale ovvero della collettività in genere e senza alterare il sinallagma contrattuale. Con Ordinanza n.214 del 18.06.2009 venivano accertate, dalla pubblica amministrazione ed a seguito di sopralluogo, opere abusive consistenti in ampliamenti della struttura polivalente e della zona servizi, nonché la realizzazione di un locale deposito collegato alla zona servizi ed una tettoia in ferro e lamiera;
in data 27.07.2009 con prot.46825 la società presentava istanza di sanatoria chiedendo al Parte_1 contempo la demolizione del locale deposito collegato alla zona servizi ed una tettoia in ferro e lamiera (demolizione richiesta ed effettuata a mezzo nota prot.54939 del 15.09.2009). In ragione di detti interventi, il con delibera di Giunta n. Controparte_1
42 del 15/1/2010, riconosceva le stesse quali migliorie apportate dalla Parte_3
all'area oggetto della concessione, rispetto all'originario progetto
[...] comunale, e pertanto, deliberava di prorogare la durata della stessa, oltre il termine di sua naturale scadenza (17/2/2013), per un ulteriore triennio, che si sarebbe definitivamente compiuto alla data del 17/2/2016, con lo scopo di compensare il credito per le dette migliorie, vantato dalla e stimato dall'Ente, in misura Parte_3 di € 27.800,00 con i canoni di concessione dell'area. Nella delibera era espressamente previsto che, per riconoscere il maggior valore realizzato, al fine di non incorrere in una situazione di illecito arricchimento da parte dell'ente veniva riconosciuta la possibilità virgola in relazione al valore delle migliorie apportate all'immobile, di prorogare per 36 mesi la concessione alle stesse condizioni e termini precedentemente stabiliti nell'atto originario.
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Con riguardo all'esecuzione delle migliorie e delle addizioni cui parte attrice ricollega la pretesa di pagamento, la stessa è avvenuta in difetto di preventivo consenso dell'Ente proprietario, oltre che, in difetto di titoli abilitativi edilizi, ragione per la quale il Comune emise ordinanza di demolizione n. 214/2009, in parte ottemperata mediante ripristino dei luoghi, in altra parte superata da parziale accertamento di conformità. In data 17/02/2016 il rapporto di concessione veniva a scadenza ed il Comune di
[...] intimava alla Cooperativa il rilascio del bene. CP_1
Allo stato attuale, l'area concessa alla , che si estende per circa Parte_3
2700 mq, in ragione degli interventi realizzati dalla stessa e delle varianti di progetto approvate ed attuate, si presenta composta da un campo di mini – calcio di mq 1130, perfettamente agibile e funzionante, con terreno di gioco in erba sintetica di recente realizzazione, con relativi spogliatoi di mq 110 ed una piccola gradinata lungo il lato ovest di mq 91, completamente ultimata ed agibile;
una struttura polivalente coperta a due piani, agibile ed ultimata con impianti tecnologici (aria condizionata, video proiezioni, impianto di diffusione sonora), composta da un piano terra di mq 501,36 complessivi, di cui mq 238,19 relativi allo spazio centrale per attività sportiva, mq 182,53 relativi alla struttura originaria ed occupati dall'atrio in cui sono collocati un locale bar, gli spogliatoi, i locali w.c., il deposito ed il vano scale che conduce al piano superiore, e mq 80,64 ottenuti con l'ampliamento assentito e condonato nel 2009, nonché da un piano primo di mq 135,65 composto da sale comuni e ballatoio, oltre ad un terrazzo praticabile di mq 59,03, il tutto per complessivi mq 672,43; un'area destinata a parcheggio di mq 720, con pavimentazione in cemento, perfettamente agibile ed in buono stato di conservazione. Deve pertanto ritenersi che non è possibile configurare un credito di indennità per migliorie in capo alla società in quanto le stesse, ottenute ed approvate Parte_1
(alcune sanate) secondo la successione temporale dei vari titoli autorizzati e Delibere comunali, non hanno comportato esplicite modifiche ai patti ed alle condizioni riportate nell'originaria convenzione del 1995. Ciò più volte è stato richiamato (e tacitamente accettato dalla società ) dall'Amministrazione nei propri atti d'ufficio ad Parte_1 eccezione dell'aumento volumetrico della struttura coperta per la quale sono stati concessi ulteriori 3 anni di gestione in forza di una miglioria apportata di € 27.800. Va però considerato che il CTU, in sede di ATP, ha riscontrato una differenza tra il valore di mercato attuale ed il costo di costruzione delle opere così come si presentano. Tale surplus, seppure non può essere riconosciuto in base alla convenzione ed ai successivi accordi tra le parti circa la permanenza dei costi in capo alla cooperativa, può condurre ad una compensazione con le somme richieste dal con le CP_1 ordinanze ingiunzioni volte ad ottenere l'indennità per l'occupazione sine titulo, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal e CP_1 conseguente accoglimento delle relative opposizioni.
3.Sulle spese di lite. Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite, comprese quelle del giudizio di ATP, possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU in sede di ATP vengono poste definitivamente a carico di entrambe
N.R.G. 154/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 154/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, pendente tra Parte_1
IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE P.T.
[...]
, , ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda riconvenzionale;
3. accoglie, per le causali in motivazione l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 73144 del 16/10/2019, 7445 del 2/2/2021 e 90 del 3/1/2022;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP;
5. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU liquidate nel giudizio di ATP. Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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