Inammissibile
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/08/2025, n. 6942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6942 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06942/2025REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da
Ministero della Giustizia, Csm Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - SEZ. VII n.-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Andrea Abbamonte;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’originario ricorso il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni dallo stesso patiti per effetto del demansionamento professionale subito a partire dal -OMISSIS- sino al -OMISSIS- - data di pensionamento - per effetto di una vicenda penale che lo aveva visto assolto con formula piena.
Con sentenza n. -OMISSIS- depositata in data -OMISSIS- e non notificata, il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo sostanzialmente carente l’elemento soggettivo della colpa in capo al C.S.M. nell’adottare la delibera del -OMISSIS- la quale aveva escluso che per effetto della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di assoluzione (e la conseguente statuizione del giudice disciplinare) al dott. -OMISSIS- potesse essere assegnato il posto di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -OMISSIS- ovvero altro ufficio direttivo, atteso che il conferimento di tali incarichi non poteva essere disposto al di fuori di una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 160/2016.
Proposto appello il Consiglio di Stato, con la sentenza n.-OMISSIS- per la cui revocazione è causa, ha accolto il ricorso e liquidato, a titolo di danni non patrimoniali da demansionamento, la somma equitativamente determinata in €. 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la decisione, il Ministero della Giustizia e il CSM hanno proposto ricorso per revocazione, lamentando la sussistenza di errori di fatto che avrebbero inciso in maniera determinante sul processo decisionale del Giudice adito.
Resiste -OMISSIS-.
All’udienza del 24 giugno 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di revocazione i ricorrenti deducono errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ai sensi dell’art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a.
Evidenziano che la sentenza impugnata era da un lato effetto di errori di fatto risultanti dagli atti e documenti di causa e, d’altro lato, contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
1.1. In particolare deducono l’erroneità della decisione per supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita e cioè l’esistenza della contestazione.
Lamentano che la sentenza impugnata, con riferimento in particolare al punto n. 17 della parte in diritto, aveva ritenuto sussistente in capo al ricorrente un danno non patrimoniale in nesso causale con l’attività provvedimentale del C.S.M., corrispondente ad una percentuale di invalidità quantificata nel 45% dalla consulenza depositata in giudizio sul presupposto della mancata contestazione, da parte del C.S.M. stesso della consulenza tecnica di parte.
Tale presupposto fattuale era però, secondo i ricorrenti in revocazione, insussistente ed erroneamente percepito per mera svista materiale in quanto la contestazione era svolta, tanto in primo grado quanto in appello, come rilevabile dal contenuto degli atti processuali. In particolare, già nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, il C.S.M. aveva contestato recisamente il danno del quale era stato chiesto il ristoro, sia sotto il profilo dell’“ an ” della pretesa – contestazione che già di per sé comprende, peraltro, “…per implicito anche quella in ordine al quantum della medesima” (v. Cass. n. 2894/2013) –, sia sotto il profilo del quantum.
La censura è inammissibile.
1.2. Giova al riguardo ricordare che, per costante giurisprudenza (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, sez. VII, n. 1458/2022; sez. II, n. 1433/2022; sez. VI, n. 1387/2022; sez. I, n. 1585/2021 e n. 1213/2021), l'errore revocatorio deve derivare da un'errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio che abbia indotto il giudice a ritenere come documentalmente provato un fatto in realtà inesistente o - viceversa - inesistente un fatto documentalmente provato, deve attenere ad un punto controverso sul quale la decisione non abbia espressamente motivato e deve riguardare un elemento decisivo della decisione.
Detto errore, sostanzialmente riconducibile ad un "abbaglio dei sensi", deve essere, inoltre, immediatamente rilevabile, senza quindi che vi sia la necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, e non deve essere confuso con l'errore che deriva dall'attività valutativa del giudice che abbia dato luogo ad una statuizione anche implicita.
Non si è, quindi, in presenza di un errore revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione (cfr., sul punto, anche Cons. Stato, sez. III, n. 2316/2021).
E ciò in considerazione del fatto che un utilizzo improprio del rimedio consentirebbe di rimettere in discussione il contenuto di una pronuncia, dando di fatto luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio, non previsto e non ammesso dall'ordinamento.
L'errore revocatorio, dunque, postula il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice. Il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Ne consegue che l'errore revocatorio “ non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi ” (Cass., sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3).
L'errata valutazione in ordine al contenuto degli atti di parte si risolve in un errore di giudizio, che non può essere dedotto come vizio revocatorio (Cass., sez. VI-L, 27 aprile 2018, n. 10184; di recente, Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040). Ne discende che non è configurabile un errore revocatorio nel giudizio espresso dal Consiglio di Stato sulla violazione del principio di non contestazione.
1.3 I ricorrenti deducono, inoltre, l’erroneità della decisione per supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa.
Lamentano che l’affermazione della sentenza, secondo cui il dott. -OMISSIS- avrebbe sofferto, nel periodo compreso tra il -OMISSIS- (data in cui l’assoluzione in sede penale era diventata definitiva) e il -OMISSIS- (data di collocamento a riposo), un danno psichico legato alla “rottura delle quotidiane relazioni familiari e dei rapporti sociali nel proprio consolidato contesto di vita” per essergli stato “impedito […] di riavvicinarsi agli affetti familiari” era affetta da errore revocatorio in quanto nel periodo rilevante ai fini risarcitori il magistrato aveva svolto le proprie funzioni in -OMISSIS-, presso la Procura Generale della Corte di appello, vale a dire presso un ufficio giudiziario sito nella stessa città in cui ha sede la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, ufficio nel quale lo stesso dott. -OMISSIS- aveva chiesto di essere assegnato, in qualità di Procuratore aggiunto, anche al fine di poter soddisfare le rappresentate, inderogabili esigenze familiari.
La censura è inammissibile.
Si legge nella sentenza impugnata: “ Per i profili in cui sono invece ravvisabili danni risarcibili costituisce dato incontroverso che l’ingiusta perdita delle funzioni e l’effetto di demansionamento da esso derivante si traduce nella perdita della professionalità, con privazione di quelle capacità che sul presupposto del valore costituzionale del lavoro (art. 4 Cost.) connotano la personalità dell’individuo. Contrariamente a quanto supposto dalle amministrazioni resistenti, secondo i principi affermatisi presso la giurisprudenza civile (per tutte: Cass., sez. unite civili, 11 novembre 2008, nn. 26972 - 26975), il descritto pregiudizio è pertanto inquadrabile nel danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., quale ipotesi di danno a beni giuridici di rilevanza costituzionale. Al descritto pregiudizio consistente nella perdita della professionalità proprio della dimensione socio-relazionale si aggiungono nella presente vicenda contenziosa quelli di carattere più intimo, insiti nello stato di sofferenza connesso al vissuto del danneggiato, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro e dunque a modificare le proprie abitudini di vita ”.
Il Giudice ha individuato il danno non patrimoniale risarcibile essenzialmente nella perdita di professionalità subita dal ricorrente per effetto di un reiterato ed illegittimo demansionamento, cui era conseguito lo stato di sofferenza connesso al “vissuto” del danneggiato.
Secondo il Giudice era stata la mancata reintegrazione del dott. -OMISSIS- nelle precedenti funzioni semidirettive ricoperte, - nonostante il conseguimento di un verdetto assolutorio con formula piena ormai irrevocabile - a determinare una rinnovazione dell’esperienza dolorosa che ne aveva comportato l’allontanamento dal luogo di lavoro e dagli affetti dei suoi cari – intesa come lesione delle sue capacità affettive; il danno dunque era sempre quello conseguente alla mancata reintegrazione nelle precedenti funzione.
1.4 Con la terza censura deducono la contrarietà della sentenza n.-OMISSIS- ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
Lamentano che la decisione impugnata aveva infine ritenuto la sussistenza del profilo soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, travisando la motivazione della precedente sentenza di questo Consiglio n. -OMISSIS- così da ritenerla non in contrasto con la sentenza n. -OMISSIS-.
La censura è inammissibile.
Perché possa configurarsi il dedotto vizio revocatorio, non è sufficiente che ci sia contrasto di giudicati, ma è altresì necessario che la sentenza impugnata per revocazione non abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato.
Nella prima sentenza si era affermato: a) la reintegra nello stesso posto non può esservi ove la sentenza di proscioglimento non risulti passata in giudicato; b) in tal caso, il posto da conferire segue le regole generali concorsuali.
La successiva decisione del Cons. Stato n. -OMISSIS- - nel confermare la sentenza TAR Lazio n. -OMISSIS- – non ha affatto “mutato” l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla precedente sent. n. -OMISSIS- ma ha affermato che il C.S.M., con la delibera del -OMISSIS-, ha di fatto disapplicato il principio enunciato nella precedente decisione n. -OMISSIS-, laddove non ha considerato che medio tempore , nel -OMISSIS-, era intervenuta la sentenza penale definitiva di assoluzione dell’appellante che ne imponeva la reintegra ai sensi dell’art. 23 comma primo del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 – che, per l’appunto, subordina il diritto del magistrato alla reintegrazione del posto in precedenza ricoperto alla emissione di decisione di proscioglimento “irrevocabile” ovvero “non più soggetta ad impugnazione”.
Pertanto, la sentenza impugnata non è in contrasto con un precedente di giudicato e, comunque ha esaminato l’eccezione di giudicato.
Il ricorso per revocazione deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione l'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO