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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8855 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP AR RI MP, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 44974, Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF P.IVA 1 con sede in Parte 1
Pt 1 via Sardegna 129 in persona del Presidente dott. Parte 2 rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata presso e nello dall'Avv. Giuseppe Mattei (CF C.F. 1 studio di quest'ultimo, in Pt 1 via Orazio n. 31, giusta delega redatta in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Lanza CP_1 (CF
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed (CF C.F. 3
,
elettivamente domiciliato in Pt 1 via degli Scipioni, 153, presso lo studio dello stesso.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Titoli di credito.
CONCLUSIONI: Come in atti. MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L.
69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa" e la "esposizione delle ragioni in diritto" anche con riferimento a "precedenti conformi", e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. La Parte 1 in persona del Presidente, dott. Parte_2
[…] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8437/2022 (R.G. 25107/2022), emesso in data 12.05.2022 dal Tribunale di Roma, notificatogli in data 13.05.2022, con cui gli era stato ingiunto di consegnare di consegnare le cose mobili di cui al ricorso, ovvero l'assegnon.
1043940918-07, emesso in data 31 gennaio 2018 dell'importo di € 3.500,00 tratto su di essa Pt_1 oltre il pagamento delle spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione l'istante allegava: l'insussistenza dl diritto fatto valere dal ricorrente, posto che in base alle procedure informatiche previste dal Regolamento di NC d'Italia n. 98975 del 22/03/2016, pubblicato in G.U. del 30/04/2016, serie generale n. 100, soltanto la NC EG (nel caso di specie Parte 3 n.d.a.) poteva consegnare l'unica "copia analogica del titolo conforme all'originale", copia che viene generata direttamente dal sistema della NC EG nel momento stesso in cui avviene la conferma di impagato;
che soltanto la NC EG ( BI NC ) poteva disporre dell'originale informatico dell'assegno, in quanto, ai sensi del vigente processo degli incassi cd. CIT - check image truncation l'originale cartaceo viene trattenuto dalla NC EG, dematerializzato e successivamente distrutto decorsi 6 mesi dalla negoziazione;
che la BI Pt 1 aveva già consegnato, in data 02/04/2019, allo CP 1
[...], che sottoscriveva per ricevuta, copia conforme all'originale informatico conservato nei propri archivi, rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. B) del regolamento della NC d'Italia del 22/03/2016, pubblicato in G.U. in data 30/04/2016 che consente al portatore dell'assegno l'esercizio dei diritti ad esso attribuiti dalla legge con l'espressa avvertenza che "La presente copia
è rilasciata una sola volta al portatore del titolo" (doc. 5); - che, pertanto, la BCC di Pt 1 aveva rilasciato in data 01.07.2020 e poi in data 20.05.2022 la copia semplice dell'assegno richiesto protestato, non disponendo della copia originale. Concludeva chiedendo: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito per i motivi meglio esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace, riformare e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 8437 (R.G. 25107/2022) emesso dal
Tribunale di Roma il 12/05/2022, con il quale veniva ingiunto alla Parte 1
[...] "a) di consegnare per il titolo di cui al ricorso, alla parte ricorrente, le cose mobili indicate nel ricorso;
b) di pagare le spese di questa procedura che si liquidano nella somma di € 1.100,00 per compenso ed € 145,00 per spese, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge, con distrazione", perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto. Con condanna alle spese e compensi legali, oltre accessori di legge del presente giudizio."
CP 1Si costituiva in causa contestando le avverse deduzioni in quanto infondate, chiedendo la conferma del decreto ingiunto opposto, la condanna alle spese legali del presente giudizio, con risarcimento del danno ex art. 96 cpc per pretestuosità dell'azione. Concludeva chiedendo: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in rigetto di ogni avversaria deduzione e richiesta, accertare l'infondatezza dell'opposizione de qua e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la opponente alla refusione delle spese di lite di cui al decreto, oltre che della presente opposizione da distrarsi, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.".
La causa era istruita mediante produzione documentale.
