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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 21673/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Caianiello del Foro di
Roma nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Sebino n. 11 parte opponente
e
CP_1
(p. i.v.a. P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marche e Marco
Capello del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino alla via Pietro Giannone n. 10 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di vendita di monili e gioielli;
pagamento del prezzo;
domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza disattesa e respinta ogni contraria eccezione e deduzione, e per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare quindi il decreto n. 5756/2024 rg. 10966/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Torino in data 23/10/2024 perché infondato, illegittimo ed ingiusto. In subordine nel merito accogliere la presente opposizione per le causali di cui in premessa e revocare il decreto opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, Cnpa e Iva come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Parte opposta CP_1
“Nel merito
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto concedendo l'esecutorietà per la somma capitale di € 11.528,39 oltre agli interessi moratori ed alle spese legali ivi liquidate e, in ogni caso,
- dichiarare tenuta e condannare la al pagamento in Parte_1 favore della dell'importo di € 11.528,39, oltre interessi moratori Pt_2 sul capitale dal dovuto al saldo o altra somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Tribunale adìto, eventualmente in via equitativa. Con il favore delle spese e degli onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in
2 sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 5756/2024 (R.G. n.
10966/2024) qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € Parte_1
11.528,39 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta
[...]
CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente è in credito nei confronti della CP_1 [...]
della somma di € 11.528,39 relativa al mancato pagamento Parte_1
delle forniture di gioielli di cui alla fattura n. 2153 del 1° dicembre 2023, come da relativo ordine ed estratto del mastrino contabile;
2) essa ricorrente non ha ottenuto il pagamento di CP_1
quanto dovuto, neppure a fronte del sollecito formulato tramite il proprio
Difensore con conseguente addebito (oneri fiscali esclusi) per oneri di assistenza stragiudiziale ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna parte opponente ha promosso la Parte_1
presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) mancanza di idonea prova scritta (v. pagg. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione);
2) inefficacia della mera fattura a provare il credito azionato (v. pag.
5 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, l'ammissione dell'interrogatorio formale del rappresentante legale di parte opponente e l'assunzione della prova testimoniale
(mediante escussione di un testimone di parte opposta).
3
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
In particolare, l'opposizione è risultata meramente defatigatoria, mentre il credito azionato in via monitoria è risultato effettivamente sussistente e fondato.
La parte opposta (attore sostanziale) agisce in giudizio CP_1
per ottenere il pagamento a titolo di corrispettivo del prezzo dovuto per l'intervenuta vendita di monili e gioielli alla parte opponente Parte_1
(convenuta sostanziale) la quale, pur avendo regolarmente
[...]
ricevuto la merce in questione, nulla ha versato.
Nel caso di obbligazioni di dare (quale quella qui azionata di versamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la vendita di gioielli effettuata) si applicano i principi ordinari di riparto dell'onere della prova, secondo cui una volta che l'attore sostanziale (nel caso in esame le parte opposta) ha provato la fonte negoziale del diritto azionato e la dazione e consegna della merce compravenduta, spetta poi al convenuto sostanziale provare l'avvenuto fatto estintivo, ovverosia il pagamento del prezzo dovuto (v. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
La parte opposta ha versato in atti copia della fattura di CP_1 vendita emessa contenente l'elencazione di tutti gli oggetti compravenduti
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta).
E' stata altresì versata in atti copia dell'ordine di acquisto (v. il doc.
n. 2 del fascicolo di parte opposta).
Sono stati altresì prodotti copia di mastrino contabile (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta) e del sollecito di pagamento rivolto stragiudizialmente alla parte opponente (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
Si tratta tuttavia di documenti privi di sottoscrizione da parte della società opponente e dei suoi rappresentanti legali.
Tale difetto di sottoscrizione ha quindi reso necessario procedere all'assunzione della prova.
4 E' stato quindi escusso il testimone , agente di Testimone_1
commercio che ha curato la vendita e la consegna della merce, il quale, fra l'altro, ha dichiarato quanto segue:
“sono (…) agente di commercio;
sono agente plurimandatario;
ho un contratto come proponente anche con la dal 2014 e sino CP_1 all'attualità”.
Interrogato in prova diretta sui capitoli da 2 a 6 della memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 del c.p.c. di parte opposta, come ammessi con ordinanza istruttoria del 5 ottobre 2025, ha testualmente dichiarato:
Sul capitolo 2:
“Vero che in data 08 novembre 2023 l'agente commerciale della
[...]
sig. , si recava presso il punto vendita della Pt_2 Testimone_1 Parte_1
- sito in Roma (Rm), via RI 163/165 - e raccoglieva, da parte del sig.
