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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/10/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1475/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1475/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Alessandro Alunni, presso il cui studio in Colle di Val
d'EL, Via Guglielmo Oberdan n. 24, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Lucia Secchi Tarugi, presso il cui studio in Siena, Viale
Achille Sclavo n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per , l'Avv. Alessandro Alunni, e per , l'Avv. Lucia Parte_1 Controparte_1
Secchi Tarugi, chiedono congiuntamente che il Tribunale Ecc.mo pronunci, ai sensi dell'art. 4 L.
898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Barberino Val 2 / 8
d'EL (FI) il 04.03.2007 tra i Sig.ri e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Barberino Val d'EL (FI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e alle altre incombenze previste dalla legge, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto e attivandosi perché i figli possano mantenere un'immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentire ai propri figli maggiori e minori di continuare a godere pienamente di una costruttiva bigenitorialità, mantenendo una comunicazione regolare in un ambito di corretta collaborazione;
AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
2) I coniugi stabiliscono di mantenere un affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e di cui all'art. 155 c.c., con esercizio della responsabilità genitoriale
[...] Persona_2 separato da parte di entrambi e con collocamento prevalente e residenza dei medesimi ai sensi dell'art. 337 ter c.c. presso la madre nella abitazione sita in Colle di Val Controparte_1
D'EL (SI) Via Toscana nc.11 int.2 di sua proprietà, dove essi continueranno a vivere stabilmente insieme alla figlia maggiorenne mentre il Sig. risiederà in Persona_3 Pt_1
Colle Val d'EL, nell'immobile posto in Via Genova nc.5 int.2 di sua proprietà, con obbligo, per essi genitori, di scambiarsi fra loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli maggiorenni e minorenni (es. scuola, rapporto con gli insegnanti, attività pomeridiane dei figli), senza tuttavia controllare e/o interferire nelle comunicazioni tra figli e il genitore non collocatario.
3) Entrambi i genitori avranno nei riguardi dei figli minori responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di convivenza, mentre, per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dei figli, queste dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, che dovranno confrontarsi preventivamente tra sé, prima che con i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. Entrambi i genitori saranno tenuti al rispetto reciproco nonché, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., a favorire la frequentazione dei figli minori con i nonni e in generale con i rispettivi parenti, al fine di consentire loro di poter mantenere rapporti significativi con le figure parentali. 3 / 8
4) La frequentazione dei figli, attualmente con la maggiore che frequenta la classe Per_3
5° del Liceo Linguistico Don Bosco in Colle Val d'EL, ed i minorenni la classe 1° del Per_1
Liceo Linguistico Don Bosco in Colle Val d'EL e la classe 3° primaria dell'Istituto Per_2
Comprensivo 2 in Colle Val d'EL, sarà improntata alla pariteticità dei tempi di permanenza con entrambi i genitori e sarà regolata secondo l'attuale assetto ciclico, consolidato da quattro anni, e regolato su due settimane: i figli trascorreranno il lunedì e il martedì della prima settimana con la Sig.ra il mercoledì e giovedì con il Sig. ed il Controparte_1 Parte_1 venerdì sabato e domenica con la Sig.ra I figli trascorreranno il lunedì e il martedì CP_1 della seconda settimana con il Sig. i giorni di mercoledì e giovedì con la Sig.ra Parte_1
e il venerdì, sabato e domenica con il Sig. CP_1 Pt_1
1^ sett. Week-end
Lun. Ven. Sab. Dom. Controparte_2
M M P P M M M
1^ sett. Week-end
Lun. Ven. Sab. Dom. Controparte_2
P P M M P P P
5) Resta ferma la possibilità, previo accordo preventivo tra i genitori, del diritto di visita ai figli da parte di ciascun genitore nel periodo di competenza dell'altro, nonché di modifica delle condizioni soprastanti in virtù delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche soprattutto dei figli adolescenti, oltre che per esigenze lavorative dei genitori. I genitori concordano che in caso di impossibilità di accudire i figli, in particolare i minori, sia opportuno rivolgersi all'altro genitore, prima di ricorrere a terze persone. Per quanto riguarda le festività, i genitori si accorderanno di volta in volta tenuto canto delle tradizioni familiari e degli impegni sia dei genitori, sia dei minori, garantendo comunque sempre una pariteticità ed alternanza nella suddivisione delle festività.