Alla prima udienza svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. s richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.:
Con ordinanza del 06.04.2023 adottata all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice, rilevato che le parti non articolava istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 02.03.2025 svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'190 c.p.c.. Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02);
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza - dei
-
presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Dall'esame della documentazione versata in atti e già allegata al fascicolo del procedimento monitorio risulta provato dal CP 1 : di aver tratto in data 31 gennaio 2018 su […]
l'assegno n. 1043940918-07 dell'importo di € 3.500,00; che relativamente a Parte 1
in data 8 febbraio 2019 protesto;
di aver detto assegno veniva sollevato da Parte 4
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ricevuto in data 13 maggio 2019 da Parte_4
con cui attestava che egli aveva provveduto a saldare interamente la pretesa vantata nei suoi confronti;
che in data 17 marzo 2022 aveva diffidato la NC opponente alla consegna di copia autentica dell'assegno richiamato assegno protestato;
che il Tribunale rigettava il ricorso riabilitazione del ricorrente perché la copia depositata non risultava conforme (Cfr. doc. da 1 a 4 depositato nel fascicolo del monitorio).
Ebbene, appare provata il rapporto contrattuale bancario intercorso tra le parti, il protesto sollevato verso l'assegno tratto sulla banca opponente, il saldo della pretesa creditoria che ha dato origine al ridetto protesto e l'introduzione del procedimento di riabilitazione da parte del CP 2
Nondimeno, esaminate le deduzioni ed allegazioni di parte opponente, le stesse sono da ritenersi fondate e meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, vero è quanto rilevato dall'istante ovvero che in virtù della previsione contenuta nell'art. 15 del Regolamento di NC d'Italia n. 98975 del 22/03/2016, pubblicato in G.U. del
30/04/2016, serie generale n. 100 denominato - Consegna di documentazione- “l. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta: a) una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del
Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;
b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.
2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo."
Ciò considerato, appare provato per tabulas che la banca EG, Parte 3 a cui è stato girato l'assegno per l'incasso in regime di check truncation e che, pertanto, era l'unico soggetto tenuto, in effetti ha rilasciato a norma dell'art. 15 del Regolamento di NC d'Italia n. 98975 del
22/03/2016, in data 02.04.2019 una copia conforme all'originale (cfr. doc. 5 depositato da parte opponente).
La procedura di check truncation prevede l'incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 euro, i quali anziché essere trasmessi materialmente dalla banca EG a quella trattaria, vengono trattenuti presso la prima e il regolamento avviene attraverso la trasmissione di dati in rete o su supporto magnetico. L'assegno è custodito dalla banca EG che li esibisce su richiesta alla banca trattaria, all'autorità giudiziaria, all'amministrazione finanziaria.
Dunque, per considerazione appena svolte la banca opponente non era tenuta, ne poteva rilasciare la richiesta copia conforme non essendo tenuta all'adempimento, anche in considerazione del fatto che non ne aveva il possesso materiale.
Ciò posto, si osserva che CP 2 portatore del titolo, fosse già in possesso della copia conforme all'originale dell'assegno protestato de quo al tempo in cui ha incardinato il procedimento monitorio, nel 2022, poiché, come detto, risulta che allo stesso gli fosse stata fornita detta copia in data 02.04.2019.
L'opposizione, dunque, è fondata e deve essere accolta
CP_2 è infondata e per l'effetto il decretoPer converso la pretesa di obbligo di fare del ingiuntivo n. 8437/2022 (R.G. 25107/2022), emesso in data 12.05.2022 dal Tribunale di Roma deve essere revocato.
Anche la domanda di condanna della parte opponente di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta non coglie nel segno e deve essere, pertanto, respinta. Si ricorda che ai fini della rilevabilità della responsabilità ex art. 96 c.p.c. devono ricorrere due presupposti: quello oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte in conseguenza dell'abuso del processo, avviato con una condotta, solo apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti e quello soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090).
Con tutta evidenza nel caso di specie detti presupposti non ricorrono. Pertanto, la domanda di condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta deve essere respinta.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
In ragione delle risultanze processuali le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8437/2022 (R.G. 25107/2022), emesso in data 12.05.2022 dal Tribunale di Roma, che per l'effetto revoca;
- RESPINGE la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
- CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite a favore della parte opponente che liquida in 2.504,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 13 giugno 2025
Il giudice
AR RI MP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP AR RI MP, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 44974, Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF P.IVA 1 con sede in Parte 1
Pt 1 via Sardegna 129 in persona del Presidente dott. Parte 2 rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata presso e nello dall'Avv. Giuseppe Mattei (CF C.F. 1 studio di quest'ultimo, in Pt 1 via Orazio n. 31, giusta delega redatta in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Lanza CP_1 (CF
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed (CF C.F. 3
,
elettivamente domiciliato in Pt 1 via degli Scipioni, 153, presso lo studio dello stesso.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Titoli di credito.
CONCLUSIONI: Come in atti. MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L.
69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa" e la "esposizione delle ragioni in diritto" anche con riferimento a "precedenti conformi", e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. La Parte 1 in persona del Presidente, dott. Parte_2
[…] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8437/2022 (R.G. 25107/2022), emesso in data 12.05.2022 dal Tribunale di Roma, notificatogli in data 13.05.2022, con cui gli era stato ingiunto di consegnare di consegnare le cose mobili di cui al ricorso, ovvero l'assegnon.
1043940918-07, emesso in data 31 gennaio 2018 dell'importo di € 3.500,00 tratto su di essa Pt_1 oltre il pagamento delle spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione l'istante allegava: l'insussistenza dl diritto fatto valere dal ricorrente, posto che in base alle procedure informatiche previste dal Regolamento di NC d'Italia n. 98975 del 22/03/2016, pubblicato in G.U. del 30/04/2016, serie generale n. 100, soltanto la NC EG (nel caso di specie Parte 3 n.d.a.) poteva consegnare l'unica "copia analogica del titolo conforme all'originale", copia che viene generata direttamente dal sistema della NC EG nel momento stesso in cui avviene la conferma di impagato;
che soltanto la NC EG ( BI NC ) poteva disporre dell'originale informatico dell'assegno, in quanto, ai sensi del vigente processo degli incassi cd. CIT - check image truncation l'originale cartaceo viene trattenuto dalla NC EG, dematerializzato e successivamente distrutto decorsi 6 mesi dalla negoziazione;
che la BI Pt 1 aveva già consegnato, in data 02/04/2019, allo CP 1
[...], che sottoscriveva per ricevuta, copia conforme all'originale informatico conservato nei propri archivi, rilasciata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. B) del regolamento della NC d'Italia del 22/03/2016, pubblicato in G.U. in data 30/04/2016 che consente al portatore dell'assegno l'esercizio dei diritti ad esso attribuiti dalla legge con l'espressa avvertenza che "La presente copia
è rilasciata una sola volta al portatore del titolo" (doc. 5); - che, pertanto, la BCC di Pt 1 aveva rilasciato in data 01.07.2020 e poi in data 20.05.2022 la copia semplice dell'assegno richiesto protestato, non disponendo della copia originale. Concludeva chiedendo: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito per i motivi meglio esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o inefficace, riformare e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 8437 (R.G. 25107/2022) emesso dal
Tribunale di Roma il 12/05/2022, con il quale veniva ingiunto alla Parte 1
[...] "a) di consegnare per il titolo di cui al ricorso, alla parte ricorrente, le cose mobili indicate nel ricorso;
b) di pagare le spese di questa procedura che si liquidano nella somma di € 1.100,00 per compenso ed € 145,00 per spese, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge, con distrazione", perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto. Con condanna alle spese e compensi legali, oltre accessori di legge del presente giudizio."
CP 1Si costituiva in causa contestando le avverse deduzioni in quanto infondate, chiedendo la conferma del decreto ingiunto opposto, la condanna alle spese legali del presente giudizio, con risarcimento del danno ex art. 96 cpc per pretestuosità dell'azione. Concludeva chiedendo: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in rigetto di ogni avversaria deduzione e richiesta, accertare l'infondatezza dell'opposizione de qua e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la opponente alla refusione delle spese di lite di cui al decreto, oltre che della presente opposizione da distrarsi, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.".
La causa era istruita mediante produzione documentale.
