Articolo 1 della Legge 21 luglio 1961, n. 708
Articolo 2
Versione
24 agosto 1961
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

E' autorizzata l'assegnazione di lire 36 milioni e 500.000 per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e di ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relativi all'esercizio finanziario 1956-57.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961