[...]
l'ordine n. 945 per un totale di € 11.528,39 (come da docc. ns. 1 Parte_3
e 2 che si rammostrano al teste) ? ”
“Si è vero. Riconosco l'ordine che mi si mostra sub doc. n.
2. E' quello che ho inviato io. Mi sono recato molte volte nel punto vendita (gioielleria) di via
RI e conoscevo da circa dieci anni il ”. Parte_3
Sul capitolo 3:
“Vero che i prezzi dei prodotti acquistati venivano elencati e rammostrati dal sig. al sig. nell'ordine di cui al doc. ns. 2 (che si rammostra Tes_1 Parte_3 al teste) ed accettati dalla in persona del sig. ?” Parte_1 Parte_3
“Si è vero.”
Sul capitolo 4:
“Vero il giorno stesso in cui veniva raccolto l'ordine, il Sig. ne Tes_1 trasmetteva una copia via mail alla mettendo in copia Parte_1 conoscenza la (doc. ns 7, che si rammostra al teste per conferma) ?” Parte_2
“Si è vero, lo faccio sempre la sera stessa. Riconosco come mia la mail sub doc. 7 a che mi si mostra”.
5 Sui capitoli 5 e 6:
“Vero che in data 05/12/2023 la merce di cui all'ordine n. 945 veniva spedita, unitamente ad una copia della fattura, all'indirizzo della in Parte_1
Roma (Rm), via RI 163/165 ?”
“Vero che tale merce veniva ricevuta dalla il Parte_1
06\12\2023, con consegna effettuata dal corriere Bartolini S.p.a., come da ricevuta di consegna pari data e che si rammostra al teste (doc. ns. 8) ?”
“Si è vero.
Lo ricordo perché il cliente mi chiamò per chiedermi se era Parte_3 arrivato tutto. Io risposi che l'ordine era stato evaso integralmente e quindi non ci sarebbero stati residui di consegna”
Il testimone, alla domanda del giudice se è conoscenza del motivo per cui il cliente non ha provveduto a saldare la fornitura oggetto di Parte_1
causa, così ha risposto:
“Io parlai successivamente con il nei primi di febbraio e mi Parte_3
disse che gli era stato aumentato di molto l'affitto del locale e così aveva deciso di chiudere il negozio. Sono passato ultimamente per via RI e il negozio è effettivamente chiuso”
(v. il verbale dell'udienza del 10 dicembre 2025).
Le suddette dichiarazioni rese dal testimone escusso, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare in assenza di specifici e conducenti motivi contrari, costituiscono, unitamente alla documentazione prodotta in atti, adeguata prova dell'intervenuto contratto di vendita di monili e gioielli nonché dell'avvenuta consegna della merce, e, dunque, della sussistenza del pieno diritto di parte opposta a ricevere il prezzo pattuito.
A fronte di ciò, ovverosia della prova della fonte negoziale del diritto azionato e della dazione e consegna della merce compravenduta, la parte opponente non ha provato di aver adempiuto mediante pagamento del prezzo dovuto.
6 Né sono stati allegati motivi idonei a confutare la fondatezza della pretesa creditoria ex adverso avanzata.
Ulteriori elementi di convincimento, in ordine alla fondatezza della domanda attorea svolta da parte opposta, possono poi trarsi ai sensi dell'articolo 232 del c.p.c. dalla mancata risposta dell'opponente all'interrogatorio formale ritualmente disposto (v., ex multis, Cass.
15389/2005, Cass. 4019/2003 e Cass. 5089/1993).
Risulta dunque provato il credito azionato in via monitoria, ciò cui consegue il rigetto dell'opposizione proposta, la conferma del decreto ingiuntivo qui opposto e la declaratoria della sua esecutività.
5. Sulle statuizioni finali di causa, la domanda ex art. 96 del
c.p.c. e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c., come avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente (v. il verbale dell'udienza del 10 dicembre 2025), non ravvisandosi comunque indici di colpa grave o mala fede in capo alla cennata parte opponente, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende proprie del commercio.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
7 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (la parte opponente ha esclusivamente avviato il presente processo di opposizione salvo poi di fatto abbandonarlo omettendo di partecipare alle udienze e di depositare memorie integrative ex art. 171 ter del c.p.c.), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5756/2024 e lo dichiara esecutivo.
2) Condanna la parte opponente alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta delle spese di lite che CP_1
liquida in € 4.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 16 dicembre 2025. Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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