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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2580/2024
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 11:55
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
5 Pt_1
Avv. CAMPILONGO SANDRO avv. Emanuele Nati pres in sost.
Appellato/i
CP_1
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 30.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Commissario Parte_2 P.IVA_1
Straordinario Dott.ssa (C.F. ), con sede legale in Tivoli, Via Parte_3 C.F._1
Acquaregna, n. 1/15, rappresentata e difesa dall'avv. Campilongo Sandro (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giulio Cesare C.F._2 Pt_1
n. 95, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli l' CP_1 Controparte_2 chiedendo il risarcimento dei danni per l'errato intervento eseguito a seguito
[...] della frattura dell'omero.
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 955/2016, pubblicata in data 12/05/2016, così statuiva:
“accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 23.184,53 in favore di parte attrice;
pone definitivamente le Spese di CTU a carico
2 di parte convenuta soccombente, condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di questa fase di giudizio in favore di parte attrice opposta determinate in € 3500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali dei 15%”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' formulando le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per i motivi indicati in narrativa, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata Sentenza: in via preliminare: sospendere la clausola di provvisoria esecuzione della Sentenza;
in via principale: accertare la nullità del giudizio di primo grado per lesione del principio del contraddittorio e/o la nullità della notificazione della citazione e l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna appellante e rimettere la causa al competente Tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 354, co. 1 C.p.c.; in subordine: riformare la Sentenza, dichiarando inammissibile la domanda avanzata dal Sig. in primo grado nei confronti dell'Ospedale; in via ulteriormente gradata, nel merito: CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, co. 3 C.p.c., rimettere in termini la per spiegare Parte_4 le proprie difese di merito una volta conosciuti i fatti ed i documenti allegati dalla parte appellata e disporre la rinnovazione dell'istruttoria, con particolare riferimento alla CTU medico-legale, rigettando l'avversa domanda risarcitoria, ovvero, in via ulteriormente gradata, riducendo
l'ammontare del risarcimento del danno al minor importo che risulterà di diritto all'esito delle rinnovate operazioni peritali”.
Alla presente udienza il difensore dell'appellante precisava le conclusioni come in atti e discuteva oralmente la causa.
Innanzitutto va dichiarata la contumacia di che non si è costituito nonostante rituale CP_1 notificazione.
L'appello è articolato in tre motivi, il primo proposto in via principale e gli altri due in via subordinata.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio a causa della mancata vocatio in ius e notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla – Rimessione al Tribunale ai sensi dell'art. 354, co. 1 Parte_4
C.p.c., ovvero subordinatamente declaratoria di inammissibilità della domanda”, l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto legittimato passivamente l' che non ha una CP_2
Parte sua legittimazione, che spetta all' a cui non è stato notificato l'atto di citazione.
Innanzitutto va rilevato che evocato in giudizio in primo grado è stato l' Controparte_2
come è desumibile dalla stessa sentenza oggetto di appello.
[...]
L'appellante ha dedotto che l' in questione non ha una autonoma legittimazione, essendo CP_2
Parte una struttura dell' unica avente la capacità di stare in giudizio.
Il rilievo dell'appellante appare condivisibile, atteso che ai sensi dell'art. 4, co. 9 del D.Lgs. n. 502
3 del 30/12/1992, “gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale
è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all' art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili”. Pertanto gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera sono mere strutture dell'azienda sanitaria locale, non avendo alcuna autonomia anche dal punto di vista economico. Ne consegue che gli ospedali sono privi della capacità di stare in giudizio, che compete unicamente all'ente dotato di personalità giuridica (cfr. Cass. n. 3249/1994).
A ciò si aggiunga che l'appellante ha prodotto documentazione che comprova che il presidio ospedaliero in esame fa capo a parte appellante. E d'altronde il difensore dell'appellato ha in data Parte
9.4.2020 notificato la sentenza in questione all' appellante.
Ciò premesso, in diritto ai sensi dell'art. 327 c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292”.
