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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14872/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 5, presso lo studio legale dell'avv.
Laudante Giuseppe, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed CP_3 Controparte_2 chiedendo l'accertamento della prescrizione delle pretese di cui all'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9008506300 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2022 0000101235 000; Controparte_2
b) Che tale avviso di addebito in realtà non le è mai stato notificato, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento;
c) Che in ogni caso non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che i crediti sono in ogni caso prescritti.
Ritualmente citati in giudizio, ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnativa dell'intimazione di pagamento, in quanto ha ritenuto di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento, ritenendo quindi di poter eccepire anche la prescrizione originaria del credito.
Tale eccezione di prescrizione originaria del credito deve essere dichiarata inammissibile avendo l'ente previdenziale depositato la relata di notifica dell'avviso di addebito perfezionatasi in data 07/04/22 per il tramite di notifica al ricevente.
Deve osservarsi, infatti, che l' ha provveduto alla notifica per il tramite di una mera CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, non avvalendosi quindi dell'ufficiale giudiziario, ma avvalendosi in via diretta del servizio postale.
Al riguardo, quindi, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che in tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina (Mod 23-I) che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente. Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa.
Non avendo quindi la parte impugnato l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni dalla sua notifica, non è possibile eccepire la prescrizione originaria del credito.
Parte ricorrente, peraltro, successivamente al deposito da parte dell'ente previdenziale della prova della notifica dell'avviso di addebito oggetto del giudizio nulla ha specificamente dedotto.
Per le ragioni evidenziate, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle resistenti, che liquida per ognuna di esse in € 1.278,00, oltre accessori se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 15.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14872/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via D'Acquisto n. 5, presso lo studio legale dell'avv.
Laudante Giuseppe, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed CP_3 Controparte_2 chiedendo l'accertamento della prescrizione delle pretese di cui all'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9008506300 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2022 0000101235 000; Controparte_2
b) Che tale avviso di addebito in realtà non le è mai stato notificato, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento;
c) Che in ogni caso non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che i crediti sono in ogni caso prescritti.
Ritualmente citati in giudizio, ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_3 CP_4
l'inammissibilità del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnativa dell'intimazione di pagamento, in quanto ha ritenuto di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento, ritenendo quindi di poter eccepire anche la prescrizione originaria del credito.
Tale eccezione di prescrizione originaria del credito deve essere dichiarata inammissibile avendo l'ente previdenziale depositato la relata di notifica dell'avviso di addebito perfezionatasi in data 07/04/22 per il tramite di notifica al ricevente.
Deve osservarsi, infatti, che l' ha provveduto alla notifica per il tramite di una mera CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, non avvalendosi quindi dell'ufficiale giudiziario, ma avvalendosi in via diretta del servizio postale.
Al riguardo, quindi, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che in tale caso non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della lg. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, ma solo il regolamento postale.
Tale regolamentazione non prevede l'identificazione del consegnatario, come confermato dalla lettura della stessa cartolina (Mod 23-I) che fa esclusivamente riferimento al “ricevente” potendo questi essere anche non il destinatario della comunicazione.
Per il perfezionamento della notifica, quindi, è sufficiente la consegna al domicilio del destinatario ad un soggetto qualificatosi come idoneo ricevente. Sulla base di tale circostanza, infatti, entra in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa.
Non avendo quindi la parte impugnato l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni dalla sua notifica, non è possibile eccepire la prescrizione originaria del credito.
Parte ricorrente, peraltro, successivamente al deposito da parte dell'ente previdenziale della prova della notifica dell'avviso di addebito oggetto del giudizio nulla ha specificamente dedotto.
Per le ragioni evidenziate, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle resistenti, che liquida per ognuna di esse in € 1.278,00, oltre accessori se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 15.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo