Art. 11.
Le indennita' e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304 , sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia.
Le indennita' e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304 , sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia.