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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte nelle persone dei magistrati:
RB DE ON Presidente
FR CO Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 448 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(cf/p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Eleonora Magnanini e dall'Avv. Fabiana Desiderio
appellante
contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Cancellara
appellata OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 486-2024, pubblicata in data 27.03.2024.
All'udienza tenutasi in data 14 ottobre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante (come da atto di appello del 10.05.2024 e note conclusionali depositate il 02.07.2025):
“(i) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del 27.03.2024
(ii) nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia della sentenza e comunque riformare la sentenza del 27.03.2024, emessa dal Tribunale di Pescara (R.G. n. 1171/2020 –
Giudice Istruttore Dott.ssa Di Cintio pubblicata in data 27 marzo 2024, non notificata e per l'effetto:
(ii1) accertare e dichiarare il credito azionato da nei confronti di Parte_1 CP_1 per l'importo pari ad € 62.004,50= oltre interessi moratori;
(ii2) confermare in via
[...] definitiva il decreto ingiuntivo n° 276/2020 del Tribunale di Pescara e per l'effetto ordinarne l'esecutività (iii) in ogni caso, condannare alla rifusione delle CP_1 spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio;
In via istruttoria si reiterano tutte le richieste formulate in primo grado e rigettate, ovvero richiesta di prova orale formulata con seconda memoria ex art. 183 cpc ed istanza di remissione in termini ai fini della produzione del contratto di logistica.”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta del 23.07.2024 e note conclusionali depositate il 28.07.2025):
pag. 2/12 “- in via preliminare, visto l'art. 283 c.p.c., rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza per manifesta infondatezza ed inammissibilità della medesima, con condanna dell'appellante alla irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dell'art. 283 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello proposto ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa con conseguente conferma della sentenza n.
486/2024 RGSent. emessa dal Tribunale di Pescara all'esito del giudizio n. 1171/2020
RGC;
- rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate quali la prova orale formulata con seconda memoria ex art.183 c.p.c. e l'istanza di remissione in termini ai fini della produzione del contratto di logistica.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore”.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 486/2024, pubblicata in data 27 marzo
2024, il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 276/2020 emesso in data 10.2.2020 per il CP_1 complessivo importo di € 62.004,50, in favore di , a titolo di Parte_1 corrispettivo per lo svolgimento di servizi e attività resi per i marchi “CI"
e “RI”, come da fatture emesse tra giugno e ottobre 2019, così decideva:
“- Rileva la carenza di legittimazione sostanziale passiva della CP_1
- Revoca il decreto d'ingiunzione opposto
- Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 10.717,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% RIM FORF oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
pag. 3/12 Il giudice di primo grado, dopo aver ricordato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il ricorrente in monitorio mantiene la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, pertanto, a provare il fatto costitutivo del credito, accertava che i marchi oggetto del credito non erano mai stati di proprietà della né ad essa riconducibili, CP_1 ma prima di sino al 19.07.2019, e poi da tale data di Parte_1 Controparte_2 come da atto di costituzione di società a responsabilità limitata, in Notaio Per_1
del 19 luglio 2019 (Rep 12.961; racc. 9541), in esecuzione dell'accordo quadro
[...] del 1° aprile 2019 relativo al conferimento di ramo d'azienda alla costituenda CP_2
alla quale veniva rimessa l'organizzazione di beni e servizi destinati alla
[...] commercializzazione dei prodotti relativi ai marchi ceduti, con la conseguenza che la non era legittimata passivamente rispetto alle fatture contestate e la CP_1 richiesta di pagamento del corrispettivo delle attività svolte dalla in Parte_1 favore dei marchi “CI” e “RI” doveva essere rivolta a soggetti giuridici diversi.
Il valore probatorio delle fatture assunte in sede monitoria veniva ritenuto insufficiente nel giudizio cognitivo di opposizione, poiché puntualmente contestato e non supportato da ulteriori prove. aveva dimostrato, infatti, di aver contestato formalmente CP_1 le fatture attraverso PEC inviata il 2 ottobre 2019 alla mentre parte Parte_1 opposta non aveva fornito alcuna prova volta a dimostrare la fonte del credito azionato in monitorio.
