Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza breve 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2683 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana 46;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Questura di Milano in data 27/07/2025 e notificato in pari data, con il quale la stessa ha disposto l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 08/03/2025 e il ritiro dell'assicurata n. 0559551011218.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 8.3.2025 poiché lo stesso, una volta entrato sul territorio italiano, con un visto valido dal 4.9.2023 al 29.12.2023, è stato assunto da un datore diverso da quello per cui aveva richiesto il nulla osta, che non si è dimostrato disponibile.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 1020/25 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 9.1.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Secondo il ricorrente, anche a fronte della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno con il datore che ha richiesto l’ingresso del lavoratore straniero, qualora quest’ultimo abbia stipulato un contratto di lavoro con un diverso datore, come ha avuto luogo nel caso di specie, potrebbe ugualmente essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o in subordine, per attesa occupazione.
Ritiene in contrario il Collegio che il provvedimento impugnato vada confermato atteso che, malgrado in alcuni casi la giurisprudenza di primo grado si sia espressa nei termini richiamati dal ricorrente, recentemente, il Consiglio di Stato ha invece statuito che, in mancanza di impossibilità sopravvenuta e di cause eccezionali, l’assunzione del lavoratore straniero debba avere luogo presso lo specifico datore di lavoro in favore del quale è stato emesso il nulla osta al lavoro subordinato, non potendosi inoltre rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, che presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore (C.S. Sez. III, 11.4.2025 n. 3158).
Conseguentemente, anche laddove fosse stato emesso il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso, non potendo la Questura valutare in alcun modo il rapporto di lavoro sopravvenuto.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TT | RI OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.