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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2813/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.2813-2021 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1 C.F._1 Rinaldi e Michele Ferosi, giusta procura in atti
- OPPONENTE - contro
(p.i. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marco Pesenti
[...] CP_3
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 2 dicembre 2025 da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 451/2021 – RG. 598/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 6.3.2021 su richiesta della - cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 CP_4
pagina 1 di 4 - per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 9.561,16, quale saldo passivo del CP_5 contratto di finanziamento n. 49666404 dell'11.3.2024, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio liquidate in euro 685,50, accessori di legge e di tariffa.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la violazione degli obblighi informativi Parte_1 di cui all'art. 124, comma 1° e 2° d.lgs n. 385/1993, nonché della Direttiva 2008/48/CE, attuata con D. Lgs n. 141/2010; ha insistito, pertanto, nella nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposta al pagamento delle spese ed onorari di causa.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 14.09.2021 la e per essa quale Controparte_1 mandataria la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrastando Controparte_2 le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto;
ha concluso, pertanto, per la conferma del provvedimento monitorio ed, in ogni caso, per l'accertamento del credito vantato dall'opposta in euro 9561,16 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre interessi di mora al tasso legale , fino al soddisfo, con condanna al pagamento delle relative somme. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Rigettata con ordinanza del 22.09.2021 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed espletata la mediazione con esito negativo (verb. del 2.11.2021), il precedente G.I. assegnatario del procedimento, Dott.ssa Diletta Calò, in assenza di richieste istruttorie, e ritenuta la natura documentale della controversia, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 2.12.2025.
Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa viene decisa come da presente sentenza.
Il giudizio di opposizione non è fondato e come tale non merita accoglimento.
Occorre anzitutto osservare che, quanto all'entità complessiva del credito, determinata, al netto dei versamenti eseguiti, dal totale delle rate rimaste insolute e dal capitale residuo alla decadenza dal beneficio del termine (quest'ultimo ammontante, di per sé, già ad Euro 11.749,66), a fronte della pretesa monitoria e della documentazione ex adverso prodotta sin dalla fase sommaria (cfr. contratto, estratto conto, comunicazione di cessione del credito), non è stata mossa alcuna contestazione da parte dell'opponente, il quale si è limitato ad eccepire la presunta violazione da parte della Banca mutuataria di quanto disposto dall'art. 124, co. 1 e 2 TUB e 124- bis TUB, in tema di informativa precontrattuale, allegando che la banca nella fase precontrattuale non sarebbe stata diligente nell'informare il cliente delle condizioni contrattuali al fine di consentire il confronto con le diverse offerte di credito sul mercato, non avrebbe consegnato il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito dei consumatori”, né avrebbe prestato alcuna informazione aggiuntiva in un documento distinto allegato al modulo stesso. Tale comportamento omissivo avrebbe altresì integrato anche la violazione della Direttiva 2008/48/CE , attuata con D. Lgs 141/2010.
Tanto premesso, va sicuramente disattesa l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 124 T.U.B., 1° e 2° co.
Sul punto giova innanzitutto ricordare che la normativa di trasparenza in materia di credito ai consumatori prevede che, prima della conclusione del contratto, gli intermediari forniscano ai clienti una serie di informazioni, tra cui quelle relative all'importo totale del credito e a tutte le spese derivanti dal finanziamento, così che essi possano prendere una decisione informata e consapevole in merito alla pagina 2 di 4 conclusione del contratto di credito. In particolare, l'art. 124, co. 1, TUB ratione temporis vigente prevede che “Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito” Il comma 2 prescrive che “Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.”
Orbene, nel caso di specie alcuna condotta illegittima può rilevarsi a carico dell'Istituto bancario;
parte opponente, infatti, ha debitamente sottoscritto la richiesta di finanziamento impegnativa in cui si dà atto che “il frontespizio del presente contratto è rappresentato dal Documento SECCI contenente le seguenti condizioni economiche (...)”.(pag. 1 all. 4 prod. monitoria) Si desume pertanto dal contratto prodotto con il ricorso monitorio che ha preso visione preventivamente delle Parte_1 Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori allegate al contratto in quanto tale documento ne costituisce il frontespizio, cosi' rispettando tutti gli oneri di informativa precontrattuale. Peraltro, il contratto, redatto per iscritto e siglato dal sig. riporta con precisione tutte le Parte_1 informazioni necessarie a permettere al consumatore di quantificare i costi del finanziamento personale richiesto cui viene allegato anche il modulo aggiuntivo alle Informazioni europee.
Nè parte opponente ha disconosciuto nel corso del giudizio la sottoscrizione della proposta contrattuale.
Va ancora osservato che vi è prova in atti della sottoscrizione, da parte dell'opponente, di una preventiva richiesta di finanziamento, cosiddetta “non impegnativa” (all. 5 prod. opposta), utilizzata proprio al fine di definire il documento SECCI, ovvero le “Informazioni europee di base sul credito al consumatore”; nella richiesta preventiva si precisa che, solo laddove “ il cliente ritenesse adeguate le condizioni riportate nel SECCI dovrà provvedere alla sottoscrizione di una richiesta di finanziamento impegnativa”, circostanza di fatto avvenuta. É verosimile pertanto ritenere che a sia Parte_1 stato fornito dalla prima di sottoscrivere la proposta contrattuale definitiva, il modulo CP_6 contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e quello allo stesso aggiuntivo, e sulla scorta di tale modulistica in suo possesso lo stesso abbia deciso di sottoscrivere la proposta contrattuale definitiva.
Infine, non possono trovare accoglimento, poiché generiche, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla asserita violazione della Direttiva n. 2008/48/CE, attuata con D. Lgs n. 141/2010, e quindi dell'art. 124 -bis TUB, con riferimento alla inosservanza della valutazione sul merito creditizio da parte del soggetto finanziatore. Nè l'opponente ha allegato alcunché in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'erronea valutazione del merito creditizio e quindi, in concreto, il pregiudizio subito dalla condotta contestata alla banca. A tal riguardo non è superfluo rammentare che la responsabilità degli istituti bancari connessa ad una mancata verifica del merito creditizio sia fondamentalmente classificabile quale responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I, ord. n. 18610/2021; Cass., sez. I, ord. n. 24725/2021), legata ad una mancata osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase pagina 3 di 4 delle trattative prodromiche alla stipula di contratti bancari. Ciò comporta, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, che il soggetto leso dalla indebita condotta dell'istituto bancario sia tenuto a dimostrare sia l'oggettivo pregiudizio subito ed il nesso causale sussistente tra la condotta e l'insorgenza del pregiudizio stesso, sia la lesione della propria buona fede, intesa come inconsapevolezza di compiere un'operazione deleteria per la propria condizione patrimoniale e finanziaria (cfr. ex multis Cass. n. 27648/2011: “In tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede”).
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto dall'opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi per le quattro fasi di giudizio tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 451/2021 – RG. 598/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 6.3.2021;
- ND l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf.al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 6.12.2025
Il G.O.P. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.2813-2021 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parte_1 C.F._1 Rinaldi e Michele Ferosi, giusta procura in atti
- OPPONENTE - contro
(p.i. ), e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marco Pesenti
[...] CP_3
- OPPOSTA -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 2 dicembre 2025 da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 451/2021 – RG. 598/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 6.3.2021 su richiesta della - cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 CP_4
pagina 1 di 4 - per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 9.561,16, quale saldo passivo del CP_5 contratto di finanziamento n. 49666404 dell'11.3.2024, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio liquidate in euro 685,50, accessori di legge e di tariffa.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la violazione degli obblighi informativi Parte_1 di cui all'art. 124, comma 1° e 2° d.lgs n. 385/1993, nonché della Direttiva 2008/48/CE, attuata con D. Lgs n. 141/2010; ha insistito, pertanto, nella nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposta al pagamento delle spese ed onorari di causa.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 14.09.2021 la e per essa quale Controparte_1 mandataria la in persona del legale rappresentante pro tempore, contrastando Controparte_2 le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto;
ha concluso, pertanto, per la conferma del provvedimento monitorio ed, in ogni caso, per l'accertamento del credito vantato dall'opposta in euro 9561,16 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre interessi di mora al tasso legale , fino al soddisfo, con condanna al pagamento delle relative somme. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Rigettata con ordinanza del 22.09.2021 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed espletata la mediazione con esito negativo (verb. del 2.11.2021), il precedente G.I. assegnatario del procedimento, Dott.ssa Diletta Calò, in assenza di richieste istruttorie, e ritenuta la natura documentale della controversia, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 2.12.2025.
Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa viene decisa come da presente sentenza.
Il giudizio di opposizione non è fondato e come tale non merita accoglimento.
Occorre anzitutto osservare che, quanto all'entità complessiva del credito, determinata, al netto dei versamenti eseguiti, dal totale delle rate rimaste insolute e dal capitale residuo alla decadenza dal beneficio del termine (quest'ultimo ammontante, di per sé, già ad Euro 11.749,66), a fronte della pretesa monitoria e della documentazione ex adverso prodotta sin dalla fase sommaria (cfr. contratto, estratto conto, comunicazione di cessione del credito), non è stata mossa alcuna contestazione da parte dell'opponente, il quale si è limitato ad eccepire la presunta violazione da parte della Banca mutuataria di quanto disposto dall'art. 124, co. 1 e 2 TUB e 124- bis TUB, in tema di informativa precontrattuale, allegando che la banca nella fase precontrattuale non sarebbe stata diligente nell'informare il cliente delle condizioni contrattuali al fine di consentire il confronto con le diverse offerte di credito sul mercato, non avrebbe consegnato il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito dei consumatori”, né avrebbe prestato alcuna informazione aggiuntiva in un documento distinto allegato al modulo stesso. Tale comportamento omissivo avrebbe altresì integrato anche la violazione della Direttiva 2008/48/CE , attuata con D. Lgs 141/2010.
Tanto premesso, va sicuramente disattesa l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 124 T.U.B., 1° e 2° co.
Sul punto giova innanzitutto ricordare che la normativa di trasparenza in materia di credito ai consumatori prevede che, prima della conclusione del contratto, gli intermediari forniscano ai clienti una serie di informazioni, tra cui quelle relative all'importo totale del credito e a tutte le spese derivanti dal finanziamento, così che essi possano prendere una decisione informata e consapevole in merito alla pagina 2 di 4 conclusione del contratto di credito. In particolare, l'art. 124, co. 1, TUB ratione temporis vigente prevede che “Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito” Il comma 2 prescrive che “Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.”
Orbene, nel caso di specie alcuna condotta illegittima può rilevarsi a carico dell'Istituto bancario;
parte opponente, infatti, ha debitamente sottoscritto la richiesta di finanziamento impegnativa in cui si dà atto che “il frontespizio del presente contratto è rappresentato dal Documento SECCI contenente le seguenti condizioni economiche (...)”.(pag. 1 all. 4 prod. monitoria) Si desume pertanto dal contratto prodotto con il ricorso monitorio che ha preso visione preventivamente delle Parte_1 Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori allegate al contratto in quanto tale documento ne costituisce il frontespizio, cosi' rispettando tutti gli oneri di informativa precontrattuale. Peraltro, il contratto, redatto per iscritto e siglato dal sig. riporta con precisione tutte le Parte_1 informazioni necessarie a permettere al consumatore di quantificare i costi del finanziamento personale richiesto cui viene allegato anche il modulo aggiuntivo alle Informazioni europee.
Nè parte opponente ha disconosciuto nel corso del giudizio la sottoscrizione della proposta contrattuale.
Va ancora osservato che vi è prova in atti della sottoscrizione, da parte dell'opponente, di una preventiva richiesta di finanziamento, cosiddetta “non impegnativa” (all. 5 prod. opposta), utilizzata proprio al fine di definire il documento SECCI, ovvero le “Informazioni europee di base sul credito al consumatore”; nella richiesta preventiva si precisa che, solo laddove “ il cliente ritenesse adeguate le condizioni riportate nel SECCI dovrà provvedere alla sottoscrizione di una richiesta di finanziamento impegnativa”, circostanza di fatto avvenuta. É verosimile pertanto ritenere che a sia Parte_1 stato fornito dalla prima di sottoscrivere la proposta contrattuale definitiva, il modulo CP_6 contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e quello allo stesso aggiuntivo, e sulla scorta di tale modulistica in suo possesso lo stesso abbia deciso di sottoscrivere la proposta contrattuale definitiva.
Infine, non possono trovare accoglimento, poiché generiche, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla asserita violazione della Direttiva n. 2008/48/CE, attuata con D. Lgs n. 141/2010, e quindi dell'art. 124 -bis TUB, con riferimento alla inosservanza della valutazione sul merito creditizio da parte del soggetto finanziatore. Nè l'opponente ha allegato alcunché in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'erronea valutazione del merito creditizio e quindi, in concreto, il pregiudizio subito dalla condotta contestata alla banca. A tal riguardo non è superfluo rammentare che la responsabilità degli istituti bancari connessa ad una mancata verifica del merito creditizio sia fondamentalmente classificabile quale responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I, ord. n. 18610/2021; Cass., sez. I, ord. n. 24725/2021), legata ad una mancata osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase pagina 3 di 4 delle trattative prodromiche alla stipula di contratti bancari. Ciò comporta, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, che il soggetto leso dalla indebita condotta dell'istituto bancario sia tenuto a dimostrare sia l'oggettivo pregiudizio subito ed il nesso causale sussistente tra la condotta e l'insorgenza del pregiudizio stesso, sia la lesione della propria buona fede, intesa come inconsapevolezza di compiere un'operazione deleteria per la propria condizione patrimoniale e finanziaria (cfr. ex multis Cass. n. 27648/2011: “In tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede”).
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto dall'opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite vanno regolate, come per norma, secondo la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi per le quattro fasi di giudizio tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 451/2021 – RG. 598/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data 6.3.2021;
- ND l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf.al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 6.12.2025
Il G.O.P. - avv. Ermelinda Inchingolo
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