Alla luce di queste considerazioni, appariva dunque fondata l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale dal lato passivo sollevata dall'opponente e, di conseguenza, il giudice revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
2. L'appello.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello per i motivi di Parte_1 seguito indicati.
pag. 4/12 2.1 “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc.; erronea interpretazione di fatti di causa e mancanza di valutazione di documenti di causa rilevanti”.
Con tale motivo di gravame la società appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2967 codice civile con riferimento all'onere probatorio posto a carico del creditore, in primo luogo per aver il giudice di prime cure individuato quale soggetto passivamente legittimato la nonostante fosse emerso chiaramente dalla Controparte_2 documentazione acquisita in atti sia che tale società era ancora inesistente all'epoca dell'effettuazione dei servizi oggetto di fattura, e ciò quantomeno fino al luglio del
2019, sia perché i soci, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti delle consorelle facenti capo a si erano determinati per la comune gestione della Parte_1 logistica afferente alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti a marchio
CI fino all'effettivo passaggio di consegne delegandone l'operatività a Parte_1
gestione questa prorogata con verbale del Consiglio di amministrazione della
[...] del 30.7.2019 fino al settembre 2019, pur dopo la costituzione della Controparte_2 società in data 19.7.2019, per consentire alla neo costituita società di avviare ed organizzare la propria attività di logistica.
In particolare ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, nonostante le fatture e la documentazione acquisita in atti (accordo quadro dell'1.4.2019; atto costitutivo della del 19.7.2019; email del 5.4.2019 di comunicazione Controparte_2 dello spostamento del magazzino da a;
inventario e valorizzazione del CP_1 Parte_1 magazzino di verbale di passaggio di consegne del 5.09.2019 e successiva CP_1 comunicazione del presidente verbale CDA CiaoCarb del 30.7.2019 con CP_2 cui i soci stabilivano di prorogare in capo alla lo svolgimento delle attività di Parte_1 movimentazione e vendita dei prodotti a marchio CI almeno fino al 30.09.2019; fattura emessa per medesima causale alle consorelle) e nonostante la prova testimoniale a tal fine articolata e non ammessa, supportata dalla ulteriore documentazione ritenuta tardiva dal giudice di primo grado, aveva ritenuto non fornita dalla la Parte_1 prova dell'esistenza dell'accordo di gestione della logistica relativa al magazzino dei prodotti a marchio CI.
pag. 5/12 2.2 “Nullità della sentenza per mancata pronuncia su domanda dell'opposta di accertamento del credito portato nella ft 1653/2019 e conseguente condanna al pagamento dell'opposta a tal titolo. Omessa valutazione degli elementi costitutivi sottesi alla spiegata domanda ed errata statuizione della sentenza gravata nel capo in cui la rigetta accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva”.
Sotto tale profilo ha lamentato la società appellante che, nonostante fossero state allegate a fondamento del credito vantato complessivamente sei fatture, di cui le prime cinque riferite alla gestione del magazzino e della logistica a marchio CI e la sesta, la fattura n. 1653 del 31.10.2019, a titolo di ricalcolo dello sconto dal 4% al 10% nei rapporti commerciali intercorsi tra le parti, la sentenza nulla aveva statuito sul credito vantato dell'ammontare di euro 33.586,91 relativo a tale ultima fattura, sebbene mai contestata.
2.3 “Violazione del d.m. 138/2022 contenente parametri per la liquidazione delle spese di giustizia. Eccessività dell'importo liquidato in sentenza”.
Per l'appellante la sentenza si appalesa ingiusta anche in punto di liquidazione delle spese di lite che, con esclusione della fase istruttoria, avrebbe dovuto correttamente prevedere la liquidazione di compensi per € 2.552,00 con riguardo alla fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 4.253,00 per la fase conclusiva, e pertanto la minor somma complessiva pari ad € 8.433,00 e non quella liquidata di € 10.717,00.
3. Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza del gravame, CP_1 del quale ha invocato il rigetto.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato.
4.1 Con il primo motivo di gravame viene lamentata la violazione dell'art. 2967 codice civile con riferimento all'onere probatorio posto a carico del creditore, in primo luogo laddove il primo giudice avrebbe individuato quale soggetto passivamente legittimato la nonostante emergesse chiaramente Controparte_2 dalla documentazione acquisita in atti che tale società all'epoca pag. 6/12 dell'effettuazione dei servizi oggetto di fattura fosse ancora inesistente, quantomeno fino al luglio del 2019, e comunque non obbligata neppure per l'epoca successiva, fino al settembre 2019, avendo deciso i soci della Parte_1
nelle rispettive qualità di legali rappresentanti delle società facenti capo ad
[...] essa ( , di delegare alla Controparte_3 Controparte_4 CP_1 la comune gestione della logistica afferente la produzione e la Parte_1 commercializzazione dei prodotti a marchio CI fino all'effettivo passaggio di consegne, gestione questa prorogata con verbale del Consiglio di amministrazione della del 30.7.2019 fino al settembre 2019, pur Controparte_2 dopo la costituzione della società in data 19.7.2019, per consentire alla neo costituita società di avviare ed organizzare la propria attività di logistica;
tali spese sarebbero state anticipate da e mese per mese rifatturate Parte_1 per un terzo a carico di ciascuna delle tre società partecipate.
La censura è in primo luogo non corretta in chiave di prospettazione, non avendo il
Tribunale di Pescara in alcun modo individuato quale unico soggetto obbligato la
Controparte_2
A tal fine appare necessario, infatti, evidenziare che con la sentenza di primo grado in questa sede impugnata il primo giudice si è limitato ad escludere la titolarità dal lato passivo in capo alla dei crediti azionati in monitorio dalla CP_1 Parte_1 incidentalmente indicando altri quali soggetti responsabili, ed in particolare non solo la costituita solo in data 19.7.2019, come puntualmente evidenziato dal Controparte_2 decidente, ma anche la stessa Parte_1
Così chiariti i termini del decisum, corretta risulta nel merito la statuizione.
Emerge dalla documentazione ritualmente acquisita in atti che con accordo quadro dell'1 aprile 2019, e , soci della CP_5 Parte_2 Controparte_6
società produttrice di alimenti, programmavano la scissione del gruppo Parte_1
Cont ex art. 2506 c.c., attraverso l'assegnazione della al socio Controparte_3 [...]
, della al socio e della al CP_6 Controparte_7 Parte_2 CP_1 socio CP_5
pag. 7/12 Concordavano altresì che oggetto di scissione sarebbe stata anche la costituenda avente ad oggetto la produzione e commercializzazione dei prodotti a Controparte_2 marchio CI e RI, e che la sarebbe rimasta nella proprietà Parte_1 esclusiva del socio Parte_2
In esecuzione dell'accordo quadro dell'1 aprile 2019, la veniva costituita Controparte_2 con atto in Notaio del 19 luglio 2019 (Rep 12.961; racc. 9541). Persona_1
In data 30.07.2019 il Consiglio di amministrazione della società approvava il punto 2 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto “delega a di tutte le attività Parte_1 già svolte fino ad oggi, almeno fino al 30.09.2019”, con la delibera espressa, “attesa la necessità di completare un adeguato passaggio di consegne con il Presidente del
Consiglio di Amministrazione di relativamente al ramo d'azienda oggetto di Parte_1 conferimento e costituzione nonché visto l'imminente approssimarsi del periodo estivo e la necessità di munirsi di una sede e dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività, di lasciare in capo alla e/o comunque delegare la stessa allo svolgimento Parte_1 delle attività di movimentazione e vendita dei prodotti a marchio CI da parte delle partecipate (società per le quali è in corso la scissione), almeno fino al 30 settembre2019”.
Con delibera del 2 agosto 2019, in atto del Notaio (Rep. 13.006; racc. Persona_1
9577), veniva disposta la “scissione parziale asimmetrica della società Parte_1 mediante la costituzione, ai sensi dell'art. 2506 c.c., di due nuove società a responsabilità limitata, la Make Healthy s.r.l., attribuita a e la CP_5 CP_8
attribuita ad , con fuoriuscita dei due soci dalla partecipazione al
[...] Controparte_6 capitale sociale della che rimaneva così integralmente in capo a Parte_1
Parte_2
Con verbale del 5 settembre 2019 (doc. 2 memoria 183 n. 2 parte opposta) veniva infine effettuato il passaggio di consegne da alla neocostituita Parte_1 Controparte_2
In tale contesto priva di pregio appare la prospettazione dell'appellante volta ad affermare che le spese sostenute da nell'interesse dei marchi CI e Parte_1
RI fino al settembre 2019 (in quanto fino al 19 luglio 2019 che Controparte_2
pag. 8/12 solo in tale data aveva rilevato i marchi risultava, non ancora costituita, e successivamente, fino a settembre 2019, non ancora in grado di sostenerne la gestione), sebbene anticipate da andassero ripartite per un terzo ciascuna tra le tre Parte_1 società partecipate.
In particolare i crediti vantati dalla fanno riferimento a sei fatture: le Parte_1 prime cinque, segnatamente la n. 1151 del 26.06.2019 di € 5.738,68, la n. 1154 del
26.06.2019 di € 6.712,28, la n. 1457 del 31.07.2019 di € 6.587,67, la n. 1534 B del
5.09.2019 di € 7.456,24, la n. 1639 del 11.10.2019 di € 1.922,72, aventi ad oggetto
”quota di partecipazione per l'affitto del magazzino, quota di partecipazione alle spese sostenute per il servizio amministrativo;
quota di partecipazione alle spese sostenute per il servizio commerciale;
quota di partecipazione alle spese sostenute per il servizio di facchinaggio e spedizioni per due operai”, rispettivamente per i mesi di aprile 2019, maggio 2019, giugno 2019, luglio - agosto 2019 e fino al 5 settembre 2019”; la sesta fattura, n. 1639 del 31 ottobre 2019 dell'importo di € 33.586,91, avente invece ad oggetto “ricalcolo dello sconto applicato dal 4% al 10% e dal 7% al 10% in funzione del verbale del CdA del 4.12.2017”.
Ebbene, sulla base di tali fatture e della documentazione complessivamente acquisita in atti, risulta pienamente condivisibile la decisione del primo giudice che ha escluso la titolarità dal lato passivo in capo alla delle obbligazioni sorte a seguito delle CP_1 prestazioni effettuate in favore dei marchi CI e RI considerato che, risultando gli stessi confluiti nella quest'ultima doveva ritenersi Controparte_2 responsabile delle obbligazioni sorte successivamente, salvo diverso accordo con in virtù della delibera del CdA del 30 luglio 2019, continuando a fare Parte_1 capo quelle sorte antecedentemente alla costituzione di alla dante causa Controparte_2
senza che in atti risulti adeguatamente provato un diverso accordo tra i Parte_1 tre soci per la ripartizione interna di tali obbligazioni tra le tre società ad essi facenti capo.
A tal fine occorre, infatti, ribadire l'inammissibilità della tardiva produzione, effettuata in primo grado dall'odierna appellante allorquando le preclusioni istruttorie ex art. 183
pag. 9/12 c.p.c. risultavano ampiamente maturate, senza che ricorressero i presupposti della oggettiva sopravvenienza della documentazione o della oggettiva impossibilità della parte di procurarsi tali scritture per fatto ad essa non imputabile, del verbale del
Consiglio di amministrazione della del 29 aprile 2019, effettuata Parte_1 unitamente al Contratto di “Fornitura di servizi di logistica”, stipulato in data 30 aprile
2019 tra e dai quali emergerebbe in ipotesi la prova Parte_1 Controparte_9 di un accordo per la ripartizione di tali spese tra le tre società partecipate del quale, si ribadisce, non v'è traccia nei successivi atti pubblici di costituzione della Controparte_2 del 19.7.2019 e di scissione parziale della del 2.8.2019. Parte_1
4.1.2 Così esclusa la titolarità sostanziale dell'obbligazione in capo alla CP_1 diviene irrilevante l'esame della contestazione relativa alla ritenuta inidoneità delle fatture quali prova del credito vantato da Parte_1
4.2 Con il secondo motivo di gravame si duole l'appellante dell'omessa pronuncia da parte dell'organo di primo grado in merito alla fattura n. 1653/2019 del 31 ottobre 2019 dell'importo di euro 33.586,91, pure azionata con il decreto ingiuntivo, avente ad oggetto “ricalcolo dello sconto applicato dal 4% al 10% e dal 7% al 10% in funzione del verbale del CdA del 4.12.2017”.
Premesso che non si verte nel caso in esame nell'ipotesi astratta di omessa pronuncia, avendo il giudice disatteso la domanda anche sulla base della inidoneità di tutte le fatture a fornire la prova del credito vantato in monitorio, il motivo nel merito si rivela comunque infondato.
Risulta, in particolare, che la fattura in contestazione sarebbe stata emessa da Parte_1
a titolo di “ricalcolo prezzi pattuiti in Verbale di CdA del 4.12.2017”. Sostiene
[...]
l'appellante che “tenuto conto della scissione asimettrica del gruppo , si Parte_1 rendeva infatti necessario chiudere tutte le poste aperte nelle operazioni di vendita tra le varie consorelle controllate, rettificando le operazioni di scontistica precedentemente applicate in misura inferiore al 10%”.
Si legge nel menzionato verbale del 4 dicembre 2017 che in sede di assemblea ordinaria di era stata deliberata, tra l'altro, l'autorizzazione alle società controllate Parte_1
pag. 10/12 e alla produzione di tutti CP_1 Controparte_10 Controparte_11
i prodotti della filiera con facoltà di commercializzare i prodotti con Parte_1 propri marchi, ed inoltre che “Sui prodotti, di nuova forgia, delle Controllate, distribuite con il marchio CI, sarà applicata una Royalties del 10%”.
Tale fattura n. 1653/2019 del 31.10.2019, relativa a un ricalcolo del 10% sui prezzi, tuttavia, non risulta suffragata da elementi probatori idonei a fondare un credito certo, liquido ed esigibile.
Sostiene l'appellante che la fattura sarebbe stata emessa al fine di regolarizzare i rapporti economici tra le parti a seguito della scissione: a margine la circostanza che alcun cenno a tale credito o a pendenze di tal genere tra le parti risulti espresso in sede di scissione parziale del 2.8.2019, neppure emerge antecedente annotazione alcuna nelle scritture contabili di difettando in atti non solo la prova ma finanche la Parte_1 puntuale allegazione di elementi concreti di esecuzione dell'accordo adottato in assemblea ai quali ancorare l'eventuale quantificazione del credito, non risultando provata né puntualmente allegata la base di computo costituita dalla puntuale indicazione e prova delle merci movimentate.
Tutto ciò, essendo la fattura un atto unilaterale che non può costituire piena prova del rapporto sottostante, induce a ritenere non comprovati i crediti in essa portati dalla
Parte_1
3. Il terzo motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese legali, viene del pari disatteso in quanto l'importo liquidato (€ 10.717,00), esclusa la fase istruttoria, risulta pienamente conforme ai parametri ricompresi tra i medi e i massimi del D.M. 147/2022, in riferimento ad una causa di valore di euro 62.004,50.
Alla luce di quanto sopra, la Corte rigetta integralmente l'appello.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata pag. 11/12 integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. Parte_1
486-2024, resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 27.03.2024, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_1
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00, oltre al 15% di spese generali e Iva e cpa come per legge;
• dichiara che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 9 dicembre 2025.
Consigliere rel.
FR CO
Presidente
RB DE ON
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