Alla prima udienza svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. s richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.:
Con ordinanza del 06.04.2023 adottata all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice, rilevato che le parti non articolava istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 02.03.2025 svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'190 c.p.c.. Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02);
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza - dei
-
presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Dall'esame della documentazione versata in atti e già allegata al fascicolo del procedimento monitorio risulta provato dal CP 1 : di aver tratto in data 31 gennaio 2018 su […]
l'assegno n. 1043940918-07 dell'importo di € 3.500,00; che relativamente a Parte 1
in data 8 febbraio 2019 protesto;
di aver detto assegno veniva sollevato da Parte 4
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ricevuto in data 13 maggio 2019 da Parte_4
con cui attestava che egli aveva provveduto a saldare interamente la pretesa vantata nei suoi confronti;
che in data 17 marzo 2022 aveva diffidato la NC opponente alla consegna di copia autentica dell'assegno richiamato assegno protestato;
che il Tribunale rigettava il ricorso riabilitazione del ricorrente perché la copia depositata non risultava conforme (Cfr. doc. da 1 a 4 depositato nel fascicolo del monitorio).
Ebbene, appare provata il rapporto contrattuale bancario intercorso tra le parti, il protesto sollevato verso l'assegno tratto sulla banca opponente, il saldo della pretesa creditoria che ha dato origine al ridetto protesto e l'introduzione del procedimento di riabilitazione da parte del CP 2
Nondimeno, esaminate le deduzioni ed allegazioni di parte opponente, le stesse sono da ritenersi fondate e meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, vero è quanto rilevato dall'istante ovvero che in virtù della previsione contenuta nell'art. 15 del Regolamento di NC d'Italia n. 98975 del 22/03/2016, pubblicato in G.U. del
30/04/2016, serie generale n. 100 denominato - Consegna di documentazione- “l. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta: a) una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del
Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;
b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.
2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo."
Ciò considerato, appare provato per tabulas che la banca EG, Parte 3 a cui è stato girato l'assegno per l'incasso in regime di check truncation e che, pertanto, era l'unico soggetto tenuto, in effetti ha rilasciato a norma dell'art. 15 del Regolamento di NC d'Italia n. 98975 del
22/03/2016, in data 02.04.2019 una copia conforme all'originale (cfr. doc. 5 depositato da parte opponente).
La procedura di check truncation prevede l'incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 euro, i quali anziché essere trasmessi materialmente dalla banca EG a quella trattaria, vengono trattenuti presso la prima e il regolamento avviene attraverso la trasmissione di dati in rete o su supporto magnetico. L'assegno è custodito dalla banca EG che li esibisce su richiesta alla banca trattaria, all'autorità giudiziaria, all'amministrazione finanziaria.
Dunque, per considerazione appena svolte la banca opponente non era tenuta, ne poteva rilasciare la richiesta copia conforme non essendo tenuta all'adempimento, anche in considerazione del fatto che non ne aveva il possesso materiale.
Ciò posto, si osserva che CP 2 portatore del titolo, fosse già in possesso della copia conforme all'originale dell'assegno protestato de quo al tempo in cui ha incardinato il procedimento monitorio, nel 2022, poiché, come detto, risulta che allo stesso gli fosse stata fornita detta copia in data 02.04.2019.
L'opposizione, dunque, è fondata e deve essere accolta
CP_2 è infondata e per l'effetto il decretoPer converso la pretesa di obbligo di fare del ingiuntivo n. 8437/2022 (R.G. 25107/2022), emesso in data 12.05.2022 dal Tribunale di Roma deve essere revocato.
Anche la domanda di condanna della parte opponente di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta non coglie nel segno e deve essere, pertanto, respinta. Si ricorda che ai fini della rilevabilità della responsabilità ex art. 96 c.p.c. devono ricorrere due presupposti: quello oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte in conseguenza dell'abuso del processo, avviato con una condotta, solo apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti e quello soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n. 32090).
Con tutta evidenza nel caso di specie detti presupposti non ricorrono. Pertanto, la domanda di condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta deve essere respinta.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
In ragione delle risultanze processuali le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8437/2022 (R.G. 25107/2022), emesso in data 12.05.2022 dal Tribunale di Roma, che per l'effetto revoca;
- RESPINGE la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
- CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite a favore della parte opponente che liquida in 2.504,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 13 giugno 2025
Il giudice
AR RI MP