Considerato che non vi sono elementi per ritenere che l'appellante, non convenuto in giudizio, abbia avuto conoscenza del processo, devono ritenersi integrati i presupposti di cui all'art. 327, comma 2,
c.p.c..
Secondo l'insegnamento della S.C. “la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio." (Cass.
n. 8593/2018), in quanto "solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza,
4 ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite." (Cass. n. 1893/2019)” (Cass.
n. 27786/2024).
Considerata la notifica della sentenza all'appellante in data 9.4.2024, deve ritenersi tempestiva la notifica dell'atto di appello effettuata in data 9.5.2024 pur irritualmente presso il difensore dell'appellata e non alla parte personalmente ex art. 330 c.p.c. (stante il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza). Trattandosi di una ipotesi di nullità, la successiva notifica alla parte personalmente ha effetti sananti ex tunc.
Va inoltre evidenziato come, essendo stato l'appello proposto nei confronti di una sua articolazione, Parte l' deve ritenersi legittimata alla sua proposizione (essendo il rapporto imputabile alla stessa).
Ritenuto quindi rituale l'appello, per quanto sopra dedotto in primo grado non è stato instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti della parte legittimata, essendo stata evocata in giudizio una mera articolazione dell'appellante a cui è stata notificata la citazione (arg. Cass. n. 3709/2011).
Va quindi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e rimesse le parti dinanzi al giudice di primo grado.
L'accoglimento di tale motivo di appello assorbe l'esame degli altri due motivi di appello.
La non lineare ricostruzione della capacità delle strutture ospedaliere giustifica la compensazione delle spese dei due gradi.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2 avverso la sentenza n. 955/2016 del Tribunale di Tivoli, così provvede: dichiara la nullità della sentenza n. 955/2016 del Tribunale di Tivoli;
rimette le parti davanti al Tribunale di Tivoli ed assegna alle stesse il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali dei due gradi.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 30.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
5
Sezione VI civile
R.G. 2580/2024
All'udienza collegiale del giorno 30/09/2025 ore 11:55
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
5 Pt_1
Avv. CAMPILONGO SANDRO avv. Emanuele Nati pres in sost.
Appellato/i
CP_1
Avv.
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La parte discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Alberto Tilocca
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 30.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Commissario Parte_2 P.IVA_1
Straordinario Dott.ssa (C.F. ), con sede legale in Tivoli, Via Parte_3 C.F._1
Acquaregna, n. 1/15, rappresentata e difesa dall'avv. Campilongo Sandro (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giulio Cesare C.F._2 Pt_1
n. 95, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
; CP_1
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli l' CP_1 Controparte_2 chiedendo il risarcimento dei danni per l'errato intervento eseguito a seguito
[...] della frattura dell'omero.
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 955/2016, pubblicata in data 12/05/2016, così statuiva:
“accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 23.184,53 in favore di parte attrice;
pone definitivamente le Spese di CTU a carico
2 di parte convenuta soccombente, condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di questa fase di giudizio in favore di parte attrice opposta determinate in € 3500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali dei 15%”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' formulando le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per i motivi indicati in narrativa, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata Sentenza: in via preliminare: sospendere la clausola di provvisoria esecuzione della Sentenza;
in via principale: accertare la nullità del giudizio di primo grado per lesione del principio del contraddittorio e/o la nullità della notificazione della citazione e l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierna appellante e rimettere la causa al competente Tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 354, co. 1 C.p.c.; in subordine: riformare la Sentenza, dichiarando inammissibile la domanda avanzata dal Sig. in primo grado nei confronti dell'Ospedale; in via ulteriormente gradata, nel merito: CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, co. 3 C.p.c., rimettere in termini la per spiegare Parte_4 le proprie difese di merito una volta conosciuti i fatti ed i documenti allegati dalla parte appellata e disporre la rinnovazione dell'istruttoria, con particolare riferimento alla CTU medico-legale, rigettando l'avversa domanda risarcitoria, ovvero, in via ulteriormente gradata, riducendo
l'ammontare del risarcimento del danno al minor importo che risulterà di diritto all'esito delle rinnovate operazioni peritali”.
Alla presente udienza il difensore dell'appellante precisava le conclusioni come in atti e discuteva oralmente la causa.
Innanzitutto va dichiarata la contumacia di che non si è costituito nonostante rituale CP_1 notificazione.
L'appello è articolato in tre motivi, il primo proposto in via principale e gli altri due in via subordinata.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio a causa della mancata vocatio in ius e notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado alla – Rimessione al Tribunale ai sensi dell'art. 354, co. 1 Parte_4
C.p.c., ovvero subordinatamente declaratoria di inammissibilità della domanda”, l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto legittimato passivamente l' che non ha una CP_2
Parte sua legittimazione, che spetta all' a cui non è stato notificato l'atto di citazione.
Innanzitutto va rilevato che evocato in giudizio in primo grado è stato l' Controparte_2
come è desumibile dalla stessa sentenza oggetto di appello.
[...]
L'appellante ha dedotto che l' in questione non ha una autonoma legittimazione, essendo CP_2
Parte una struttura dell' unica avente la capacità di stare in giudizio.
Il rilievo dell'appellante appare condivisibile, atteso che ai sensi dell'art. 4, co. 9 del D.Lgs. n. 502
3 del 30/12/1992, “gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale
è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all' art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili”. Pertanto gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera sono mere strutture dell'azienda sanitaria locale, non avendo alcuna autonomia anche dal punto di vista economico. Ne consegue che gli ospedali sono privi della capacità di stare in giudizio, che compete unicamente all'ente dotato di personalità giuridica (cfr. Cass. n. 3249/1994).
A ciò si aggiunga che l'appellante ha prodotto documentazione che comprova che il presidio ospedaliero in esame fa capo a parte appellante. E d'altronde il difensore dell'appellato ha in data Parte
9.4.2020 notificato la sentenza in questione all' appellante.
Ciò premesso, in diritto ai sensi dell'art. 327 c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292”.
Considerato che non vi sono elementi per ritenere che l'appellante, non convenuto in giudizio, abbia avuto conoscenza del processo, devono ritenersi integrati i presupposti di cui all'art. 327, comma 2,
c.p.c..
Secondo l'insegnamento della S.C. “la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio." (Cass.
n. 8593/2018), in quanto "solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza,
4 ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite." (Cass. n. 1893/2019)” (Cass.
n. 27786/2024).
Considerata la notifica della sentenza all'appellante in data 9.4.2024, deve ritenersi tempestiva la notifica dell'atto di appello effettuata in data 9.5.2024 pur irritualmente presso il difensore dell'appellata e non alla parte personalmente ex art. 330 c.p.c. (stante il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza). Trattandosi di una ipotesi di nullità, la successiva notifica alla parte personalmente ha effetti sananti ex tunc.
Va inoltre evidenziato come, essendo stato l'appello proposto nei confronti di una sua articolazione, Parte l' deve ritenersi legittimata alla sua proposizione (essendo il rapporto imputabile alla stessa).
Ritenuto quindi rituale l'appello, per quanto sopra dedotto in primo grado non è stato instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti della parte legittimata, essendo stata evocata in giudizio una mera articolazione dell'appellante a cui è stata notificata la citazione (arg. Cass. n. 3709/2011).
Va quindi dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e rimesse le parti dinanzi al giudice di primo grado.
L'accoglimento di tale motivo di appello assorbe l'esame degli altri due motivi di appello.
La non lineare ricostruzione della capacità delle strutture ospedaliere giustifica la compensazione delle spese dei due gradi.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_2 avverso la sentenza n. 955/2016 del Tribunale di Tivoli, così provvede: dichiara la nullità della sentenza n. 955/2016 del Tribunale di Tivoli;
rimette le parti davanti al Tribunale di Tivoli ed assegna alle stesse il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali dei due gradi.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 30.09.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
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