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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Chielli, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Francesco Cerella, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/2/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e chiedendo, quanto all'affidamento e del mantenimento della minore, il recepimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti. Il P.M., con nota dell'11/3/2025, ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di paternità con attribuzione del cognome del padre
1
(allegando certificato del casellario giudiziale nullo) nonché alle condizioni di affidamento e mantenimento della minore come da accordo raggiunto tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/3/2024 in qualità di Parte_1 genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] il [...], ha chiesto Persona_1 all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che la minore
[...]
è figlia del convenuto con attribuzione del Per_1 CP_1 cognome paterno in aggiunta a quello materno e ogni altro consequenziale provvedimento;
ha altresì chiesto di disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa e di definire il diritto di visita del padre in modo graduale e progressivo nel tempo, domandando inoltre che il convenuto contribuisca al mantenimento ordinario della minore, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, e con condanna del medesimo al pagamento di un importo pari ad € 10.000,00 per ogni anno dalla nascita della minore quale contributo al mantenimento pregresso ordinario e straordinario della figlia minore.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto, dal 2014 alla fine del 2016, una relazione sentimentale con il quale sarebbe CP_1 il padre della piccola , che, tuttavia, egli non Per_1 avrebbe voluto riconoscere, decidendo di interrompere la relazione nel momento in cui la ricorrente gli comunicava il proprio stato di gravidanza;
- che la minore è stata registrata presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Vasto al numero 3 parte I serie B dell'anno 2017 ed è stata riconosciuta dalla sola madre;
- che dalla nascita della bambina sino ad oggi, la ricorrente ha provveduto in via esclusiva al mantenimento, cura e educazione della minore, senza ricevere alcun contributo dal convenuto.
2
Con memoria di costituzione del 17/5/2024 il resistente CP_1
ha contrastato l'avversa domanda, negando di aver mai
[...] intrattenuto una relazione con la ricorrente ed affermando di essere coniugato dal 1991 e di aver appreso solo con la notifica del ricorso della nascita della bambina, di cui la ricorrente erroneamente attribuirebbe la paternità al convenuto. Ha, quindi, domandato il rigetto delle avverse domande, compresa quella di regresso per carenza di prova in ordine ai presunti esborsi effettuati dalla ricorrente per il mantenimento della figlia.
Il procedimento è proseguito con lo svolgimento di una CTU volta ad accertare ”previo espletamento degli opportuni esami ematologici
e delle prove sul DNA di e , se tra i due Persona_1 CP_1 soggetti esista una compatibilità ematica e genetica, superiore alla soglia minima oltre la quale, secondo le attuali conoscenze scientifiche, il rapporto di paternità può essere affermato in termini di certezza ovvero se sussistano incompatibilità di ordine ematico e/o genetico che consentano di escludere l'esistenza di un rapporto di paternità biologica tra gli stessi”, all'esito della quale il CTU nominato ha affermato che “sulla base dei dati ottenuti,
è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come
ACCERTATA la paternità del Sig. verso la minore CP_1 [...]
”. Per_1
Alla successiva udienza del 18/12/2024, alla luce degli esiti della CTU, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa in ordine all'azione di regresso e alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore. Sulla base di tale proposta, le parti, alla successiva udienza del 26/2/2025, hanno precisato le conclusioni, domandando al
Tribunale di recepire, quanto ai profili sopra richiamati, le condizioni così come concordate:
“Affidamento esclusivo della minore alla madre, con esercizio del diritto di visita da parte del padre previo accordo con la madre
e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
3
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, con riferimento all'azione di regresso per gli oneri sostenuti per il mantenimento della minore (a titolo ordinario e straordinario) della somma pari ad euro 20.000,00, che verrà corrisposta in rate mensili di euro 1.000,00 a partire dalla sentenza, salva la possibilità per il resistente di estinguere anticipatamente l'obbligazione.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente della somma di euro 450,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Spese di CTU a carico del resistente, con diritto alla ripetizione da parte della ricorrente di quanto eventualmente già versato a titolo di acconto.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, a titolo di contributo per le spese di lite, della somma pari ad euro
1.000,00”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve accogliersi la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità della minore
. Persona_1
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio genetico-forense, di cui è stata incaricata la dott.ssa , ha fugato ogni Persona_2 dubbio in ordine alla paternità biologica del resistente CP_1
rispetto alla minore in quanto “le analisi condotte
[...] Per_1 dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. verso CP_1 la minore ”. Persona_1
Si può, dunque, ritenere provata la paternità di CP_1 sulla minore . Persona_1
2. La ricorrente ha altresì manifestato la volontà di aggiungere il cognome paterno a quello materno.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M., il quale ha prodotto certificato del casellario giudiziale di (nullo) – CP_1 4
non risultando, pertanto, ragioni ostative all'attribuzione alla minore del cognome paterno – e considerata la tenera età della minore
(di anni 7), sicché la stessa non subirà alcuna conseguenza pregiudizievole nella trama dei rapporti personali e sociali.
Per tali ragioni, visto l'art. 262 c.c. (in forza del quale, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre), il Collegio ritiene che il cognome del resistente debba essere aggiunto al cognome materno per primo attribuito alla minore.
3. Quanto alle domande relative all'affidamento e al mantenimento della minore, nonché all'azione di regresso per il mantenimento pregresso della minore, il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti – sulla base della proposta formulata dal Giudice - non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e corrispondono agli interessi materiali e morali della minore.
La previsione dell'affidamento esclusivo della minore alla madre – in deroga alla regola dell'affido condiviso – si giustifica in ragione del fatto che non vi è stato finora alcun rapporto tra la minore ed il padre, il quale entrerà gradualmente nella sua vita attraverso incontri concordati con la madre, che, per il momento e fino a diversa determinazione delle parti, continuerà ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
Ciò premesso, il Collegio può pertanto prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti nei seguenti termini:
“Affidamento esclusivo della minore alla madre, con esercizio del diritto di visita da parte del padre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, con riferimento all'azione di regresso per gli oneri sostenuti per il mantenimento della minore (a titolo ordinario e straordinario) della
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somma pari ad euro 20.000,00, che verrà corrisposta in rate mensili di euro 1.000,00 a partire dalla sentenza, salva la possibilità per il resistente di estinguere anticipatamente l'obbligazione.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente della somma di euro 450,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Spese di CTU a carico del resistente, con diritto alla ripetizione da parte della ricorrente di quanto eventualmente già versato a titolo di acconto.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, a titolo di contributo per le spese di lite, della somma pari ad euro
1.000,00”.
4. Le spese di lite e di CTU sono regolate come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 219/2024, così provvede:
− accerta e dichiara che nata a [...] il Persona_1
16/8/2017, è figlia di nato a [...] il CP_1
30/10/1968;
− dispone l'aggiunta del cognome paterno ( ) a quello CP_1 materno ( ), prevedendo che il primo segua il secondo;
Per_1
− dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile competente provveda all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita di;
Persona_1
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'azione di regresso e al regolamento delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore e, per l'effetto, dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore avvenga secondo le condizioni concordate Persona_3 all'udienza del 26/2/2025 come ritrascritte in motivazione;
6
− condanna a corrispondere in favore di , CP_1 Parte_1
a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di €
1.000,00, oltre accessori di legge;
− pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, a carico di CP_1
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 12/3/2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Chielli, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Francesco Cerella, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/2/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e chiedendo, quanto all'affidamento e del mantenimento della minore, il recepimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti. Il P.M., con nota dell'11/3/2025, ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di paternità con attribuzione del cognome del padre
1
(allegando certificato del casellario giudiziale nullo) nonché alle condizioni di affidamento e mantenimento della minore come da accordo raggiunto tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/3/2024 in qualità di Parte_1 genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] il [...], ha chiesto Persona_1 all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che la minore
[...]
è figlia del convenuto con attribuzione del Per_1 CP_1 cognome paterno in aggiunta a quello materno e ogni altro consequenziale provvedimento;
ha altresì chiesto di disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa e di definire il diritto di visita del padre in modo graduale e progressivo nel tempo, domandando inoltre che il convenuto contribuisca al mantenimento ordinario della minore, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, e con condanna del medesimo al pagamento di un importo pari ad € 10.000,00 per ogni anno dalla nascita della minore quale contributo al mantenimento pregresso ordinario e straordinario della figlia minore.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto, dal 2014 alla fine del 2016, una relazione sentimentale con il quale sarebbe CP_1 il padre della piccola , che, tuttavia, egli non Per_1 avrebbe voluto riconoscere, decidendo di interrompere la relazione nel momento in cui la ricorrente gli comunicava il proprio stato di gravidanza;
- che la minore è stata registrata presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Vasto al numero 3 parte I serie B dell'anno 2017 ed è stata riconosciuta dalla sola madre;
- che dalla nascita della bambina sino ad oggi, la ricorrente ha provveduto in via esclusiva al mantenimento, cura e educazione della minore, senza ricevere alcun contributo dal convenuto.
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Con memoria di costituzione del 17/5/2024 il resistente CP_1
ha contrastato l'avversa domanda, negando di aver mai
[...] intrattenuto una relazione con la ricorrente ed affermando di essere coniugato dal 1991 e di aver appreso solo con la notifica del ricorso della nascita della bambina, di cui la ricorrente erroneamente attribuirebbe la paternità al convenuto. Ha, quindi, domandato il rigetto delle avverse domande, compresa quella di regresso per carenza di prova in ordine ai presunti esborsi effettuati dalla ricorrente per il mantenimento della figlia.
Il procedimento è proseguito con lo svolgimento di una CTU volta ad accertare ”previo espletamento degli opportuni esami ematologici
e delle prove sul DNA di e , se tra i due Persona_1 CP_1 soggetti esista una compatibilità ematica e genetica, superiore alla soglia minima oltre la quale, secondo le attuali conoscenze scientifiche, il rapporto di paternità può essere affermato in termini di certezza ovvero se sussistano incompatibilità di ordine ematico e/o genetico che consentano di escludere l'esistenza di un rapporto di paternità biologica tra gli stessi”, all'esito della quale il CTU nominato ha affermato che “sulla base dei dati ottenuti,
è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come
ACCERTATA la paternità del Sig. verso la minore CP_1 [...]
”. Per_1
Alla successiva udienza del 18/12/2024, alla luce degli esiti della CTU, il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa in ordine all'azione di regresso e alla regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore. Sulla base di tale proposta, le parti, alla successiva udienza del 26/2/2025, hanno precisato le conclusioni, domandando al
Tribunale di recepire, quanto ai profili sopra richiamati, le condizioni così come concordate:
“Affidamento esclusivo della minore alla madre, con esercizio del diritto di visita da parte del padre previo accordo con la madre
e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
3
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, con riferimento all'azione di regresso per gli oneri sostenuti per il mantenimento della minore (a titolo ordinario e straordinario) della somma pari ad euro 20.000,00, che verrà corrisposta in rate mensili di euro 1.000,00 a partire dalla sentenza, salva la possibilità per il resistente di estinguere anticipatamente l'obbligazione.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente della somma di euro 450,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Spese di CTU a carico del resistente, con diritto alla ripetizione da parte della ricorrente di quanto eventualmente già versato a titolo di acconto.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, a titolo di contributo per le spese di lite, della somma pari ad euro
1.000,00”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve accogliersi la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità della minore
. Persona_1
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio genetico-forense, di cui è stata incaricata la dott.ssa , ha fugato ogni Persona_2 dubbio in ordine alla paternità biologica del resistente CP_1
rispetto alla minore in quanto “le analisi condotte
[...] Per_1 dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. verso CP_1 la minore ”. Persona_1
Si può, dunque, ritenere provata la paternità di CP_1 sulla minore . Persona_1
2. La ricorrente ha altresì manifestato la volontà di aggiungere il cognome paterno a quello materno.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M., il quale ha prodotto certificato del casellario giudiziale di (nullo) – CP_1 4
non risultando, pertanto, ragioni ostative all'attribuzione alla minore del cognome paterno – e considerata la tenera età della minore
(di anni 7), sicché la stessa non subirà alcuna conseguenza pregiudizievole nella trama dei rapporti personali e sociali.
Per tali ragioni, visto l'art. 262 c.c. (in forza del quale, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre), il Collegio ritiene che il cognome del resistente debba essere aggiunto al cognome materno per primo attribuito alla minore.
3. Quanto alle domande relative all'affidamento e al mantenimento della minore, nonché all'azione di regresso per il mantenimento pregresso della minore, il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti – sulla base della proposta formulata dal Giudice - non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e corrispondono agli interessi materiali e morali della minore.
La previsione dell'affidamento esclusivo della minore alla madre – in deroga alla regola dell'affido condiviso – si giustifica in ragione del fatto che non vi è stato finora alcun rapporto tra la minore ed il padre, il quale entrerà gradualmente nella sua vita attraverso incontri concordati con la madre, che, per il momento e fino a diversa determinazione delle parti, continuerà ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
Ciò premesso, il Collegio può pertanto prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti nei seguenti termini:
“Affidamento esclusivo della minore alla madre, con esercizio del diritto di visita da parte del padre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, con riferimento all'azione di regresso per gli oneri sostenuti per il mantenimento della minore (a titolo ordinario e straordinario) della
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somma pari ad euro 20.000,00, che verrà corrisposta in rate mensili di euro 1.000,00 a partire dalla sentenza, salva la possibilità per il resistente di estinguere anticipatamente l'obbligazione.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente della somma di euro 450,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Spese di CTU a carico del resistente, con diritto alla ripetizione da parte della ricorrente di quanto eventualmente già versato a titolo di acconto.
Corresponsione da parte del resistente alla ricorrente, a titolo di contributo per le spese di lite, della somma pari ad euro
1.000,00”.
4. Le spese di lite e di CTU sono regolate come da richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 219/2024, così provvede:
− accerta e dichiara che nata a [...] il Persona_1
16/8/2017, è figlia di nato a [...] il CP_1
30/10/1968;
− dispone l'aggiunta del cognome paterno ( ) a quello CP_1 materno ( ), prevedendo che il primo segua il secondo;
Per_1
− dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile competente provveda all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita di;
Persona_1
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'azione di regresso e al regolamento delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore e, per l'effetto, dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore avvenga secondo le condizioni concordate Persona_3 all'udienza del 26/2/2025 come ritrascritte in motivazione;
6
− condanna a corrispondere in favore di , CP_1 Parte_1
a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di €
1.000,00, oltre accessori di legge;
− pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, a carico di CP_1
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 12/3/2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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