6) Per quanto attiene alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i genitori che si accorderanno sui periodi entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, il Sig. terrà con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Luglio Pt_1 4 / 8
o nella prima metà del mese di Agosto, e la Sig.ra nella seconda metà del mese di CP_1
Agosto, stante gli impegni lavorativi della stessa.
MISURE ECONOMICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE
7) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunziano ad ogni reciproca richiesta di assegni di alimenti e/o mantenimento personale.
Tuttavia, in virtù della differenza a livello reddituale dei rispettivi introiti provenienti dalla attività professionale, le parti concordano la corresponsione da parte del Sig. alla Sig.ra Pt_1
quale contributo perequativo relativo al mantenimento per i figli ed al solo scopo di CP_1 riequilibrare la attuale disparità economica dei coniugi, della somma di € 250,00 mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c personale della stessa n. 6174237 intestato a acceso presso la Banca Fineco Iban [...] somma Controparte_1 che non deve pertanto essere intesa ad alcun titolo quale assegno divorzile personale per la medesima. Per quanto attiene alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli, entrambi i coniugi si impegnano a concorrere in via paritetica mediante mantenimento diretto durante le rispettive permanenze dei medesimi presso la propria rispettiva residenza nonché a versare, senza ritardo, sul conto corrente cointestato n. 2696898 Iban [...] già aperto fin dal momento della separazione presso la Banca Fineco Filiale di Poggibonsi, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00 ciascuno, per provvedere ai pagamenti ed ai conguagli relativi alle spese sulla base delle relative ricevute e scontrini. Eventuali difetti di provvista saranno coperti in relazione alle esigenze dei minori, sempre nell'ambito del su citato contributo economico perequativo, a mezzo versamento di importo da parte dei genitori, nella misura prestabilita del 60% a carico del e del residuo 40% a carico della Parte_1
. Le parti dichiarano altresì di percepire gli assegni familiari (oggi denominati Controparte_1
Assegno Unico ai sensi della recente L.46/21) per i figli , e sulla Per_3 Per_1 Per_2 scorta della normativa vigente in materia di affido condiviso al 50% cadauno, senza peraltro alcun impegno a versare detti accrediti sul conto corrente cointestato sopra menzionato.
SPESE STRAORDINARIE
8) Tutte le spese straordinarie devono essere documentate e ripartite fra essi genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre sempre alla luce del criterio del su citato contributo economico perequativo. Si indicano di seguito in modo esemplificativo ma non esaustivo la tipologia delle spese di natura straordinaria necessaria sanitaria e 5 / 8
scolastica e quelle voluttuarie e extra-scolastica secondo il Protocollo siglato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena con questo Ill.mo Tribunale;
SPESE SANITARIE
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN
(Servizio Sanitario Nazionale); d) tickets sanitari: e) visite mediche e trattamenti sanitari presso strutture private, aventi carattere di urgenza ovvero per i quali, nell'interesse dei minori, non appare opportuno attendere eventuali tempi troppo lunghi del SSN;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico e apparecchi ortodontici, se prescritti dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
SPESE SCOLASTICHE
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione scolastica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola ove esistente;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia o all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRA SCOLASTICHE
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola o dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo/campi solari;
c) attività sportive ordinarie e pertinente abbigliamento tecnico e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) ricariche telefoniche;
6 / 8
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di informatica;
c) corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, ecc); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzioni (comprensivo di spese di bollo-tassa di proprietà e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (minicar, motociclo, autovettura) e oggetti complementari per la sicurezza durante la circolazione stradale (casco); h) vacanze in montagna
(settimana bianca) con e senza accompagnamento da parte di uno dei genitori.
9) Il Sig. dichiara di svolgere la libera professione quale perito industriale e deposita le Pt_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
a sua volta la Sig.ra dichiara di svolgere CP_1 la libera professione quale dottore commercialista e deposita le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.
10) Le parti si danno atto che alla data odierna risultano ancora di proprietà comune pro indiviso dei Sig.ri e per la quota di ½ i seguenti beni immobili;
a) magazzino Pt_1 CP_1
(capanno diruto collabente) sito in Monteriggioni, Strada della Cerreta, all'epoca del deposito del ricorso per separazione consensuale distinto al C.F. del medesimo Comune al Foglio 7, Part. 3 Sub. 11, Cat. C/2, attualmente modificata in F/2 a seguito di variazione e distinta oggi al C.F. del medesimo Comune al Foglio 7 Particella 3 Sub.37-38; b) Terreno bosco alto distinto al C.T. del Comune di Monteriggioni al Foglio 7 Particella 99; c) Terreno al uso Pascolo arboreo distinto al C.T. del Comune di Monteriggioni al Foglio 7 Particella 109,; oltre alla quota parte di proprietà sulla strada campestre distinta al C.T. del Comune di Monteriggioni al Foglio 7
Particelle 103-105 e 107. Allo stato, le parti decidono di non procedere a definire integralmente i loro rapporti patrimoniali e di mantenere la comunione su tali beni, riservandosi di farlo in un momento successivo al divorzio, dato che la Sig.ra reitera in questa sede la volontà di CP_1 trasferire a titolo gratuito tali cespiti immobiliari residui al Sig. che a sua volta dichiara Pt_1 di reiterare la volontà di accettarli.
12) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei figli minori.
13) Le parti si impegnano a rilasciarsi specifico consenso per la richiesta e/o rinnovo del passaporto e per successivi rinnovi per fini turistici e lavorativi.
14) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. 7 / 8
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.7.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che avevano contratto matrimonio in data 4.3.2007 in Barberino Val d'EL (FI) iscritto al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2007 al numero 2 parte
II serie B, e che dal matrimonio erano nati i figli in data 3.5.2006, Persona_3 Per_1 in data 5.6.2010 e in data 28.6.2016, che il rapporto coniugale si era
[...] Persona_2 deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del
7.4.2021 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 7.4.2021 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1 8 / 8
) e C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2 data 4.3.2007 in Barberino Val d'EL (FI), trascritto al Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Barberino Val d'EL (FI), dell'anno 2007 al numero 2 parte II serie B alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1475/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Alessandro Alunni, presso il cui studio in Colle di Val
d'EL, Via Guglielmo Oberdan n. 24, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Lucia Secchi Tarugi, presso il cui studio in Siena, Viale
Achille Sclavo n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per , l'Avv. Alessandro Alunni, e per , l'Avv. Lucia Parte_1 Controparte_1
Secchi Tarugi, chiedono congiuntamente che il Tribunale Ecc.mo pronunci, ai sensi dell'art. 4 L.
898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Barberino Val 2 / 8
d'EL (FI) il 04.03.2007 tra i Sig.ri e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Barberino Val d'EL (FI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e alle altre incombenze previste dalla legge, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto e attivandosi perché i figli possano mantenere un'immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentire ai propri figli maggiori e minori di continuare a godere pienamente di una costruttiva bigenitorialità, mantenendo una comunicazione regolare in un ambito di corretta collaborazione;
AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
2) I coniugi stabiliscono di mantenere un affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e di cui all'art. 155 c.c., con esercizio della responsabilità genitoriale
[...] Persona_2 separato da parte di entrambi e con collocamento prevalente e residenza dei medesimi ai sensi dell'art. 337 ter c.c. presso la madre nella abitazione sita in Colle di Val Controparte_1
D'EL (SI) Via Toscana nc.11 int.2 di sua proprietà, dove essi continueranno a vivere stabilmente insieme alla figlia maggiorenne mentre il Sig. risiederà in Persona_3 Pt_1
Colle Val d'EL, nell'immobile posto in Via Genova nc.5 int.2 di sua proprietà, con obbligo, per essi genitori, di scambiarsi fra loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli maggiorenni e minorenni (es. scuola, rapporto con gli insegnanti, attività pomeridiane dei figli), senza tuttavia controllare e/o interferire nelle comunicazioni tra figli e il genitore non collocatario.
3) Entrambi i genitori avranno nei riguardi dei figli minori responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di convivenza, mentre, per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dei figli, queste dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, che dovranno confrontarsi preventivamente tra sé, prima che con i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. Entrambi i genitori saranno tenuti al rispetto reciproco nonché, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., a favorire la frequentazione dei figli minori con i nonni e in generale con i rispettivi parenti, al fine di consentire loro di poter mantenere rapporti significativi con le figure parentali. 3 / 8
4) La frequentazione dei figli, attualmente con la maggiore che frequenta la classe Per_3
5° del Liceo Linguistico Don Bosco in Colle Val d'EL, ed i minorenni la classe 1° del Per_1
Liceo Linguistico Don Bosco in Colle Val d'EL e la classe 3° primaria dell'Istituto Per_2
Comprensivo 2 in Colle Val d'EL, sarà improntata alla pariteticità dei tempi di permanenza con entrambi i genitori e sarà regolata secondo l'attuale assetto ciclico, consolidato da quattro anni, e regolato su due settimane: i figli trascorreranno il lunedì e il martedì della prima settimana con la Sig.ra il mercoledì e giovedì con il Sig. ed il Controparte_1 Parte_1 venerdì sabato e domenica con la Sig.ra I figli trascorreranno il lunedì e il martedì CP_1 della seconda settimana con il Sig. i giorni di mercoledì e giovedì con la Sig.ra Parte_1
e il venerdì, sabato e domenica con il Sig. CP_1 Pt_1
1^ sett. Week-end
Lun. Ven. Sab. Dom. Controparte_2
M M P P M M M
1^ sett. Week-end
Lun. Ven. Sab. Dom. Controparte_2
P P M M P P P
5) Resta ferma la possibilità, previo accordo preventivo tra i genitori, del diritto di visita ai figli da parte di ciascun genitore nel periodo di competenza dell'altro, nonché di modifica delle condizioni soprastanti in virtù delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche soprattutto dei figli adolescenti, oltre che per esigenze lavorative dei genitori. I genitori concordano che in caso di impossibilità di accudire i figli, in particolare i minori, sia opportuno rivolgersi all'altro genitore, prima di ricorrere a terze persone. Per quanto riguarda le festività, i genitori si accorderanno di volta in volta tenuto canto delle tradizioni familiari e degli impegni sia dei genitori, sia dei minori, garantendo comunque sempre una pariteticità ed alternanza nella suddivisione delle festività.
6) Per quanto attiene alle vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i genitori che si accorderanno sui periodi entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, il Sig. terrà con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Luglio Pt_1 4 / 8
o nella prima metà del mese di Agosto, e la Sig.ra nella seconda metà del mese di CP_1
Agosto, stante gli impegni lavorativi della stessa.
MISURE ECONOMICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE
7) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunziano ad ogni reciproca richiesta di assegni di alimenti e/o mantenimento personale.
Tuttavia, in virtù della differenza a livello reddituale dei rispettivi introiti provenienti dalla attività professionale, le parti concordano la corresponsione da parte del Sig. alla Sig.ra Pt_1
quale contributo perequativo relativo al mantenimento per i figli ed al solo scopo di CP_1 riequilibrare la attuale disparità economica dei coniugi, della somma di € 250,00 mensili da versare entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c personale della stessa n. 6174237 intestato a acceso presso la Banca Fineco Iban [...] somma Controparte_1 che non deve pertanto essere intesa ad alcun titolo quale assegno divorzile personale per la medesima. Per quanto attiene alle spese ordinarie per il mantenimento dei figli, entrambi i coniugi si impegnano a concorrere in via paritetica mediante mantenimento diretto durante le rispettive permanenze dei medesimi presso la propria rispettiva residenza nonché a versare, senza ritardo, sul conto corrente cointestato n. 2696898 Iban [...] già aperto fin dal momento della separazione presso la Banca Fineco Filiale di Poggibonsi, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00 ciascuno, per provvedere ai pagamenti ed ai conguagli relativi alle spese sulla base delle relative ricevute e scontrini. Eventuali difetti di provvista saranno coperti in relazione alle esigenze dei minori, sempre nell'ambito del su citato contributo economico perequativo, a mezzo versamento di importo da parte dei genitori, nella misura prestabilita del 60% a carico del e del residuo 40% a carico della Parte_1
. Le parti dichiarano altresì di percepire gli assegni familiari (oggi denominati Controparte_1
Assegno Unico ai sensi della recente L.46/21) per i figli , e sulla Per_3 Per_1 Per_2 scorta della normativa vigente in materia di affido condiviso al 50% cadauno, senza peraltro alcun impegno a versare detti accrediti sul conto corrente cointestato sopra menzionato.
SPESE STRAORDINARIE
8) Tutte le spese straordinarie devono essere documentate e ripartite fra essi genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre sempre alla luce del criterio del su citato contributo economico perequativo. Si indicano di seguito in modo esemplificativo ma non esaustivo la tipologia delle spese di natura straordinaria necessaria sanitaria e 5 / 8
scolastica e quelle voluttuarie e extra-scolastica secondo il Protocollo siglato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena con questo Ill.mo Tribunale;
SPESE SANITARIE
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN
(Servizio Sanitario Nazionale); d) tickets sanitari: e) visite mediche e trattamenti sanitari presso strutture private, aventi carattere di urgenza ovvero per i quali, nell'interesse dei minori, non appare opportuno attendere eventuali tempi troppo lunghi del SSN;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico e apparecchi ortodontici, se prescritti dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
SPESE SCOLASTICHE
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione scolastica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola ove esistente;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia o all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRA SCOLASTICHE
- spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola o dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo/campi solari;
c) attività sportive ordinarie e pertinente abbigliamento tecnico e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) ricariche telefoniche;
6 / 8
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di informatica;
c) corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, ecc); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzioni (comprensivo di spese di bollo-tassa di proprietà e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (minicar, motociclo, autovettura) e oggetti complementari per la sicurezza durante la circolazione stradale (casco); h) vacanze in montagna
(settimana bianca) con e senza accompagnamento da parte di uno dei genitori.
9) Il Sig. dichiara di svolgere la libera professione quale perito industriale e deposita le Pt_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
a sua volta la Sig.ra dichiara di svolgere CP_1 la libera professione quale dottore commercialista e deposita le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.
10) Le parti si danno atto che alla data odierna risultano ancora di proprietà comune pro indiviso dei Sig.ri e per la quota di ½ i seguenti beni immobili;
a) magazzino Pt_1 CP_1
(capanno diruto collabente) sito in Monteriggioni, Strada della Cerreta, all'epoca del deposito del ricorso per separazione consensuale distinto al C.F. del medesimo Comune al Foglio 7, Part. 3 Sub. 11, Cat. C/2, attualmente modificata in F/2 a seguito di variazione e distinta oggi al C.F. del medesimo Comune al Foglio 7 Particella 3 Sub.37-38; b) Terreno bosco alto distinto al C.T. del Comune di Monteriggioni al Foglio 7 Particella 99; c) Terreno al uso Pascolo arboreo distinto al C.T. del Comune di Monteriggioni al Foglio 7 Particella 109,; oltre alla quota parte di proprietà sulla strada campestre distinta al C.T. del Comune di Monteriggioni al Foglio 7
Particelle 103-105 e 107. Allo stato, le parti decidono di non procedere a definire integralmente i loro rapporti patrimoniali e di mantenere la comunione su tali beni, riservandosi di farlo in un momento successivo al divorzio, dato che la Sig.ra reitera in questa sede la volontà di CP_1 trasferire a titolo gratuito tali cespiti immobiliari residui al Sig. che a sua volta dichiara Pt_1 di reiterare la volontà di accettarli.
12) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei figli minori.
13) Le parti si impegnano a rilasciarsi specifico consenso per la richiesta e/o rinnovo del passaporto e per successivi rinnovi per fini turistici e lavorativi.
14) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. 7 / 8
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.7.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che avevano contratto matrimonio in data 4.3.2007 in Barberino Val d'EL (FI) iscritto al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2007 al numero 2 parte
II serie B, e che dal matrimonio erano nati i figli in data 3.5.2006, Persona_3 Per_1 in data 5.6.2010 e in data 28.6.2016, che il rapporto coniugale si era
[...] Persona_2 deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del
7.4.2021 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 CP_1
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 7.4.2021 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1 8 / 8
) e C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2 data 4.3.2007 in Barberino Val d'EL (FI), trascritto al Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Barberino Val d'EL (FI), dell'anno 2007 al numero 2 parte II serie B alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini